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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Angelo Piraino Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 473/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione l'1 ottobre 2025, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] ( c.f. ), e Parte_1 C.F._1
nato a nato a [...] il [...] ( c.f. , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Pizzitola ed elettivamente domiciliati nel suo studio professionale sito in Mazara Del Vallo Via Castelvetrano n. 40/A, giusta procura in atti
APPELLANTI
C O N T R O
TA di Porto di Mazara del Vallo, in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc.
), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i P.IVA_1
cui uffici, siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLATA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti: come in atti;
Per l' appellata: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 10 febbraio 2021, Il Tribunale di Marsala decidendo sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
TA di Porto di Mazara del Vallo, così disponeva :
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l provvedimenti impugnati nella misura indicata dall'organo accertatore;
- compensa inter partes le spese di lite.
Esponeva il primo giudice che l'ordinanza impugnata discendeva dal mancato rispetto del d.m. 20 luglio 2018, avendo l'unità effettuato ugualmente attività di pesca nelle giornate di sabato domenica e festivi in violazione di tale decreto.
In particolare, per l'anno 2018, il Decreto Ministeriale del 20 luglio 2018, di riferimento per la disciplina dell'arresto temporaneo, prevedeva al comma 4 del suo articolo 4 che le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuavano la pesca dei gamberi in profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuavano l' interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata;
la successiva circolare n. 15786 datata 11.10.2019 aveva previsto che “ in relazione alle fattispecie derogatorie, si ravvisa che il computo e l' accertamento delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche vengano eseguiti su base annuale (dal primo gennaio al 31 dicembre, inclusi) applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto ”.
Mentre il decreto ministeriale prevedeva un computo per ogni campagna di pesca, imponendo che per sabato, domenica e festivi compresi in ogni campagna di pesca corrispondesse un equivalente periodo di interruzione tecnica, la successiva circolare aveva previsto che siffatta verifica venisse effettuata su base annuale e, quindi, computando tutte le giornate di sabato, domenica e festivi compresi nella campagne di pesca eseguite durante l' intero arco dell' anno, con i periodi di interruzione tecnica posti in essere nel medesimo periodo annuale.
A seguito della verifica eseguita dalla TA di porto- in base al criterio di compensazione chiaramente specificato dalla Direzione Generale per l'anno 2018, mediante conteggio delle giornate compensate dell'unità a fronte del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi in cui l'unità in oggetto aveva svolto attività di pesca- era emerso che erano state svolte operazioni di pesca nel 4
corso di n. 72 giornate tra sabato, domenica e festivi nel corso dell'anno 2018 e, a fronte di tali giornate di pesca, l'unità aveva effettuato soltanto 61 giornate di sosta in porto, computabili quali interruzioni tecniche ai fini della compensazione con le giornate di sabato, domenica e festivi nelle quali aveva svolto operazioni di pesca .
La TA aveva dunque correttamente utilizzato ai fini del computo la normativa al tempo vigente non essendo invece applicabile ratione temporis quella invocata da parte ricorrente (il Decreto
Ministeriale prot.n.13128 datato 31.12.2019) valido esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto per l'anno 2020, nel quale le modalità tecniche erano state disciplinate adottando un diverso criterio.
Per le suesposte considerazioni andava rigettata la domanda formulata da parte ricorrente.
Avverso la predetta sentenza , titolare dell'omonima Ditta Individuale, e Parte_1 Parte_2
proponevano appello esponendo che aveva errato il Tribunale nel considerare nel calcolo
[...]
delle compensazioni con le giornate di sabato, domenica e festivi, nelle quali era stata svolta attività di pesca, solo le giornate di sosta in porto e non invece tutte le giornate in cui non era stata in concreto effettuata alcuna attività di pesca.
Secondo la normativa richiamata, le unità da pesca abilitate alla pesca mediterranea, in deroga al principio generale, potevano esercitare attività di pesca anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi, a condizione che tali giornate venissero recuperate attraverso un uguale numero di giornate di sosta in porto;
nel computo delle giornate di sosta (compensabili con quelle di pesca nei giorni di sabato, domenica e festivi), che andava fatto su base annuale, andavano comprese (in quanto equiparate alle giornate di sosta) quelle utilizzate per attività commerciali, non considerate come di attività di pesca in senso stretto.
In proposito aveva invocato l'applicazione, a sostegno dell'opposizione, del Decreto Ministeriale prot. N. 13128 del 31.12.2019, intitolato “Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati, reti a strascico a divergenti (OTB)”, reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o sfogliare -rapidi (TBB)” – Annualità 2020 e misure di gestione
GSA 9, 10 e 11”, che i medesimi avevano richiamato anche ad ulteriore sostegno dell'esattezza della propria interpretazione della normativa pregressa.
Il D.M. n. 13128 del 30.12.2019, infatti, al comma 3, dell'art. 4 recitava: “a parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, 5
il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificati attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS)”.
Alla luce di tale norma, dunque, e della distinzione tra “attività di pesca e non”, occorreva inserire nel calcolo di compensazione delle giornate di pesca effettuate di sabato, domenica e festivi, non più soltanto le giornate di effettiva sosta in porto ma anche le giornate di partenza (dal porto) e/o di arrivo
Cont Cont (nel porto) del in oggetto, le giornate di navigazione del per raggiungere le zone di pesca
(c.d. trasferimento) e/o quelle di navigazione necessarie per il rientro nel porto (la “navigazione” non
Cont può essere considerata “attività di pesca”, in senso stretto), quelle in cui il era alla fonda e/o a
Cont ridosso (per le cattive condizioni meteomarine, che non consentivano al di esercitare attività di pesca o quelle giornate deputate ad ulteriori e differenti attività commerciali (come ad es. l'attività di rimorchio delle gabbie dei tonni), attività tutte queste riscontrabili dall'autorità marittima, mediante i sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS, E-LOG BOOK).
Anche senza dover ricorrere alla diretta applicazione del D.M. n. 13128 del 30.12.2019 - che il primo giudice riteneva diretto a disciplinare la materia soltanto a decorrere dal 2020 - la normativa precedente, anche alla luce delle circolari interpretative successivamente intervenute, consentiva di ritenere condivisibile l'interpretazione estensiva propugnata in primo grado.
La ratio della normativa appariva, infatti, quella di consentire ai pescherecci impegnanti per lungo tempo in mare, di poter utilizzare per la pesca anche le giornate di sabato, domenica e festivi ma, stante il divieto a ciò imposto con la legislazione nazionale e comunitaria, tale deroga comportava la necessità di compensare tali giornate di pesca ulteriori con altre in cui obbligatoriamente il natante non poteva svolgere attività di pesca.
Tali giornate erano certamente quelle in cui il natante doveva sostare in porto, ma non vi era ragione di escludere da tale conteggio anche quelle giornate in cui lo stesso era necessariamente dedito ad attività incompatibili con la pesca, e in cui, comunque, di fatto non aveva svolto tale attività; circostanza, questa, verificabile mediante sistemi di monitoraggio a distanza.
Tale interpretazione risultava oggi codificata dal citato D.M. n. 13128 del 30.12.2019, che distingueva espressamente, ai fini della ridetta compensazione, i “periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS)”. 6
Comunque, ove non si volesse aderire all'interpretazione adottata della normativa precedente, in ogni caso il citato decreto dovrebbe trovare applicazione in virtù del generale principio della retroattività della legge più favorevole in tema di illecito amministrativo.
La Corte Costituzionale aveva poi riconosciuto l'estensibilità di tali principi anche alle sanzioni amministrative, come recentemente affermato dalla sentenza n. 193 del 2016.
L'estensione del principio di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione “punitiva” appariva, dunque, conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell'art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali, e andava ritenuta immanente nel nostro ordinamento, salvo che, di volta, in volta, si ravvisassero ragioni cogenti di tutela di contro interessi di rango costituzionale tali da resistere al predetto “vaglio positivo di ragionevolezza”.
Se si ravvisasse nel D.M. 31.12.2019 un ampliamento delle deroghe al divieto di pesca mediante estensione delle possibilità di compensazione delle giornate di pesca effettuate in periodo vietato e quelle “non di pesca” in senso stretto, ne deriverebbe il carattere mitior di tale disciplina rispetto alla previgente, in quanto consentirebbe di conteggiare come compensabili anche le giornate di partenza dal porto e di arrivo al porto, le giornate di navigazione del M/p per raggiungere le zone di pesca e quelle di navigazione necessarie per il rientro in porto, purchè durante le stesse non fosse stata effettuata alcuna attività di pesca, nonché le giornate utilizzate per attività diverse dalla pesca propriamente detta, per esempio per attività commerciali;
attività che l'impresa aveva l'obbligo di comunicare mediante il giornale di pesca e che, comunque, erano suscettibili di essere monitorate con i sistema di monitoraggio a distanza.
Nello specifico, la TA di Porto aveva pacificamene ammesso che nel procedere alla c.d. compensazione non aveva applicato il D.M. 31.12.2019, conteggiando pertanto solo le giornate di effettiva sosta in porto e non invece tutte le giornate in cui non era stata in concreto effettuata alcuna attività di pesca, con la inevitabile conseguenza che il conteggio risultava errato e comportava, pertanto, la nullità dell'ordinanza ingiunzione e degli altri provvedimenti impugnati.
Nel caso in esame, infatti, la TA di Porto di Mazara del Vallo, non aveva tenuto conto delle ore o finanche dei giorni impiegati per il raggiungimento dei banchi di pesca e quelle impegnate per rientrare in porto, non potendo dubitarsi che nel corso dei lunghi trasferimenti l'unità da pesca non effettuava battute di pesca. 7
Il M/P NU LC in alcune giornate era uscita dal porto alle ore 01.00 per raggiungere il banco di pesca soltanto dopo 24 ore, per come è dato evincersi dal BLUEBOX e quindi dalla velocità in concreto tenuta, incompatibile con l'attività di pesca a strascico.
Il legislatore, nell'ultimo decreto del 31.12.2019, facendo proprie tutte le istanze delle associazioni di categoria e proprio per evitare di penalizzare le unità che effettuavano la pesca mediterranea e dei gamberi di profondità che erano costretti a lunghissime trasferte per raggiungere gli spot di pesca o per tornare in porto, aveva precisato che per recuperare le giornate di pesca di sabato e domenica era possibile tenere conto della navigazione per raggiungere gli spot di pesca e di quella necessaria per ritornare in porto nonché dell'ancoraggio per cattive condizioni meteo marine o per altri motivi tecnici.
Con il decreto del 31.12.2019, il Legislatore aveva sostanzialmente fornito una interpretazione autentica delle norme contestate, chiarendo lo spirito della norma e le intenzioni perseguite dal
Legislatore.
Era assurdo avere ritenuto il MP NU LC in pesca al momento dell'uscita dal porto quando lo stesso, prima di calare le reti, era stato costretto ad una trasferta di almeno 12 ore e talvolta di giorni per raggiungere il banco di pesca.
In ogni caso, dal controllo del tablet di bordo, il M/P NU LC risultava in porto per oltre 83 giorni. Se alle giornate in cui il M/P Nuovo LC era rimasto in porto si sommavano quelle impiegate per le lunghe trasferte desumibile dal Bluebox, la contestazione mossa dalla TA di
Porto di Mazara del Vallo e posta a fondamento dell'ordinanza impugnata era assolutamente infondata, avendo il predetto M/P effettuato un fermo tecnico ben superiore a quello previsto riducendo in modo concreto lo sforzo di pesca.
Il primo Giudice, invece, aveva omesso di valutare attentamente tali circostanze e, non facendo buon governo delle suddette norme, non aveva considerato ed accertato che il conteggio era errato e che gli appellanti non avevano violato alcuna norma.
La sentenza, pertanto, doveva essere riformata nel senso di ritenere che era consentito di conteggiare come compensabili anche le giornate di partenza dal porto e di arrivo al porto, le giornate di
Cont navigazione del per raggiungere le zone di pesca e quelle di navigazione necessarie per il rientro in porto, purchè durante le stesse non fosse stata effettuata alcuna attività di pesca, nonché le giornate utilizzate per attività diverse dalla pesca propriamente detta, per esempio per attività commerciali;
attività che l'impresa aveva l'obbligo di comunicare mediante il giornale di pesca e che, comunque, 8
erano suscettibili di essere monitorate con i sistema di monitoraggio a distanza e, conseguentemente, essendo il conteggio effettuato dalla TA errato, l'ordinanza ingiunzione e gli altri atti impugnati dovevano essere annullati.
La TA di Porto di Mazara del Vallo si costituiva in giudizio ed esponeva che l'Autorità
Marittima aveva constatato il mancato rispetto delle misure tecniche di cui all'art. 4 del Decreto
Ministeriale n. 6908 del 20/07/2018, in quanto l'unità non aveva compensato l'attività di pesca eseguita nelle giornate di sabato, Domenica e festivi. Infatti, nell'arco dell'anno 2018, l'unità risultava aver svolto attività di pesca in 72 giornate di Sabato, Domenica o festivi, a fronte delle quali erano state effettuate solamente 61 giornate di sosta in porto.
L'art. 4 del citato decreto disciplinava le c.d. “misure tecniche”, prevedendo espressamente che
“Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con sistemi a strascico e/o volante
(comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare, rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di Sabato,
Domenica e festivi. […]”. Il comma 4 dello stesso articolo prevedeva che “Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca del gambero di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione delle giornate di Sabato, Domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla TA di porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.”.
Per quanto atteneva alla trattazione del presente contenzioso, con la Circolare prot. n. 15786 del
11/10/2019 (Allegato 12), la Direzione Generale aveva chiarito [cfr. lett. b)] che: “In relazione alle fattispecie derogatorie (pesca mediterranea e/o dei gamberi di profondità) di cui alla normativa in oggetto, si ravvisa che il computo e l'accertamento (anche ad eventuali fini sanzionatori) delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche (sabati, domeniche e festivi) vengano eseguiti su base annuale (dal primo gennaio al 31 dicembre, inclusi), applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto, quali desumibili dai pertinenti dati VMS
e del giornale di pesca (log-book cartaceo e/o elettronico).”. Con la successiva Circolare prot. n.
17913 del 13/11/2019 (Allegato 13), la Direzione Generale, con riferimento ad attività commerciali diverse dall'attività di pesca, eventualmente esercitate dai pescherecci nel corso dell'anno solare di 9
riferimento, aveva inoltre indicato che “[…] ad integrazione di quanto rappresentato al punto b) della nota in prosecuzione, si ritiene di dover ulteriormente precisare che, nell'ambito del prospettato criterio compensativo, vadano utilmente considerati, purché debitamente comprovabili, anche i periodi in cui siano state eventualmente svolte le suddette attività commerciali” (a titolo di esempio, servizio di rimorchio delle gabbie contenenti esemplari vivi di tonno rosso).
Infine, in data 31/12/2019, il Ministero aveva emanato il Decreto Ministeriale prot. n. 13128 intitolato
“Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati 'reti a strascico a divergenti (OTB)', 'reti gemelle a divergenti (OTT)' e/o
'sfogliare – rapidi (TBB)' – Annualità 2020 e misure di gestione GSA 9, 10 e 11”.
Tale Decreto prevedeva al suo interno, e per il solo anno solare 2020, una disciplina delle “misure tecniche” più favorevole nei confronti degli stessi armatori, in quanto, a differenza degli analoghi decreti degli anni precedenti, ai fini della compensazione non richiedeva, infatti, l'obbligatoria sosta in porto per un numero di giorni pari ai giorni di pesca da recuperare, ma ammetteva che “[…] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di Sabato, Domenica e festivi […] su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS).
Non si comprendeva quindi quale fosse l'errore di calcolo che il ricorrente imputava alla TA, la quale, come giustamente rilevato dal giudice di prime cure, aveva applicato correttamente la disciplina di settore.
Afferma l'appellante che la TA di porto avrebbe erroneamente effettuato il calcolo compensatorio delle giornate di pesca effettuate nell'anno 2018 dalla motopesca “NUOVA
ALCAPA”. Infatti, al fine di verificare i giorni di sabato, Domeniche e festivi da compensare, la
TA non avrebbe applicato i criteri contenuti nel Decreto Ministeriale emanato nell'anno
2019, il quale contemplava al suo interno un trattamento più favorevole per gli armatori, piuttosto quelli maggiormente restrittivi contemplati nel D.M. 6908 del 20/07/2018. Secondo parte avversaria, dunque, nello specifico, la TA di porto non avrebbe tenuto in debito conto le giornate di partenza e di arrivo dal porto, “assimilabili al concetto di sosta in porto”, e non avrebbe, altresì, tenuto conto delle giornate di navigazione della motopesca per raggiungere le zone di pesca e/o quelle necessarie per il rientro in porto. Affermava che, qualora, invece, tali giornate fossero state conteggiate, la sua unità da pesca avrebbe rispettato le previsioni dettate dalla normativa di settore. 10
Tanto premesso, appariva chiaro che per l'anno di riferimento 2018, alla luce di quanto suesposto, le unità da pesca abilitate alla pesca mediterranea, in deroga al principio generale, potevano esercitare attività di pesca nelle giornate di Sabato, Domenica e festivi, a condizione che tali giornate venissero successivamente recuperate attraverso un uguale numero di giornate di sosta in porto, secondo il criterio di compensazione esplicitato dalla Direzione Generale con le circolari interpretative sopra richiamate. La parte ricorrente aveva richiamato a proprio supporto, invece, il Decreto Ministeriale prot. n. 13128 datato 31/12/2019, intitolato “Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati 'reti a strascico a divergenti (OTB)',
'reti gemelle a divergenti (OTT)' e/o 'sfogliare – rapidi (TBB)' – Annualità 2020 e misure di gestione
GSA 9, 10 e 11”.
Il decreto in parola, a differenza dei corrispondenti decreti degli anni precedenti, ai fini della compensazione, infatti, non richiedeva l'obbligatoria sosta in porto per un numero di giorni pari ai giorni di pesca da recuperare, ma ammetteva “[…] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di
Sabato, Domenica e festivi […] su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS) […], quali, ad esempio, i giorni in cui l'unità da pesca naviga per raggiungere l'area di pesca o per ritornare in porto al termine della battuta di pesca, ovvero effettua operazioni diverse dall'attività di pesca in senso stretto. Tale Decreto, tuttavia era valido esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020 e non poteva, pertanto, costituire fonte normativa valida per la verifica del rispetto di misure tecniche riferite ad anni precedenti ed espressamente disciplinate con appositi e diversi decreti annuali. D'altra parte, tali fonti normative ministeriali venivano emanate di anno in anno, a seguito di specifiche valutazioni in merito alle esigenze di tutela della risorsa ittica che, essendo variabili nel tempo, richiedevano l'adozione di misure e disposizioni variabili di conseguenza che non potevano, pertanto, in alcun modo riferirsi ad archi temporali diversi ed anteriori rispetto a quelli presi in considerazione.
Si finiva in tal modo, infatti, ad applicare retroattivamente un Decreto Ministeriale che, invece, era stato emanato specificatamente per un determinato anno di riferimento, senza che questo avesse valenza pluriennale o retroattiva. Ancora, finendo per applicare retroattivamente tale normativa, potrebbe configurarsi un trattamento iniquo nei confronti dei soggetti armatori che invece avevano correttamente rispettato il Decreto dell'anno di riferimento, il quale prevedeva delle caratteristiche più stringenti e meno favorevoli. Sul punto, precisava che la sentenza emessa dal giudice di primo 11
grado gravata (Allegato 14), aveva affrontato in modo puntuale la questione della c.d. lex mitior, affermando che: ➢ “[…] Per raggiungere tale obiettivo, ogni anno il disciplina con proprio Pt_3
Decreto, e nel rispetto delle linee guida specificate dai Regolamenti dell'Unione Europea, le modalità di svolgimento dell'arresto temporaneo. In particolare, in Sicilia, in quanto Regione a statuto speciale, il periodo di arresto temporaneo obbligatorio viene individuato con apposito Decreto Assessoriale.”;
“Per l'anno 2018, il Decreto di riferimento per la disciplina dell'arresto temporaneo era il Decreto n.
6908 del 27.07.2018”.
La TA aveva dunque correttamente utilizzato, ai fini del computo, la normativa al tempo vigente non essendo invece applicabile ratione temporis quella invocata da parte ricorrente (il Decreto
Ministeriale prot. n.13128 datato 31.12.2019) relativo a “Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)” – Annualità 2020
e misure di gestione GSA 9, 10 e 11, valido esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020, anno in cui il nel disciplinare le “misure tecniche”, Pt_3
adottava un criterio diverso, rispetto agli anni precedenti, per la compensazione delle attività di pesca esercitate durante le giornate di sabato, domenica e festivi, specificando che “[…] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi era ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS) […]”. Ciò comportava il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente.
Esclusa l'applicabilità del Decreto Ministeriale n. 13128 del 31/12/2019, ai fini della trattazione della presente fattispecie (relativa alle misure tecniche per l'annualità 2018), occorreva verificare il rispetto, da parte del ricorrente, delle disposizioni ministeriali impartite con il decreto n. 6908 del
20/07/2018 relativo, appunto, alle misure tecniche oggetto dell'odierno contenzioso, e delle successive circolari applicative.
Afferma l'appellante che devono essere considerati quali giorni di sosta in porto utili per la compensazione delle giornate di pesca, anche i giorni di arrivo in porto e di ripartenza dal porto. Tale affermazione non appare meritevole di accoglimento alla luce della normativa richiamata, in quanto, nell'arco delle 24 ore della giornata di arrivo o di partenza dal porto, l'unità rimane effettivamente ferma in porto solamente per poche ore non per l'intera giornata. La Circolare n. 15786 del
11/10/2019, applicativa del decreto per l'annualità 2018, prescrive infatti il “…criterio di 12
compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto, quali desumibili dai pertinenti dati VMS
e del giornale di pesca (log-book cartaceo e/o elettronico)”. D'altro canto, tali giornate, insieme alle ulteriori eventuali giornate di navigazione necessarie all'unità per raggiungere le zone di pesca o per rientrare in porto, erano state comunque considerate come giorni da non recuperare in quanto non caratterizzati da attività di pesca ma soltanto di navigazione. In diversi termini, tali giornate avevano avuto effetto nullo sul computo dei giorni da recuperare.
Non era stata posta in essere alcuna errata interpretazione della norma: gli accertatori avevano tenuto contro esclusivamente delle giornate di pesca effettiva, per come dichiarato dallo stesso comandante del M/P nel giornale di bordo.
All'udienza dell'1 ottobre 2025, procedutasi alla discussione , la causa veniva decisa come da allegato dispositivo del quale si dava lettura.
L'ordinanza ingiunzione impugnata emanata in data 12 dicembre 2019 trova fondamento nella violazione da parte dell'appellante dell'art. 10 comma b) del Decreto legislativo 09/01/2012, n. 4 che vieta di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti.
L'art. 4 comma 1 del Decreto ministeriale 20/07/2018, disposizione vigente all'epoca dei fatti in questione, prevede che, fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi.
L'art. 1 comma 4 del predetto decreto prevede che le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma
1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
L'art 4 comma 1 del D.M. 30.12.2019 prevede al comma 1 che fermo restando quanto previsto dai
CCNL in materia di pesca, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con riferimento al riposo settimanale, è sempre vietato, nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: “reti a strascico a divergenti”, “sfogliare rapidi” e “reti gemelle a divergenti”. 13
L'art 4 comma 3 del D.M. 30.12.2019 prevede che, a parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS).
Nell'ordinanza – ingiunzione impugnata si afferma “che l'unità, ha svolto operazioni di pesca nel corso di n. 72 (sessantadue) giornate di sabato, domenica e festivi nel corso dell'anno 2018, a fronte delle quali, ha effettuato (soltanto) n. 61 (sessantuno) giornate di sosta in porto, conteggiabili quali
“interruzioni tecniche” ai fini della compensazione con le giornate di sabato, domenica e festivi nelle quali aveva svolto operazioni di pesca”.
Afferma l'appellante che, nella specie, deve trovare applicazione la disposizione di cui al D.M.
31.12.2019 in quanto sebbene trattasi di norma entrata in vigore in data successiva all'ordinanza impugnata, è disposizione più favorevole che esclude la sussistenza della violazione contestata.
Le suesposte considerazioni non possono essere condivise.
Invero i decreti ministeriali attuativi non hanno retroattività, a meno che non ne sia espressamente stabilito diversamente, circostanza quest'ultima nella specie insussistente. L'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, stabilisce infatti che le leggi non hanno effetto retroattivo.
Né può trovare applicazione nella specie il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, in considerazione della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie ( Cass.
n. 31459 del 07/12/2024 ).
Il richiamo effettuato dall'appellante alla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019 è inconferente.
Con detta disposizione la Corte Costituzionale ha così disposto:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015,
n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle 14
sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n.
72 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Esula quindi dalla sentenza in oggetto - che fa riferimento a una specifica disposizione di diritto transitorio - la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 L. n. 689/1981 nella parte in cui non prevede che, in caso di successone di leggi nel tempo, vada applicata la disposizione più favorevole.
Consegue quindi che, nella fattispecie, dovendo trovare applicazione le disposizioni di cui al predetto
Decreto ministeriale 20/07/2018, l'appellante ha indubbiamente violato l'art. 10 comma b) del
Decreto legislativo 09/01/2012, n. 4 che non consente di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti.
In ogni caso ha esposto la TA resistente che, a prescindere dall'applicabilità o meno del D.M.
11.10.2019, i giorni di arrivo in porto e di ripartenza dal porto, insieme alle ulteriori eventuali giornate di navigazione necessarie all'unità per raggiungere le zone di pesca o per rientrare in porto, sono state comunque considerate come giorni da non recuperare in quanto non caratterizzanti da attività di pesca, ma soltanto di navigazione. In pratica tali giornate hanno avuto effetto nullo sul computo dei giorni da recuperare. Pertanto gli accertatori hanno tenuto contro esclusivamente delle giornate di pesca effettiva, per come dichiarato dallo stesso comandante del M/P nel giornale di bordo.
Quanto suesposto dalla TA resistente non è stato neppure contestato dall'appellante e, conseguentemente, in ogni caso, il proposto appello appare infondato e va, quindi, rigettato.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
15
La Corte, rigetta l'appello proposto da e da nei confronti della Parte_1 Parte_2
TA di Porto di Mazara del Vallo, avverso la sentenza resa in data 10 febbraio 2021dal
Tribunale di Marsala.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico degli appellanti in solido.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile l'1 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Angelo Piraino Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 473/2021 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione l'1 ottobre 2025, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] ( c.f. ), e Parte_1 C.F._1
nato a nato a [...] il [...] ( c.f. , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Pizzitola ed elettivamente domiciliati nel suo studio professionale sito in Mazara Del Vallo Via Castelvetrano n. 40/A, giusta procura in atti
APPELLANTI
C O N T R O
TA di Porto di Mazara del Vallo, in persona del legale rappresentante pro tempore (cod. fisc.
), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i P.IVA_1
cui uffici, siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLATA 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti: come in atti;
Per l' appellata: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 10 febbraio 2021, Il Tribunale di Marsala decidendo sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
TA di Porto di Mazara del Vallo, così disponeva :
- rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l provvedimenti impugnati nella misura indicata dall'organo accertatore;
- compensa inter partes le spese di lite.
Esponeva il primo giudice che l'ordinanza impugnata discendeva dal mancato rispetto del d.m. 20 luglio 2018, avendo l'unità effettuato ugualmente attività di pesca nelle giornate di sabato domenica e festivi in violazione di tale decreto.
In particolare, per l'anno 2018, il Decreto Ministeriale del 20 luglio 2018, di riferimento per la disciplina dell'arresto temporaneo, prevedeva al comma 4 del suo articolo 4 che le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuavano la pesca dei gamberi in profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuavano l' interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata;
la successiva circolare n. 15786 datata 11.10.2019 aveva previsto che “ in relazione alle fattispecie derogatorie, si ravvisa che il computo e l' accertamento delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche vengano eseguiti su base annuale (dal primo gennaio al 31 dicembre, inclusi) applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto ”.
Mentre il decreto ministeriale prevedeva un computo per ogni campagna di pesca, imponendo che per sabato, domenica e festivi compresi in ogni campagna di pesca corrispondesse un equivalente periodo di interruzione tecnica, la successiva circolare aveva previsto che siffatta verifica venisse effettuata su base annuale e, quindi, computando tutte le giornate di sabato, domenica e festivi compresi nella campagne di pesca eseguite durante l' intero arco dell' anno, con i periodi di interruzione tecnica posti in essere nel medesimo periodo annuale.
A seguito della verifica eseguita dalla TA di porto- in base al criterio di compensazione chiaramente specificato dalla Direzione Generale per l'anno 2018, mediante conteggio delle giornate compensate dell'unità a fronte del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi in cui l'unità in oggetto aveva svolto attività di pesca- era emerso che erano state svolte operazioni di pesca nel 4
corso di n. 72 giornate tra sabato, domenica e festivi nel corso dell'anno 2018 e, a fronte di tali giornate di pesca, l'unità aveva effettuato soltanto 61 giornate di sosta in porto, computabili quali interruzioni tecniche ai fini della compensazione con le giornate di sabato, domenica e festivi nelle quali aveva svolto operazioni di pesca .
La TA aveva dunque correttamente utilizzato ai fini del computo la normativa al tempo vigente non essendo invece applicabile ratione temporis quella invocata da parte ricorrente (il Decreto
Ministeriale prot.n.13128 datato 31.12.2019) valido esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto per l'anno 2020, nel quale le modalità tecniche erano state disciplinate adottando un diverso criterio.
Per le suesposte considerazioni andava rigettata la domanda formulata da parte ricorrente.
Avverso la predetta sentenza , titolare dell'omonima Ditta Individuale, e Parte_1 Parte_2
proponevano appello esponendo che aveva errato il Tribunale nel considerare nel calcolo
[...]
delle compensazioni con le giornate di sabato, domenica e festivi, nelle quali era stata svolta attività di pesca, solo le giornate di sosta in porto e non invece tutte le giornate in cui non era stata in concreto effettuata alcuna attività di pesca.
Secondo la normativa richiamata, le unità da pesca abilitate alla pesca mediterranea, in deroga al principio generale, potevano esercitare attività di pesca anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi, a condizione che tali giornate venissero recuperate attraverso un uguale numero di giornate di sosta in porto;
nel computo delle giornate di sosta (compensabili con quelle di pesca nei giorni di sabato, domenica e festivi), che andava fatto su base annuale, andavano comprese (in quanto equiparate alle giornate di sosta) quelle utilizzate per attività commerciali, non considerate come di attività di pesca in senso stretto.
In proposito aveva invocato l'applicazione, a sostegno dell'opposizione, del Decreto Ministeriale prot. N. 13128 del 31.12.2019, intitolato “Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati, reti a strascico a divergenti (OTB)”, reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o sfogliare -rapidi (TBB)” – Annualità 2020 e misure di gestione
GSA 9, 10 e 11”, che i medesimi avevano richiamato anche ad ulteriore sostegno dell'esattezza della propria interpretazione della normativa pregressa.
Il D.M. n. 13128 del 30.12.2019, infatti, al comma 3, dell'art. 4 recitava: “a parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, 5
il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificati attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS)”.
Alla luce di tale norma, dunque, e della distinzione tra “attività di pesca e non”, occorreva inserire nel calcolo di compensazione delle giornate di pesca effettuate di sabato, domenica e festivi, non più soltanto le giornate di effettiva sosta in porto ma anche le giornate di partenza (dal porto) e/o di arrivo
Cont Cont (nel porto) del in oggetto, le giornate di navigazione del per raggiungere le zone di pesca
(c.d. trasferimento) e/o quelle di navigazione necessarie per il rientro nel porto (la “navigazione” non
Cont può essere considerata “attività di pesca”, in senso stretto), quelle in cui il era alla fonda e/o a
Cont ridosso (per le cattive condizioni meteomarine, che non consentivano al di esercitare attività di pesca o quelle giornate deputate ad ulteriori e differenti attività commerciali (come ad es. l'attività di rimorchio delle gabbie dei tonni), attività tutte queste riscontrabili dall'autorità marittima, mediante i sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS, E-LOG BOOK).
Anche senza dover ricorrere alla diretta applicazione del D.M. n. 13128 del 30.12.2019 - che il primo giudice riteneva diretto a disciplinare la materia soltanto a decorrere dal 2020 - la normativa precedente, anche alla luce delle circolari interpretative successivamente intervenute, consentiva di ritenere condivisibile l'interpretazione estensiva propugnata in primo grado.
La ratio della normativa appariva, infatti, quella di consentire ai pescherecci impegnanti per lungo tempo in mare, di poter utilizzare per la pesca anche le giornate di sabato, domenica e festivi ma, stante il divieto a ciò imposto con la legislazione nazionale e comunitaria, tale deroga comportava la necessità di compensare tali giornate di pesca ulteriori con altre in cui obbligatoriamente il natante non poteva svolgere attività di pesca.
Tali giornate erano certamente quelle in cui il natante doveva sostare in porto, ma non vi era ragione di escludere da tale conteggio anche quelle giornate in cui lo stesso era necessariamente dedito ad attività incompatibili con la pesca, e in cui, comunque, di fatto non aveva svolto tale attività; circostanza, questa, verificabile mediante sistemi di monitoraggio a distanza.
Tale interpretazione risultava oggi codificata dal citato D.M. n. 13128 del 30.12.2019, che distingueva espressamente, ai fini della ridetta compensazione, i “periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS)”. 6
Comunque, ove non si volesse aderire all'interpretazione adottata della normativa precedente, in ogni caso il citato decreto dovrebbe trovare applicazione in virtù del generale principio della retroattività della legge più favorevole in tema di illecito amministrativo.
La Corte Costituzionale aveva poi riconosciuto l'estensibilità di tali principi anche alle sanzioni amministrative, come recentemente affermato dalla sentenza n. 193 del 2016.
L'estensione del principio di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione “punitiva” appariva, dunque, conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell'art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali, e andava ritenuta immanente nel nostro ordinamento, salvo che, di volta, in volta, si ravvisassero ragioni cogenti di tutela di contro interessi di rango costituzionale tali da resistere al predetto “vaglio positivo di ragionevolezza”.
Se si ravvisasse nel D.M. 31.12.2019 un ampliamento delle deroghe al divieto di pesca mediante estensione delle possibilità di compensazione delle giornate di pesca effettuate in periodo vietato e quelle “non di pesca” in senso stretto, ne deriverebbe il carattere mitior di tale disciplina rispetto alla previgente, in quanto consentirebbe di conteggiare come compensabili anche le giornate di partenza dal porto e di arrivo al porto, le giornate di navigazione del M/p per raggiungere le zone di pesca e quelle di navigazione necessarie per il rientro in porto, purchè durante le stesse non fosse stata effettuata alcuna attività di pesca, nonché le giornate utilizzate per attività diverse dalla pesca propriamente detta, per esempio per attività commerciali;
attività che l'impresa aveva l'obbligo di comunicare mediante il giornale di pesca e che, comunque, erano suscettibili di essere monitorate con i sistema di monitoraggio a distanza.
Nello specifico, la TA di Porto aveva pacificamene ammesso che nel procedere alla c.d. compensazione non aveva applicato il D.M. 31.12.2019, conteggiando pertanto solo le giornate di effettiva sosta in porto e non invece tutte le giornate in cui non era stata in concreto effettuata alcuna attività di pesca, con la inevitabile conseguenza che il conteggio risultava errato e comportava, pertanto, la nullità dell'ordinanza ingiunzione e degli altri provvedimenti impugnati.
Nel caso in esame, infatti, la TA di Porto di Mazara del Vallo, non aveva tenuto conto delle ore o finanche dei giorni impiegati per il raggiungimento dei banchi di pesca e quelle impegnate per rientrare in porto, non potendo dubitarsi che nel corso dei lunghi trasferimenti l'unità da pesca non effettuava battute di pesca. 7
Il M/P NU LC in alcune giornate era uscita dal porto alle ore 01.00 per raggiungere il banco di pesca soltanto dopo 24 ore, per come è dato evincersi dal BLUEBOX e quindi dalla velocità in concreto tenuta, incompatibile con l'attività di pesca a strascico.
Il legislatore, nell'ultimo decreto del 31.12.2019, facendo proprie tutte le istanze delle associazioni di categoria e proprio per evitare di penalizzare le unità che effettuavano la pesca mediterranea e dei gamberi di profondità che erano costretti a lunghissime trasferte per raggiungere gli spot di pesca o per tornare in porto, aveva precisato che per recuperare le giornate di pesca di sabato e domenica era possibile tenere conto della navigazione per raggiungere gli spot di pesca e di quella necessaria per ritornare in porto nonché dell'ancoraggio per cattive condizioni meteo marine o per altri motivi tecnici.
Con il decreto del 31.12.2019, il Legislatore aveva sostanzialmente fornito una interpretazione autentica delle norme contestate, chiarendo lo spirito della norma e le intenzioni perseguite dal
Legislatore.
Era assurdo avere ritenuto il MP NU LC in pesca al momento dell'uscita dal porto quando lo stesso, prima di calare le reti, era stato costretto ad una trasferta di almeno 12 ore e talvolta di giorni per raggiungere il banco di pesca.
In ogni caso, dal controllo del tablet di bordo, il M/P NU LC risultava in porto per oltre 83 giorni. Se alle giornate in cui il M/P Nuovo LC era rimasto in porto si sommavano quelle impiegate per le lunghe trasferte desumibile dal Bluebox, la contestazione mossa dalla TA di
Porto di Mazara del Vallo e posta a fondamento dell'ordinanza impugnata era assolutamente infondata, avendo il predetto M/P effettuato un fermo tecnico ben superiore a quello previsto riducendo in modo concreto lo sforzo di pesca.
Il primo Giudice, invece, aveva omesso di valutare attentamente tali circostanze e, non facendo buon governo delle suddette norme, non aveva considerato ed accertato che il conteggio era errato e che gli appellanti non avevano violato alcuna norma.
La sentenza, pertanto, doveva essere riformata nel senso di ritenere che era consentito di conteggiare come compensabili anche le giornate di partenza dal porto e di arrivo al porto, le giornate di
Cont navigazione del per raggiungere le zone di pesca e quelle di navigazione necessarie per il rientro in porto, purchè durante le stesse non fosse stata effettuata alcuna attività di pesca, nonché le giornate utilizzate per attività diverse dalla pesca propriamente detta, per esempio per attività commerciali;
attività che l'impresa aveva l'obbligo di comunicare mediante il giornale di pesca e che, comunque, 8
erano suscettibili di essere monitorate con i sistema di monitoraggio a distanza e, conseguentemente, essendo il conteggio effettuato dalla TA errato, l'ordinanza ingiunzione e gli altri atti impugnati dovevano essere annullati.
La TA di Porto di Mazara del Vallo si costituiva in giudizio ed esponeva che l'Autorità
Marittima aveva constatato il mancato rispetto delle misure tecniche di cui all'art. 4 del Decreto
Ministeriale n. 6908 del 20/07/2018, in quanto l'unità non aveva compensato l'attività di pesca eseguita nelle giornate di sabato, Domenica e festivi. Infatti, nell'arco dell'anno 2018, l'unità risultava aver svolto attività di pesca in 72 giornate di Sabato, Domenica o festivi, a fronte delle quali erano state effettuate solamente 61 giornate di sosta in porto.
L'art. 4 del citato decreto disciplinava le c.d. “misure tecniche”, prevedendo espressamente che
“Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con sistemi a strascico e/o volante
(comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare, rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di Sabato,
Domenica e festivi. […]”. Il comma 4 dello stesso articolo prevedeva che “Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca del gambero di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione delle giornate di Sabato, Domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla TA di porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.”.
Per quanto atteneva alla trattazione del presente contenzioso, con la Circolare prot. n. 15786 del
11/10/2019 (Allegato 12), la Direzione Generale aveva chiarito [cfr. lett. b)] che: “In relazione alle fattispecie derogatorie (pesca mediterranea e/o dei gamberi di profondità) di cui alla normativa in oggetto, si ravvisa che il computo e l'accertamento (anche ad eventuali fini sanzionatori) delle giornate di recupero unicamente relative alle misure tecniche (sabati, domeniche e festivi) vengano eseguiti su base annuale (dal primo gennaio al 31 dicembre, inclusi), applicando il criterio di compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto, quali desumibili dai pertinenti dati VMS
e del giornale di pesca (log-book cartaceo e/o elettronico).”. Con la successiva Circolare prot. n.
17913 del 13/11/2019 (Allegato 13), la Direzione Generale, con riferimento ad attività commerciali diverse dall'attività di pesca, eventualmente esercitate dai pescherecci nel corso dell'anno solare di 9
riferimento, aveva inoltre indicato che “[…] ad integrazione di quanto rappresentato al punto b) della nota in prosecuzione, si ritiene di dover ulteriormente precisare che, nell'ambito del prospettato criterio compensativo, vadano utilmente considerati, purché debitamente comprovabili, anche i periodi in cui siano state eventualmente svolte le suddette attività commerciali” (a titolo di esempio, servizio di rimorchio delle gabbie contenenti esemplari vivi di tonno rosso).
Infine, in data 31/12/2019, il Ministero aveva emanato il Decreto Ministeriale prot. n. 13128 intitolato
“Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati 'reti a strascico a divergenti (OTB)', 'reti gemelle a divergenti (OTT)' e/o
'sfogliare – rapidi (TBB)' – Annualità 2020 e misure di gestione GSA 9, 10 e 11”.
Tale Decreto prevedeva al suo interno, e per il solo anno solare 2020, una disciplina delle “misure tecniche” più favorevole nei confronti degli stessi armatori, in quanto, a differenza degli analoghi decreti degli anni precedenti, ai fini della compensazione non richiedeva, infatti, l'obbligatoria sosta in porto per un numero di giorni pari ai giorni di pesca da recuperare, ma ammetteva che “[…] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di Sabato, Domenica e festivi […] su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS).
Non si comprendeva quindi quale fosse l'errore di calcolo che il ricorrente imputava alla TA, la quale, come giustamente rilevato dal giudice di prime cure, aveva applicato correttamente la disciplina di settore.
Afferma l'appellante che la TA di porto avrebbe erroneamente effettuato il calcolo compensatorio delle giornate di pesca effettuate nell'anno 2018 dalla motopesca “NUOVA
ALCAPA”. Infatti, al fine di verificare i giorni di sabato, Domeniche e festivi da compensare, la
TA non avrebbe applicato i criteri contenuti nel Decreto Ministeriale emanato nell'anno
2019, il quale contemplava al suo interno un trattamento più favorevole per gli armatori, piuttosto quelli maggiormente restrittivi contemplati nel D.M. 6908 del 20/07/2018. Secondo parte avversaria, dunque, nello specifico, la TA di porto non avrebbe tenuto in debito conto le giornate di partenza e di arrivo dal porto, “assimilabili al concetto di sosta in porto”, e non avrebbe, altresì, tenuto conto delle giornate di navigazione della motopesca per raggiungere le zone di pesca e/o quelle necessarie per il rientro in porto. Affermava che, qualora, invece, tali giornate fossero state conteggiate, la sua unità da pesca avrebbe rispettato le previsioni dettate dalla normativa di settore. 10
Tanto premesso, appariva chiaro che per l'anno di riferimento 2018, alla luce di quanto suesposto, le unità da pesca abilitate alla pesca mediterranea, in deroga al principio generale, potevano esercitare attività di pesca nelle giornate di Sabato, Domenica e festivi, a condizione che tali giornate venissero successivamente recuperate attraverso un uguale numero di giornate di sosta in porto, secondo il criterio di compensazione esplicitato dalla Direzione Generale con le circolari interpretative sopra richiamate. La parte ricorrente aveva richiamato a proprio supporto, invece, il Decreto Ministeriale prot. n. 13128 datato 31/12/2019, intitolato “Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati 'reti a strascico a divergenti (OTB)',
'reti gemelle a divergenti (OTT)' e/o 'sfogliare – rapidi (TBB)' – Annualità 2020 e misure di gestione
GSA 9, 10 e 11”.
Il decreto in parola, a differenza dei corrispondenti decreti degli anni precedenti, ai fini della compensazione, infatti, non richiedeva l'obbligatoria sosta in porto per un numero di giorni pari ai giorni di pesca da recuperare, ma ammetteva “[…] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di
Sabato, Domenica e festivi […] su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS) […], quali, ad esempio, i giorni in cui l'unità da pesca naviga per raggiungere l'area di pesca o per ritornare in porto al termine della battuta di pesca, ovvero effettua operazioni diverse dall'attività di pesca in senso stretto. Tale Decreto, tuttavia era valido esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020 e non poteva, pertanto, costituire fonte normativa valida per la verifica del rispetto di misure tecniche riferite ad anni precedenti ed espressamente disciplinate con appositi e diversi decreti annuali. D'altra parte, tali fonti normative ministeriali venivano emanate di anno in anno, a seguito di specifiche valutazioni in merito alle esigenze di tutela della risorsa ittica che, essendo variabili nel tempo, richiedevano l'adozione di misure e disposizioni variabili di conseguenza che non potevano, pertanto, in alcun modo riferirsi ad archi temporali diversi ed anteriori rispetto a quelli presi in considerazione.
Si finiva in tal modo, infatti, ad applicare retroattivamente un Decreto Ministeriale che, invece, era stato emanato specificatamente per un determinato anno di riferimento, senza che questo avesse valenza pluriennale o retroattiva. Ancora, finendo per applicare retroattivamente tale normativa, potrebbe configurarsi un trattamento iniquo nei confronti dei soggetti armatori che invece avevano correttamente rispettato il Decreto dell'anno di riferimento, il quale prevedeva delle caratteristiche più stringenti e meno favorevoli. Sul punto, precisava che la sentenza emessa dal giudice di primo 11
grado gravata (Allegato 14), aveva affrontato in modo puntuale la questione della c.d. lex mitior, affermando che: ➢ “[…] Per raggiungere tale obiettivo, ogni anno il disciplina con proprio Pt_3
Decreto, e nel rispetto delle linee guida specificate dai Regolamenti dell'Unione Europea, le modalità di svolgimento dell'arresto temporaneo. In particolare, in Sicilia, in quanto Regione a statuto speciale, il periodo di arresto temporaneo obbligatorio viene individuato con apposito Decreto Assessoriale.”;
“Per l'anno 2018, il Decreto di riferimento per la disciplina dell'arresto temporaneo era il Decreto n.
6908 del 27.07.2018”.
La TA aveva dunque correttamente utilizzato, ai fini del computo, la normativa al tempo vigente non essendo invece applicabile ratione temporis quella invocata da parte ricorrente (il Decreto
Ministeriale prot. n.13128 datato 31.12.2019) relativo a “Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)” – Annualità 2020
e misure di gestione GSA 9, 10 e 11, valido esclusivamente per l'attività di arresto temporaneo obbligatorio svolto durante l'anno 2020, anno in cui il nel disciplinare le “misure tecniche”, Pt_3
adottava un criterio diverso, rispetto agli anni precedenti, per la compensazione delle attività di pesca esercitate durante le giornate di sabato, domenica e festivi, specificando che “[…] il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi era ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS) […]”. Ciò comportava il rigetto della domanda formulata da parte ricorrente.
Esclusa l'applicabilità del Decreto Ministeriale n. 13128 del 31/12/2019, ai fini della trattazione della presente fattispecie (relativa alle misure tecniche per l'annualità 2018), occorreva verificare il rispetto, da parte del ricorrente, delle disposizioni ministeriali impartite con il decreto n. 6908 del
20/07/2018 relativo, appunto, alle misure tecniche oggetto dell'odierno contenzioso, e delle successive circolari applicative.
Afferma l'appellante che devono essere considerati quali giorni di sosta in porto utili per la compensazione delle giornate di pesca, anche i giorni di arrivo in porto e di ripartenza dal porto. Tale affermazione non appare meritevole di accoglimento alla luce della normativa richiamata, in quanto, nell'arco delle 24 ore della giornata di arrivo o di partenza dal porto, l'unità rimane effettivamente ferma in porto solamente per poche ore non per l'intera giornata. La Circolare n. 15786 del
11/10/2019, applicativa del decreto per l'annualità 2018, prescrive infatti il “…criterio di 12
compensazione tra i vari periodi di pesca e di sosta in porto, quali desumibili dai pertinenti dati VMS
e del giornale di pesca (log-book cartaceo e/o elettronico)”. D'altro canto, tali giornate, insieme alle ulteriori eventuali giornate di navigazione necessarie all'unità per raggiungere le zone di pesca o per rientrare in porto, erano state comunque considerate come giorni da non recuperare in quanto non caratterizzati da attività di pesca ma soltanto di navigazione. In diversi termini, tali giornate avevano avuto effetto nullo sul computo dei giorni da recuperare.
Non era stata posta in essere alcuna errata interpretazione della norma: gli accertatori avevano tenuto contro esclusivamente delle giornate di pesca effettiva, per come dichiarato dallo stesso comandante del M/P nel giornale di bordo.
All'udienza dell'1 ottobre 2025, procedutasi alla discussione , la causa veniva decisa come da allegato dispositivo del quale si dava lettura.
L'ordinanza ingiunzione impugnata emanata in data 12 dicembre 2019 trova fondamento nella violazione da parte dell'appellante dell'art. 10 comma b) del Decreto legislativo 09/01/2012, n. 4 che vieta di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti.
L'art. 4 comma 1 del Decreto ministeriale 20/07/2018, disposizione vigente all'epoca dei fatti in questione, prevede che, fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi.
L'art. 1 comma 4 del predetto decreto prevede che le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma
1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
L'art 4 comma 1 del D.M. 30.12.2019 prevede al comma 1 che fermo restando quanto previsto dai
CCNL in materia di pesca, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con riferimento al riposo settimanale, è sempre vietato, nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: “reti a strascico a divergenti”, “sfogliare rapidi” e “reti gemelle a divergenti”. 13
L'art 4 comma 3 del D.M. 30.12.2019 prevede che, a parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS).
Nell'ordinanza – ingiunzione impugnata si afferma “che l'unità, ha svolto operazioni di pesca nel corso di n. 72 (sessantadue) giornate di sabato, domenica e festivi nel corso dell'anno 2018, a fronte delle quali, ha effettuato (soltanto) n. 61 (sessantuno) giornate di sosta in porto, conteggiabili quali
“interruzioni tecniche” ai fini della compensazione con le giornate di sabato, domenica e festivi nelle quali aveva svolto operazioni di pesca”.
Afferma l'appellante che, nella specie, deve trovare applicazione la disposizione di cui al D.M.
31.12.2019 in quanto sebbene trattasi di norma entrata in vigore in data successiva all'ordinanza impugnata, è disposizione più favorevole che esclude la sussistenza della violazione contestata.
Le suesposte considerazioni non possono essere condivise.
Invero i decreti ministeriali attuativi non hanno retroattività, a meno che non ne sia espressamente stabilito diversamente, circostanza quest'ultima nella specie insussistente. L'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, stabilisce infatti che le leggi non hanno effetto retroattivo.
Né può trovare applicazione nella specie il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, in considerazione della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie ( Cass.
n. 31459 del 07/12/2024 ).
Il richiamo effettuato dall'appellante alla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019 è inconferente.
Con detta disposizione la Corte Costituzionale ha così disposto:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015,
n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle 14
sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n.
72 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Esula quindi dalla sentenza in oggetto - che fa riferimento a una specifica disposizione di diritto transitorio - la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1 L. n. 689/1981 nella parte in cui non prevede che, in caso di successone di leggi nel tempo, vada applicata la disposizione più favorevole.
Consegue quindi che, nella fattispecie, dovendo trovare applicazione le disposizioni di cui al predetto
Decreto ministeriale 20/07/2018, l'appellante ha indubbiamente violato l'art. 10 comma b) del
Decreto legislativo 09/01/2012, n. 4 che non consente di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti.
In ogni caso ha esposto la TA resistente che, a prescindere dall'applicabilità o meno del D.M.
11.10.2019, i giorni di arrivo in porto e di ripartenza dal porto, insieme alle ulteriori eventuali giornate di navigazione necessarie all'unità per raggiungere le zone di pesca o per rientrare in porto, sono state comunque considerate come giorni da non recuperare in quanto non caratterizzanti da attività di pesca, ma soltanto di navigazione. In pratica tali giornate hanno avuto effetto nullo sul computo dei giorni da recuperare. Pertanto gli accertatori hanno tenuto contro esclusivamente delle giornate di pesca effettiva, per come dichiarato dallo stesso comandante del M/P nel giornale di bordo.
Quanto suesposto dalla TA resistente non è stato neppure contestato dall'appellante e, conseguentemente, in ogni caso, il proposto appello appare infondato e va, quindi, rigettato.
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
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La Corte, rigetta l'appello proposto da e da nei confronti della Parte_1 Parte_2
TA di Porto di Mazara del Vallo, avverso la sentenza resa in data 10 febbraio 2021dal
Tribunale di Marsala.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado del giudizio che liquida in euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico degli appellanti in solido.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile l'1 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE