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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3120/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di TE - Piazza Iv Novembre N. 1 03037 TE FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 536/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20210369600002632 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E
CONCLUDENDO PER IL RIGETTO DELL'APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Frosinone, la società contribuente impugnava l'ingiunzione fiscale n. 20210369600002632 del 15 settembre 2021, emessa dalla società concessionaria per la riscossione del Comune di TE, relativa al mancato pagamento dell'avviso di accertamento n. 50 del 13 dicembre 2017 per TARSU 2012 per un importo di € 428,00, eccependo: a) nullità dell'ingiunzione fiscale per erronea individuazione del soggetto passivo del tributo;
b) illegittimità e/o nullità dell'ingiunzione fiscale per inesistenza della notifica degli atti presupposti;
c) decadenza e prescrizione del credito vantato;
d) inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale;
e) nullità dell'impugnata ingiunzione perché priva del visto di esecutorietà e della sottoscrizione dell'atto; f) nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancata allegazione degli avvisi di accertamento richiamati;
g) violazione dell'art. 24 Cost. nonché violazione degli art. 7, 16 e 17 legge n. 212/2000 nonché dell'art. 8 del D.Lgs. 32/2001; h) nullità dell'ingiunzione fiscale per vizio di motivazione;
i) nullità e/o annullabilità dell'ingiunzione fiscale con firma a stampa del funzionario responsabile perché priva di indicazione di un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Con sentenza 536/22, la Corte di giustizia di primo grado respingeva il ricorso.
2. Con appello del 7 giugno 2023, la contribuente impugnava la sentenza di primo grado ribadendo le eccezioni sollevate con il ricorso di primo grado;
in via cautelare chiedeva sospendersi il provvedimento.
Costituitasi con comparsa del 13 luglio 2023, la società concessionaria per la riscossione del Comune di
TE si opponeva sia all'istanza cautelare sia, nel merito, all'appello e con memoria del 23 dicembre
2025 chiedeva la discussione della causa in pubblica udienza.
3. Nell'udienza del 15 gennaio 2026, udita la relazione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
L'avviso n. 50 del 13 dicembre 2017, cui si riferisce l'impugnata ingiunzione, risulta notificato a mezzo posta ai sensi dell'art. 1, comma 161 della legge n.296/2006 (Finanziaria del 2007).
Secondo la Cassazione “nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale (com'è, per l'appunto, quella in esame) non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod. proc. civ. e della legge 20 novembre 1982, n. 890, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass.,
Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5154; Cass. Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7464; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021,
n. 17712). Precisa, inoltre, la Suprema Corte che: “la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento
[e, quindi, anche dell'ingiunzione di pagamento] da parte del concessionario della riscossione, eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d. m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
(adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez.
1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre
1982, n. 890 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez.
5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).
2. Nel caso di specie, poiché in atti vi è prova dell'avvenuta consegna dell'avviso n. 50 del 13 dicembre 2017 nelle mani di soggetto identificato come “delegato” che l'ha ricevuta il 3 aprile 2018, l'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto deve essere respinta.
Ne deriva, altresì, la reiezione sia delle eccezioni di prescrizione e decadenza del credito tributario (essendo stato l'avviso notificato entro il termine quinquennale) sia di quella di nullità della notifica per erronea individuazione del soggetto passivo del tributo (eccependo la contribuente la sussistenza, all'epoca dei fatti, di un contratto di locazione dell'immobile de quo) , per non essere stata la relativa eccezione sollevata tempestivamente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.
3. Per le medesime ragioni sopra esposte, deve ritenersi pienamente valida la notifica a mezzo posta dell'impugnata ingiunzione, sebbene realizzata senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario.
Parimenti da respingere è l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato, atteso che questo contiene un espresso richiamo all'avviso n. 50 del 13 dicembre 2017 che, per le ragioni anzidette, si ritiene correttamente notificato. In tal senso, si ricorda la consolidata giurisprudenza del Supremo collegio espressa in numerose sentenze (ex multis Cass. Sezioni unite 14 maggio 2010, n. 11722; 31 marzo 2011, n. 7401; 5 luglio 2011, n. 14815; 16 settembre 2011, nn. 18903, 18904 e 18905; 18 novembre 2011, nn. 24232, 24233
e 24234; 16 dicembre 2011, n. 27164) per la quale, in base a un'interpretazione non puramente formalistica dell'articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto, allorquando nell'atto notificato ne siano stati specificamente indicati gli estremi ovvero sia stato portato a conoscenza del destinatario dell'atto.
Poiché il suddetto avviso si ritiene correttamente notificato, correttamente non è stato allegato ma semplicemente indicato nell'impugnato atto.
4. Da respingere è l'eccezione di nullità dell'impugnata ingiunzione perché priva del visto di esecutorietà e della sottoscrizione dell'atto. La Suprema Corte (Cass. ord. n. 20148 del 13 luglio 2023) ha statuito che “In materia di tributi locali, l'ingiunzione di pagamento costituisce strumento di riscossione alternativo alla riscossione a mezzo ruolo, la cui disciplina, posta dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, non contempla più il visto del Pretore, adempimento soppresso dall'art. 229 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà, la cui eventuale mancanza non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma. L'ingiunzione fiscale è pertanto pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, mentre la mancanza del visto pretorile, quando previsto, rendeva solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione.
L'avviso di accertamento ritualmente notificato e non impugnato costituisce titolo per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, determinando l'irretrattabilità della pretesa impositiva e una conseguente preclusione, in sede di riscossione, allo svolgimento di eccezioni che andavano proposte con l'impugnazione dell'atto impositivo”.
5. La mancata indicazione – nell'atto impugnato - della Commissione tributaria competente non implica alcun vizio dell'atto, atteso che tale competenza è stabilita in maniera oggettiva da norme di legge facilmente conoscibili dal contribuente.
6. Da respingere è l'eccezione di nullità dell'ingiunzione fiscale perché contenente la firma a stampa del funzionario responsabile in assenza dell'indicazione di un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Difatti, poiché l'attività di riscossione dei crediti tributaria è stata affidata dal Comune di TE, previa gara, ad una concessionaria, l'attribuzione della funzione al soggetto che concretamente ha apposto la sua firma non può trovare legittimazione in un apposito provvedimento ma solo nelle disposizioni organizzative interne del concessionario.
7. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Commissione tributaria regionale, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello come in atti proposto;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 400 oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (MA TA)
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3120/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di TE - Piazza Iv Novembre N. 1 03037 TE FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 536/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 16/11/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20210369600002632 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E
CONCLUDENDO PER IL RIGETTO DELL'APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia di primo grado di Frosinone, la società contribuente impugnava l'ingiunzione fiscale n. 20210369600002632 del 15 settembre 2021, emessa dalla società concessionaria per la riscossione del Comune di TE, relativa al mancato pagamento dell'avviso di accertamento n. 50 del 13 dicembre 2017 per TARSU 2012 per un importo di € 428,00, eccependo: a) nullità dell'ingiunzione fiscale per erronea individuazione del soggetto passivo del tributo;
b) illegittimità e/o nullità dell'ingiunzione fiscale per inesistenza della notifica degli atti presupposti;
c) decadenza e prescrizione del credito vantato;
d) inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale;
e) nullità dell'impugnata ingiunzione perché priva del visto di esecutorietà e della sottoscrizione dell'atto; f) nullità dell'ingiunzione di pagamento per mancata allegazione degli avvisi di accertamento richiamati;
g) violazione dell'art. 24 Cost. nonché violazione degli art. 7, 16 e 17 legge n. 212/2000 nonché dell'art. 8 del D.Lgs. 32/2001; h) nullità dell'ingiunzione fiscale per vizio di motivazione;
i) nullità e/o annullabilità dell'ingiunzione fiscale con firma a stampa del funzionario responsabile perché priva di indicazione di un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Con sentenza 536/22, la Corte di giustizia di primo grado respingeva il ricorso.
2. Con appello del 7 giugno 2023, la contribuente impugnava la sentenza di primo grado ribadendo le eccezioni sollevate con il ricorso di primo grado;
in via cautelare chiedeva sospendersi il provvedimento.
Costituitasi con comparsa del 13 luglio 2023, la società concessionaria per la riscossione del Comune di
TE si opponeva sia all'istanza cautelare sia, nel merito, all'appello e con memoria del 23 dicembre
2025 chiedeva la discussione della causa in pubblica udienza.
3. Nell'udienza del 15 gennaio 2026, udita la relazione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non merita accoglimento.
L'avviso n. 50 del 13 dicembre 2017, cui si riferisce l'impugnata ingiunzione, risulta notificato a mezzo posta ai sensi dell'art. 1, comma 161 della legge n.296/2006 (Finanziaria del 2007).
Secondo la Cassazione “nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale (com'è, per l'appunto, quella in esame) non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod. proc. civ. e della legge 20 novembre 1982, n. 890, ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass.,
Sez. 5^, 25 febbraio 2021, n. 5154; Cass. Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7464; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021,
n. 17712). Precisa, inoltre, la Suprema Corte che: “la notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento
[e, quindi, anche dell'ingiunzione di pagamento] da parte del concessionario della riscossione, eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d. m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
(adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass., Sez.
1^, 19 gennaio 2023, n. 1686); dunque, che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre
1982, n. 890 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2014, n. 4895; Cass., Sez.
5^, 15 luglio 2016, n. 14501); in tal senso, si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2011, n. 11708).
2. Nel caso di specie, poiché in atti vi è prova dell'avvenuta consegna dell'avviso n. 50 del 13 dicembre 2017 nelle mani di soggetto identificato come “delegato” che l'ha ricevuta il 3 aprile 2018, l'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto deve essere respinta.
Ne deriva, altresì, la reiezione sia delle eccezioni di prescrizione e decadenza del credito tributario (essendo stato l'avviso notificato entro il termine quinquennale) sia di quella di nullità della notifica per erronea individuazione del soggetto passivo del tributo (eccependo la contribuente la sussistenza, all'epoca dei fatti, di un contratto di locazione dell'immobile de quo) , per non essere stata la relativa eccezione sollevata tempestivamente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.
3. Per le medesime ragioni sopra esposte, deve ritenersi pienamente valida la notifica a mezzo posta dell'impugnata ingiunzione, sebbene realizzata senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario.
Parimenti da respingere è l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato, atteso che questo contiene un espresso richiamo all'avviso n. 50 del 13 dicembre 2017 che, per le ragioni anzidette, si ritiene correttamente notificato. In tal senso, si ricorda la consolidata giurisprudenza del Supremo collegio espressa in numerose sentenze (ex multis Cass. Sezioni unite 14 maggio 2010, n. 11722; 31 marzo 2011, n. 7401; 5 luglio 2011, n. 14815; 16 settembre 2011, nn. 18903, 18904 e 18905; 18 novembre 2011, nn. 24232, 24233
e 24234; 16 dicembre 2011, n. 27164) per la quale, in base a un'interpretazione non puramente formalistica dell'articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto, allorquando nell'atto notificato ne siano stati specificamente indicati gli estremi ovvero sia stato portato a conoscenza del destinatario dell'atto.
Poiché il suddetto avviso si ritiene correttamente notificato, correttamente non è stato allegato ma semplicemente indicato nell'impugnato atto.
4. Da respingere è l'eccezione di nullità dell'impugnata ingiunzione perché priva del visto di esecutorietà e della sottoscrizione dell'atto. La Suprema Corte (Cass. ord. n. 20148 del 13 luglio 2023) ha statuito che “In materia di tributi locali, l'ingiunzione di pagamento costituisce strumento di riscossione alternativo alla riscossione a mezzo ruolo, la cui disciplina, posta dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, non contempla più il visto del Pretore, adempimento soppresso dall'art. 229 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. L'ingiunzione fiscale, quale estrinsecazione del potere di supremazia dello Stato e degli altri enti ai quali la legge riconosce tale potere, ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà, la cui eventuale mancanza non incide sulla validità ed efficacia dell'ingiunzione per gli effetti che si ricollegano alla sua qualità di atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una data somma. L'ingiunzione fiscale è pertanto pienamente valida come atto di accertamento di ufficio del credito che si intende realizzare, oltre che di costituzione in mora, mentre la mancanza del visto pretorile, quando previsto, rendeva solamente inidoneo l'atto a dare inizio all'esecuzione.
L'avviso di accertamento ritualmente notificato e non impugnato costituisce titolo per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, determinando l'irretrattabilità della pretesa impositiva e una conseguente preclusione, in sede di riscossione, allo svolgimento di eccezioni che andavano proposte con l'impugnazione dell'atto impositivo”.
5. La mancata indicazione – nell'atto impugnato - della Commissione tributaria competente non implica alcun vizio dell'atto, atteso che tale competenza è stabilita in maniera oggettiva da norme di legge facilmente conoscibili dal contribuente.
6. Da respingere è l'eccezione di nullità dell'ingiunzione fiscale perché contenente la firma a stampa del funzionario responsabile in assenza dell'indicazione di un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Difatti, poiché l'attività di riscossione dei crediti tributaria è stata affidata dal Comune di TE, previa gara, ad una concessionaria, l'attribuzione della funzione al soggetto che concretamente ha apposto la sua firma non può trovare legittimazione in un apposito provvedimento ma solo nelle disposizioni organizzative interne del concessionario.
7. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Commissione tributaria regionale, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello come in atti proposto;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 400 oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (MA TA)