Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 328
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Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'ingiunzione fiscale per erronea individuazione del soggetto passivo del tributo

    L'eccezione relativa alla erronea individuazione del soggetto passivo del tributo non è stata sollevata tempestivamente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica degli atti presupposti

    L'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta ai sensi dell'art. 1, comma 161 della legge n.296/2006, e la consegna è avvenuta nelle mani di un soggetto identificato come "delegato" in data successiva, pertanto l'eccezione di mancata notifica dell'atto presupposto viene respinta.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del credito vantato

    Poiché l'avviso di accertamento è stato notificato entro il termine quinquennale, le eccezioni di prescrizione e decadenza del credito tributario vengono respinte.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale

    Per le medesime ragioni relative alla notifica dell'atto presupposto, si ritiene pienamente valida la notifica a mezzo posta dell'ingiunzione, sebbene realizzata senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario.

  • Rigettato
    Nullità dell'ingiunzione perché priva del visto di esecutorietà e della sottoscrizione dell'atto

    La Suprema Corte ha statuito che l'ingiunzione di pagamento non richiede il visto del Pretore, adempimento soppresso dal d.lgs. 51/1998. L'ingiunzione fiscale ripete la sua efficacia direttamente dal potere attribuito all'ente di realizzare coattivamente la sua pretesa, indipendentemente dal visto di esecutorietà. L'avviso di accertamento ritualmente notificato e non impugnato costituisce titolo per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità dell'ingiunzione per mancata allegazione degli avvisi di accertamento richiamati

    Poiché l'avviso di accertamento si ritiene correttamente notificato, correttamente non è stato allegato ma semplicemente indicato nell'impugnato atto, in applicazione del principio di motivazione per relationem.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 24 Cost. e degli art. 7, 16 e 17 legge n. 212/2000 nonché dell'art. 8 del D.Lgs. 32/2001

    Le eccezioni sollevate sono state respinte in quanto infondate nel merito, in particolare per quanto riguarda la corretta notifica degli atti e la sussistenza della motivazione.

  • Rigettato
    Nullità dell'ingiunzione fiscale per vizio di motivazione

    Il difetto di motivazione viene escluso atteso che l'atto impugnato contiene un espresso richiamo all'avviso di accertamento, ritenuto correttamente notificato, e si conforma al principio di motivazione per relationem.

  • Rigettato
    Nullità dell'ingiunzione fiscale con firma a stampa del funzionario responsabile perché priva di indicazione di un apposito provvedimento di livello dirigenziale

    Poiché l'attività di riscossione è stata affidata a una concessionaria, l'attribuzione della funzione al soggetto che ha apposto la firma trova legittimazione nelle disposizioni organizzative interne del concessionario, non richiedendo un provvedimento di livello dirigenziale distinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 328
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 328
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo