Sentenza 10 aprile 2006
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1887 del 21https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 21/01/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 21/01/2022), n.1887 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28916-2016 proposto da: R.G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER n. 52, presso lo studio dell'avvocato SAVINO GUGLIELMI, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro TRAPANI SERVIZI S.P.A.; – intimata – avverso la sentenza n. 487/2016 della CORTE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2006, n. 8301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8301 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE FI, rappresentato e difeso dall'avv. Barone Carlo Maria, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Tagliamento 14, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI DI FOGGIA - A.T.A.F. - s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (non costituita);
- intimata -
e contro
REGIONE PUGLIA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Luigi Venditti ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Tommaso Gulli 11 (presso lo studio dell'avv. Giuseppe Caruso), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari-Sezione Lavoro n. 253/03 del 3 ottobre 2003 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 4156/02 e notificata in data 26 novembre 2003). Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18 gennaio 2006 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Carlo Maria Barone e Antonio Luigi Venditti;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Matera Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al Giudice del lavoro di Foggia IP EN conveniva in giudizio l'A.T.A.F. (Azienda Municipalizzata Trasporti Automobilistici di Foggia) s.p.a. chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'indennità integrativa per lavoro straordinario ex art. 5 del c.c.n.l. 18 luglio 1975, con decorrenza economica dal 1 gennaio 1990 al 30 aprile 1995, sulla base della prestazione lavorativa dirigenziale alle dipendenze dell'A.T.A.F. - G.P.A. (Azienda Municipalizzata Trasporti Automobilistici di Foggia - Gestione Precaria Autolinee extra- urbane), e, per l'effetto, la condanna dell'Azienda convenuta al pagamento in favore di esso ricorrente della somma di L. 109.893.861, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio l'A.T.A.F. s.p.a. la quale: 1) impugnava integralmente la domanda attorca;
in via preliminare, 2) eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva - sostenendo che l'A.T.A.F. - G.P.A. era un soggetto giuridico autonomo rispetto ad essa A.T.A.F.- ; 3) chiedeva, in ogni caso, autorizzarsi la chiamata in causa della "Regione Puglia" alla stregua dell'accollo dei debiti dell'A.T.A.F. - G.P.A. sorto ex lege in capo a quest'ultima ex L.R. n. 14 del 1998, art. 47.
Disposta tale chiamata causa, si costituiva la Regione Puglia, la quale resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto, a tal fine invocando la transazione intercorsa tra il ricorrente e l'azienda datrice di lavoro, pienamente opponibile al primo, perché ritualmente conclusa ed avente ad oggetto la consensuale risoluzione del rapporto di lavoro, ed in ogni caso evidenziando il difetto dei presupposti normativi necessari al riconoscimento della pretesa attorea.
L'adito Tribunale di Foggia rigettava il ricorso e - su impugnativa dell'EN e costituitesi l'A.T.A.F. s.p.a. e la Regione Puglia - la Corte di appello di Bari rigettava l'appello, compensando tra le parti le spese di causa.
Per quello che rileva in questa sede la Corte Territoriale ha rimarcato che;
a/1) "per quanto attiene alla dedotta nullità insanabile della transazione, perché non sottoscritta dal direttore dell'A.T.A.F., ma dal direttore della Gestione provvisoria delle linee extraurbane, l'A.T.A.F. è un'unica azienda con l'aggiunta di un servizio extraurbano prima gestito da altra azienda e poi assegnato dalla Regione Puglia all'A.T.A.F. in via provvisoria:
"Gestione provvisoria" che ai soli fini gestionali e contabili era diretta da un proprio direttore, ma a tutti gli altri effetti incorporata nell'A.T.A.F. delle linee urbane"; b) "in merito all'assunto dell'appellante che la rinuncia, inserita nella transazione, non poteva travolgere un diritto non specificamente indicato, quale l'indennità per lavoro straordinario, lo stesso non può essere condiviso, in quanto il diritto a detta indennità rientra nell'economia del contratto transattivo, che ha riconosciuto all'EN un ristoro dei danni liquidato in L. 115.000.000 (e, inoltre) non si è trattato di una quietanza di una somma con generica tacitazione di ogni suo avere, seguita da rinuncia ad ogni altro diritto, ragione ed azione, bensì di una somma considerevole a titolo di risarcimento del danno dalla anticipata interruzione del rapporto di lavoro per un dirigente, che per essere tale era a conoscenza del significato dell'atto che andava a sottoscrivere". Per la cassazione di tale sentenza IP EN propone ricorso assistito da due complessi motivi.
L'intimata "Regione Puglia" resiste con controricorso;
mentre l'altra intimata A.T.A.F. s.p.a. non si è costituita in giudizio, MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 1325, 1418, 1421, 1965, 1966, cod. civ.;
artt. 112, 185, 410, 411 cod. proc. civ.; nonché vizi di motivazione" - rileva che l'accordo transattivo redatto il 27 aprile 1995 venne sottoscritto, oltre che da esso ricorrente, "dall'A.T.A.F. - G.P.A., nella persona del direttore di esercizio ing. Fantetti Luigi, a ciò autorizzato con disposizione commissariale n. 354 del 26 aprile 1995 (...) che non costituiva e non costituisce un soggetto giuridico autonomo rispetto all'A.T.A.F, s.p.a., unica ed effettiva titolare dei rapporti di lavoro del tipo quello intercorso con il ricorrente e, come tale, legittimata in via esclusiva, per il tramite dei propri organi, ad esercitare i diritti e ad adempiere gli obblighi dello stesso rapporto assunto", per cui ha errato la Corte di appello di Bari nel non sanzionare "la dedotta nullità del trascritto accordo che discendeva dal conclamato difetto di legittimazione della A.T.A.F. - G.P.A. a stipulare in nome proprio (e non in quello dell'A.T.A.F. s.p.a.), il ripetuto accordo transattivo con il ricorrente", anche perché "per altro verso, alla obiettiva e conclamata inconfigurabilità dell'autonoma soggettività giuridica (e della rilevanza esterna) dell'A.T.A.F. - G.P.A. faceva e fa riscontro l'assenza di qualsiasi rapporto rappresentativo in virtù del quale quest'ultima potesse e possa compiere atti suscettibili di produrre effetti direttamente in capo all'A.T.A.F. s.p.a. e, per altro verso ancora, la conciliazione di cui è causa era ed è stata sottoscritta, come si è visto, dall'A.T.A.F. G.P.A., in persona del direttore di esercizio Luigi Fantetti "in proprio" e non in nome e per conto dell'A.T.A.F. s.p.a., senza che nel corpo del verbale controverso fosse e sia rinvenibile alcun collegamento del sottoscrittore alla stessa A.T.A.F. s.p.a., idoneo, se non ad imputare, quantomeno a collegare il contenuto dell'anzidetto verbale a tale società, unica legittimata, ripetesi ancora una volta, a stipulare validamente, attraverso i propri organi, accordi conciliativi del tipo di quel lo inter partes".
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 1325, 1362 - 1371, 1418, 1421, 1965, 1966, 2113 cod. civ.; artt. 112, 185, 410, 411 cod. proc. civ.; nonché vizi di motivazione" - censura la statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativa alla validità della rinuncia (sottoscritta da esso ricorrente ed inserita nel verbale di conciliazione inter partes) concernente il diritto alla corresponsione dell'indennità per lavoro straordinario ex art. 5 del c.c.n.l. 8 luglio 1975, poiché "contrariamente a quanto, contra legem, asserito dalla Corte di appello, era ed è innegabile l'estraneità all'ambito dell'accordo controverso del diritto alla indennità per lavoro straordinario, che doveva e deve, quindi, essergli attribuito, in ragione della misura - ex adverso non contestata - già quantificata in causa e superiore a 109 milioni di lire, sicché, interpretando le clausole dell'accordo transattivo alla stregua degli ordinali canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362, 1363 e 1364 cod. civ., non poteva e non può che riconoscersi la illegittimità e la erroneità della ricostruzione ermeneutica propugnata dalla Corte di appello".
2. Deve, anzitutto, essere dichiara l'inammissibilità del controricorso con atto notificato in data 16 gennaio 2005 e, quindi (essendo stato il ricorso per Cassazione notificato il 5 dicembre 2004) dopo che era scaduto il termine perentorio ex art. 370 cod. proc. civ., comma 1. Siffatta declaratoria non comporta, peraltro, l'invalidità anche della costituzione in giudizio dell'intimata "Regione Puglia" in quanto la procura rilasciata al difensore della stessa non impedisce la relativa sua valida costituzione in giudizio avvenuta in forza del deposito di detta procura, determinando solo - nell'ipotesi di rigetto del ricorso di IP EN - l'esclusione di una pronunzia di condanna concernente le competenze professionali per l'attività defensionale relativa all'allestimento del controricorso (Cass. n. 3606/1987).
3. Tanto precisato, si rileva che il primo motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Al riguardo - in merito all'asserita nullità insanabile dell'accordo transattivo stipulato in data 27 aprile 1995 perché sottoscritto (da parte datoriale) dal direttore dell'A.T.A.F. - G.P.A. e non dal direttore dell'A.T.A.F. s.p.a. - è stato motivatamente rilevato nella sentenza impugnata che l'A.T.A.F. s.p.a. costituisce "un'unica azienda con l'aggiunta di un servizio extraurbano prima gestito da altra azienda e poi provvisorio che ai soli fini gestionali e contabili era diretta da un proprio direttore, ma a tutti gli altri effetti incorporata nell'A.T.A.F. delle linee urbane, tanto è vero che solo quest'ultima si è costituita ritenendosi responsabile dall'altro ramo di servizio".
A siffatta pregiudizievole decisiva ammissione avvenuta nelle fasi di merito del presente giudizio l'odierna difesa del ricorrente ha tentato porre riparo - con dovizia di argomentazioni che, per la loro indubbia linearità, non meritano certo le asperrime critiche contenute nel controricorso (spec. alle pagg. 6, 9 e 11) - sostenendo che l'A.T.A.F. - G.P.A. non era legittimata a stipulare l'accordo transattivo perché priva della titolarità giuridica del rapporto in contestazione.
Ma tale argomento non considera quanto ritenuto da questa Corte con le sentenze nn. 8409/2000 e 8697/2000 a mente delle quali l'affidamento "precario" da parte della Giunta della Regione Puglia, con deliberazione del 17 dicembre 1974, all'A.T.A.F., titolare della gestione del servizio di trasporto urbano nel Comune di Foggia, del servizio pubblico di trasporto su linee extra-urbane non ha dato luogo ad un soggetto giuridico separato, nonostante la prevista formazione a tal fine di una "gestione separata" con la conseguenza - che preme evidenziare al fine della presente decisione - che la responsabilità, anche sul piano esecutivo, dell'A.T.A.F. per i debiti relativi a detta gestione, senza che rilevi il riferimento del titolo esecutivo alla "gestione speciale". E con l'ulteriore decisiva conseguenza - enunciata esattamente dalla Corte territoriale - che la sottoscrizione dell'accordo transattivo da parte del direttore della "gestione provvisoria" non può essere motivo di nullità del contratto transattivo, risolvendosi il tutto nell'ambito di rapporti interni della stessa società affidataria del servizio provvisorio, senza alcuna rilevanza verso i terzi, ne' nei confronti della controparte in transazione, che non può vantare alcun interesse al fine della validità della transazione a che questa venga sottoscritta da altro soggetto diverso da quello all'uopo delegato dall'effettivo datore di lavoro (se non nell'ipotesi, sicuramente non verificatasi nella specie, di mancato adempimento degli obblighi datoriali sanciti nell'accordo transattivo).
4. Anche il secondo motivo di ricorso non può essere accolto. Infatti - con riferimento alle censure del ricorrente (sviluppate anche nella discussione orale) in merito alla decisione della Corte di appello di Bari di ritenere valido l'accordo transattivo del 27 aprile 1995 sul punto della rinunzia dell'EN al diritto dell'indennità per lavoro straordinario: motivate essenzialmente dette censure in relazione al carattere "non ancora certo, concreto ed attuale" della cennata indennità - proprio il carattere di "res dubia" qualifica una transazione sicché, in particolare, il negozio transattivo può essere validamente concluso senza che le parti abbiano concreta certezza del diritto oggetto della transazione e, altresì, abbiano dato alle rispettive tesi contrapposte la determinatezza propria della pretesa (cfr. Cass. n. 3454/1983, Cass. n. 1846/1983). In tema di transazione è stato, in generale,
precisato che il suo oggetto deve identificarsi non in rapporto alle espressioni usate dalle parti (non essendo necessaria una puntuale specificazione delle pretese contrapposte), ma con riferimento all'oggettiva situazione anche di potenziale contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni (Cass. n. 1183/1985). Di conseguenza, avendo la Corte territoriale interpretato l'accordo transattivo in base al presupposto esattamente qualificante in modo essenziale l'atto negoziale in questione, l'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di tale accordo importa valutazioni affidate al potere discrezionale del Giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità ove, come nella specie, non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuali e non sussista un vizio nell'attività svolta dal Giudice di merito tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione (cfr. Cass. n. 18735/2003). In ogni caso, su tale punto, vale sintetim rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal Giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il Giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal Giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/1995); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del Giudice non consentono di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/2000) - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal Giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il Giudice indichi - come sicuramente ha fatto la Corte di appello di Bari - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/1999). Pervero, avendo la Corte di appello applicato correttamente la normativa applicabile nella specie sulla base dei principi siccome precisati nella dedotta materia, si conferma l'infondatezza integrale del motivo di ricorso sotto ogni profilo prospettato e ciò pure con riferimento a quanto ritenuto con orientamento giurisprudenziale consolidato che ove una sentenza si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia avuto esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione:
questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nella sua interezza, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altra sorreggano: è, sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che - come nella specie - sia respinta la censura relativa anche ad una parte di dette ragioni, perché il ricorso debba essere respinto integralmente, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Cass. n. 5149/2001).
5. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da IP EN deve essere respinto. Ricorro giusti motivi - in relazione a quanto dinanzi accennato sub "capo 2" e "capo 3" - per dichiarare compensate tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa, tra le parti costituite, le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso, in Roma, il 18 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2006