Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/06/2025, n. 11184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11184 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11184/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12559/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12559 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Bencivenga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota prot. -OMISSIS-, con cui il 4 ottobre 2021 l’Amministrazione intimata ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale la ricorrente aveva richiesto, ai sensi dell’art. 1 commi 37, 38 e 39 della legge n. 308/2004, l’accertamento straordinario della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi realizzati senza il necessario titolo edilizio su un fabbricato di sua proprietà;
- del Regolamento Regionale 18 dicembre 2018 n. 22, approvato con D.G.R della Regione Lazio n. -OMISSIS- ad oggetto: “ Definizione della procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e determinazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 37, 38 e 39 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 ”;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- agisce per l’annullamento della nota, prot. -OMISSIS- del 4 ottobre 2021, con cui la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale della Regione Lazio ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale la ricorrente aveva richiesto, ai sensi dell’art. 1 commi 37, 38 e 39 della legge n. 308/2004, l’accertamento straordinario della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi, realizzati senza il necessario titolo edilizio, su un fabbricato di sua proprietà sito in -OMISSIS-, in via -OMISSIS- n. 12.
2. Espone la ricorrente che gli interventi in questione consistevano nell’ampliamento e nel cambio della destinazione d’uso di un magazzino, già assentito con concessione edilizia n. -OMISSIS-, che era stato trasformato in abitazione e nella realizzazione di un portico e di un garage.
Ricadendo i manufatti in zona vincolata (segnatamente ricompresa dal Piano Territoriale Paesaggistico in “Ambito n.-OMISSIS-”), con istanza del 29 gennaio 2005, acquisita al protocollo regionale n. -OMISSIS- del 6 ottobre 2005, la ricorrente presentava alla Regione Lazio la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica per cui è causa precisando, ai fini di quanto disposto dall’art. 1, comma 37, della legge n. 308/2004, che i lavori erano stati compiuti in data antecedente al 30 settembre 2004 e dichiarandosi disponibile alle integrazioni documentali necessarie o anche alla modifica dell’intervento stesso.
Con nota -OMISSIS- del 2 gennaio 2020, l’Amministrazione intimata comunicava l’avvio del procedimento richiedendo, a mente del regolamento regionale 18 dicembre 2018 n. 22, nel frattempo approvato con delibera della Giunta Regionale n. -OMISSIS-, le necessarie integrazioni documentali. Tale comunicazione veniva riscontrata dall’interessata con nota prot. -OMISSIS- del 21 febbraio 2020, con la quale si chiedeva la sospensione dei termini del procedimento considerato che la regolarizzazione urbanistica del manufatto era ancora sub judice.
Tuttavia, preso atto che per l’abuso in questione era stata presentata il 10 dicembre 2004 domanda di condono edilizio, ai sensi della legge n. 326/2003, presso il Comune di -OMISSIS-, l’intimata Amministrazione regionale ha dichiarato inammissibile la citata istanza di accertamento straordinario della compatibilità paesaggistica “ Considerato che l’inesistenza di domande di condono edilizio pendenti costituisce una condizione di ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del Regolamento…regionale 18 dicembre 2018, n. 22”.
3. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento, comunicato il 4 ottobre 2021, è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 26 novembre 2021 e depositato il 6 dicembre successivo.
Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti censure:
“I. Eccesso di potere per violazione del principio di certezza dei tempi di conclusione del procedimento. Eccesso di potere per mancata considerazione dell’affidamento ingenerato.
II. Violazione di legge per assenza di una motivazione sostanziale.
III. Eccesso di potere ed illogicità manifesta per contraddittorietà ed incoerenza nell’iter procedimentale tra avvio del procedimento e conclusione dello stesso. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Mancato rispetto termini procedimentali – Assenza/carenza di motivazione.
IV. Violazione di legge per l’illegittima ed errata applicazione del Regolamento regionale adottato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 4 dicembre 2018 – Conseguente disapplicazione”.
3.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione del termine di 180 giorni, in tesi, perentoriamente previsto dall’art. 181, comma 1 quater , del D.lgs. n. 42/2004, per provvedere sull’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica. Il prolungato silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione, pendente dal 2005, avrebbe indotto la ricorrente a confidare in buona fede nella definizione positiva della sua richiesta.
Con il secondo motivo si denunzia il vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato, che sarebbe stato adottato senza alcuna valutazione di merito sull’istanza stessa e, segnatamente, senza considerare le piccole dimensioni dell’opera, la limitatissima “superficie utile” realizzata ed il rispetto dei tratti paesaggistici esistenti in un contesto che sarebbe, peraltro, marcatamente antropizzato.
Con il terzo motivo ci si duole, invece, del vizio di istruttoria che connoterebbe il procedimento avviato dalla Regione con la nota prot. -OMISSIS- del 2 gennaio 2020, a distanza di 15 anni dall’istanza di accertamento di conformità, con cui, nel richiedere documentazione istruttoria, l’Amministrazione intimata avrebbe fatto presagire alla ricorrente la positiva conclusione della vicenda, poi definita con il provvedimento impugnato.
Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta l’applicazione retroattiva alla vicenda per cui è causa del regolamento regionale n. 766 del 4 dicembre 2018, adottato diversi anni dopo la presentazione dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica per cui è causa, come detto presentata nel 2005. Denunzia in sintesi parte ricorrente che, con il regolamento in parola, l’Amministrazione pretenderebbe di posporre l’efficacia della normativa nazionale risalente al 2004, non considerando in alcun modo le domande già pervenute alla data di adozione dello stesso, ed introducendo profili di inammissibilità e di improcedibilità non presenti nelle disposizioni di legge nazionali, di cui esso vorrebbe costituire attuazione.
4. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione regionale che, in vista della discussione, ha depositato documentazione e con memoria del 14 aprile 2025 ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 16 maggio 2025.
5. Osserva preliminarmente il Collegio che, a mente dell’art. 1, comma 37, della legge 15 dicembre 2004 n. 308, “ Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica…”
Secondo la giurisprudenza amministrativa il cosiddetto “mini–condono” paesaggistico di cui alla citata legge n. 308/2004 ha effetti solo in ambito penale estinguendo il reato ambientale, mentre non esplica effetti per quanto riguarda l'applicabilità del condono edilizio e delle sanzioni amministrative.
Le vicende dell'istanza di accertamento di conformità paesaggistica e quelle del condono edilizio si presentano quindi, anche in linea teorica, separate non incidendo la questione della legittimità dell'istanza di accertamento di conformità paesaggistica (rilevante solo a fini penali), su quella del condono edilizio, che va valutata alla stregua del regime previsto dalle normative speciali per gli abusi commessi in aree vincolate (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 10.08.2007, n. 4396; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 05.03.2012, n. 1107; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 23.03.2011, n. 1636; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 12.11. 2010, n. 24017). La ratio della norma è, difatti, quella di condonare a livello penale i casi di assenza di autorizzazione o le difformità rispetto all'autorizzato, derogando al regime di insanabilità previsto dal D.lgs. n. 42/2004 per alcune opere abusive realizzate su zone vincolate, non quella di legittimare opere compiute in difformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica.
Sul punto il Giudice d’Appello ha avuto modo di evidenziare che la domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica, presentata a mente della ridetta legge n. 308/2004, “… rileva ai soli fini del conseguimento di un condono penale, con effetti di estinzione del reato ambientale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative; ciò si desume dalla lettera stessa della legge (cfr. art. 1, comma 37, cit.), la quale ha riguardo ai soli effetti penali, senza menzionare in alcun modo quelli amministrativi, sia dalla mancanza di norme di coordinamento con la disciplina in materia di condono edilizio, che è la risultante di un complesso bilanciamento di interessi, con plausibile limitazione dell'operatività del condono, nelle aree vincolate, alle sole opere conformi alle previsioni urbanistiche ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2843).
6. Tanto premesso il ricorso è infondato e va respinto.
6.1. Il primo motivo di ricorso non coglie nel segno stante che, come correttamente rilevato dalla difesa della resistente Amministrazione, la legge 15 dicembre 2004 n. 308 di cui la ricorrente ha invocato l’applicazione non fissava nessun termine espresso per l’adozione del provvedimento finale, mentre il termine perentorio di centottanta giorni è da riferirsi solo all’accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario, di cui all’art. 167, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 42/2004.
6.2. È infondata anche la doglianza con cui parte ricorrente si duole del vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che non recherebbe alcuna valutazione del merito dell’istanza. Valutazione che tuttavia è esclusa a monte, senza necessità di ulteriore supporto motivazionale, dall’espressa declaratoria di inammissibilità delle istanze in questione sancita dall’art. 3, comma 1, lettera c), del regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22 in presenza di domande di condono edilizio.
6.3. Appare poi manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la contraddittorietà del provvedimento impugnato con la comunicazione di avvio del procedimento, prot. -OMISSIS- del 2 gennaio 2020. Osserva il Collegio che con tale comunicazione la resistente Amministrazione si era limitata ad evidenziare alla ricorrente l’intervenuta approvazione del citato regolamento regionale 18 dicembre 2018, n. 22, sulla scorta del quale il procedimento sarebbe stato definito, previa produzione della documentazione prescritta, che parte ricorrente è stata sollecitata a presentare, pena l’improcedibilità dell’istanza, la cui ammissibilità e fondatezza non era stata affatto vagliata in quella fase.
7. È infondato ed inconferente, infine, il quarto motivo di ricorso con cui parte ricorrente denunzia l’applicazione retroattiva del predetto regolamento regionale n. 22/2018.
Come già chiarito, l’accertamento di compatibilità paesaggistica disciplinato dall’art. 1, commi 37 e seguenti della legge n. 308/2004 rileva esclusivamente sul piano della responsabilità penale degli autori dell’abuso paesaggistico, con la conseguenza che l’accertamento di compatibilità paesaggistica previsto dalla legge n. 308/2004 non esplica effetti per quanto riguarda l'applicabilità al condono edilizio e alle relative sanzioni amministrative. In sostanza, il rigetto di questa tipologia di istanza di accertamento della conformità paesaggistica non incide sulla possibilità di ottenere il condono edilizio, e viceversa il procedimento relativo al condono edilizio è indipendente dall’accertamento di compatibilità paesaggistica a mente della legge n. 308/2004 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1031), “ per quanto sopra la parte ricorrente non può fondatamente dolersi del diniego opposto dall’Amministrazione resistente, in applicazione del Regolamento regionale n. 22/2018, in quanto la stessa…non ha manifestato alcun interesse ad ottenere il cosiddetto “mini–condono” paesaggistico di cui alla citata legge n. 308/2004, ma un condono ex l. 326/2003, per il quale è necessaria una diversa verifica di compatibilità paesaggistica, disciplinata dall’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47… non richiesta dalla ricorrente (che ha per converso attivato il procedimento di cui alla l. 308/2004, sull’erroneo presupposto che fosse necessariamente propedeutico al condono ex l. 326/2003) ” (TAR Lazio, sez. II quater , 23 ottobre 2023, n. 15580).
8. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
9. In considerazione della peculiarità della vicenda contenziosa sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre nulla deve essere disposto nei confronti del Comune di -OMISSIS- che, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese nei residui rapporti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.