TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17590 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 19/11/1973), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. IZZO RINA e dell'avv. GRAZIANO FRANCESCO MARIA
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 25/04/1976), con il patrocinio CP_1
dell'avv. MARI SIMONE e dell'avv. PREVITALI SIMONE MARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
15/09/2002 ha contratto matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione sono nati i figli (21/11/2003) e Per_1 Per_2
(15/07/2007), ha dedotto che con decreto del 10/02/2020 il Tribunale di
Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare,
obbligo del di corrispondere alla l'assegno mensile di euro Pt_1 CP_1
1.000,00 da febbraio 2020 per il di lei mantenimento ed euro 1.500,00 da febbraio 2020 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i due figli;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è
mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, segnatamente, con elisione dell'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento alla moglie e riduzione della misura del mantenimento per i due figli ad euro 150,00 mensili per 3
parzialmente autosufficiente economicamente, ed euro 350,00 per Per_1
fermo l'onere di ambo le parti di contribuire al pagamento delle Per_2
spese extra per i due figli, assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra le parti in ragione del 99% della e dell'1% del CP_1
alla Pt_1 CP_1
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile dal Pt_1
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori con conferma delle condizioni separative eccezion fatta per l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e non del figlio dichiarato cessato a far data dalla Per_1
domanda (09/03/2022), ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
espletate le prove orali e indagine sui redditi e sul patrimonio a mezzo della
Guardia di Finanza, all'udienza del 19/11/2024 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
15/09/2002, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. 4
Destituita di fondamento è, invece, la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente. 5
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del 6
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Nel caso di specie nulla di quanto sopra evidenziato è stato specificamente dedotto né tantomeno provato dalla resistente che, peraltro,
successivamente alla separazione ha instaurato una stabile convivenza con 7
tale come confermato dal figlio Controparte_2 Per_1
escusso come teste.
Per completezza giova nondimeno evidenziare che secondo Cass. Sez.
Un. n. 32198/2021 “L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile
convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al
riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla
quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso
con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne
derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed
integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente
compensativa. In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge,
qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex
coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di
mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi,
conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione
esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la
prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale
rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in
costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del
patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo
delle parti, può anche essere temporaneo”.
Principi ribaditi anche dalla successiva ordinanza della Suprema Corte
n. 14256/2022 secondo cui “In tema di assegno divorzile, l'instaurazione da
parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno
il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui
sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che 8
faccia valere il proprio diritto all'assegno. (In attuazione del predetto
principio, la S. C. ha confermato la sentenza di merito pronunciata in data
anteriore a S.U. n. 32198 del 2021, con la quale era stata rigettata la
domanda di assegno divorzile, poiché né nel ricorso per cassazione né con
le memorie illustrative ex art. 380 bis, comma 1 c.p.c., era stata
specificamente dedotta l'ipotetica consistenza di un contributo offerto dalla
coniuge richiedente l'assegno alla comunione familiare, alla eventuale
rinuncia concordata ad occasioni lavorative in costanza di matrimonio,
all'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale
dell'ex coniuge)”.
Nella fattispecie la non ha dedotto né provato di aver CP_1
apportato un contributo alla comunione e al patrimonio familiare, di aver rinunciato ad occasioni ed opportunità lavorative, di aver contribuito e in quale misura alla formazione del patrimonio familiare e a quello dell'altro coniuge.
La resistente, infatti, non ha articolato alcuna prova sul punto, non ha svolto specifiche e analitiche deduzioni, limitandosi ad affermare di essere stata costretta a dimettersi nel 2021, ovvero successivamente alla intervenuta separazione, dalla società di cui era socio e amministratore il coniuge e di cui ora è amministratore il figlio primogenito per i comportamenti intimidatori serbati dal nei cui confronti ha sporto Pt_1
denuncia – querela nel 2021, salvo poi rimetterla, con conseguente proscioglimento del medesimo, senza, ripetesi, articolare prova Pt_1
alcuna sul punto.
Infine non può non essere evidenziato che la non ha prodotto CP_1
in vista della decisione della causa la documentazione economico- 9
patrimoniale aggiornata come richiesta dal giudice istruttore, pur avendo formulato domanda di assegno divorzile sin dalla costituzione per la fase presidenziale, mentre dall'indagine della Guardia di Finanza risulta che negli anni 2020, 2021 e 2022 la stessa ha percepito redditi imponibili pari,
rispettivamente, ad euro 20.032,00, 7145,00 e 15.519,00, avendo svolto attività lavorativa come dichiarato anche dal figlio nel corso della Per_1
sua deposizione testimoniale.
Per tutte le ragioni sopra esposte si impone il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla con conseguente declaratoria della CP_1
cessazione dell'obbligo del di corrispondere alla stessa l'assegno di Pt_1
mantenimento come fissato in sede separativa a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di status.
Relativamente alle ulteriori statuizioni, premesso che non vi è
contestazione alcuna in ordine alla raggiunta indipendenza economica del figlio primogenito assunto dal padre, né sull'affidamento Per_1
condiviso di (15/07/2007), prossimo al raggiungimento della Per_2
maggiore età, ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e che,
inoltre, nelle more del giudizio la ha alienato l'immobile costituente CP_1
casa familiare e provveduto con il ricavato ad estinguere il mutuo e ad acquistare altro appartamento, mette conto evidenziare che deve essere confermata la misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre alla madre per non essendovi prova di intervenute Per_2
significative modificazioni dell'assetto economico-patrimoniale del ricorrente che ne ha chiesto la riduzione e le cui dichiarazioni reddituali non sono attendibili, tenuto anche conto che lo stesso già in sede di separazione,
pur affermando di percepire dalla società di cui è socio Parte_2 10
la retribuzione netta mensile di euro 1.200,00 oltre tredicesima, ha dichiarato di poter contare su entrate pari ad euro 3.000,00 mensili derivanti anche dagli utili societari e si è impegnato al versamento in favore della della complessiva somma di euro 2.500,00 mensili, evidentemente CP_1
sproporzionata rispetto al suddetto importo di euro 3.000,00.
Peraltro in vista della decisione della causa il ricorrente ha depositato solo i modelli CUD 2022, 2023 e 2024 da cui risulta percepire un reddito netto mensile pari a circa euro 1.500,00 su dodici mensilità, ma non anche i modelli fiscali da cui risultano gli utili e i proventi societari, né ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, come richiesto dal g.i.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, alla parziale soccombenza reciproca e al complessivo contegno processuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17590/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 15/09/2002 tra (ROMA (RM), Parte_1
19/11/1973) e (ROMA (RM), 25/04/1976) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 01433,
Parte II, Serie A03, Anno 2002, alle seguenti condizioni:
affida il figlio minore (15/07/2007) in modo condiviso ad Per_2
entrambi i genitori con residenza presso la madre e possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo diretto con il ragazzo e avviso alla 11
madre;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma mensile di euro 750,00 da rivalutare Per_2
annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2020, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_2
Protocollo;
dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo del di Pt_1
corrispondere il mantenimento ordinario e non afferente il figlio Per_1
(2003);
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente e, per l'effetto, dichiara cessato a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di status l'obbligo del di corrispondere alla Pt_1 CP_1
l'assegno di mantenimento per la stessa come fissato in sede separativa;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17590 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 19/11/1973), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. IZZO RINA e dell'avv. GRAZIANO FRANCESCO MARIA
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 25/04/1976), con il patrocinio CP_1
dell'avv. MARI SIMONE e dell'avv. PREVITALI SIMONE MARIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
15/09/2002 ha contratto matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione sono nati i figli (21/11/2003) e Per_1 Per_2
(15/07/2007), ha dedotto che con decreto del 10/02/2020 il Tribunale di
Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare,
obbligo del di corrispondere alla l'assegno mensile di euro Pt_1 CP_1
1.000,00 da febbraio 2020 per il di lei mantenimento ed euro 1.500,00 da febbraio 2020 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i due figli;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è
mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, segnatamente, con elisione dell'obbligo del ricorrente di corrispondere il mantenimento alla moglie e riduzione della misura del mantenimento per i due figli ad euro 150,00 mensili per 3
parzialmente autosufficiente economicamente, ed euro 350,00 per Per_1
fermo l'onere di ambo le parti di contribuire al pagamento delle Per_2
spese extra per i due figli, assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra le parti in ragione del 99% della e dell'1% del CP_1
alla Pt_1 CP_1
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile dal Pt_1
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e adottati i provvedimenti provvisori con conferma delle condizioni separative eccezion fatta per l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e non del figlio dichiarato cessato a far data dalla Per_1
domanda (09/03/2022), ha rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
espletate le prove orali e indagine sui redditi e sul patrimonio a mezzo della
Guardia di Finanza, all'udienza del 19/11/2024 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
15/09/2002, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. 4
Destituita di fondamento è, invece, la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente. 5
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del 6
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Nel caso di specie nulla di quanto sopra evidenziato è stato specificamente dedotto né tantomeno provato dalla resistente che, peraltro,
successivamente alla separazione ha instaurato una stabile convivenza con 7
tale come confermato dal figlio Controparte_2 Per_1
escusso come teste.
Per completezza giova nondimeno evidenziare che secondo Cass. Sez.
Un. n. 32198/2021 “L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile
convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al
riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla
quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso
con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne
derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed
integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente
compensativa. In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge,
qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex
coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di
mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi,
conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione
esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la
prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale
rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in
costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del
patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. L'assegno, su accordo
delle parti, può anche essere temporaneo”.
Principi ribaditi anche dalla successiva ordinanza della Suprema Corte
n. 14256/2022 secondo cui “In tema di assegno divorzile, l'instaurazione da
parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno
il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui
sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che 8
faccia valere il proprio diritto all'assegno. (In attuazione del predetto
principio, la S. C. ha confermato la sentenza di merito pronunciata in data
anteriore a S.U. n. 32198 del 2021, con la quale era stata rigettata la
domanda di assegno divorzile, poiché né nel ricorso per cassazione né con
le memorie illustrative ex art. 380 bis, comma 1 c.p.c., era stata
specificamente dedotta l'ipotetica consistenza di un contributo offerto dalla
coniuge richiedente l'assegno alla comunione familiare, alla eventuale
rinuncia concordata ad occasioni lavorative in costanza di matrimonio,
all'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale
dell'ex coniuge)”.
Nella fattispecie la non ha dedotto né provato di aver CP_1
apportato un contributo alla comunione e al patrimonio familiare, di aver rinunciato ad occasioni ed opportunità lavorative, di aver contribuito e in quale misura alla formazione del patrimonio familiare e a quello dell'altro coniuge.
La resistente, infatti, non ha articolato alcuna prova sul punto, non ha svolto specifiche e analitiche deduzioni, limitandosi ad affermare di essere stata costretta a dimettersi nel 2021, ovvero successivamente alla intervenuta separazione, dalla società di cui era socio e amministratore il coniuge e di cui ora è amministratore il figlio primogenito per i comportamenti intimidatori serbati dal nei cui confronti ha sporto Pt_1
denuncia – querela nel 2021, salvo poi rimetterla, con conseguente proscioglimento del medesimo, senza, ripetesi, articolare prova Pt_1
alcuna sul punto.
Infine non può non essere evidenziato che la non ha prodotto CP_1
in vista della decisione della causa la documentazione economico- 9
patrimoniale aggiornata come richiesta dal giudice istruttore, pur avendo formulato domanda di assegno divorzile sin dalla costituzione per la fase presidenziale, mentre dall'indagine della Guardia di Finanza risulta che negli anni 2020, 2021 e 2022 la stessa ha percepito redditi imponibili pari,
rispettivamente, ad euro 20.032,00, 7145,00 e 15.519,00, avendo svolto attività lavorativa come dichiarato anche dal figlio nel corso della Per_1
sua deposizione testimoniale.
Per tutte le ragioni sopra esposte si impone il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla con conseguente declaratoria della CP_1
cessazione dell'obbligo del di corrispondere alla stessa l'assegno di Pt_1
mantenimento come fissato in sede separativa a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di status.
Relativamente alle ulteriori statuizioni, premesso che non vi è
contestazione alcuna in ordine alla raggiunta indipendenza economica del figlio primogenito assunto dal padre, né sull'affidamento Per_1
condiviso di (15/07/2007), prossimo al raggiungimento della Per_2
maggiore età, ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e che,
inoltre, nelle more del giudizio la ha alienato l'immobile costituente CP_1
casa familiare e provveduto con il ricavato ad estinguere il mutuo e ad acquistare altro appartamento, mette conto evidenziare che deve essere confermata la misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre alla madre per non essendovi prova di intervenute Per_2
significative modificazioni dell'assetto economico-patrimoniale del ricorrente che ne ha chiesto la riduzione e le cui dichiarazioni reddituali non sono attendibili, tenuto anche conto che lo stesso già in sede di separazione,
pur affermando di percepire dalla società di cui è socio Parte_2 10
la retribuzione netta mensile di euro 1.200,00 oltre tredicesima, ha dichiarato di poter contare su entrate pari ad euro 3.000,00 mensili derivanti anche dagli utili societari e si è impegnato al versamento in favore della della complessiva somma di euro 2.500,00 mensili, evidentemente CP_1
sproporzionata rispetto al suddetto importo di euro 3.000,00.
Peraltro in vista della decisione della causa il ricorrente ha depositato solo i modelli CUD 2022, 2023 e 2024 da cui risulta percepire un reddito netto mensile pari a circa euro 1.500,00 su dodici mensilità, ma non anche i modelli fiscali da cui risultano gli utili e i proventi societari, né ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, come richiesto dal g.i.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, alla parziale soccombenza reciproca e al complessivo contegno processuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17590/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 15/09/2002 tra (ROMA (RM), Parte_1
19/11/1973) e (ROMA (RM), 25/04/1976) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 01433,
Parte II, Serie A03, Anno 2002, alle seguenti condizioni:
affida il figlio minore (15/07/2007) in modo condiviso ad Per_2
entrambi i genitori con residenza presso la madre e possibilità del padre di vederlo e tenerlo con sé previo accordo diretto con il ragazzo e avviso alla 11
madre;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma mensile di euro 750,00 da rivalutare Per_2
annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2020, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_2
Protocollo;
dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo del di Pt_1
corrispondere il mantenimento ordinario e non afferente il figlio Per_1
(2003);
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente e, per l'effetto, dichiara cessato a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di status l'obbligo del di corrispondere alla Pt_1 CP_1
l'assegno di mantenimento per la stessa come fissato in sede separativa;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi