Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01086/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2025, proposto da
AN OZ, CA NE, LI TE, UR Di RE, AT EL, OM AN, RG AL, SA RI ZI, CI RO, GI PA, DR RU, AN OE, rappresentati e difesi dall'avvocato Teresa Luana Nigito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Novara - Giudice del Lavoro n. 248/2023 del 26.10.2023 nella causa R.G. N. 728/2022 e passata in giudicato il 27.04.2024 ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di darne piena ed integrale esecuzione, disponendo l’assegnazione in favore dei ricorrenti della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 6 L107/2015, con pagamento dell’importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a:
-euro 2.500, oltre a euro 500 per l’a.s. 2022/2023, per AN RR;
-euro 2.000, oltre a euro 500 per l’a.s. 2022/2023, per AT SO;
-euro 2.500, oltre a euro 500 per l’a.s. 2022/2023 per LI AS;
-euro 1.500, oltre a euro 500 per l’a.s. 2022/2023, per UR DI RE;
-euro 1.000, oltre a euro 500 per l’a.s. 2022/2023, per AT LI;
-euro 1.000, oltre a euro 500 per l’a.s. 2022/2023, per AS ER;
-euro 2.000, oltre a euro 500 per l’a.s. 2022/2023, per OR EG;
-euro 500 per SA MA AN;
-euro 2.500, oltre a euro 500 per l’a.s. 2022/2023, per AN GG;
-euro 1.500, oltre a euro 500 per l’a.s. 2022/2023, per NN PA;
-euro 1.000 per ES SS;
-euro 2.500, oltre a euro 500 per l’a.s. 2022/2023, per AN PO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa SA Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’odierna camera di consiglio il difensore di parte ricorrente ha dato atto a verbale dell’intervenuta corresponsione solo parziale delle somme spettanti in dipendenza del giudicato azionato in ottemperanza (annualità 2022-2023) e limitatamente al ricorrente RO CI, e ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso per il rimanente. La causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Limitatamente al ricorrente RO CI e per l’annualità 2022-2023 va dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.; mentre per il rimanente va ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore dei ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
3. – – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
4. – Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando:
1) in parte dichiara cessata la materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione;
2) per il rimanente, ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
3) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.800,00 (milleottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge;
5) Manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA Perna, Presidente, Estensore
DR Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA Perna |
IL SEGRETARIO