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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/11/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2353/2024 R.G., promossa
DA
(GIÀ , in persona della subdelegata Parte_1 Parte_2 Parte_3
con l'avv. CATALANO ANGELA
[...]
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. PIANA ANTONELLO e LA MANUELA CP_1
CONVENUTO IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 187 del 2024 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 27.2.2024 il Giudice di pace di Sassari condannava Parte_1
alla restituzione in favore di della somma di Euro 3.686,00, oltre
[...] CP_1
interessi e spese (tra cui quelle di mediazione), ritenendo che le somme versate dall'attore a titolo di commissioni finanziarie per il contratto di finanziamento concluso nel 2016 con la allora non erano dovute, perché previste da clausole Parte_2
contrattuali prive di giustificazione causale, imposte al consumatore in violazione dei canoni di chiarezza e trasparenza, relative ad attività impossibili, eventuali o ricadenti nella normale gestione del credito e dunque già remunerate con la corresponsione degli interessi corrispettivi.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la soccombente che ne ha chiesto la riforma con il rigetto delle domande avversarie e la declaratoria di legittimità delle commissioni applicate;
in subordine, ha insistito per far riconoscere come non dovuti i costi di intermediazione, corrisposti a terzi.
All'accoglimento dell'appello ha resistito il che ha riproposto tutte le sue difese. CP_1
La causa è approdata alla decisione previa acquisizione del fascicolo di primo grado.
Con il primo motivo d'appello la sentenza impugnata viene censurata per l'omessa pronuncia sullo squilibrio economico e giuridico significativo causato dalle commissioni oggetto di causa;
in proposito, è stato evidenziato come il TAN sia stato correttamente esposto in contratto nella percentuale del 5,49% e come, di conseguenza, venuto meno l'anzidetto squilibrio, non vi sarebbe alcuna vessatorietà ex art. 33 del codice del consumo.
Il motivo va respinto: la sentenza impugnata ha accolto la domanda per la nullità delle clausole per mancanza di causa giustificatrice, senza che, dunque, si sia reso necessario esaminare il profilo della vessatorietà. E' stata utilizzata la ragione più liquida e tale modus iudicandi qui si condivide.
Il secondo motivo mira a far valere la legittimità delle commissioni di intermediazione per Euro 842,10, in quanto oggetto di un separato contratto scritto concluso con l'intermediario del credito e a questo versate.
La censura è fondata. E' stata prodotta la scrittura antecedente al contratto di finanziamento sottoscritta dal che ha accettato di versare il compenso per CP_1
l'attività di intermediazione relativa al prestito, compenso determinato nella misura di 1,75% del totale delle rate da pagare e da indicare nel mutuo come voce di costo incluso nel TAEG e nel TEG. Sono state, dunque, osservate le prescrizioni di cui all'art. 125 novies TUB.
Il terzo motivo mira a sovvertire il giudizio di illegittimità delle commissioni: non vi sarebbe stata alcuna violazione del canone di trasparenza (stanti le indicazioni di contratto) e quei costi sarebbero provvisti di una precisa causa, avrebbero concorso alla determinazione del EA (così come imposto dall'art. 121 TUB) e compensato attività concretamente svolte e funzionali al finanziamento. E' stato anche evidenziato come nella motivazione del Giudice di prima istanza non siano stati indicati i costi ritenuti inesistenti e vi siano incomprensibili affermazioni sulla mancanza di consenso, sulla remunerazione dell'attività imprenditoriale, sulle voci riconducibili ai costi generali e sulle prestazioni impossibili.
Tale motivo richiede l'esame del contenuto negoziale. La somma di Euro 2.844,26 è stata prevista a titolo di commissione finanziaria dell'intermediario al tasso nominale annuo a scalare dell'1.40%. Ora, tale dicitura risulta davvero poco comprensibile, specie considerando che nel contratto subito dopo è prevista la commissione dell'intermediario del credito intervenuto all'1,75% che pare essere una duplicazione dei costi di intermediazione. Soccorre, tuttavia, quanto previsto dall'art. 4 (specifica degli oneri e spese). Secondo detta previsione la commissione è dovuta per il premio e relativi accessori della polizza assicurativa di cui all'art. 5, per la gestione dei sinistri assicurativi, per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, per gli oneri richiesti dall'Amministrazione per la pratica e incasso rate, per l'amministrazione del prestito per l'intera sua durata ivi compresa la riscossione delle rate, per l'elaborazione dei dati in funzione del D.lgs 231 del 2007 e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto. Di tutte le anzidette attività o impegni di spesa l'unico che
è giustificato è quello relativo al premio assicurativo di Euro 710,78, perché tutte le altre attività appartengono alla fisiologica esecuzione del contratto che non può essere parcellizzata in una serie di incombenti rappresentanti distinti costi posti a carico del mutuatario che li subirebbe senza giovarsi di un quid pluris rispetto all'ordinario adempimento (non potrebbe neppure immaginarsi, in senso contrario, che alla società finanziaria siano addebitati i costi che per il pagamento delle rate il mutuatario subisce, come la monetizzazione del tempo impiegato per i versamenti o le commissioni pagate alla propria banca per l'esecuzione di bonifici o le deleghe di pagamento). Dall'importo della commissione da restituire, dunque, va dedotta solo la somma del premio assicurativo nei limiti di cui sopra, visto che non sono presenti evidenze documentali inerenti al premio per rischio di decesso prematuro per Euro 566,35.
Conclusivamente in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 187 del 2024 del Giudice di pace di Sassari che nel resto conferma (quanto alle spese di mediazione di Euro 400,00 su cui non è stato interposto appello) condanna alla restituzione in favore di della somma di Euro Parte_1 CP_1
2.133,12 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il complessivo esito della lite giustifica, oltre che il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta, la decisione di compensare nella misura di un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e di condannare dunque l'appellante alla rifusione della restante quota di ¾, da versare ai difensori di CP_2
dichiaratisi antistatari.
[...]
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 187 del
2024 del Giudice di pace di Sassari, che nel resto conferma, condanna
[...]
alla restituzione in favore di della somma di Euro Parte_1 CP_1
2.133,12 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
CP_1
- condanna alla rifusione della quota di ¾ delle spese di lite, Parte_1
quota liquidata per il precedente grado di giudizio in Euro 787,50, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, e per il presente grado in Euro 958,50, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, con compensazione della restante quota di ¼ e distrazione in favore dei difensori di dichiaratisi CP_2
antistatari.
Sassari, 27/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2353/2024 R.G., promossa
DA
(GIÀ , in persona della subdelegata Parte_1 Parte_2 Parte_3
con l'avv. CATALANO ANGELA
[...]
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. PIANA ANTONELLO e LA MANUELA CP_1
CONVENUTO IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 187 del 2024 del Giudice di pace di
Sassari, decisa ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 27.2.2024 il Giudice di pace di Sassari condannava Parte_1
alla restituzione in favore di della somma di Euro 3.686,00, oltre
[...] CP_1
interessi e spese (tra cui quelle di mediazione), ritenendo che le somme versate dall'attore a titolo di commissioni finanziarie per il contratto di finanziamento concluso nel 2016 con la allora non erano dovute, perché previste da clausole Parte_2
contrattuali prive di giustificazione causale, imposte al consumatore in violazione dei canoni di chiarezza e trasparenza, relative ad attività impossibili, eventuali o ricadenti nella normale gestione del credito e dunque già remunerate con la corresponsione degli interessi corrispettivi.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la soccombente che ne ha chiesto la riforma con il rigetto delle domande avversarie e la declaratoria di legittimità delle commissioni applicate;
in subordine, ha insistito per far riconoscere come non dovuti i costi di intermediazione, corrisposti a terzi.
All'accoglimento dell'appello ha resistito il che ha riproposto tutte le sue difese. CP_1
La causa è approdata alla decisione previa acquisizione del fascicolo di primo grado.
Con il primo motivo d'appello la sentenza impugnata viene censurata per l'omessa pronuncia sullo squilibrio economico e giuridico significativo causato dalle commissioni oggetto di causa;
in proposito, è stato evidenziato come il TAN sia stato correttamente esposto in contratto nella percentuale del 5,49% e come, di conseguenza, venuto meno l'anzidetto squilibrio, non vi sarebbe alcuna vessatorietà ex art. 33 del codice del consumo.
Il motivo va respinto: la sentenza impugnata ha accolto la domanda per la nullità delle clausole per mancanza di causa giustificatrice, senza che, dunque, si sia reso necessario esaminare il profilo della vessatorietà. E' stata utilizzata la ragione più liquida e tale modus iudicandi qui si condivide.
Il secondo motivo mira a far valere la legittimità delle commissioni di intermediazione per Euro 842,10, in quanto oggetto di un separato contratto scritto concluso con l'intermediario del credito e a questo versate.
La censura è fondata. E' stata prodotta la scrittura antecedente al contratto di finanziamento sottoscritta dal che ha accettato di versare il compenso per CP_1
l'attività di intermediazione relativa al prestito, compenso determinato nella misura di 1,75% del totale delle rate da pagare e da indicare nel mutuo come voce di costo incluso nel TAEG e nel TEG. Sono state, dunque, osservate le prescrizioni di cui all'art. 125 novies TUB.
Il terzo motivo mira a sovvertire il giudizio di illegittimità delle commissioni: non vi sarebbe stata alcuna violazione del canone di trasparenza (stanti le indicazioni di contratto) e quei costi sarebbero provvisti di una precisa causa, avrebbero concorso alla determinazione del EA (così come imposto dall'art. 121 TUB) e compensato attività concretamente svolte e funzionali al finanziamento. E' stato anche evidenziato come nella motivazione del Giudice di prima istanza non siano stati indicati i costi ritenuti inesistenti e vi siano incomprensibili affermazioni sulla mancanza di consenso, sulla remunerazione dell'attività imprenditoriale, sulle voci riconducibili ai costi generali e sulle prestazioni impossibili.
Tale motivo richiede l'esame del contenuto negoziale. La somma di Euro 2.844,26 è stata prevista a titolo di commissione finanziaria dell'intermediario al tasso nominale annuo a scalare dell'1.40%. Ora, tale dicitura risulta davvero poco comprensibile, specie considerando che nel contratto subito dopo è prevista la commissione dell'intermediario del credito intervenuto all'1,75% che pare essere una duplicazione dei costi di intermediazione. Soccorre, tuttavia, quanto previsto dall'art. 4 (specifica degli oneri e spese). Secondo detta previsione la commissione è dovuta per il premio e relativi accessori della polizza assicurativa di cui all'art. 5, per la gestione dei sinistri assicurativi, per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, per gli oneri richiesti dall'Amministrazione per la pratica e incasso rate, per l'amministrazione del prestito per l'intera sua durata ivi compresa la riscossione delle rate, per l'elaborazione dei dati in funzione del D.lgs 231 del 2007 e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto. Di tutte le anzidette attività o impegni di spesa l'unico che
è giustificato è quello relativo al premio assicurativo di Euro 710,78, perché tutte le altre attività appartengono alla fisiologica esecuzione del contratto che non può essere parcellizzata in una serie di incombenti rappresentanti distinti costi posti a carico del mutuatario che li subirebbe senza giovarsi di un quid pluris rispetto all'ordinario adempimento (non potrebbe neppure immaginarsi, in senso contrario, che alla società finanziaria siano addebitati i costi che per il pagamento delle rate il mutuatario subisce, come la monetizzazione del tempo impiegato per i versamenti o le commissioni pagate alla propria banca per l'esecuzione di bonifici o le deleghe di pagamento). Dall'importo della commissione da restituire, dunque, va dedotta solo la somma del premio assicurativo nei limiti di cui sopra, visto che non sono presenti evidenze documentali inerenti al premio per rischio di decesso prematuro per Euro 566,35.
Conclusivamente in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 187 del 2024 del Giudice di pace di Sassari che nel resto conferma (quanto alle spese di mediazione di Euro 400,00 su cui non è stato interposto appello) condanna alla restituzione in favore di della somma di Euro Parte_1 CP_1
2.133,12 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il complessivo esito della lite giustifica, oltre che il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta, la decisione di compensare nella misura di un quarto le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e di condannare dunque l'appellante alla rifusione della restante quota di ¾, da versare ai difensori di CP_2
dichiaratisi antistatari.
[...]
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 187 del
2024 del Giudice di pace di Sassari, che nel resto conferma, condanna
[...]
alla restituzione in favore di della somma di Euro Parte_1 CP_1
2.133,12 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
CP_1
- condanna alla rifusione della quota di ¾ delle spese di lite, Parte_1
quota liquidata per il precedente grado di giudizio in Euro 787,50, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, e per il presente grado in Euro 958,50, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, con compensazione della restante quota di ¼ e distrazione in favore dei difensori di dichiaratisi CP_2
antistatari.
Sassari, 27/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella