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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/05/2024, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 943/2023 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Mario Chieffallo ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo domicilio digitale Email_1
- RICORRENTE –
CONTRO
e Controparte_1 [...]
Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e
[...]
difesi- ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dal funzionario dell'
[...]
, dott.ssa e domiciliati presso la sede del predetto Controparte_3 CP_4
, in , via della Ferrovia a San Lorenzo n. Controparte_3 CP_3
54; di ER (PA), in persona Controparte_5
del Dirigente pro-tempore.
- RESISTENTI
E NEI CONFRONTI di tutto il personale ATA (profili di Assistente Amministrativo – Collaboratore Scolastico -
Assistente Tecnico) inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 marzo 2023, conveniva in giudizio il Parte_1
, l l Controparte_1 Controparte_2 [...]
e la Controparte_2 Controparte_5
di ER (PA), chiedendo di: “riconoscere, per ogni singolo profilo di
[...]
pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dal 04.11.1988 al 24.10.1989; - riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dalla D.D. Statale I Circolo ” di ER, valide per il triennio Controparte_5
2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di: 18,50 per il profilo di assistente amministrativo;
15,00 per il profilo di assistente tecnico;
12,67 per il profilo di collaboratore scolastico;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa”.
Al riguardo, il ricorrente esponeva:
- di aver prestato il servizio di leva obbligatorio dal 04.11.1988 al 24.10.1989;
- di avere presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024;
- che la procedura di aggiornamento delle graduatorie applicate dal aveva CP_1
valutato in misura inferiore il servizio militare prestato non in costanza di servizio rispetto al servizio militare prestato in costanza di servizio.
Ciò posto, deduceva di non aver avuto assegnato il medesimo punteggio previsto per coloro che avevano svolto il servizio di leva in costanza di nomina - 6 punti per ogni anno di servizio di leva svolto e 0,50 per ciascun mese o frazione di mese – avendo avuto applicato, invece, quanto disposto dal D.M. 50/2021 in materia di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., ossia l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare svolto non in costanza di nomina e 0,05 per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e nello specifico 13,10 per il profilo di assistente amministrativo, 9,60 per il profilo di assistente tecnico e 7,27 per il profilo di collaboratore scolastico.
2 Chiedeva quindi la disapplicazione della normativa del DM 50/2021 che, contrariamente alla norma primaria, prevede che il servizio di leva prestato “non in costanza di rapporto” venga computato in misura differente rispetto a quello svolto “in costanza di nomina”.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e dell'istituto scolastico e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso del quale chiedevano, pertanto, il rigetto.
Non si costituiva, invece, in giudizio la CP_5 Controparte_5
i ER (PA), sicché ne va dichiarata la contumacia.
[...]
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine dell'08 maggio 2024 per il deposito di note scritte.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
- e della Controparte_2 [...]
di ER (PA), in quanto unico soggetto Controparte_5
legittimato passivo al giudizio è il , – succeduto, ai sensi dell'art 4 Controparte_1
comma 11 del D.l. n.1/2020 conv. con modif. in L.
5.03.2020 n.12, nei rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrato nei rapporti processuali del soppresso ai sensi dell'art.111 c.p.c. CP_6
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
La documentazione allegata dal ricorrente prova che lo stesso ha conseguito il diploma di maturità scientifica in data 09.10.1986 (cfr. alleg. 8), ha svolto il servizio militare di leva dal 04.11.1988 al 24.10.1989 (alleg. 7) e ha presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie di III fascia del triennio 2021/2024 per il personale ATA (cfr. alleg.1).
Il DM 50/2021 prevede nelle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di
Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di
Istituto del Personale A.T.A.” che il solo “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica” e sono quindi valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
3 Lo stesso DM 50/2021 prevede sempre nelle citate “Avvertenze generali” di cui all'Allegato A, che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati “non in costanza di rapporto d'impiego”, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali”, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio,
e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Tale diverso riconoscimento è in contrasto con il disposto dell'art.485 comma 7 del D.lgs
297/1994 che recita: “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Tale norma, senza alcuna ulteriore precisazione e delimitazione ha inteso dare attuazione all'art.52 Cost., prevedendo di fatto che il servizio di leva obbligatorio non potesse pregiudicare la posizione del cittadino che dovendo adempiere ad un obbligo di legge vedeva necessariamente ritardato il momento in cui avrebbe potuto iniziare l'attività lavorativa.
Si richiama sul punto anche quanto statuito dalla Cassazione Sez. Lavoro con Ordinanza
n.5679/2020.
Ha ritenuto infatti la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento- ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto – che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050, c. 1 cit.)” (cfr. Cass. n. 5679/2020)
Con la ancor più recente ordinanza n. 15467 del 3 giugno 2021 la Suprema Corte ha confermato il citato orientamento affermando che: “deve intanto premettersi che il c.d. servizio civile, che qui rileva, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 I. n. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. n. 66/2010); secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio
4 militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, poi, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»;
5. secondo il , dal citato comma CP_1
2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, comma 2, del D.M. n.
44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»;
6. tale interpretazione non è corretta;
7. non è in proposito decisiva
l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
8. piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art.
2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della
5 nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art.
2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.
2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n.
42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); 10. da tanto consegue che il ricorso va rigettato”.
Da dette considerazioni discende la disapplicazione del DM 50/2021 che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto.
Pertanto, essendo il ricorrente già in possesso del titolo valido per lo svolgimento dell'attività di ATA prima dello svolgimento del servizio militare, detto servizio militare deve essere computato come titolo ulteriore ai fini del punteggio a lui attribuito nelle graduatorie in cui è iscritto e con il medesimo punteggio attribuito al servizio di leva svolto in costanza di rapporto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
Definitivamente pronunciando,
-dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
- e della Controparte_2 Controparte_5
di ER (PA);
[...]
6 -dichiara il diritto di all'attribuzione, nelle GRADUATORIE DI Parte_1
CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO,
TECNICO E AUSILIARIO per la provincia di , triennio scolastico 2021/2024, in CP_3
cui è inserito, del punteggio spettante, in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie medesime, in particolare di quello di 6 punti, in luogo degli 0,6 attribuiti e per l'effetto condanna il ad attribuire al ricorrente i punteggi Controparte_1
complessivi rideterminati nelle suddette graduatorie;
-condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 1.600,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Mario Chieffallo dichiaratosi antistatario.
Termini Imerese, 09.05.2024
IL GIUDICE
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 943/2023 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Mario Chieffallo ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo domicilio digitale Email_1
- RICORRENTE –
CONTRO
e Controparte_1 [...]
Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e
[...]
difesi- ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dal funzionario dell'
[...]
, dott.ssa e domiciliati presso la sede del predetto Controparte_3 CP_4
, in , via della Ferrovia a San Lorenzo n. Controparte_3 CP_3
54; di ER (PA), in persona Controparte_5
del Dirigente pro-tempore.
- RESISTENTI
E NEI CONFRONTI di tutto il personale ATA (profili di Assistente Amministrativo – Collaboratore Scolastico -
Assistente Tecnico) inserito nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 marzo 2023, conveniva in giudizio il Parte_1
, l l Controparte_1 Controparte_2 [...]
e la Controparte_2 Controparte_5
di ER (PA), chiedendo di: “riconoscere, per ogni singolo profilo di
[...]
pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dal 04.11.1988 al 24.10.1989; - riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dalla D.D. Statale I Circolo ” di ER, valide per il triennio Controparte_5
2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di: 18,50 per il profilo di assistente amministrativo;
15,00 per il profilo di assistente tecnico;
12,67 per il profilo di collaboratore scolastico;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese, compensi e onorari di causa”.
Al riguardo, il ricorrente esponeva:
- di aver prestato il servizio di leva obbligatorio dal 04.11.1988 al 24.10.1989;
- di avere presentato domanda di aggiornamento per le graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024;
- che la procedura di aggiornamento delle graduatorie applicate dal aveva CP_1
valutato in misura inferiore il servizio militare prestato non in costanza di servizio rispetto al servizio militare prestato in costanza di servizio.
Ciò posto, deduceva di non aver avuto assegnato il medesimo punteggio previsto per coloro che avevano svolto il servizio di leva in costanza di nomina - 6 punti per ogni anno di servizio di leva svolto e 0,50 per ciascun mese o frazione di mese – avendo avuto applicato, invece, quanto disposto dal D.M. 50/2021 in materia di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., ossia l'attribuzione di 0,6 punti per ogni anno di servizio militare svolto non in costanza di nomina e 0,05 per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e nello specifico 13,10 per il profilo di assistente amministrativo, 9,60 per il profilo di assistente tecnico e 7,27 per il profilo di collaboratore scolastico.
2 Chiedeva quindi la disapplicazione della normativa del DM 50/2021 che, contrariamente alla norma primaria, prevede che il servizio di leva prestato “non in costanza di rapporto” venga computato in misura differente rispetto a quello svolto “in costanza di nomina”.
Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate.
Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva degli uffici periferici e dell'istituto scolastico e deducendo, nel merito, l'infondatezza del ricorso del quale chiedevano, pertanto, il rigetto.
Non si costituiva, invece, in giudizio la CP_5 Controparte_5
i ER (PA), sicché ne va dichiarata la contumacia.
[...]
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine dell'08 maggio 2024 per il deposito di note scritte.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
- e della Controparte_2 [...]
di ER (PA), in quanto unico soggetto Controparte_5
legittimato passivo al giudizio è il , – succeduto, ai sensi dell'art 4 Controparte_1
comma 11 del D.l. n.1/2020 conv. con modif. in L.
5.03.2020 n.12, nei rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrato nei rapporti processuali del soppresso ai sensi dell'art.111 c.p.c. CP_6
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
La documentazione allegata dal ricorrente prova che lo stesso ha conseguito il diploma di maturità scientifica in data 09.10.1986 (cfr. alleg. 8), ha svolto il servizio militare di leva dal 04.11.1988 al 24.10.1989 (alleg. 7) e ha presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie di III fascia del triennio 2021/2024 per il personale ATA (cfr. alleg.1).
Il DM 50/2021 prevede nelle “Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di
Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di
Istituto del Personale A.T.A.” che il solo “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica” e sono quindi valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
3 Lo stesso DM 50/2021 prevede sempre nelle citate “Avvertenze generali” di cui all'Allegato A, che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati “non in costanza di rapporto d'impiego”, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali”, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio,
e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Tale diverso riconoscimento è in contrasto con il disposto dell'art.485 comma 7 del D.lgs
297/1994 che recita: “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Tale norma, senza alcuna ulteriore precisazione e delimitazione ha inteso dare attuazione all'art.52 Cost., prevedendo di fatto che il servizio di leva obbligatorio non potesse pregiudicare la posizione del cittadino che dovendo adempiere ad un obbligo di legge vedeva necessariamente ritardato il momento in cui avrebbe potuto iniziare l'attività lavorativa.
Si richiama sul punto anche quanto statuito dalla Cassazione Sez. Lavoro con Ordinanza
n.5679/2020.
Ha ritenuto infatti la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento- ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto – che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050, c. 1 cit.)” (cfr. Cass. n. 5679/2020)
Con la ancor più recente ordinanza n. 15467 del 3 giugno 2021 la Suprema Corte ha confermato il citato orientamento affermando che: “deve intanto premettersi che il c.d. servizio civile, che qui rileva, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 I. n. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. n. 66/2010); secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio
4 militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, poi, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»;
5. secondo il , dal citato comma CP_1
2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, comma 2, del D.M. n.
44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»;
6. tale interpretazione non è corretta;
7. non è in proposito decisiva
l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento;
è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;
8. piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art.
2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della
5 nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art.
2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.
2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n.
42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); 10. da tanto consegue che il ricorso va rigettato”.
Da dette considerazioni discende la disapplicazione del DM 50/2021 che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto.
Pertanto, essendo il ricorrente già in possesso del titolo valido per lo svolgimento dell'attività di ATA prima dello svolgimento del servizio militare, detto servizio militare deve essere computato come titolo ulteriore ai fini del punteggio a lui attribuito nelle graduatorie in cui è iscritto e con il medesimo punteggio attribuito al servizio di leva svolto in costanza di rapporto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
Definitivamente pronunciando,
-dichiara il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
- e della Controparte_2 Controparte_5
di ER (PA);
[...]
6 -dichiara il diritto di all'attribuzione, nelle GRADUATORIE DI Parte_1
CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO,
TECNICO E AUSILIARIO per la provincia di , triennio scolastico 2021/2024, in CP_3
cui è inserito, del punteggio spettante, in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie medesime, in particolare di quello di 6 punti, in luogo degli 0,6 attribuiti e per l'effetto condanna il ad attribuire al ricorrente i punteggi Controparte_1
complessivi rideterminati nelle suddette graduatorie;
-condanna, inoltre, il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 1.600,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Mario Chieffallo dichiaratosi antistatario.
Termini Imerese, 09.05.2024
IL GIUDICE
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