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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 730/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 27 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vittorio POZZESSERE - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria PAPALATO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27 gennaio 2022 parte ricorrente ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) di un indennizzo per le malattie professionali:
→ “spondilodiscoartrosi diffusa con segni di irritazione radicolare L4-L5 a sinistra”, denunciata in data 9 aprile 2021 e
→ “lievi ed irregolari ispessimenti dei piani pleurici biapicali”, denunciata in data 13 aprile 2021, considerato altresì il cumulo con l'ulteriore menomazione (“esiti rx di frattura costale per pregresso infortunio sul lavoro” occorso in data 10 aprile 2003), già
1
Sentenza R.G. n° 730/22 riconosciuta nella misura del 2% (cfr. relazione di visita medica del 22 CP_1
ottobre 2020 – N° 502900429) e, conseguentemente, condannare Pt_2
l' al pagamento dei relativi importi nell'ammontare previsto dalla CP_1
vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, escussi i testi addotti, è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
Opina il TRIBUNALE che la domanda sia fondata e, conseguentemente, debba essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta affetto (anche) dalle seguenti patologie:
✓ “spondilodiscoartrosi diffusa con segni di irritazione radicolare L4-L5 a sinistra”, che deve essere considerata di origine professionale in quanto verosimilmente connessa, quantomeno a livello di concausa, alla esecuzione con continuità, durante il turno lavorativo, per lo svolgimento di mansioni di operaio metalmeccanico carpentiere in ferro, di movimentazione manuale di carichi pari o superiori a 15 Kg, con menomazione quantificabile nella misura dell'8%;
✓ “lievi ed irregolari ispessimenti dei piani pleurici biapicali”, che deve essere considerata di origine professionale in quanto connessa alla esposizione ad asbesto, con continuità, durante il turno lavorativo, per lo svolgimento di mansioni di operaio metalmeccanico carpentiere in ferro, con menomazione quantificabile nella misura del 3%.
2
Sentenza R.G. n° 730/22 Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa delle malattie e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” delle patologie.
Quanto poi alla sopravvenuta nuova “tabella” delle malattie professionali
(ex DM 10.10.2023) ed alla nuova lista delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia all'ISPETTORATO DEL LAVORO (ex DM 15.11.2023), deve innanzitutto ritenersi che occorre fare riferimento non alle tabelle vigenti al momento della decisione, ma a quelle vigenti all'epoca di esposizione a rischio (cfr. CASS. 6 MAGGIO 2014 N° 9688). Parte_3
Ad ogni modo - in ipotesi di patologia non tabellata – comunque l'eziologia professionale può (e deve) essere accertata in concreto (cfr.
CASS. LAV. 9 AGOSTO 2024 N° 22592 e 2 AGOSTO 2012 N° 13868), anche in termini di concausalità (cfr. CASS. LAV. 19 GENNAIO 2011 N° 1135 e 2 DICEMBRE 2021 N°
38123), come si ritiene essere avvenuto nel presente giudizio.
Inoltre, l'eventuale inclusione nella lista delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia può semplificare l'accertamento del nesso, ma non può essere considerato un elemento imprescindibile: sul punto, si richiama
., 12 SETTEMBRE 2019 N° 22837, in cui è stato precisato, in tema Controparte_2
di assicurazione contro le malattie professionali, che l'elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria previsto dall'art. 139 del d.P.R. n. 1124 del
1965, come successivamente aggiornato, comunque non amplia il catalogo delle patologie tabellate, con la conseguenza che gli elenchi che si succedono nel tempo in relazione alla citata disposizione assumono valore probatorio vario, in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica, ma sempre nel quadro della concreta verifica probatoria (che, si ribadisce, nel caso di specie risulta positivamente effettuata).
3
Sentenza R.G. n° 730/22 Tali affezioni determinano una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura dell'11 (undici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa del 13 aprile 2021 sicché, effettuando il cumulo con precedente tecnopatia già riconosciuta (“esiti rx di frattura costale per pregresso infortunio sul lavoro” occorso in data 10 aprile 2003, nella misura del
2%: cfr. relazione di visita medica del 22 ottobre 2020 – CASO N° CP_1
502900429), il danno biologico, complessivamente considerato, è stato valutato dal CTU nella misura del 12% (dodici per cento).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
----------------
Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 CP_1
4
Sentenza R.G. n° 730/22 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita.
La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21 DICEMBRE 2005 N° 28298; conformi CASS. 30 Pt_4
MAGGIO 2005 N° 11411 e CASS. 8 APRILE 2002 N° 5009, con riferimento anche Pt_4
a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28 NOVEMBRE 2001 N°
Orbene, trattandosi comunque di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, trattandosi di eventi tutti successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS.
LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti. Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l' deve CP_1
essere condannato ad erogare le somme dovute, con rivalutazione e interessi legali sui ratei maturati successivamente al 120° giorno dalla domanda, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
5
Sentenza R.G. n° 730/22 3 GIUGNO 2010 N° 13452 e 20 GENNAIO 2010 N° 949 (quanto Parte_5 Parte_5
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 12 (dodici)%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13 aprile 2021, condanna l' al pagamento del CP_1
relativo importo, con rivalutazione e interessi legali sui ratei maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L.
n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1
professionale, che liquida in €.2.700,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Vittorio POZZESSERE, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 3 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
6
Sentenza R.G. n° 730/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 27 febbraio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Vittorio POZZESSERE - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria PAPALATO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIE PROFESSIONALI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27 gennaio 2022 parte ricorrente ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione (inutilmente richiesta in sede amministrativa) di un indennizzo per le malattie professionali:
→ “spondilodiscoartrosi diffusa con segni di irritazione radicolare L4-L5 a sinistra”, denunciata in data 9 aprile 2021 e
→ “lievi ed irregolari ispessimenti dei piani pleurici biapicali”, denunciata in data 13 aprile 2021, considerato altresì il cumulo con l'ulteriore menomazione (“esiti rx di frattura costale per pregresso infortunio sul lavoro” occorso in data 10 aprile 2003), già
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Sentenza R.G. n° 730/22 riconosciuta nella misura del 2% (cfr. relazione di visita medica del 22 CP_1
ottobre 2020 – N° 502900429) e, conseguentemente, condannare Pt_2
l' al pagamento dei relativi importi nell'ammontare previsto dalla CP_1
vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
proposta domanda, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, escussi i testi addotti, è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Opina il TRIBUNALE che la domanda sia fondata e, conseguentemente, debba essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che il ricorrente risulta affetto (anche) dalle seguenti patologie:
✓ “spondilodiscoartrosi diffusa con segni di irritazione radicolare L4-L5 a sinistra”, che deve essere considerata di origine professionale in quanto verosimilmente connessa, quantomeno a livello di concausa, alla esecuzione con continuità, durante il turno lavorativo, per lo svolgimento di mansioni di operaio metalmeccanico carpentiere in ferro, di movimentazione manuale di carichi pari o superiori a 15 Kg, con menomazione quantificabile nella misura dell'8%;
✓ “lievi ed irregolari ispessimenti dei piani pleurici biapicali”, che deve essere considerata di origine professionale in quanto connessa alla esposizione ad asbesto, con continuità, durante il turno lavorativo, per lo svolgimento di mansioni di operaio metalmeccanico carpentiere in ferro, con menomazione quantificabile nella misura del 3%.
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Sentenza R.G. n° 730/22 Pertanto, quanto al nesso eziologico, la tipologia stessa delle malattie e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede giudiziale, nonché nella fase amministrativa ed in sede testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” delle patologie.
Quanto poi alla sopravvenuta nuova “tabella” delle malattie professionali
(ex DM 10.10.2023) ed alla nuova lista delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia all'ISPETTORATO DEL LAVORO (ex DM 15.11.2023), deve innanzitutto ritenersi che occorre fare riferimento non alle tabelle vigenti al momento della decisione, ma a quelle vigenti all'epoca di esposizione a rischio (cfr. CASS. 6 MAGGIO 2014 N° 9688). Parte_3
Ad ogni modo - in ipotesi di patologia non tabellata – comunque l'eziologia professionale può (e deve) essere accertata in concreto (cfr.
CASS. LAV. 9 AGOSTO 2024 N° 22592 e 2 AGOSTO 2012 N° 13868), anche in termini di concausalità (cfr. CASS. LAV. 19 GENNAIO 2011 N° 1135 e 2 DICEMBRE 2021 N°
38123), come si ritiene essere avvenuto nel presente giudizio.
Inoltre, l'eventuale inclusione nella lista delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia può semplificare l'accertamento del nesso, ma non può essere considerato un elemento imprescindibile: sul punto, si richiama
., 12 SETTEMBRE 2019 N° 22837, in cui è stato precisato, in tema Controparte_2
di assicurazione contro le malattie professionali, che l'elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria previsto dall'art. 139 del d.P.R. n. 1124 del
1965, come successivamente aggiornato, comunque non amplia il catalogo delle patologie tabellate, con la conseguenza che gli elenchi che si succedono nel tempo in relazione alla citata disposizione assumono valore probatorio vario, in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica, ma sempre nel quadro della concreta verifica probatoria (che, si ribadisce, nel caso di specie risulta positivamente effettuata).
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Sentenza R.G. n° 730/22 Tali affezioni determinano una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella complessiva misura dell'11 (undici)%, con decorrenza dalla data dell'ultima domanda amministrativa del 13 aprile 2021 sicché, effettuando il cumulo con precedente tecnopatia già riconosciuta (“esiti rx di frattura costale per pregresso infortunio sul lavoro” occorso in data 10 aprile 2003, nella misura del
2%: cfr. relazione di visita medica del 22 ottobre 2020 – CASO N° CP_1
502900429), il danno biologico, complessivamente considerato, è stato valutato dal CTU nella misura del 12% (dodici per cento).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
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Appare inoltre orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 CP_1
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Sentenza R.G. n° 730/22 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita.
La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV. 21 DICEMBRE 2005 N° 28298; conformi CASS. 30 Pt_4
MAGGIO 2005 N° 11411 e CASS. 8 APRILE 2002 N° 5009, con riferimento anche Pt_4
a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28 NOVEMBRE 2001 N°
Orbene, trattandosi comunque di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (6%, trattandosi di eventi tutti successivi al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS.
LAV. 8 OTTOBRE 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti. Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura e con la decorrenza suddetta, di talché l' deve CP_1
essere condannato ad erogare le somme dovute, con rivalutazione e interessi legali sui ratei maturati successivamente al 120° giorno dalla domanda, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) e distratte come da dispositivo, così come le già liquidate spese di CTU, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Si precisa che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto
(anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano
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Sentenza R.G. n° 730/22 3 GIUGNO 2010 N° 13452 e 20 GENNAIO 2010 N° 949 (quanto Parte_5 Parte_5
alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella complessiva misura del 12 (dodici)%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 13 aprile 2021, condanna l' al pagamento del CP_1
relativo importo, con rivalutazione e interessi legali sui ratei maturati successivamente al 120° giorno, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L.
n° 412/91;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione del compenso CP_1
professionale, che liquida in €.2.700,oo ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Vittorio POZZESSERE, dichiaratosi anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 3 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 730/22