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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/08/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2110/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2110/2023, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FERRETTI GABRIELE e dall'Avv. CANAVESI
ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. LOGLI LAURA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 41 nonché
AVV. BARANZINI STEFANO;
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE Per_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 20/09/2023).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni di cui ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente “Premesso di non accettare il contraddittorio su nuove Pt_1 domande, eccezioni e deduzioni e/o su modifiche delle precedenti domande, eccezioni e deduzioni, il SI. ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna Parte_1 le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così giudicare:
NEL MERITO
1)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Azzio, il 2.2.2002, dal signor con la signora trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Azzio, al n. 1, parte II, serie A, anno 2002 nonché nei registri dello Stato Civile del Comune di Leggiuno, parte II, serie B, anno 2002, ordinando agli
Ufficiali dello Stato Civile competenti di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti di rito;
2)disporre, con ciò confermando il regime in essere, l'affidamento della figlia Persona_2 al Servizio Sociale territorialmente competente - da individuarsi, allo stato, nel
[...]
Servizio Sociale del Comune di Leggiuno - con limitazione della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni della figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute pagina 2 di 41 e alla residenza anagrafica che verranno assunte dal Servizio Sociale nonché con riferimento agli incarichi attribuiti al Servizio Sociale di cui al punto 4) che segue;
3) disporre il collocamento della minore presso il padre, previo Persona_2 temporaneo collocamento extra-familiare, anche comunitario, oppure presso gli zii paterni;
4) incaricare il Servizio Sociale competente di:
− garantire l'attuazione dei provvedimenti del Tribunale sul collocamento della minore presso il padre, previo temporaneo collocamento extra-familiare, anche comunitario, oppure presso gli zii paterni, anche con l'ausilio della forza pubblica;
− regolamentare le frequentazioni e i contatti telefonici di con il padre nel caso ER di temporaneo collocamento extra-familiare, anche comunitario, oppure presso gli zii paterni, con i tempi e le modalità ritenuti più opportuni nell'interesse della minore;
−regolamentare le frequentazioni e i contatti telefonici di con la madre, solo se ER non di pregiudizio per la minore, con i tempi e le modalità ritenuti più opportuni nell'interesse della minore;
−monitorare il nucleo familiare, ivi compreso il rispetto dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, relazionando periodicamente, e comunque non oltre ER sei mesi, l'autorità giudiziaria, salvo urgenze;
−avviare e/o comunque garantire la prosecuzione di un percorso psicoterapeutico individuale in favore della minore e, comunque, svolgere una attenta Persona_2
e costante attività di monitoraggio sulla situazione psico-emotiva della minore;
−attivare ogni altra misura ritenuta utile e/o necessaria nell'interesse della minore, ivi compreso l'intervento educativo domiciliare;
5)prescrivere alla madre, quando ha con sé la figlia, di comunicare anticipatamente, sia al padre sia ai Servizi Sociali competenti, i luoghi ove condurrà la minore, acquisendo pagina 3 di 41 preventiva ed espressa autorizzazione paterna e dei Servizi Sociali nel caso di soggiorni, anche brevi, all'estero e/o di pernottamenti fuori dal domicilio materno;
6)assegnare la casa coniugale, con tutto quanto l'arreda e correda, sita in Leggiuno, via
San Giorgio 7, al signor per ivi abitare con la figlia, con conseguente Parte_1 revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla signora e fissazione di un termine CP_1 per il rilascio, da parte della signora stessa, del predetto immobile. CP_1
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale, disattendendo le domande formulate dal signor ritenesse di assegnare la casa coniugale sita in Leggiuno, Pt_1 via San Giorgio 7, alla signora Controparte_1
−disporre che saranno a carico del coniuge assegnatario, come per legge, tutte le spese ordinarie e connesse all'utilizzo dell'immobile (ivi compresi le imposte comunali sui fabbricati, le imposte di smaltimento dei rifiuti, i canoni di concessione demaniale e, nello specifico, quelli riguardanti la captazione dell'acqua, spiaggia e pontile).
7)esonerare il SI. dal versamento dell'assegno di mantenimento in Parte_1 favore della figlia prevedendo che ciascun genitore si farà carico del Persona_2 mantenimento della minore nei periodi di rispettiva permanenza.
In aggiunta a ciò, porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 75% a carico del signor e nella misura del 25% a carico della signora , il pagamento delle Pt_1 CP_1 spese straordinarie di come da Protocollo del Tribunale di Varese. ER
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di porre a carico del signor un contributo al mantenimento della figlia , determinarlo in Pt_1 ER misura non superiore a € 1.000,00 mensili. L'assegno sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e verrà corrisposto in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese.
8)Respingere tutte le diverse domande ed eccezioni avversarie, ivi compresa la richiesta di assegno divorzile, perché infondate in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in atti. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di riconoscere in favore della signora un assegno divorzile, determinarlo in Controparte_1
pagina 4 di 41 misura non superiore a € 1.500,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT, importo da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese.
9)Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e delle spese di eventuale CTU.
In via istruttoria
1) disporre CTU atta ad accertare, anche tramite somministrazioni di test ed eventualmente con l'ausilio di personale specializzato di fiducia, quantomeno i seguenti aspetti:
−quali siano le attuali condizioni psichiche dei genitori, i loro punti di forza ed eventuali loro aree di fragilità;
−quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi della figlia;
−quali siano le condizioni psichiche della minore, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del suo stato, dell'età e dei bisogni contingenti, accertando la persistenza delle condizioni di pregiudizio per la minore precedentemente riscontrate e indicando anche l'esistenza di un eventuale peggioramento;
−quali siano le caratteristiche del legame tra la minore e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
−quale sia, all'esito degli accertamenti, nell'interesse primario della minore, la migliore modalità di affidamento, collocamento e frequentazione della minore con entrambi i genitori, oltre agli eventuali interventi ritenuti necessari nell'interesse della minore e dei genitori.
2)Alternativamente, disporre un aggiornamento, anche a mezzo supplemento CTU, sullo stato psico-emotivo di , con la somministrazione di test psico-diagnostici; ER
pagina 5 di 41 3)Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla signora la produzione delle dichiarazioni Controparte_1 dei redditi relative agli ultimi tre anni munite dell'attestazione di invio all'Agenzia delle
Entrate, nonché l'ulteriore documentazione prescritta dall'art. 473-bis.12 c.p.c., ivi compresa quella relativa a tutti i rapporti bancari a lei intestati e/o cointestati e/o alla medesima direttamente o indirettamente riferibili in Italia e all'estero, con decorrenza dal gennaio 2015 a oggi, con particolare riferimento al rapporto bancario n. 92649143 (
65100149-15638292) presso l'Istituto ungherese Banca Takarek e al rapporto bancario n.
HU56 1030 0002 10440836 4901 0028 presso MKB Bank, con esclusione di quanto già prodotto.
4)Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla signora e/o a Controparte_1 Controparte_2 con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, in persona del legale rappresentante pro- tempore, la produzione in giudizio degli estratti conto completi, quantomeno dal gennaio
2015 - o dalla successiva data di apertura - alla data odierna, di tutti i conti correnti, depositi titoli e amministrati, degli investimenti e di altri rapporti intestati, cointestati o comunque riferibili direttamente o indirettamente alla signora in essere Controparte_1 presso il predetto istituto bancario, in ogni sua sede e filiale sul territorio nazionale e, in ogni caso, presso la sede di Laveno MO e di Leggiuno, ivi compreso il rapporto bancario n. 1000/4488 presso la filiale di Laveno MO e il rapporto bancario n.
1000/1405 presso la filiale di Leggiuno, con esclusione di quanto già prodotto.
5)Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla signora e/o a Controparte_1 Controparte_2
Contr (già con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la produzione in giudizio degli estratti conto completi, quantomeno dal gennaio 2015 - o dalla successiva data di apertura - alla data odierna, di tutti i conti correnti, depositi titoli e amministrati, degli investimenti e di altri rapporti intestati, cointestati o comunque riferibili direttamente o indirettamente alla signora ivi compresi i rapporti bancari n. 6093/5440 e 6093/2815 in essere presso Controparte_1 il predetto istituto bancario, filiale di Leggiuno, con esclusione di quanto già prodotto.
6)Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli, di cui alla memoria ex art.473 bis. 17, I comma c.p.c. data 20.11.2023:
pagina 6 di 41 26)Alla fine del mese di gennaio 2014 il signor contattava il Dr. AM per Pt_1 fissare un incontro alla presenza della moglie la quale voleva avere alcune delucidazioni in merito ad una opportunità lavorativa che si era presentata alla stessa (a teste: Tes_1
;
[...]
27)L'incontro di cui al capitolo che precede veniva effettuato in data 5 febbraio 2014 presso gli uffici di Azzio della Tenerani (a teste: Testimone_1
28)Nell'occasione di cui sopra, la signora riferiva al Dr. AM che le era stato CP_1 proposto di divenire promotrice di un prodotto omeopatico a base di omega 3 per la cura del colesterolo (a teste: Michele AM)
29)Il Dr. AM forniva alla signora alcune delucidazioni su come poter sviluppare CP_1
l'attività di cui sopra (a teste: Testimone_1
30)Nella circostanza di cui al capitolo 29 il signor riferiva alla presenza del Dr. Pt_1
AM di essere favorevole al progetto lavorativo della signora (a teste: CP_1 Tes_1
[...]
31)La signora in costanza di convivenza matrimoniale, avrebbe voluto Controparte_1 lavorare presso le due gelaterie “Menonove” in cui la famiglia deteneva una Pt_1 partecipazione e il signor si era dichiarato favorevole (a teste Pt_1 Testimone_2
)
[...]
32)La signora in costanza di convivenza matrimoniale, ha richiesto alla Controparte_1 signora se la ditta per la quale tale ultima lavorava potesse Testimone_2 offrirle un lavoro come agente di preziosi per il mercato ungherese. Il signor si è Pt_1 dichiarato favorevole (a teste: ) Testimone_2
33)Durante la convivenza matrimoniale la famiglia si è avvalsa della collaborazione di personale di servizio: due domestici e una tata per (a teste: e ER Testimone_3
Testimone_4
pagina 7 di 41 34)Nel 2000 il signor era già Presidente e amministratore delegato della Parte_1
Mascioni Spa e della Tenerani srl nonché socio di entrambe le società; nel 2000 era all'apice della sua carriera professionale (a teste: Testimone_4
Si indicano a testi:
−Chiara residente a [...] Pt_1
−Carlo residente a [...] Pt_1
−Laura residente in [...] Testimone_2
−Michele AM con studio in Milano, Corso Venezia n. 61
7)Dichiarare inammissibili e, comunque, non ammettere i capitoli di prova avversari di cui alla memoria ex art. 473 bis.17, II comma, c.p.c. datata 1.12.2023, e, in ogni caso, rigettare tutte le istanze, anche istruttorie, formulate dalla difesa della resistente.
8)Ammettere in ogni caso il signor alla prova contraria sui capitoli avversari, Pt_1 nella denegata ipotesi di loro ammissione, con i seguenti testi:
−Chiara residente a [...], residente a [...]
Varese, via General Antonio Cantore 10, residente in [...]
(BG) Via Lago n. 24, residente a [...], Testimone_5 [...]
residente a [...] (sui capitoli avversari 2,3,4,5,6,7,8) Tes_6
−Chiara residente a [...], residente a [...]
Varese, via General Antonio Cantore 10, residente a [...] per Luino 25, residente a [...], Dott. Testimone_7 Testimone_8 residente a [...], avv. Rita Bottoli Ambrosetti con studio a Varese, via
Sabotino 12, residente in [...] (sui Testimone_2 capitoli avversari 10,31,32)
residente a [...], residente a [...]
Varese, via General Antonio Cantore 10 (sul capitolo avversario 16)
pagina 8 di 41 −Chiara residente a [...], residente a [...]
Varese, via General Antonio Cantore 10, residente a [...]
Vidoletti 86e, residente a [...], Testimone_11 Tes_12 residente a Saintes, 15 rue de Jacobins (sui capitoli avversari 18, 19, 20, 21,22)
−Chiara residente a Varese, via Sant'Albino n.15, residente a [...]
Varese, via General Antonio Cantore 10, residente in [...]
(BG) Via Lago n. 24, residente a [...] (sui Testimone_10 capitoli avversari 23,24,25,28)
−Dott. con studio in Milano, Corso Venezia n. 61, Testimone_1 Testimone_3 residente a [...], residente a [...]
Antonio Cantore 10, residente a [...] (sui Testimone_10 capitoli avversari 29 e 30).”;
Per parte resistente : “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione CP_1
e deduzione avversaria,
A) NEL MERITO
1. Dichiarare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Controparte_1
e Parte_1
2. disporre che sia affidata in via esclusiva alla madre ER
3. disporre che sia collocata in via prevalente presso la madre con la quale ER continuerà a vivere in Leggiuno, Via San Giorgio 7;
4. assegnare la casa coniugale di Leggiuno, via San Giorgio 7 a Controparte_1
5. disporre che incontri il padre secondo accordi diretti e comunque secondo i ER suoi desideri, preservando il monitoraggio dei Servizi Sociali sul nucleo familiare;
6. porre a carico del SInor l'obbligo di contribuire al mantenimento di Pt_1
: ER
pagina 9 di 41 - corrispondendo alla IG , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico CP_1 bancario, per 12 mensilità annuali, la somma di € 5.000,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat-costo vita;
- sostenendo, nella misura del 100%, le spese straordinarie di , mediche, ER sportive, ricreative e scolastiche, così come individuata dal protocollo del Tribunale di
Varese;
7. disporre che il SInor contribuisca al mantenimento della moglie, versando Pt_1 alla medesima un assegno di importo non inferiore € 7.000,00 mensili, per 12 mensilità annuali, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
8. in ogni caso con vittoria di compensi e spese, oltre al contributo forfettario, CPA 4% e
IVA 22%.
B) IN VIA ISTRUTTORIA
1. Ammettere i seguenti capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 473bis, 17, c.p.c. depositata il 1 dicembre 2023 e qui di seguito ritrascritti:
1) Vero che nel 2015 si è rivolta alla terapeuta Dott. Controparte_1 Testimone_13 rappresentandole la volontà di separarsi dal marito e di essere stata minacciata da quest'ultima a non farlo (teste: Dott.ssa Via Bassini 40, Milano (MI); Testimone_13
2) Vero che ha riportato alla Dott. di essere stata maltrattata, Controparte_1 Tes_13 denigrata, insultata ripetutamente dal marito durante l'unione coniugale (teste: Dott.ssa
Via Bassini 40, Milano (MI) Testimone_13
3) Vero che ha riferito alla Dott. che il marito la aveva convinta Controparte_1 Tes_13
a non chiedere la separazione per le pesanti ritorsioni economiche che avrebbe avuto e la minaccia di vedersi tolta la figlia (testi: Dott.ssa Via Bassini 40, Milano Testimone_13
(MI) SI.ra C/o Kieselbach galeria, 1055,Budapest, Szent Istvan krt.
5. Parte_2
pagina 10 di 41 ; SI.ra C/o Heaven, 1055, Budapest,Feherhajo u. 12-14; SI.ra Tes_14 Per_3
, 1052, Budapest Hercegprimas u 5. SI. Via Dante Alighieri
[...] Testimone_15
37, Como)
4) Vero che in costanza di matrimonio si è confidata con amici e con la Controparte_1 propria terapeuta descrivendo come un uomo incline alla rabbia e con la Parte_1 volontà di distruggerla in caso di separazione ( testi: Dott.ssa Via Testimone_13
Bassini 40, Milano;
SI.ra C/o Kieselbach galeria, 1055, Budapest, Parte_2
Szent Istvan krt. 5; SI.ra C/o Heaven, 1055, Budapest;
Feherhajo u. 12-14; Tes_14
SI.ra Ibolya, 1052, Budapest Hercegprimas u 5 NO AS NT Per_3
NY u.)
5) Vero che il SInor dopo la nascita di disprezzava e umiliava Pt_1 ER costantemente la IG ritenendola incapace e dichiarando che la stessa “ poteva CP_1 solo lavare i cessi degli aeroporti” (testi: Dott.ssa Via Bassini 40, Testimone_13
Milano (MI),SI.ra C/o Kieselbach galeria, 1055,Budapest, Szent Parte_2
Istvan krt. 5.; SI.ra , 1055, Budapest, Feherhajo u. 12-14. SI.ra Parte_3
, 1052, Budapest Hercegprimas u 5. SI. Via Dante Persona_3 Testimone_15
Alighieri 37, Como (CO); SI.ra , Via Dante Alighieri 37, Como (CO ). Tes_16
6) Vero che negli anni 2012-2015 si rivolgeva in più occasioni al Professor Controparte_1
Dr. a Budapest e che gli riferiva della sua grave crisi familiare, dell'uso di Persona_4 alcol di e della sua ossessione nel controllarla (testi:Professor dr. Parte_1 [...]
Egyetem (università dello sport), 1123, Budapest Alkotas u 44 Persona_5
Ujepulet I/118.
7) Vero che il SInor dopo la nascita della figlia disprezzava la Pt_1 ER
IG riferendole di essere grassa ( Testi: Dott.ssa Via Bassini CP_1 Testimone_13
40, Milano (MI) SI.ra C/o Kieselbach galeria, 1055, Budapest, Szent Parte_2
Istvan krt.
5. SI.ra C/o Heaven, 1055, Budapest, Feherhajo u. 12-14. SI.ra Tes_14
, 1052, Budapest Hercegprimas u 5. NO AS NT NY u Persona_3
pagina 11 di 41 8) Vero che dopo la nascita di il SInor in più occasioni ha insultato ER Pt_1 la moglie dandole della “stronza, troia, scema” (testi: Kaposinè Tompa CP_4
Mihaly utca 1 2660, Dott.ssa Via Bassini 40, Milano C.F._3 Testimone_13
(MI), SI.ra C/o Kieselbach galeria, 1055, Budapest, Szent Istvan krt. Parte_2
5. SI.ra C/o Heaven, 1055, Budapest, Feherhajo u. 12-14. ; SI.ra Tes_14 Per_3
, 1052, Budapest Hercegprimas u 5.)
[...]
9) Vero che ho redatto la dichiarazione che mi si rammostra (doc. 8 cit.) e ne confermo integralmente il contenuto (a teste: residente a [...]
Parietti 21d)
10) Vero che la IG ha agevolato i rapporti di con il padre CP_1 ER incentivandola a trascorrere del tempo con lui (a teste: residente Testimone_17
Barasso Via D.B. Parietti 21d)
11) Vero che ho redatto il report di aggiornamento che mi si rammostra (doc. 9 cit.) relativo all'intervento educativo svolto il 23.3.2023 presso l'abitazione del SInor Pt_1
e che ne confermo integralmente il contenuto (a teste: Dott. c/o Testimone_18
Cooperativa Sociale Eureka! Soc. Coop. - Via Di Vittorio 113, 20097 San Donato Milanese
(MI)
12) Vero che a un buon rendimento scolastico, è autonoma Parte_4 nello svolgimento dei compiti assegnati, attenta e partecipe alla vita scolastica e assume nei confronti dei compagni e degli insegnanti un comportamento sempre rispettoso e adeguato (a teste: c/o Scuola Lorenzo AN – Piazza Martiri di Testimone_19
Trarego, 8 – Verbania (VB).
13) Vero che la villa di Leggiuno implica costi per la sua manutenzione ordinaria periodica che ammontano a non meno di € 3.000,00 al mese. Vero che ho trasmesso alla IG
la comunicazione mail che mi si rammostra e ne confermo integralmente il contenuto CP_1
(teste: Arch. Via Verbano 78 Leggiuno) Tes_20
pagina 12 di 41 14) Vero che ho redatto il preventivo per la manutenzione ordinaria elettrica della villa di
Leggiuno che mi si rammostra e ne confermo il contenuto (a teste: , Testimone_21
Viale Umbria 16 – Cuveglio)
15) Vero che eseguo periodicamente (almeno una volta al mese) lavori di pulizia e manutenzione del giardino villa di Leggiuno, Via San Giorgio 7 e che il costo di tale opere ammonta a circa € 500,00 al mese (testi: ); Testimone_22 Testimone_23
16) Vero che nel 2000 ha dato le dimissioni come assistente di volo part Controparte_1 time per per seguire nei suoi impegni di lavoro e che tale scelta CP_5 Parte_1 non era dipesa dalla risoluzione del suo contratto (testi SI. 1112 Testimone_24
Nevegy utca 11);
17) Vero che la IG , prima di trasferirsi in Italia nel 2000 aveva molte CP_1 conoscenze in Ungheria e referenze per poter lavorare e fare carriera (testi: Dott. Margò
Kòsa c/o Ministero della cultura e dell'innovazione 1055 Budapest Honvèd utca 13, CP_6
Tamàs NT Cseresznyès utca, Budapest Irànyi utca 2, Kieselbach Persona_6
Szent Istvàn Krt. 5) CP_7
18) Vero che il contratto di collaborazione con la Tenerani S.r.l. del 2.5.2001 che mi si rammostra (doc. 6 fascicolo controparte) è stato stipulato per poter consentire alla IG
di ottenere il permesso di soggiorno (teste: Controparte_1 Testimone_25 Tes_26
Dr.
[...] Testimone_27 Persona_7
19) Vero che dal 2001 al 2008 la IG ha seguito il marito nella sua attività CP_1 lavorativa presso la Mascioni Spa e presso la Tenerani S.r.l. accompagnandolo in tutti i viaggi di lavoro, occupandosi delle sue pubbliche relazioni, affiancandolo agli eventi aziendali, organizzando presso la villa di Leggiuno cene e o pranzi con i Clienti della
Mascioni Spa e accompagnando gli stessi a fare acquisti o comprare regali per loro (teste
SI.ra ; Testimone_28
20) Vero che nello svolgimento di tale attività lavorativa la IG non è stata CP_1 retribuita (teste SI.ra ; Testimone_28
pagina 13 di 41 21) Vero che, dopo la nascita di , in accordo con il marito, ha ER Controparte_1 rinunciato a qualsiasi opportunità di lavoro e crescita professionale per dedicarsi esclusivamente all'accudimento e alla gestione della figlia nonché alle faccende domestiche e alla gestione della casa (a teste: Dott. Kòsa Tes_29 Testimone_25
Margò,dott ); Persona_8
22) Vero che in costanza di matrimonio la IG , con l'accordo del marito, si è CP_1 occupata in prima persona e in via esclusiva dell'organizzazione del ménage domestico e della gestione della figlia accompagnando e andando a riprendere a scuola, ER seguendola nelle attività ricreative/sportive e accompagnandola alle visite mediche (a teste di residente Comerio Via D.B. Parietti 21d; , Tes_17 Tes_17 Testimone_30
via Europa ); Testimone_31
23) Vero che il SInor ha chiesto alla moglie di non svolgere Pt_1 Controparte_1 attività lavorative e rimanere nella villa di Leggiuno per occuparsi solo ed esclusivamente di e della gestione della casa (a teste;
SI. Via Dante ER Testimone_15
Alighieri 37, Como (CO); ; Dott. Kòsa Margò); Tes_29 Testimone_25
24) Vero che dopo la nascita di ha rinunciato al lavoro anche Controparte_1 Parte_5 per volontà del marito di voler delegare in toto alla moglie la cura, l'accudimento e l'educazione della figlia (a teste;
SI. Via Dante Alighieri 37, Como Testimone_15
(CO);
25) Vero che a seguito della separazione dal marito (2015) la IG ha provato a CP_1 ricollocarsi nel mondo del lavoro cercando, senza successo, nuove occupazioni per provare a rendersi economicamente indipendente (a teste: MB Pinter, dott. Bleier Per_9
Tibor , sig. ) Persona_10 Testimone_15
26) Vero che ho redatto e trasmesso alla IG la comunicazione mail che mi si CP_1 rammostra (doc. 43 cit.) e ne confermo il contenuto (a teste: SI. Via Testimone_15
Dante Alighieri 37, Como (CO);
pagina 14 di 41 27) Vero che ho redatto e trasmesso alla IG la comunicazione mail che mi si CP_1 rammostra (doc. 44 cit.) e ne confermo il contenuto (a teste;
; Testimone_32
28) Vero che durante il matrimonio, ha potuto dedicarsi alla propria Parte_1 attività imprenditoriale e ai propri interessi economici, dal momento che tutti gli oneri di accudimento di erano assolti in via esclusiva dalla IG (a teste SI. ER CP_1
Via Dante Alighieri 37, Como (CO); SI,ra Testimone_15 Testimone_33
via D.B.Parietti 21d
[...]
29) Vero che in data 5 febbraio 2014 alle ore 11.00 negli uffici della società Tenerani s.r.l. ad Azzio, i SInori e incontravano il Parte_1 Testimone_4 Controparte_1
TO AM per discutere quasi esclusivamente del possibile scioglimento della società
Tenerani K.F.T. . e della vendita dell'appartamento della Tenerani sito a Budapest. (a teste il SInor Corso Venezia n. 61, 20121, Milano) Testimone_1
30) Vero che in quell'occasione il TO AM ha precisato che se la avesse CP_1 lavorato avrebbe dovuto aprire una partita iva (a teste SInor Corso Testimone_1
Venezia n. 61, 20121, Milano);
31) Vero che durante il matrimonio, la partecipazione di alla vita Parte_1 familiare si concentrava in via prevalente nei soli periodi delle vacanze essendo lo stesso spesso assente da casa (a teste;
Testimone_34
32) Vero che in costanza di matrimonio, durante la settimana, era sempre a Controparte_1 casa da sola con la figlia, della quale si è sempre occupata personalmente, atteso che il
SInor era anche impegnato nelle proprie attività lavorative e a coltivare i suoi Pt_1 hobbies tra cui il golf (a teste , Testimone_35 Testimone_34 Tes_36
, Besozzo, via Chiavenna 3, IS Galli Besozzo via Puccini5 ).
[...] Testimone_37
2. Accogliere tutte le richieste – qui di seguito ritrascritte - di ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., avanzate in via istruttoria dalla IG nella memoria ex art. Controparte_1
473.bis 17 c.p.c. depositata il 1 dicembre 2023 e nelle note di trattazione scritta depositate il 12 marzo 2024:
pagina 15 di 41 a. ordinare ex art 210 c.p.c. al SInor la produzione in giudizio della Pt_1 dichiarazione di successione di dott. nonché delle dichiarazioni dei redditi Persona_11 presentata nell'anno 2023;
b. ordinare ex art 210 c.p.c. al SInor la produzione in giudizio dei risultati del Pt_1 test effettuato dal SERT;
c. ordinare ex art 210 c.p.c. al SInor di depositare in giudizio copia dei bilanci Pt_1 aggiornati, nonché copia dei libri sociali e contabili, delle scritture contabili, dei partitari, dei mastrini, di tutte le fatture e le ricevute di spesa delle società in cui Parte_1 detiene partecipazioni inclusi gli estratti conto di tutte le carte di credito/carte bancomat di cui le predette società siano o siano state negli ultimi 3 anni intestatarie;
d. ordinare al SInor di depositare in giudizio copia della documentazione Pt_1 attestante il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) vantato nei confronti della società
Tenerani S.r.l e. ordinare al SInor di depositare in giudizio la documentazione integrale Pt_1 attestante il patrimonio finanziario del ricorrente, comprensiva di tutte le fiduciarie a lui riferite;
f. ordinare al SInor di depositare in giudizio copia della documentazione Pt_1 bancaria e degli estratti conto degli ultimi 3 anni, di tutti i conti correnti e/o dossier titoli, della documentazione inerente fiduciarie a lui riconducibili, carte di credito, azioni, obbligazioni, /o fondi patrimoniali o comunque di investimento e/o cassette di sicurezza e/o polizze diinvestimento e/o investimenti di qualsiasi natura detenuti in Italia o all'estero g. disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria, approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle
Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali dell'obbligato al mantenimento nonché sul suo tenore di Parte_1 vita, in particolare incaricando la Polizia Tributaria di porre in essere tutti gli pagina 16 di 41 accertamenti necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio e del tenore di vita goduto attualmente da In particolare, si chiede che il Nucleo di Polizia Parte_1
Tributaria territorialmente competente, con facoltà di sub delega:
- provveda a interrogare l'Archivio dei Rapporti Finanziari per accertare l'esistenza di rapporti bancari di qualsiasi tipo intestati e/o cointestati a e comunque a Parte_1 lui riconducibili, relativamente agli ultimi 3 anni;
- in caso di accertamento positivo disponga specificatamente che l'accertamento riguardi i rapporti intestati o anche cointestati a oppure sui quali lo stesso può Parte_1 agire in nome e per conto dei titolari o comunque disporre operazioni. Disponga, altresì, che la Polizia Tributaria verifichi la consistenza e la redditività della partecipazione societaria detenuta da nella Tenerani S.r.l. e gli utili prodotti dalla Parte_1 predetta società nonché la redditività del patrimonio finanziario a lui riconducibile , sempre con riferimento agli ultimi 3 anni, in Italia e all'estero;
h. disporre C.T.U. contabile-patrimoniale sulla persona, sulle attività, sul reddito, sul patrimonio (societario, mobiliare e immobiliare) direttamente o indirettamente posseduto dal , nonché sul tenore di vita attuale del convenuto, al fine di Parte_1 determinare correttamente - anche all'esito degli ordini di esibizione che precedono e, comunque sia, attribuendo al Perito d'Ufficio, anche ai sensi dell'art. 198 c.p.c., ampi poteri di acquisizione, anche all'estero, di ulteriore documentazione comunque connessa a quella già in atti - il valore e la redditività delle partecipazioni societarie, degli investimenti e del patrimonio anche immobiliare complessivamente riferibile a Pt_1
i suoi redditi effettivi e potenziali.”;
[...]
Per il Curatore Speciale della minore : “CONCLUSIONI ER
-affidare nata a [...] il [...], all'Ente territorialmente Persona_2 competente, con limitazione ex art. 333 c.c. della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione a tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, al collocamento e alla residenza anagrafica pagina 17 di 41 della minore, nonché al regime di frequentazione con in genitori che l'Ente adotterà, sentiti i genitori e;
ER
-disporre che , sino al compimento della maggiore età, sia libera di concordare ER con il padre giorni ed orari di frequentazione;
-disporre che la minore rimanga collocata presso la madre;
-porre a carico del padre l'obbligo di mantenimento di nella misura che il ER
Tribunale riterrà congrua in relazione alle capacità economiche di entrambi i genitori;
-porre i compensi dello scrivente curatore a carico solidale delle parti.”:
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/08/2023 la parte ricorrente sig. Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio, sub specie di
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con la sig.ra
[...]
in Azzio (VA) in data 02/02/2002, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, CP_1 parte II, serie A, dell'anno 2002; da tale unione è nata una figlia: (Milano, ER
28/07/2008); le parti si sono separate con sentenza n. 1201/2022 del 30/11/2022 resa nel giudizio R.G. 473/2016, passata in giudicato in data 30/05/2023 – doc. 1 ricorso.
Si riporta il contenuto dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. resa in data 09/05/2024 in cui è compendiato il contenuto degli atti di causa e le decisioni sino a quel momento assunte: “La Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, letti ed esaminati gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza 13/03/2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che parte ricorrente sig. ha adìto il Tribunale al fine Parte_1 di ottenere nei confronti della sig.ra pronuncia di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti in Azzio (VA), in data
02/02/2002, e dalla cui unione è nata la figlia (Milano, 28/07/2008); ER
pagina 18 di 41 rilevato che la parte ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia circa lo status anche con sentenza non definitiva, l'affidamento della figlia all'Ente territorialmente ER competente, con limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, previo collocamento extrafamiliare, anche comunitario, della minore;
con incarico al Servizio Sociale che già conosce il nucleo di dare attuazione ai provvedimenti dell'A.G. eventualmente con l'ausilio della forza pubblica, con regolamentazione dei tempi di visita e di contatto telefonico della minore con entrambi i genitori, nel suo interesse, con garanzia di percorso individuale in favore della minore, oltre ad attivazione di eventuale intervento educativo domiciliare;
prescrivere alla madre di comunicare in anticipo al padre e ai Servizi Sociali ove conduca la figlia in caso di pernottamenti fuori dal domicilio materno;
assegnazione della dimora ex coniugale di Leggiuno al marito, al fine di abitarvi con la figlia, fissando un termine alla moglie per il rilascio dell'immobile; in subordine, disporre che siano a carico della moglie eventuale assegnataria dell'immobile tutte le spese ordinarie di utilizzo dell'immobile, con espressa esclusione dall'assegnazione di specifica lista di beni e arredi, autorizzando il ricorrente al prelievo immediato degli stessi;
esonero del ricorrente dal contributo di mantenimento in favore della moglie, ovvero riduzione dello stesso ad € 1.500,00 mensili oltre rivalutazione di legge;
esonero del ricorrente dal contributo di mantenimento ordinario in favore della figlia, prevedendo il mantenimento diretto nei tempi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore, con suddivisione delle spese straordinarie al 75% sa carico del ricorrente e al 25% a carico della resistente;
in subordine, contenere la quantificazione dell'assegno paterno per la figlia in € 1.000,00 mensili;
con vittoria di spese di lite;
rilevato che la parte ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, ha ricostruito la storia familiare, dettagliando gli interventi disposti e attuati nel corso del giudizio di separazione personale, durato 6 anni ed esitato in provvedimento (di 57 pagine) esitato con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati ad Azzio, il 2 febbraio 2002 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile CP_1
pagina 19 di 41 del Comune di Azzio anno 2002, atto n. 1 registro -, parte II, serie A);
2. RIGETTA la domanda dell'attrice, di addebito della separazione al marito, Controparte_1 Pt_1
3. AFFIDA la minore, nata a [...] il [...],
[...] Persona_2 all'Ente territorialmente competente, con limitazione ex art. 333 c.c. della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione a tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al collocamento e alla residenza anagrafica della minore, nonché al regime di frequentazione con i genitori che l'Ente adotterà, sentiti i genitori;
4. DISPONE che la minore, allo stato, rimanga collocata presso la madre;
5. ASSEGNA la ex casa coniugale, sita in Leggiuno (VA), con quanto l'arreda, all'attrice 6. DISPONE che il padre, salvi migliori accordi o salva diversa Controparte_1 disposizione dell'Ente Affidatario, possa stare con la figlia minore a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì sera alle ore 18.30 quando la riaccompagnerà a casa della madre, con la presenza dell'educatore il venerdì pomeriggio al momento del recupero dall'uscita da scuola e il lunedì pomeriggio sino al rientro presso l'abitazione materna;
7. DISPONE che la figlia stia per le vacanze scolastiche ER natalizie dall'inizio della sospensione delle attività scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore ad anni alterni;
per le vacanze scolastiche pasquali con un genitore e per le vacanze scolastiche di carnevale con l'altro genitore ad anni alterni;
per i ponti scolastici ad anni alterni con ciascun genitore, per le vacanze estive tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, salvi migliori accordi raggiunti dai genitori nell'interesse della minore e senza coinvolgere la stessa prima di aver raggiunto tali eventuali diversi accordi;
8. PONE a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, corrispondendo alla Controparte_1 stessa, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, la somma mensile pari ad euro 3.000, entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
9. PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia corrispondendo, mediante le modalità concordate tra le parti, la somma di euro 2.500 da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. c.p.c., oltre al 75% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Varese;
10. DISPONE la prosecuzione del monitoraggio e degli pagina 20 di 41 interventi predisposti da parte dei Servizi Sociali attualmente incaricati (
[...]
); 11. INVITA le parti a proseguire il percorso di terapia Parte_6 familiare;
12. INVITA le parti ad intraprendere un percorso di Coordinazione Genitoriale;
13. COMPENSA le spese di lite;
14. PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese delle espletate ctu, già liquidate con separati decreti. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1). Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Azzio affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Manda alla
Cancelleria perché trasmetta la presente sentenza al Giudice Tutelare competente per la vigilanza ex art. 337 c.c”;
rilevato che il ricorrente ha, sostanzialmente, lamentato l'inattuazione della frequentazione padre/figlia disposta in tale provvedimento in quanto, nonostante iniziale effettiva frequentazione di della casa paterna, seppur controvoglia, nel marzo ER
2023 vi sarebbe stato un episodio determinate, in conseguenza del quale i Servizi Sociali hanno sospeso al frequentazione, mai riattivata presso l'abitazione paterna, e costretta a soli incontri all'esterno, a Laveno, in presenza di nuovo educatore;
rilevato, poi, che il resistente ha dettagliatamente ricostruito i patrimoni, mobili e immobili, di ciascuno dei coniugi, ricostruendo come le proprie ricorse economico- patrimoniali, seppur effettivamente ingenti, risultano ad ogni modo in diminuzione, attinte dagli obblighi giudiziali stabiliti in favore di moglie e figlia;
rilevato che si è costituita in giudizio la parte resistente sig.ra , Controparte_1 contestando la ricostruzione della parte ricorrente, e chiedendo, oltre alla pronuncia divorzile, l'affidamento esclusivo a sé della figlia minorenne, con collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione ad ella della casa ex coniugale, con frequentazione padre/figlia libera secondo accordi diretti;
con contribuzione paterna per € 5.000,00 mensili, oltre rivalutazione, oltre 100% delle spese straordinarie;
con assegno divorzile per
€ 7.000,00 in favore della moglie;
con vittoria di spese di lite;
pagina 21 di 41 rilevato che la parte resistente, a sostegno delle proprie richieste, ha evidenziato come il percorso di separazione sia stato complesso, dal punto di vista della relazione padre/figlia, essendo intervenute ben tre sospensioni del diritto di visita imposte dal
Servizio Sociale, per comportamenti addebitabili al ricorrente;
ancora, ha evidenziato come il rapporto fra la figlia ed il padre sia effettivamente deteriorato, anche alla luce dei comportamenti del padre in danno della madre, nonché dell'atteggiamento impositivo ed accusatorio del padre stesso, causa anche dell'ulteriore regredire di tale rapporto, successivamente alla sentenza di separazione personale;
rilevato che, dal punto di vista economico-patrimoniale, la resistente ha evidenziato la necessità delle somme richieste al fine di far fronte ai costi di vita, anche in relazione alla tipologia di costi derivanti dalla gestione della villa casa familiare assegnatale, evidenziando e rimarcando l'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
rilevato che sono state depositate le memorie integrative ex art. 473bis.17 c.p.c.;
rilevato che all'udienza, comparsa personalmente la parte ricorrente, in risposta alle domande del giudicante, ha dichiarato “Ho visto ieri. Ci siamo visti con ER
l'educatore a Laveno nel pomeriggio un'ora. La vedo tutti i lunedì un'ora adesso, dopo l'interruzione dal 24 marzo. Questa è la terza volta. Ci incontriamo a Laveno, lei arriva da
Intra col traghetto e andiamo all'arrivo dal traghetto. Poi l'educatore la accompagna ad atletica. adesso non vuol venire a casa mia, per questo è così adesso. ER
è del tutto assente circa la volontà di avere un rapporto, non parla, risponde a ER
Non ha nessun tipo di… qualsiasi cosa io possa citare, dire, in modo bonario Parte_7
o tranquillo diventa motivo di sollevare polemiche.. Io parlavo con l'educatore che io ho avuto un padre ansioso che mi ha proibito attività che a me sarebbero piaciute, mentre io su questo son stato per reazione contraria molto libero con HE (cavallo, altre attività…). Educatore mi ha riferito che le avrebbe detto che io non la lasciavo ER andare dalle amiche, non lasciava che le amiche venissero da noi… gli ho spiegato che è una vecchia storia, rimostranze vecchie. Non siamo mai riusciti a progettare niente. Con
l'educatore abbiamo deciso di limitare questa polemica, ci stiamo provando. Il mio rapporto con è una china pendente da un po' prima della separazione a oggi. ER
pagina 22 di 41 Dopo i 15gg dell'ordine di allontanamento mi è saltata al collo, era felice di vedermi. Ma poi è stata discesa. Nel 2016-208 era molto felice, anche in vacanza. All'inizio degli incontri era molto tesa, poi si lasciava andare. Il terzo giorno era più rilassata. Nel periodo di interruzione delle frequentazioni, ci siamo visti una volta dalla dott.ssa Per_12 circa 20 minuti. Io mi sono scusato per ciò che era successo, ma mi ha detto ER che non ero sincero io ammetto di poter aver sbagliato, le ho chiesto scusa, ma ho rappresentato che se ero lì', a me interessava un rapporto, un futuro. Io ho provato a scriverle, ma non mi risponde;
se gliela chiedo è perché gliela chiedo, se non gliela chiedo
è perché non gliela chiedo. Per me è una sofferenza enorme. Abbiamo interfacciato molti professionisti, ma questo atteggiamento di fa un danno a me, non rileva, ma il ER danno è per che non ha un rapporto con me padre. Questo è il dramma.”; ER
rilevato che all'udienza, comparsa personalmente la parte resistente, in risposta alle domande del giudicante, ha dichiarato “Confermo, ha visto 4 volte il papà ER
(controlla su i fogli). Prima ha visto l'educatore da solo 10 volte, il nuovo educatore, presentatoci a fine giugno (consulta fogli). Ha scelto lui di fare colloqui separati, con il papà e . Poi a novembre (controlla sui fogli) ha ritenuto che le parti erano ER pronte per gli incontri e sono ripartiti. Ho parlato con l'educatore, e lui conferma che la situazione non sarebbe matura la situazione per aumentare i tempi. Lui ha detto che devono guardare al presente ed al futuro. esce alle 14, prende traghetto, viene ER
a casa a mangiare, e poi la porto a Laveno. La porto io e dopo l'incontro l'educatore la porta all'allenamento mentre parlano dell'incontro. Ha detto che l'incontro è stato faticoso;
ha detto che il padre parlava di evasione fiscale, che a lei non interessa questo tema, vorrebbe che il papà facesse domande su come va la scuola. L'unica cosa che le è piaciuta e che mi ha riferito, è che papà ha chiesto scusa, e le ha spiegato che è stato molto di rabbia e avrebbe detto che ha detto parole che non doveva dire. ha però ER detto che dopo mezz'ora avrebbe riferito che la figlia sarebbe solo un costo, che non conta niente. ha detto che accettare una volta potrebbe essere rabbia, mentre una ER seconda volta no. E quindi ci è rimasta male. Non riesce a fidarsi. mi dice che ER spera che il ciclo sia regolare, almeno il papà non le dice della “Merda in mutanda” perché l'ha ferita molto. Lei vorrebbe una base di una comunicazione, con l'aiuto pagina 23 di 41 dell'educatore. ritiene buono il nuovo educatore. Dice che non sa perché la ER dott.ssa sia andata via, non è stato fatto nemmeno un intorno di saluto o Tes_18 spiegazioni. Il cambio continuo di interlocutori la mette in difficoltà .”; ER
rilevato che, con provvedimento 31/01/20024, riservato ogni provvedimento, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo di Vigilanza inerente la figlia , aperto ER all'esito del giudizio di separazione personale, al fine di acquisire le relazioni dei Servizi
Sociali, Ente affidatario della minore, medio tempore depositate, al fine di avere un quadro aggiornato degli interventi in essere;
ritenuto che debbano essere assunti provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473bis.22 c.p.c.;
ritenuto che, quanto al regime di affidamento della minore, non possano, allo stato, ritenersi superate le ragioni che hanno indotto a prevedere l'affidamento della minore all'Ente territorialmente competente;
considerato, infatti, che le disfunzionalità e le problematiche poste alla base del provvedimento di primo affido all'Ente, ribadite e fatte proprie poi in sentenza anche dal
Collegio della separazione, non solo non risultano risolte, ma risultano addirittura incrementate, non solo dal 18.01.2021 alla sentenza definitoria della separazione, ma anche nel periodo successivo, fino all'attualità; che, invero, risultano irrigiditi gli atteggiamenti di entrambi i genitori: il ricorrente non pare in grado di contenere impulsività nei confronti della figlia (episodio del marzo 2023), la resistente non pare in grado di garantire accesso all'altro genitore, così impendendo una prognosi positiva circa la possibilità che la stessa offra alla figlia il diritto alla bi-genitorialità di cui ogni minore
è titolare;
che, peraltro, nessuno dei due genitori pare empaticamente in piena sintonia con i vissuti della figlia, peraltro divenuta ormai ragazza adolescente;
che un regime di affidamento condiviso non pare percorribile in ragione della situazione di stallo decisionale che si verrebbe verosimilmente a creare su ogni decisione, con sicuro danno per la minore;
pagina 24 di 41 ritenuto che debba essere confermato il regime di collocamento materno in essere;
che, infatti, alla luce delle difficoltà della minore nella relazione padre/figlia, non pare praticabile il collocamento paterno, come richiesto dal ricorrente;
che, al contempo, neppure può condurre a distensione del rapporto padre/figlia il richiesto collocamento extra-familiare, anche comunitario, anche con l'ausilio della Forza Pubblica, di talché non se ne vede riscontra l'utilità per la minore, soprattutto alla luce della chiara volontà espressa sul punto da quella che ormai è una c.d. “grande minore” ( ha già ER compiuto anche i 14 anni, e a breve ne compirà 16);
ritenuto che, per tutto quanto concerne il regime di frequentazione padre/figlia, non siano sopravvenuti elementi modificativi tali da derogare alla situazione in essere per come stabilita in sede di separazione personale, permanendo la necessità di delega sul punto al
Servizio Sociale, con prosecuzione degli interventi in essere ed attivazione di tutti quelli ritenuti necessari per il benessere della minore;
considerato, quanto agli aspetti economico-patrimoniali, che deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente affinché la abiti con la figlia minorenne, cui conseguirà l'ordinario riparto degli oneri secondo legge;
che, parimenti, non paiono essere sopravvenute modifiche dei rispettivi patrimoni dei genitori, salvo quelle fisiologicamente conseguenti all'adempimento delle prescrizioni del Tribunale le quali, come tali, non possono assurgere a motivo modificativo delle contribuzioni in corso;
che, in questa sede, in relazione alle cifre richieste dalla moglie per sé, occorre utilizza rei parametri di cui all'assegno di mantenimento in sede di separazione, risultando solo successivamente da applicarsi i parametri relativi al differente contributo richiesto, dell'assegno divorzile, decorrente solo dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status divorzile;
ritenuto di dover precisare che la conferma della pronuncia di separazione deve intendersi riferita alle condizioni della stessa per come eventualmente verranno mutate in corso di causa dall'esito del giudizio di appello avverso tale provvedimento, trattandosi di c.d. “rinvio mobile”;
pagina 25 di 41 ritenuto di dover rilevare l'inammissibilità in questa sede delle domande svolte dalle parti che non sono dotate di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c., come tali non cumulabili nel presente giudizio avanti al Giudice della Famiglia, come peraltro eccepito dalle parti in atti, relative alla consegna di beni contenuti nella casa coniugale, di cui si discorre della proprietà e della disponibilità;
ritenuto, quanto agli aspetti istruttori ex art. 473bis.22 comma 3 c.p.c., che non è ammissibile la prova orale richiesta dal ricorrente in ordine a domande inammissibili;
ritenuto, quanto agli ulteriori capitoli di prova orale testimoniali di cui è chiesta l'ammissione da parte del ricorrente (capp. da 26 a 34), che i capp. 26-27-28-29-30 non siano ammissibili in quanto in parte superflui ed in parte generici;
capp. 31-32 superflui;
cap. 33 non contestato;
cap. 24 in parte documentale, in parte valutativo;
ritenuto che, quanto agli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesti dal ricorrente: le dichiarazioni dei redditi della resistente sono state già depositate in atti;
la richiesta di produzione della “ulteriore documentazione prescritta dall'art. 473bis.12
c.p.c.” appare generica;
peraltro, la norma di legge richiede il deposito dell'ultimo triennio e non già a decorrere dal 2015 come richiesto dal ricorrente;
appare invece fondata e specifica, come tale ammissibile, in relazione agli estratti conto dell'ultimo triennio (aprile 2021/aprile 2024) relativi agli specifici conti correnti richiesti (“rapporto bancario n. 92649143 presso l'Istituto ungherese Banca Takarek e al rapporto bancario n.
HU56 1030 0002 10440836 4901 0028 presso MKB Bank”; “il rapporto bancario n.
1000/4488 presso la filiale di Laveno MO e il rapporto bancario n. 1000/1405 presso la filiale di Leggiuno” presso;
“i rapporti bancari n. Controparte_2
Contr 6093/5440 e 6093/2815” presso , già parimenti generica Controparte_2
e epraltro esplorativa la richiesta di produzione degli estratti conti di ogni rapporto riferibile alla resistente in essere presso Istituto “in ogni sua sede e filiale sul CP_8 territorio nazionale”;
ritenuto, quanto alle prove richieste dalla resistente, che la prova orale testimoniale non sia ammissibile (capp. 1-2-3-4-5-6 irrilevanti ai fini del decidere, alla luce delle pagina 26 di 41 domande formulate, oltre che inammissibili in quanto de relato actoriis – cfr. Cass. civ. n.
3137 del 17.02.2016; cap.
7-8 irrilevante;
cap. 9 inammissibile in quanto volto alla mera conferma di dichiarazione scritta già redatta dalla teste, che avrebbe ad oggetto circostanze del tutto personali e valutative;
cap. 10 genericamente formulato, in quanto non indica, in concreto, quali attività sono state poste in essere;
cap. 10 inammissibile in quanto trattasi di conferma di relazione educativa disposta dal Servizio Sociale già in atti;
cap. 12 ha ad oggetto circostanze non contestate;
cap. 13, prima parte, inammissibile perché valutativo;
cap. 13 seconda parte, inammissibile perché documentale quanto all'invio, valutativo quanto al contenuto;
capp. 14- 15 inammissibili in quanto documentali;
cap. 16 da provarsi in via documentale;
cap. 17 inammissibile perché generico;
cap. 18 inammissibile perché valutativo, volendo far esprimere al teste i motivi alla base di una stipula contrattuale;
cap. 19 inammissibile perché generico, oltre che non specificamente contestato;
cap. 20 inammissibile, in quanto è pacifica la circostanza della non retribuzione, ma è valutativa la circostanza che tali attività costituissero attività lavorativa da retribuirsi;
cap. 25 genericamente formulato;
cap. 26 e 27 in parte documentali, in parte irrilevanti;
cap. 28 superfluo;
capp. 29 e 30 superflui ai fini del decidere;
cap. 31 e 32 genericamente formulati;
ritenuti ammissibili e rilevanti i capp. 21-22-23-24, limitando i testi a n. 2 a capitolo, invitando alla citazione dei testi più informati sulle reciproche circostanze;
considerato che controparte deve parte ricorrente deve essere abilitata a controprova su tali capitoli ammessi;
che deve essere parimenti limitata l'escussione a n. 2 testi per capitolo anche la controprova;
ritenuto, quanto agli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesti dalla resistente, che la richiesta di esibizione di documenti inerenti la successione di appare Persona_11 inammissibile in quanto esplorativa, atteso peraltro il tenore dubitativo della stessa deduzione resistente (“eredità che dovrebbe aver conseguito di recente a seguito del decesso del cugino di secondo grado” – pag. 35 comparsa); che la richiesta inerente i pagina 27 di 41 risultati del SERD appare superflua alla luce della richiesta sul punto ai Servizi Sociali incaricati di ricevere eventuali risultati di indagini SERD da loro disposte;
che la richiesta relativa ai bilanci, libri, scritture e fatture, nonché estratti conto di tutte le carte di credito, di tutte le società in cui il ricorrente detiene partecipazioni è inammissibile in quanto generica ed esplorativa, in violazione del disposto di cui all'art. 94 disp. att. c.p.c.; che pari argomentazioni valgono in relazione alla richiesta generica ed esplorativa di cui ai punti 8 e 9 delle conclusioni istruttorie della resistente;
che l'ordine di esibizione del TFR vantato nei confronti della società non è ammissibile, in quanto se il TFR è già stato percepito, risulta dalle dichiarazioni, se invece non è stato ancora percepito, non è attuale e dunque non assume rilievo per le pronunce in materia di famiglia, atteso il noto principio secondo cui le stesse sono rese rebus sic stantibus;
ritenuto che la richiesta di indagini a mezzo Polizia Tributaria non appare dirimenti ai fini del decidere;
peraltro, occorre dare conto delle indagini già svolte nella recente sede di separazione personale, nonché, ancora, della natura esplorativa che assume una tale richiesta a distanza ravvicinata dal precedente accertamento;
che medesima motivazione deve essere assunta in relazione alla richiesta di CTU contabile;
considerato che l'ascolto della minore, ultra-dodicenne, è previsto dalla legge a pena di nullità;
valutato che, alla luce della conferma dell'affidamento all'Ente della minore e della nuova normativa della c.d. Riforma Cartabia, debba essere nominato a un ER
Curatore Speciale;
ritenuto di dover riservare all'esito dell'ascolto ogni valutazione in ordine alla richiesta CTU sul nucleo familiare;
P.Q.M.
In via temporanea ed urgente:
1) CONFERMA le condizioni della separazione personale (rinvio mobile);
pagina 28 di 41 In via istruttoria:
2) DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente comunale affidatario della minore (allo stato Comune di Leggiuno) proseguano con gli interventi in essere, procedendo in particolare a organizzare e garantire interventi volti a facilitare l'effettività della relazione padre/figlia, secondo quanto già disposto nella sentenza di separazione personale qui confermata;
con relazione di aggiornamento entro il 02/07/2024, fornendo espressamente indicazioni circa gli esiti di eventuali esami SERD cui si siano sottoposte le parti;
3) AMMETTE la prova orale testimoniale richiesta dalla parte resistente, limitatamente ai capp. 21-22-23-24, limitando i testi a n. 2 per capitolo ammesso;
4) ABILITA parte ricorrente a controprova, limitando parimenti i testi a n. 2 per capitolo ammesso;
5) DISPONE ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione a parte resistente
[...]
di: estratti conto dell'ultimo triennio (aprile 2021/aprile 2024) relativi ai CP_1 conti correnti richiesti, e cioè “rapporto bancario n. 92649143 presso l'Istituto ungherese
Banca Takarek e al rapporto bancario n. HU56 1030 0002 10440836 4901 0028 presso
MKB Bank”; “il rapporto bancario n. 1000/4488 presso la filiale di Laveno MO e il rapporto bancario n. 1000/1405 presso la filiale di Leggiuno” presso Controparte_2
; “i rapporti bancari n. 6093/5440 e 6093/2815” presso Banca
[...] Controparte_2
Contr
, già fissando come modalità di esibizioni il deposito nel fascicolo telematico
[...] entro la data del 02/07/2024;
6) DISPONE l'ascolto della figlia minorenne ultra-dodicenne Per_1
7) RISERVA all'esito dell'ascolto della minore la valutazione di ammissibilità in relazione alla richiesta CTU psicosociale sul nucleo familiare;
8) RIGETTA le ulteriori istanze istruttorie formulate da entrambe le parti;
Inoltre:
pagina 29 di 41 9) RILEVA l'inammissibilità in questa sede delle domande inerenti la consegna di beni mobili formulate dal ricorrente;
10) NOMINA Curatore Speciale di (Milano, Persona_2
28/074/2008) l'Avv. BARANZINI STEFANO, iscritto all'apposito albo presso il Tribunale di
Varese;
11) FISSA per l'audizione della minore l'udienza del 18.06.2024 ore 15.00;
12) Predispone sin d'ora il seguente calendario del processo: udienza escussione testimoniale (tutti i testi ammessi, prova diretta e controprova) al 16/07/2024 ore 12.00; udienza di remissione della causa in decisione non preventivabile, secondo le necessità istruttorie di servizi Sociali/CTU.
Si comunichi alle parti, all'Ente affidatario della minore (Servizi Sociali del
Comune di Leggiuno), al Curatore Speciale della minore nominato. (…)”.
Tale provvedimento, reclamato ex art. 473bis.24 c.p.c., è stato integralmente confermato con l'ordinanza 03/07/2024 della Corte di Appello di Milano.
La causa è stata istruita documentalmente, tramite acquisizione delle relazioni del
Servizio Sociale, nonché tramite le prove costituende ammesse di cui supra (ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché prova orale testimoniale).
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di CTU, è stata fissata udienza per la remissione della causa al Collegio ex art. 473bis.28 c.p.c.
Depositati i fogli di precisazione delle conclusioni, nonché gli scritti conclusivi
(comparse conclusionali e memorie di replica), la causa è passata poi in decisione al
Collegio.
***********
1) Preliminarmente
pagina 30 di 41 Ritiene il Collegio di dover confermare le valutazioni espresse in corso di causa in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti, per la parte non ammessa e rigettata, insistita da ambo le parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Ed infatti, il presente giudizio divorzile segue un lungo ed articolato giudizio di separazione contenzioso, durato ben 6 anni (2016/2022), nel corso del quale sono state svolte due CTU psicodiagnostiche sul nucleo familiare, nonché CTU contabile estimativa sul patrimonio familiare;
la minore è stata affidata all'Ente ed è stato disposto un massiccio intervento dei Servizi Sociali. Tutti tali atti sono stati depositati dalle parti anche in allegato agli atti del presente giudizio.
Non ignora il Tribunale che trattasi di accertamenti svolti nel passato, ma gli stessi, in parte risultano ancora attuali, in altra parte sono stati aggiornati tramite l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali, con l'aggiornamento circa gli interventi proseguiti anche nel corso della presente causa, nonché tramite l'acquisizione della documentazione patrimoniale delle parti ex art. 473bis.12 c.p.c., oltre a quanto disposto ex art. 210 c.p.c.
Tali adempimenti istruttori risultano sufficienti per la decisione.
2) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/07/1962, e (C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
15/02/1969, celebrato in Azzio (VA) in data 02/02/2002, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2002.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti e dalle conclusioni da ultimo rassegnate, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la pagina 31 di 41 dichiarazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese nel 2016 per la separazione personale giudiziale.
3) La figlia ER
Ritiene il Collegio di dover confermar eil regime di affido di all'Ente ER
(nonostante ella a luglio 2026 compia 18 anni), nonché il suo collocamento prevalente presso la madre, con predisposizione di un seppur minimo regime di frequentazione del padre, giuridicamente vincolante di cui alla maggiore età della stessa.
Sul punto, ritiene il Collegio che siano esemplari le forti motivazioni addotte dalla
Corte di Appello di Milano con il provvedimento di esito del reclamo avvero i provvedimenti provvisori emessi ex art. 473bis.22 c.p.c. in questo giudizio.
Ed infatti, la Corte in modo molto diretto e senza mezzi termini, ha evidenziato che
(cfr. pagg. 7 segg. provvedimento di rigetto dei reclami interposti), nonostante tutti gli interventi posti in campo sin dall'inizio della separazione personale nel 2016 “ad oggi, nonostante il massiccio intervento dei Servizi sociali volto a sopperire alle criticità di ciascun genitore, la conflittualità genitoriale con conseguente pregiudizio per il processo di crescita di non pare in alcun modo superata né affievolita”, ed ancora “E' ER evidente che sta vivendo un disagio emotivo importante collegato ad un vissuto ER traumatico e fatica a rielaborare eventi del passato che le impediscono di vedere nel padre una figura positiva alla quale riavvicinarsi (cfr. relazione da ultimo citata). Il permanere dell'elevatissima conflittualità tra genitori che da ben otto anni investono le loro risorse emotive (oltre che economiche) in controversie giudiziali, anziché in un doveroso e necessario processo di autocritica finalizzato a migliorare le proprie competenze genitoriali dal punto di vista affettivo-educativo e a mettere al centro della loro attenzione
, anziché il risentimento e la rabbia verso il partner e il suo contesto familiare, ER impedisce l'efficacia di qualsiasi intervento degli operatori sociali, i primi ad essere pagina 32 di 41 scoraggiati per l'immodificabilità della situazione, nonostante i numerosissimi interventi messi in campo, tanto da proporre interventi estremamente invasivi”.
Ed ancor più incisivamente, sempre la Corte precisa: “Reputa questa Corte che il presente procedimento rappresenti l'ennesima espressione di questa incapacità di “vedere”
Dopo ben otto anni di giudizi, di indagini peritali, di interventi dei Servizi Persona_2 sociali, viene chiesta la modifica di un provvedimento provvisorio in tema di collocamento
(in essere dall'inizio della separazione giudiziale), che se accolta, determinerebbe un repentino e traumatizzante cambiamento di vita di una ragazza in età adolescenziale il cui esito, nel senso auspicato dal padre, non è per nulla certo;
e ciò, come si è già sottolineato, ancora prima che venga sentita (l'audizione è fissata a pochi giorni di distanza ER dall'odierna udienza e senza riflettere sulle conseguenze che tale diverso collocamento repentino e non spiegato (a una ragazza ormai sedicenne) può avere. Eppure già il Giudice della separazione, aveva richiamato il principio enunciato in una pregevole sentenza della
Suprema Corte (Cassazione n.9691/2022) secondo il quale “ ogni decisione che si ponga il problema se privilegiare l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di produrgli una sofferenza immediata, deve compiere un difficilissimo bilanciamento: la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato: è per di più necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici” ( cfr. pag. 36 sentenza di separazione).
Nonostante l'invito di questa Corte in udienza a riflettere sulle conseguenze che potrebbero derivare dal richiesto collocamento forzoso, il reclamante ha insistito nell'azione. E' forse pensabile che una simile evenienza possa determinare il miglioramento della relazione padre-figlia? O piuttosto rafforzerebbe il comportamento oppositivo di e il suo comportamento difensivo?”. ER
Anche nei confronti del reclamo incidentale, la Corte taglientemente ha scritto:
“Deve parimenti rigettarsi il reclamo incidentale, anch'esso all'evidenza espressione di un atteggiamento “rivendicativo” incentrato sul conflitto tra adulti. E' pur vero che pagina 33 di 41 ha ormai sedici anni e che di regola, in tale fascia d'età è usuale affidare la ER tempistica e la modalità degli incontri tra il minore e il genitore non collocatario agli accordi padre-figlio, ma è altrettanto vero che, in una situazione come quella descritta di rifiuto ostinato del figlio rispetto ad una relazione con il padre, demandare la regolamentazione degli incontri con il genitore alla volontà del figlio ( è infatti non ipotizzabile un accordo padre-figlio) non farebbe che alimentare il senso di onnipotenza di
, aggravando il rischio di consolidamento di tratti disfunzionali della sua ER personalità. E' necessario che sappia che ci sono soggetti terzi, che operano ER esclusivamente nel suo interesse (interesse che al momento lei non riesce a vedere perché coinvolta in prima persona da anni in un confitto genitoriale che purtroppo non accenna a placarsi e irrigidita in una posizione oppositiva che al momento non appare passibile di attenuazione), che la guidano in un recupero delle relazione con la figura paterna, recupero funzionale ad un suo equilibrio psico-emotivo sia nell'attualità sia nella prospettiva di donna adulta.”.
Peraltro, dalle relazioni dei Servizi Sociali acquisite nel corso del presente giudizio, nonché dalle posizioni espresse dal Curatore speciale di in uno alla audizione ER della stessa (dalla quale peraltro emerge un preoccupante atteggiamento della stessa ai limiti dell'onnipotenza, nonostante la minore età), è emersa incontrovertibilmente la difficoltà di una relazione padre/figlia forzata e ormai non spontanea, incapace di trovare uno sbocco o un rasserenamento della stessa, nonostante gli sforzi profusi dai Servizi e i parziali esiti ottenuti dall'ultimo educatore succedutosi nel corso del tempo, effettivamente meritori.
In definitiva, la conflittualità fra le parti è tale per cui non può neppure essere messa in discussione la prosecuzione dell'affido all'Ente dalla minore, ogni altra tipologia di affido risolvendosi, l'una (condivisa) in un necessario stallo decisionale per ogni aspetto, mentre l'altra (l'affido esclusivo ad uno dei genitori) in una indubbia ostracizzazione definitiva dell'altro genitore dalla vita della figlia.
Non è discutibile neppure il regime di collocamento prevalente presso la madre, alla luce della volontà granitica di sul punto, con rifiuto dell'altro genitore, anche ER
pagina 34 di 41 perché ormai ella è una c.d. grande-minore; peraltro, nulla può aggiungersi alla motivazione della Corte già compiutamente espressasi sul punto.
Quanto al regime di frequentazione del padre, ritiene il Collegio che debba essere disposto un calendario, seppur minimale, nel rispetto della complessa situazione.
Ed infatti, non può trovare accoglimento la richiesta dal Curatore, seppur comprensibile in quanto ampiamente richiesta ed argomentata da parte di stessa, Parte_8 di liberalizzazione degli incontri della stessa con il padre;
invero, tale previsione esiterebbe in una (ennesima) sospensione degli incontri padre/figlia.
Invero, fintanto che è minorenne, dovrà essere garantito quantomeno un ER pomeriggio settimanale di incontro con il padre.
è una ragazzina sveglia e capace, che parla molte lingue ed ha eccellenti ER risultati scolastici, intelligente e preparata anche in sede di (ennesima) audizione, in
Tribunale; non le sfuggirà che il livello di conflitto fra i suoi genitori esorbita dalla
“normale conflittualità” di una crisi familiare, così rinvenendosi responsabilità nelle azioni, ma anche e soprattutto nelle omissioni, sia dell'uno che dell'altro genitore.
In questo contesto, la garanzia portata da un provvedimento giudiziale di apertura di una seppur minima relazione con il genitore “rifiutato” è (per quanto paradossale) nell'interesse proprio della minore, al fine di provare a garantire una bigenitorialità che, con l'ingresso nell'età adulta, non potrà più essere altrimenti garantita.
In definitiva, viene stabilito il regime minimale di cui in parte dispositiva, anche senza la necessaria presenza di educatore terzo professionale, salvo miglior accordo fra i genitori, ovvero accordi diretti anche fra e il padre, ovvero diversa disposizione ER dell'Ente affidatario.
4) Le pronunce economiche
Ritiene il Collegio che, rispetto a quanto stabilito in sede di separazione personale e confermato in via provvisoria in sede di provvedimenti provvisori divorzili, la situazione delle parti sia rimasta sostanzialmente invariata.
pagina 35 di 41 Il ricorrente vive di rendita, sulla base dell'ampio patrimonio, anche di famiglia, di cui è titolare;
lo stesso si sta indubbiamente nel tempo contraendo per gli esborsi giudizialmente stabiliti in sede di separazione personale, ma ciò, come epraltro già evidenziato, è ordinaria conseguenza del provvedimento giudiziale che qui si vorrebbe mutato, e come tale non può certo assurgere a circostanza sopravvenuta idonea alla riduzione richiesta.
Pertanto, il contributo ordinario indiretto per la figlia sarà posto a carico del padre in e 3.000,00 mensili, già calcolato l'ordinario incremento conseguente alle maggiori esigenze dovute alla crescita del minore, di cui a Cass. civ., n. 34382/2023, alluce del tempo trascorso dal 2022 all'attualità.
Con riferimento, invece, al richiesto assegno divorzile, ritiene il Collegio che ricorrano presupposti per il suo riconoscimento, ma nella limitata misura di € 2.000,00 mensili.
In via generale, quanto al richiesto assegno divorzile, preme evidenziare come l'evoluzione giurisprudenziale di legittimità abbia da ultimo chiarito la diversa natura dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione e di quello divorzile (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 5605 del 28/2/2020; ma anche Cass. civ., Sez. I, n. 17098 del
2019); invero, la Corte di Cassazione ha sottolineato le necessarie conseguenze in tema di quantificazione dell'assegno divorzile proprio sul rinnovato assunto che nella determinazione dell'assegno a norma dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, quanto rileva è che, nella finalità anche perequativo-compensativa dallo stesso assolta (secondo la più recente, condivisa e persuasiva giurisprudenza), debba restare estranea ogni esigenza di mantenimento del pregresso tenore di vita. Tale assunto è stato affermato, stante l'obiettiva diversità degli istituti dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale
(laddove il vincolo coniugale permane, seppur sfumato e temperato negli obblighi, ad es. nell'obbligo di fedeltà) e dell'assegno divorzile (laddove il vincolo viene meno, pur permanendo taluni obblighi di solidarietà più incisivi rispetto alla relazione fra due sconosciuti, in ragione della pregressa unione); invero, tali istituti assolvono ben distinte e differenti finalità.
pagina 36 di 41 Ebbene, con particolare riferimento all'assegno divorzile, l'art. 5 della Legge n.
898/1970 sul prevede: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
Nell'attività giurisprudenziale di concretizzazione dei criteri e dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'emolumento disciplinato, costituisce ad oggi arresto di riferimento la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11/07/2018, la quale ha costituito un motivato ma drastico superamento del precedente consolidato orientamento.
La Suprema Corte, prendendo le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e della solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, ha valorizzato la funzione equilibratrice e perequativa dell'assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte dell'art. 5 sesto comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.
Conseguentemente, l'assegno divorzile oggi risulta compartecipe di tre distinte nature: assistenziale, compensativa e risarcitoria.
Il Supremo Consesso ha spiegato: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del pagina 37 di 41 reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”.
Nella fattispecie concreta, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile, ma opportunamente quantificato.
Ed infatti, indubbio il divario patirmoniale fra le parti, il quale trova indubbia causa nel vincolo matrimoniale (non si può mettere in dubbio che l'ingente patrimonio sia stato sufficiente a garantire una vita agiata e lussuosa a tutto il nucleo Pt_1 familiare, senza alcuna necessità che la si applicasse per svolgere un'attività CP_1 lavorativa in costanza di matrimonio), devono però ridimensionarsi le richieste della resistente.
In prima battuta, è granitico l'orientamento della Corte di Cassazione per il quale non è ammissibile il riconoscimento di un assegno divorzile in misura superiore a quanto riconosciuto in sede di separazione a titolo di assegno di mantenimento (cfr. Cass. civ., Sez.
I, ord. n. 5605 del 28/02/2020, conforme a Cass. civ., Sez. I, n. 17098 del 2019).
In secondo luogo, risultano da ponderarsi l'irrilevanza degli ingenti esborsi per il mantenimento della villa di pregio assegnatale ex art. 337 sexies c.p.c.; ed infatti, la pervicace richiesta di vedersi assegnato proprio tale immobile (nelle trattative di separazione erano state prospettate soluzioni abitative alternative, comunque di valore), seppur conforme a legge, rappresenta sicuramente la plastica dimostrazione dell'atteggiamento della , rivendicativo e solo formalmente accondiscendente alle CP_1 richieste e ai rilievi sollevati nei suoi confronti, ma in concreto inerte, sia nella ricerca di pagina 38 di 41 una abitazione alternativa, sia nella ricerca di una seppur minima attività lavorativa, adagiatasi nel ruolo di madre, con gli introiti provenienti dall'ex marito.
In definitiva, ritiene il Collegio di dover stabilire un importo congruo per le esigenze di vita ordinaria della stessa (è escluso infatti dalla quantificazione dell'assegno divorzile ogni riferimento al tenore di vita in precedenza goduto in costanza di matrimonio), quantificato in € 2.000,00 mensili.
5) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia sullo status e l'interesse preminente della figlia, da sempre al centro del procedimento e del conflitto genitoriale, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c. fra la parte ricorrente la parte resistente . Pt_1 CP_1
Le spese di lite del Curatore speciale, invece, seguono il criterio della causalità; ed infatti, l'implacabile conflittualità fra le parti è tale da mantenere affidata all'Ente una minore diciassettenne, con conseguente necessità ex lege della nomina del Curatore per la sua rappresentanza processuale;
pertanto, le spese di lite del Curatore sono poste a carico dei genitori della minore, in solido fra i genitori nei confronti del Curatore, mentre nei rapporti interni fra i genitori ripartite al 50% ciascuno.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 26.001,00 ed € 52.001,00 (cfr. art. 5 co. 6 D.M. cit. – cause di valore indeterminabile di complessità non alta), valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia, dell'istruttoria svolta, nonché dell'esito della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 39 di 41 1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/07/1962, e (C.F. ), nata in [...] C.F._2
UNGHERIA il 15/02/1969, celebrato in Azzio (VA) in data 02/02/2002, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2002;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) CONFERMA l'affido di (Milano, 28/07/2008) all'Ente, fino al ER compimento della maggiore età al 28/07/2026, individuato nel Comune di residenza
(allo stato, Comune di Leggiuno), con limitazione ex art. 333 c.c. della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione a tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al collocamento e alla residenza anagrafica della minore, nonché al regime di frequentazione con i genitori che l'Ente adotterà, sentiti i genitori;
4) DISPONE che rimanga collocata in via prevalente presso la madre;
ER
5) ASSEGNA alla madre resistente l'abitazione ex casa coniugale sita in Leggiuno (VA), affinché la abiti con la figlia minorenne;
6) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano, salvi migliori accordi fra le parti o salva diversa disposizione dell'Ente Affidatario, garantendo almeno un pomeriggio settimanale, dall'uscita da scuola, fino al rientro dopo cena ore 21:00;
7) DISPONE la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario, fino alla maggiore età di ER
8) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento Parte_1 ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre
[...]
dell'importo di € 3.000,00 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre CP_1 rivalutazione annuale Istat;
oltre al 75% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
9) DISPONE che il marito corrisponda alla moglie Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile l'importo di € 2.000,00 entro il giorno 10 CP_1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
pagina 40 di 41 10) COMPENSA le spese di lite fra parte ricorrente e parte resistente;
11) CONDANNA i genitori e , ciascuno Parte_1 Controparte_1 per la quota del 50% nei rapporti interni, in solido fra loro nei confronti del
Curatore, al pagamento in favore del Curatore speciale della minore Avv.
BARANZINI STEFANO delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n.
55/2014 s.m.i., in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi alle parti, all'Ente affidatario della minore (Comune di Leggiuno), nonché ai
Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 05/06/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 41 di 41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2110/2023, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FERRETTI GABRIELE e dall'Avv. CANAVESI
ELISABETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. LOGLI LAURA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 41 nonché
AVV. BARANZINI STEFANO;
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE Per_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 20/09/2023).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni di cui ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente “Premesso di non accettare il contraddittorio su nuove Pt_1 domande, eccezioni e deduzioni e/o su modifiche delle precedenti domande, eccezioni e deduzioni, il SI. ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna Parte_1 le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così giudicare:
NEL MERITO
1)dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Azzio, il 2.2.2002, dal signor con la signora trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Azzio, al n. 1, parte II, serie A, anno 2002 nonché nei registri dello Stato Civile del Comune di Leggiuno, parte II, serie B, anno 2002, ordinando agli
Ufficiali dello Stato Civile competenti di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e agli altri adempimenti di rito;
2)disporre, con ciò confermando il regime in essere, l'affidamento della figlia Persona_2 al Servizio Sociale territorialmente competente - da individuarsi, allo stato, nel
[...]
Servizio Sociale del Comune di Leggiuno - con limitazione della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni della figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute pagina 2 di 41 e alla residenza anagrafica che verranno assunte dal Servizio Sociale nonché con riferimento agli incarichi attribuiti al Servizio Sociale di cui al punto 4) che segue;
3) disporre il collocamento della minore presso il padre, previo Persona_2 temporaneo collocamento extra-familiare, anche comunitario, oppure presso gli zii paterni;
4) incaricare il Servizio Sociale competente di:
− garantire l'attuazione dei provvedimenti del Tribunale sul collocamento della minore presso il padre, previo temporaneo collocamento extra-familiare, anche comunitario, oppure presso gli zii paterni, anche con l'ausilio della forza pubblica;
− regolamentare le frequentazioni e i contatti telefonici di con il padre nel caso ER di temporaneo collocamento extra-familiare, anche comunitario, oppure presso gli zii paterni, con i tempi e le modalità ritenuti più opportuni nell'interesse della minore;
−regolamentare le frequentazioni e i contatti telefonici di con la madre, solo se ER non di pregiudizio per la minore, con i tempi e le modalità ritenuti più opportuni nell'interesse della minore;
−monitorare il nucleo familiare, ivi compreso il rispetto dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, relazionando periodicamente, e comunque non oltre ER sei mesi, l'autorità giudiziaria, salvo urgenze;
−avviare e/o comunque garantire la prosecuzione di un percorso psicoterapeutico individuale in favore della minore e, comunque, svolgere una attenta Persona_2
e costante attività di monitoraggio sulla situazione psico-emotiva della minore;
−attivare ogni altra misura ritenuta utile e/o necessaria nell'interesse della minore, ivi compreso l'intervento educativo domiciliare;
5)prescrivere alla madre, quando ha con sé la figlia, di comunicare anticipatamente, sia al padre sia ai Servizi Sociali competenti, i luoghi ove condurrà la minore, acquisendo pagina 3 di 41 preventiva ed espressa autorizzazione paterna e dei Servizi Sociali nel caso di soggiorni, anche brevi, all'estero e/o di pernottamenti fuori dal domicilio materno;
6)assegnare la casa coniugale, con tutto quanto l'arreda e correda, sita in Leggiuno, via
San Giorgio 7, al signor per ivi abitare con la figlia, con conseguente Parte_1 revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla signora e fissazione di un termine CP_1 per il rilascio, da parte della signora stessa, del predetto immobile. CP_1
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale, disattendendo le domande formulate dal signor ritenesse di assegnare la casa coniugale sita in Leggiuno, Pt_1 via San Giorgio 7, alla signora Controparte_1
−disporre che saranno a carico del coniuge assegnatario, come per legge, tutte le spese ordinarie e connesse all'utilizzo dell'immobile (ivi compresi le imposte comunali sui fabbricati, le imposte di smaltimento dei rifiuti, i canoni di concessione demaniale e, nello specifico, quelli riguardanti la captazione dell'acqua, spiaggia e pontile).
7)esonerare il SI. dal versamento dell'assegno di mantenimento in Parte_1 favore della figlia prevedendo che ciascun genitore si farà carico del Persona_2 mantenimento della minore nei periodi di rispettiva permanenza.
In aggiunta a ciò, porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 75% a carico del signor e nella misura del 25% a carico della signora , il pagamento delle Pt_1 CP_1 spese straordinarie di come da Protocollo del Tribunale di Varese. ER
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di porre a carico del signor un contributo al mantenimento della figlia , determinarlo in Pt_1 ER misura non superiore a € 1.000,00 mensili. L'assegno sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e verrà corrisposto in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese.
8)Respingere tutte le diverse domande ed eccezioni avversarie, ivi compresa la richiesta di assegno divorzile, perché infondate in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in atti. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di riconoscere in favore della signora un assegno divorzile, determinarlo in Controparte_1
pagina 4 di 41 misura non superiore a € 1.500,00 mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici
ISTAT, importo da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese.
9)Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e delle spese di eventuale CTU.
In via istruttoria
1) disporre CTU atta ad accertare, anche tramite somministrazioni di test ed eventualmente con l'ausilio di personale specializzato di fiducia, quantomeno i seguenti aspetti:
−quali siano le attuali condizioni psichiche dei genitori, i loro punti di forza ed eventuali loro aree di fragilità;
−quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi della figlia;
−quali siano le condizioni psichiche della minore, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del suo stato, dell'età e dei bisogni contingenti, accertando la persistenza delle condizioni di pregiudizio per la minore precedentemente riscontrate e indicando anche l'esistenza di un eventuale peggioramento;
−quali siano le caratteristiche del legame tra la minore e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali;
−quale sia, all'esito degli accertamenti, nell'interesse primario della minore, la migliore modalità di affidamento, collocamento e frequentazione della minore con entrambi i genitori, oltre agli eventuali interventi ritenuti necessari nell'interesse della minore e dei genitori.
2)Alternativamente, disporre un aggiornamento, anche a mezzo supplemento CTU, sullo stato psico-emotivo di , con la somministrazione di test psico-diagnostici; ER
pagina 5 di 41 3)Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla signora la produzione delle dichiarazioni Controparte_1 dei redditi relative agli ultimi tre anni munite dell'attestazione di invio all'Agenzia delle
Entrate, nonché l'ulteriore documentazione prescritta dall'art. 473-bis.12 c.p.c., ivi compresa quella relativa a tutti i rapporti bancari a lei intestati e/o cointestati e/o alla medesima direttamente o indirettamente riferibili in Italia e all'estero, con decorrenza dal gennaio 2015 a oggi, con particolare riferimento al rapporto bancario n. 92649143 (
65100149-15638292) presso l'Istituto ungherese Banca Takarek e al rapporto bancario n.
HU56 1030 0002 10440836 4901 0028 presso MKB Bank, con esclusione di quanto già prodotto.
4)Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla signora e/o a Controparte_1 Controparte_2 con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, in persona del legale rappresentante pro- tempore, la produzione in giudizio degli estratti conto completi, quantomeno dal gennaio
2015 - o dalla successiva data di apertura - alla data odierna, di tutti i conti correnti, depositi titoli e amministrati, degli investimenti e di altri rapporti intestati, cointestati o comunque riferibili direttamente o indirettamente alla signora in essere Controparte_1 presso il predetto istituto bancario, in ogni sua sede e filiale sul territorio nazionale e, in ogni caso, presso la sede di Laveno MO e di Leggiuno, ivi compreso il rapporto bancario n. 1000/4488 presso la filiale di Laveno MO e il rapporto bancario n.
1000/1405 presso la filiale di Leggiuno, con esclusione di quanto già prodotto.
5)Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla signora e/o a Controparte_1 Controparte_2
Contr (già con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la produzione in giudizio degli estratti conto completi, quantomeno dal gennaio 2015 - o dalla successiva data di apertura - alla data odierna, di tutti i conti correnti, depositi titoli e amministrati, degli investimenti e di altri rapporti intestati, cointestati o comunque riferibili direttamente o indirettamente alla signora ivi compresi i rapporti bancari n. 6093/5440 e 6093/2815 in essere presso Controparte_1 il predetto istituto bancario, filiale di Leggiuno, con esclusione di quanto già prodotto.
6)Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli, di cui alla memoria ex art.473 bis. 17, I comma c.p.c. data 20.11.2023:
pagina 6 di 41 26)Alla fine del mese di gennaio 2014 il signor contattava il Dr. AM per Pt_1 fissare un incontro alla presenza della moglie la quale voleva avere alcune delucidazioni in merito ad una opportunità lavorativa che si era presentata alla stessa (a teste: Tes_1
;
[...]
27)L'incontro di cui al capitolo che precede veniva effettuato in data 5 febbraio 2014 presso gli uffici di Azzio della Tenerani (a teste: Testimone_1
28)Nell'occasione di cui sopra, la signora riferiva al Dr. AM che le era stato CP_1 proposto di divenire promotrice di un prodotto omeopatico a base di omega 3 per la cura del colesterolo (a teste: Michele AM)
29)Il Dr. AM forniva alla signora alcune delucidazioni su come poter sviluppare CP_1
l'attività di cui sopra (a teste: Testimone_1
30)Nella circostanza di cui al capitolo 29 il signor riferiva alla presenza del Dr. Pt_1
AM di essere favorevole al progetto lavorativo della signora (a teste: CP_1 Tes_1
[...]
31)La signora in costanza di convivenza matrimoniale, avrebbe voluto Controparte_1 lavorare presso le due gelaterie “Menonove” in cui la famiglia deteneva una Pt_1 partecipazione e il signor si era dichiarato favorevole (a teste Pt_1 Testimone_2
)
[...]
32)La signora in costanza di convivenza matrimoniale, ha richiesto alla Controparte_1 signora se la ditta per la quale tale ultima lavorava potesse Testimone_2 offrirle un lavoro come agente di preziosi per il mercato ungherese. Il signor si è Pt_1 dichiarato favorevole (a teste: ) Testimone_2
33)Durante la convivenza matrimoniale la famiglia si è avvalsa della collaborazione di personale di servizio: due domestici e una tata per (a teste: e ER Testimone_3
Testimone_4
pagina 7 di 41 34)Nel 2000 il signor era già Presidente e amministratore delegato della Parte_1
Mascioni Spa e della Tenerani srl nonché socio di entrambe le società; nel 2000 era all'apice della sua carriera professionale (a teste: Testimone_4
Si indicano a testi:
−Chiara residente a [...] Pt_1
−Carlo residente a [...] Pt_1
−Laura residente in [...] Testimone_2
−Michele AM con studio in Milano, Corso Venezia n. 61
7)Dichiarare inammissibili e, comunque, non ammettere i capitoli di prova avversari di cui alla memoria ex art. 473 bis.17, II comma, c.p.c. datata 1.12.2023, e, in ogni caso, rigettare tutte le istanze, anche istruttorie, formulate dalla difesa della resistente.
8)Ammettere in ogni caso il signor alla prova contraria sui capitoli avversari, Pt_1 nella denegata ipotesi di loro ammissione, con i seguenti testi:
−Chiara residente a [...], residente a [...]
Varese, via General Antonio Cantore 10, residente in [...]
(BG) Via Lago n. 24, residente a [...], Testimone_5 [...]
residente a [...] (sui capitoli avversari 2,3,4,5,6,7,8) Tes_6
−Chiara residente a [...], residente a [...]
Varese, via General Antonio Cantore 10, residente a [...] per Luino 25, residente a [...], Dott. Testimone_7 Testimone_8 residente a [...], avv. Rita Bottoli Ambrosetti con studio a Varese, via
Sabotino 12, residente in [...] (sui Testimone_2 capitoli avversari 10,31,32)
residente a [...], residente a [...]
Varese, via General Antonio Cantore 10 (sul capitolo avversario 16)
pagina 8 di 41 −Chiara residente a [...], residente a [...]
Varese, via General Antonio Cantore 10, residente a [...]
Vidoletti 86e, residente a [...], Testimone_11 Tes_12 residente a Saintes, 15 rue de Jacobins (sui capitoli avversari 18, 19, 20, 21,22)
−Chiara residente a Varese, via Sant'Albino n.15, residente a [...]
Varese, via General Antonio Cantore 10, residente in [...]
(BG) Via Lago n. 24, residente a [...] (sui Testimone_10 capitoli avversari 23,24,25,28)
−Dott. con studio in Milano, Corso Venezia n. 61, Testimone_1 Testimone_3 residente a [...], residente a [...]
Antonio Cantore 10, residente a [...] (sui Testimone_10 capitoli avversari 29 e 30).”;
Per parte resistente : “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione CP_1
e deduzione avversaria,
A) NEL MERITO
1. Dichiarare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Controparte_1
e Parte_1
2. disporre che sia affidata in via esclusiva alla madre ER
3. disporre che sia collocata in via prevalente presso la madre con la quale ER continuerà a vivere in Leggiuno, Via San Giorgio 7;
4. assegnare la casa coniugale di Leggiuno, via San Giorgio 7 a Controparte_1
5. disporre che incontri il padre secondo accordi diretti e comunque secondo i ER suoi desideri, preservando il monitoraggio dei Servizi Sociali sul nucleo familiare;
6. porre a carico del SInor l'obbligo di contribuire al mantenimento di Pt_1
: ER
pagina 9 di 41 - corrispondendo alla IG , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico CP_1 bancario, per 12 mensilità annuali, la somma di € 5.000,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat-costo vita;
- sostenendo, nella misura del 100%, le spese straordinarie di , mediche, ER sportive, ricreative e scolastiche, così come individuata dal protocollo del Tribunale di
Varese;
7. disporre che il SInor contribuisca al mantenimento della moglie, versando Pt_1 alla medesima un assegno di importo non inferiore € 7.000,00 mensili, per 12 mensilità annuali, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT costo della vita, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
8. in ogni caso con vittoria di compensi e spese, oltre al contributo forfettario, CPA 4% e
IVA 22%.
B) IN VIA ISTRUTTORIA
1. Ammettere i seguenti capitoli di prova, per interpello, per interrogatorio formale e per testi, articolati nella memoria ex art. 473bis, 17, c.p.c. depositata il 1 dicembre 2023 e qui di seguito ritrascritti:
1) Vero che nel 2015 si è rivolta alla terapeuta Dott. Controparte_1 Testimone_13 rappresentandole la volontà di separarsi dal marito e di essere stata minacciata da quest'ultima a non farlo (teste: Dott.ssa Via Bassini 40, Milano (MI); Testimone_13
2) Vero che ha riportato alla Dott. di essere stata maltrattata, Controparte_1 Tes_13 denigrata, insultata ripetutamente dal marito durante l'unione coniugale (teste: Dott.ssa
Via Bassini 40, Milano (MI) Testimone_13
3) Vero che ha riferito alla Dott. che il marito la aveva convinta Controparte_1 Tes_13
a non chiedere la separazione per le pesanti ritorsioni economiche che avrebbe avuto e la minaccia di vedersi tolta la figlia (testi: Dott.ssa Via Bassini 40, Milano Testimone_13
(MI) SI.ra C/o Kieselbach galeria, 1055,Budapest, Szent Istvan krt.
5. Parte_2
pagina 10 di 41 ; SI.ra C/o Heaven, 1055, Budapest,Feherhajo u. 12-14; SI.ra Tes_14 Per_3
, 1052, Budapest Hercegprimas u 5. SI. Via Dante Alighieri
[...] Testimone_15
37, Como)
4) Vero che in costanza di matrimonio si è confidata con amici e con la Controparte_1 propria terapeuta descrivendo come un uomo incline alla rabbia e con la Parte_1 volontà di distruggerla in caso di separazione ( testi: Dott.ssa Via Testimone_13
Bassini 40, Milano;
SI.ra C/o Kieselbach galeria, 1055, Budapest, Parte_2
Szent Istvan krt. 5; SI.ra C/o Heaven, 1055, Budapest;
Feherhajo u. 12-14; Tes_14
SI.ra Ibolya, 1052, Budapest Hercegprimas u 5 NO AS NT Per_3
NY u.)
5) Vero che il SInor dopo la nascita di disprezzava e umiliava Pt_1 ER costantemente la IG ritenendola incapace e dichiarando che la stessa “ poteva CP_1 solo lavare i cessi degli aeroporti” (testi: Dott.ssa Via Bassini 40, Testimone_13
Milano (MI),SI.ra C/o Kieselbach galeria, 1055,Budapest, Szent Parte_2
Istvan krt. 5.; SI.ra , 1055, Budapest, Feherhajo u. 12-14. SI.ra Parte_3
, 1052, Budapest Hercegprimas u 5. SI. Via Dante Persona_3 Testimone_15
Alighieri 37, Como (CO); SI.ra , Via Dante Alighieri 37, Como (CO ). Tes_16
6) Vero che negli anni 2012-2015 si rivolgeva in più occasioni al Professor Controparte_1
Dr. a Budapest e che gli riferiva della sua grave crisi familiare, dell'uso di Persona_4 alcol di e della sua ossessione nel controllarla (testi:Professor dr. Parte_1 [...]
Egyetem (università dello sport), 1123, Budapest Alkotas u 44 Persona_5
Ujepulet I/118.
7) Vero che il SInor dopo la nascita della figlia disprezzava la Pt_1 ER
IG riferendole di essere grassa ( Testi: Dott.ssa Via Bassini CP_1 Testimone_13
40, Milano (MI) SI.ra C/o Kieselbach galeria, 1055, Budapest, Szent Parte_2
Istvan krt.
5. SI.ra C/o Heaven, 1055, Budapest, Feherhajo u. 12-14. SI.ra Tes_14
, 1052, Budapest Hercegprimas u 5. NO AS NT NY u Persona_3
pagina 11 di 41 8) Vero che dopo la nascita di il SInor in più occasioni ha insultato ER Pt_1 la moglie dandole della “stronza, troia, scema” (testi: Kaposinè Tompa CP_4
Mihaly utca 1 2660, Dott.ssa Via Bassini 40, Milano C.F._3 Testimone_13
(MI), SI.ra C/o Kieselbach galeria, 1055, Budapest, Szent Istvan krt. Parte_2
5. SI.ra C/o Heaven, 1055, Budapest, Feherhajo u. 12-14. ; SI.ra Tes_14 Per_3
, 1052, Budapest Hercegprimas u 5.)
[...]
9) Vero che ho redatto la dichiarazione che mi si rammostra (doc. 8 cit.) e ne confermo integralmente il contenuto (a teste: residente a [...]
Parietti 21d)
10) Vero che la IG ha agevolato i rapporti di con il padre CP_1 ER incentivandola a trascorrere del tempo con lui (a teste: residente Testimone_17
Barasso Via D.B. Parietti 21d)
11) Vero che ho redatto il report di aggiornamento che mi si rammostra (doc. 9 cit.) relativo all'intervento educativo svolto il 23.3.2023 presso l'abitazione del SInor Pt_1
e che ne confermo integralmente il contenuto (a teste: Dott. c/o Testimone_18
Cooperativa Sociale Eureka! Soc. Coop. - Via Di Vittorio 113, 20097 San Donato Milanese
(MI)
12) Vero che a un buon rendimento scolastico, è autonoma Parte_4 nello svolgimento dei compiti assegnati, attenta e partecipe alla vita scolastica e assume nei confronti dei compagni e degli insegnanti un comportamento sempre rispettoso e adeguato (a teste: c/o Scuola Lorenzo AN – Piazza Martiri di Testimone_19
Trarego, 8 – Verbania (VB).
13) Vero che la villa di Leggiuno implica costi per la sua manutenzione ordinaria periodica che ammontano a non meno di € 3.000,00 al mese. Vero che ho trasmesso alla IG
la comunicazione mail che mi si rammostra e ne confermo integralmente il contenuto CP_1
(teste: Arch. Via Verbano 78 Leggiuno) Tes_20
pagina 12 di 41 14) Vero che ho redatto il preventivo per la manutenzione ordinaria elettrica della villa di
Leggiuno che mi si rammostra e ne confermo il contenuto (a teste: , Testimone_21
Viale Umbria 16 – Cuveglio)
15) Vero che eseguo periodicamente (almeno una volta al mese) lavori di pulizia e manutenzione del giardino villa di Leggiuno, Via San Giorgio 7 e che il costo di tale opere ammonta a circa € 500,00 al mese (testi: ); Testimone_22 Testimone_23
16) Vero che nel 2000 ha dato le dimissioni come assistente di volo part Controparte_1 time per per seguire nei suoi impegni di lavoro e che tale scelta CP_5 Parte_1 non era dipesa dalla risoluzione del suo contratto (testi SI. 1112 Testimone_24
Nevegy utca 11);
17) Vero che la IG , prima di trasferirsi in Italia nel 2000 aveva molte CP_1 conoscenze in Ungheria e referenze per poter lavorare e fare carriera (testi: Dott. Margò
Kòsa c/o Ministero della cultura e dell'innovazione 1055 Budapest Honvèd utca 13, CP_6
Tamàs NT Cseresznyès utca, Budapest Irànyi utca 2, Kieselbach Persona_6
Szent Istvàn Krt. 5) CP_7
18) Vero che il contratto di collaborazione con la Tenerani S.r.l. del 2.5.2001 che mi si rammostra (doc. 6 fascicolo controparte) è stato stipulato per poter consentire alla IG
di ottenere il permesso di soggiorno (teste: Controparte_1 Testimone_25 Tes_26
Dr.
[...] Testimone_27 Persona_7
19) Vero che dal 2001 al 2008 la IG ha seguito il marito nella sua attività CP_1 lavorativa presso la Mascioni Spa e presso la Tenerani S.r.l. accompagnandolo in tutti i viaggi di lavoro, occupandosi delle sue pubbliche relazioni, affiancandolo agli eventi aziendali, organizzando presso la villa di Leggiuno cene e o pranzi con i Clienti della
Mascioni Spa e accompagnando gli stessi a fare acquisti o comprare regali per loro (teste
SI.ra ; Testimone_28
20) Vero che nello svolgimento di tale attività lavorativa la IG non è stata CP_1 retribuita (teste SI.ra ; Testimone_28
pagina 13 di 41 21) Vero che, dopo la nascita di , in accordo con il marito, ha ER Controparte_1 rinunciato a qualsiasi opportunità di lavoro e crescita professionale per dedicarsi esclusivamente all'accudimento e alla gestione della figlia nonché alle faccende domestiche e alla gestione della casa (a teste: Dott. Kòsa Tes_29 Testimone_25
Margò,dott ); Persona_8
22) Vero che in costanza di matrimonio la IG , con l'accordo del marito, si è CP_1 occupata in prima persona e in via esclusiva dell'organizzazione del ménage domestico e della gestione della figlia accompagnando e andando a riprendere a scuola, ER seguendola nelle attività ricreative/sportive e accompagnandola alle visite mediche (a teste di residente Comerio Via D.B. Parietti 21d; , Tes_17 Tes_17 Testimone_30
via Europa ); Testimone_31
23) Vero che il SInor ha chiesto alla moglie di non svolgere Pt_1 Controparte_1 attività lavorative e rimanere nella villa di Leggiuno per occuparsi solo ed esclusivamente di e della gestione della casa (a teste;
SI. Via Dante ER Testimone_15
Alighieri 37, Como (CO); ; Dott. Kòsa Margò); Tes_29 Testimone_25
24) Vero che dopo la nascita di ha rinunciato al lavoro anche Controparte_1 Parte_5 per volontà del marito di voler delegare in toto alla moglie la cura, l'accudimento e l'educazione della figlia (a teste;
SI. Via Dante Alighieri 37, Como Testimone_15
(CO);
25) Vero che a seguito della separazione dal marito (2015) la IG ha provato a CP_1 ricollocarsi nel mondo del lavoro cercando, senza successo, nuove occupazioni per provare a rendersi economicamente indipendente (a teste: MB Pinter, dott. Bleier Per_9
Tibor , sig. ) Persona_10 Testimone_15
26) Vero che ho redatto e trasmesso alla IG la comunicazione mail che mi si CP_1 rammostra (doc. 43 cit.) e ne confermo il contenuto (a teste: SI. Via Testimone_15
Dante Alighieri 37, Como (CO);
pagina 14 di 41 27) Vero che ho redatto e trasmesso alla IG la comunicazione mail che mi si CP_1 rammostra (doc. 44 cit.) e ne confermo il contenuto (a teste;
; Testimone_32
28) Vero che durante il matrimonio, ha potuto dedicarsi alla propria Parte_1 attività imprenditoriale e ai propri interessi economici, dal momento che tutti gli oneri di accudimento di erano assolti in via esclusiva dalla IG (a teste SI. ER CP_1
Via Dante Alighieri 37, Como (CO); SI,ra Testimone_15 Testimone_33
via D.B.Parietti 21d
[...]
29) Vero che in data 5 febbraio 2014 alle ore 11.00 negli uffici della società Tenerani s.r.l. ad Azzio, i SInori e incontravano il Parte_1 Testimone_4 Controparte_1
TO AM per discutere quasi esclusivamente del possibile scioglimento della società
Tenerani K.F.T. . e della vendita dell'appartamento della Tenerani sito a Budapest. (a teste il SInor Corso Venezia n. 61, 20121, Milano) Testimone_1
30) Vero che in quell'occasione il TO AM ha precisato che se la avesse CP_1 lavorato avrebbe dovuto aprire una partita iva (a teste SInor Corso Testimone_1
Venezia n. 61, 20121, Milano);
31) Vero che durante il matrimonio, la partecipazione di alla vita Parte_1 familiare si concentrava in via prevalente nei soli periodi delle vacanze essendo lo stesso spesso assente da casa (a teste;
Testimone_34
32) Vero che in costanza di matrimonio, durante la settimana, era sempre a Controparte_1 casa da sola con la figlia, della quale si è sempre occupata personalmente, atteso che il
SInor era anche impegnato nelle proprie attività lavorative e a coltivare i suoi Pt_1 hobbies tra cui il golf (a teste , Testimone_35 Testimone_34 Tes_36
, Besozzo, via Chiavenna 3, IS Galli Besozzo via Puccini5 ).
[...] Testimone_37
2. Accogliere tutte le richieste – qui di seguito ritrascritte - di ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., avanzate in via istruttoria dalla IG nella memoria ex art. Controparte_1
473.bis 17 c.p.c. depositata il 1 dicembre 2023 e nelle note di trattazione scritta depositate il 12 marzo 2024:
pagina 15 di 41 a. ordinare ex art 210 c.p.c. al SInor la produzione in giudizio della Pt_1 dichiarazione di successione di dott. nonché delle dichiarazioni dei redditi Persona_11 presentata nell'anno 2023;
b. ordinare ex art 210 c.p.c. al SInor la produzione in giudizio dei risultati del Pt_1 test effettuato dal SERT;
c. ordinare ex art 210 c.p.c. al SInor di depositare in giudizio copia dei bilanci Pt_1 aggiornati, nonché copia dei libri sociali e contabili, delle scritture contabili, dei partitari, dei mastrini, di tutte le fatture e le ricevute di spesa delle società in cui Parte_1 detiene partecipazioni inclusi gli estratti conto di tutte le carte di credito/carte bancomat di cui le predette società siano o siano state negli ultimi 3 anni intestatarie;
d. ordinare al SInor di depositare in giudizio copia della documentazione Pt_1 attestante il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) vantato nei confronti della società
Tenerani S.r.l e. ordinare al SInor di depositare in giudizio la documentazione integrale Pt_1 attestante il patrimonio finanziario del ricorrente, comprensiva di tutte le fiduciarie a lui riferite;
f. ordinare al SInor di depositare in giudizio copia della documentazione Pt_1 bancaria e degli estratti conto degli ultimi 3 anni, di tutti i conti correnti e/o dossier titoli, della documentazione inerente fiduciarie a lui riconducibili, carte di credito, azioni, obbligazioni, /o fondi patrimoniali o comunque di investimento e/o cassette di sicurezza e/o polizze diinvestimento e/o investimenti di qualsiasi natura detenuti in Italia o all'estero g. disporre, previa acquisizione della documentazione bancaria, approfondite indagini tributario-fiscali tramite il Nucleo di Polizia Tributaria territorialmente competente, con delega estesa in favore degli incaricati ad assumere informazioni presso l'Agenzia delle
Entrate, sulle effettive capacità di reddito e sulle reali disponibilità economiche e patrimoniali dell'obbligato al mantenimento nonché sul suo tenore di Parte_1 vita, in particolare incaricando la Polizia Tributaria di porre in essere tutti gli pagina 16 di 41 accertamenti necessari alla determinazione dei redditi, del patrimonio e del tenore di vita goduto attualmente da In particolare, si chiede che il Nucleo di Polizia Parte_1
Tributaria territorialmente competente, con facoltà di sub delega:
- provveda a interrogare l'Archivio dei Rapporti Finanziari per accertare l'esistenza di rapporti bancari di qualsiasi tipo intestati e/o cointestati a e comunque a Parte_1 lui riconducibili, relativamente agli ultimi 3 anni;
- in caso di accertamento positivo disponga specificatamente che l'accertamento riguardi i rapporti intestati o anche cointestati a oppure sui quali lo stesso può Parte_1 agire in nome e per conto dei titolari o comunque disporre operazioni. Disponga, altresì, che la Polizia Tributaria verifichi la consistenza e la redditività della partecipazione societaria detenuta da nella Tenerani S.r.l. e gli utili prodotti dalla Parte_1 predetta società nonché la redditività del patrimonio finanziario a lui riconducibile , sempre con riferimento agli ultimi 3 anni, in Italia e all'estero;
h. disporre C.T.U. contabile-patrimoniale sulla persona, sulle attività, sul reddito, sul patrimonio (societario, mobiliare e immobiliare) direttamente o indirettamente posseduto dal , nonché sul tenore di vita attuale del convenuto, al fine di Parte_1 determinare correttamente - anche all'esito degli ordini di esibizione che precedono e, comunque sia, attribuendo al Perito d'Ufficio, anche ai sensi dell'art. 198 c.p.c., ampi poteri di acquisizione, anche all'estero, di ulteriore documentazione comunque connessa a quella già in atti - il valore e la redditività delle partecipazioni societarie, degli investimenti e del patrimonio anche immobiliare complessivamente riferibile a Pt_1
i suoi redditi effettivi e potenziali.”;
[...]
Per il Curatore Speciale della minore : “CONCLUSIONI ER
-affidare nata a [...] il [...], all'Ente territorialmente Persona_2 competente, con limitazione ex art. 333 c.c. della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione a tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, al collocamento e alla residenza anagrafica pagina 17 di 41 della minore, nonché al regime di frequentazione con in genitori che l'Ente adotterà, sentiti i genitori e;
ER
-disporre che , sino al compimento della maggiore età, sia libera di concordare ER con il padre giorni ed orari di frequentazione;
-disporre che la minore rimanga collocata presso la madre;
-porre a carico del padre l'obbligo di mantenimento di nella misura che il ER
Tribunale riterrà congrua in relazione alle capacità economiche di entrambi i genitori;
-porre i compensi dello scrivente curatore a carico solidale delle parti.”:
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/08/2023 la parte ricorrente sig. Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio, sub specie di
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con la sig.ra
[...]
in Azzio (VA) in data 02/02/2002, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, CP_1 parte II, serie A, dell'anno 2002; da tale unione è nata una figlia: (Milano, ER
28/07/2008); le parti si sono separate con sentenza n. 1201/2022 del 30/11/2022 resa nel giudizio R.G. 473/2016, passata in giudicato in data 30/05/2023 – doc. 1 ricorso.
Si riporta il contenuto dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. resa in data 09/05/2024 in cui è compendiato il contenuto degli atti di causa e le decisioni sino a quel momento assunte: “La Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli, letti ed esaminati gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza 13/03/2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che parte ricorrente sig. ha adìto il Tribunale al fine Parte_1 di ottenere nei confronti della sig.ra pronuncia di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti in Azzio (VA), in data
02/02/2002, e dalla cui unione è nata la figlia (Milano, 28/07/2008); ER
pagina 18 di 41 rilevato che la parte ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia circa lo status anche con sentenza non definitiva, l'affidamento della figlia all'Ente territorialmente ER competente, con limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, previo collocamento extrafamiliare, anche comunitario, della minore;
con incarico al Servizio Sociale che già conosce il nucleo di dare attuazione ai provvedimenti dell'A.G. eventualmente con l'ausilio della forza pubblica, con regolamentazione dei tempi di visita e di contatto telefonico della minore con entrambi i genitori, nel suo interesse, con garanzia di percorso individuale in favore della minore, oltre ad attivazione di eventuale intervento educativo domiciliare;
prescrivere alla madre di comunicare in anticipo al padre e ai Servizi Sociali ove conduca la figlia in caso di pernottamenti fuori dal domicilio materno;
assegnazione della dimora ex coniugale di Leggiuno al marito, al fine di abitarvi con la figlia, fissando un termine alla moglie per il rilascio dell'immobile; in subordine, disporre che siano a carico della moglie eventuale assegnataria dell'immobile tutte le spese ordinarie di utilizzo dell'immobile, con espressa esclusione dall'assegnazione di specifica lista di beni e arredi, autorizzando il ricorrente al prelievo immediato degli stessi;
esonero del ricorrente dal contributo di mantenimento in favore della moglie, ovvero riduzione dello stesso ad € 1.500,00 mensili oltre rivalutazione di legge;
esonero del ricorrente dal contributo di mantenimento ordinario in favore della figlia, prevedendo il mantenimento diretto nei tempi di rispettiva permanenza presso ciascun genitore, con suddivisione delle spese straordinarie al 75% sa carico del ricorrente e al 25% a carico della resistente;
in subordine, contenere la quantificazione dell'assegno paterno per la figlia in € 1.000,00 mensili;
con vittoria di spese di lite;
rilevato che la parte ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, ha ricostruito la storia familiare, dettagliando gli interventi disposti e attuati nel corso del giudizio di separazione personale, durato 6 anni ed esitato in provvedimento (di 57 pagine) esitato con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale Ordinario di Varese, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. PRONUNCIA, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati ad Azzio, il 2 febbraio 2002 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile CP_1
pagina 19 di 41 del Comune di Azzio anno 2002, atto n. 1 registro -, parte II, serie A);
2. RIGETTA la domanda dell'attrice, di addebito della separazione al marito, Controparte_1 Pt_1
3. AFFIDA la minore, nata a [...] il [...],
[...] Persona_2 all'Ente territorialmente competente, con limitazione ex art. 333 c.c. della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione a tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al collocamento e alla residenza anagrafica della minore, nonché al regime di frequentazione con i genitori che l'Ente adotterà, sentiti i genitori;
4. DISPONE che la minore, allo stato, rimanga collocata presso la madre;
5. ASSEGNA la ex casa coniugale, sita in Leggiuno (VA), con quanto l'arreda, all'attrice 6. DISPONE che il padre, salvi migliori accordi o salva diversa Controparte_1 disposizione dell'Ente Affidatario, possa stare con la figlia minore a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì sera alle ore 18.30 quando la riaccompagnerà a casa della madre, con la presenza dell'educatore il venerdì pomeriggio al momento del recupero dall'uscita da scuola e il lunedì pomeriggio sino al rientro presso l'abitazione materna;
7. DISPONE che la figlia stia per le vacanze scolastiche ER natalizie dall'inizio della sospensione delle attività scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola con l'altro genitore ad anni alterni;
per le vacanze scolastiche pasquali con un genitore e per le vacanze scolastiche di carnevale con l'altro genitore ad anni alterni;
per i ponti scolastici ad anni alterni con ciascun genitore, per le vacanze estive tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, salvi migliori accordi raggiunti dai genitori nell'interesse della minore e senza coinvolgere la stessa prima di aver raggiunto tali eventuali diversi accordi;
8. PONE a carico di Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, corrispondendo alla Controparte_1 stessa, con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, la somma mensile pari ad euro 3.000, entro il giorno 10 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
9. PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia corrispondendo, mediante le modalità concordate tra le parti, la somma di euro 2.500 da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. c.p.c., oltre al 75% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Varese;
10. DISPONE la prosecuzione del monitoraggio e degli pagina 20 di 41 interventi predisposti da parte dei Servizi Sociali attualmente incaricati (
[...]
); 11. INVITA le parti a proseguire il percorso di terapia Parte_6 familiare;
12. INVITA le parti ad intraprendere un percorso di Coordinazione Genitoriale;
13. COMPENSA le spese di lite;
14. PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese delle espletate ctu, già liquidate con separati decreti. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1). Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Azzio affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Manda alla
Cancelleria perché trasmetta la presente sentenza al Giudice Tutelare competente per la vigilanza ex art. 337 c.c”;
rilevato che il ricorrente ha, sostanzialmente, lamentato l'inattuazione della frequentazione padre/figlia disposta in tale provvedimento in quanto, nonostante iniziale effettiva frequentazione di della casa paterna, seppur controvoglia, nel marzo ER
2023 vi sarebbe stato un episodio determinate, in conseguenza del quale i Servizi Sociali hanno sospeso al frequentazione, mai riattivata presso l'abitazione paterna, e costretta a soli incontri all'esterno, a Laveno, in presenza di nuovo educatore;
rilevato, poi, che il resistente ha dettagliatamente ricostruito i patrimoni, mobili e immobili, di ciascuno dei coniugi, ricostruendo come le proprie ricorse economico- patrimoniali, seppur effettivamente ingenti, risultano ad ogni modo in diminuzione, attinte dagli obblighi giudiziali stabiliti in favore di moglie e figlia;
rilevato che si è costituita in giudizio la parte resistente sig.ra , Controparte_1 contestando la ricostruzione della parte ricorrente, e chiedendo, oltre alla pronuncia divorzile, l'affidamento esclusivo a sé della figlia minorenne, con collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione ad ella della casa ex coniugale, con frequentazione padre/figlia libera secondo accordi diretti;
con contribuzione paterna per € 5.000,00 mensili, oltre rivalutazione, oltre 100% delle spese straordinarie;
con assegno divorzile per
€ 7.000,00 in favore della moglie;
con vittoria di spese di lite;
pagina 21 di 41 rilevato che la parte resistente, a sostegno delle proprie richieste, ha evidenziato come il percorso di separazione sia stato complesso, dal punto di vista della relazione padre/figlia, essendo intervenute ben tre sospensioni del diritto di visita imposte dal
Servizio Sociale, per comportamenti addebitabili al ricorrente;
ancora, ha evidenziato come il rapporto fra la figlia ed il padre sia effettivamente deteriorato, anche alla luce dei comportamenti del padre in danno della madre, nonché dell'atteggiamento impositivo ed accusatorio del padre stesso, causa anche dell'ulteriore regredire di tale rapporto, successivamente alla sentenza di separazione personale;
rilevato che, dal punto di vista economico-patrimoniale, la resistente ha evidenziato la necessità delle somme richieste al fine di far fronte ai costi di vita, anche in relazione alla tipologia di costi derivanti dalla gestione della villa casa familiare assegnatale, evidenziando e rimarcando l'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
rilevato che sono state depositate le memorie integrative ex art. 473bis.17 c.p.c.;
rilevato che all'udienza, comparsa personalmente la parte ricorrente, in risposta alle domande del giudicante, ha dichiarato “Ho visto ieri. Ci siamo visti con ER
l'educatore a Laveno nel pomeriggio un'ora. La vedo tutti i lunedì un'ora adesso, dopo l'interruzione dal 24 marzo. Questa è la terza volta. Ci incontriamo a Laveno, lei arriva da
Intra col traghetto e andiamo all'arrivo dal traghetto. Poi l'educatore la accompagna ad atletica. adesso non vuol venire a casa mia, per questo è così adesso. ER
è del tutto assente circa la volontà di avere un rapporto, non parla, risponde a ER
Non ha nessun tipo di… qualsiasi cosa io possa citare, dire, in modo bonario Parte_7
o tranquillo diventa motivo di sollevare polemiche.. Io parlavo con l'educatore che io ho avuto un padre ansioso che mi ha proibito attività che a me sarebbero piaciute, mentre io su questo son stato per reazione contraria molto libero con HE (cavallo, altre attività…). Educatore mi ha riferito che le avrebbe detto che io non la lasciavo ER andare dalle amiche, non lasciava che le amiche venissero da noi… gli ho spiegato che è una vecchia storia, rimostranze vecchie. Non siamo mai riusciti a progettare niente. Con
l'educatore abbiamo deciso di limitare questa polemica, ci stiamo provando. Il mio rapporto con è una china pendente da un po' prima della separazione a oggi. ER
pagina 22 di 41 Dopo i 15gg dell'ordine di allontanamento mi è saltata al collo, era felice di vedermi. Ma poi è stata discesa. Nel 2016-208 era molto felice, anche in vacanza. All'inizio degli incontri era molto tesa, poi si lasciava andare. Il terzo giorno era più rilassata. Nel periodo di interruzione delle frequentazioni, ci siamo visti una volta dalla dott.ssa Per_12 circa 20 minuti. Io mi sono scusato per ciò che era successo, ma mi ha detto ER che non ero sincero io ammetto di poter aver sbagliato, le ho chiesto scusa, ma ho rappresentato che se ero lì', a me interessava un rapporto, un futuro. Io ho provato a scriverle, ma non mi risponde;
se gliela chiedo è perché gliela chiedo, se non gliela chiedo
è perché non gliela chiedo. Per me è una sofferenza enorme. Abbiamo interfacciato molti professionisti, ma questo atteggiamento di fa un danno a me, non rileva, ma il ER danno è per che non ha un rapporto con me padre. Questo è il dramma.”; ER
rilevato che all'udienza, comparsa personalmente la parte resistente, in risposta alle domande del giudicante, ha dichiarato “Confermo, ha visto 4 volte il papà ER
(controlla su i fogli). Prima ha visto l'educatore da solo 10 volte, il nuovo educatore, presentatoci a fine giugno (consulta fogli). Ha scelto lui di fare colloqui separati, con il papà e . Poi a novembre (controlla sui fogli) ha ritenuto che le parti erano ER pronte per gli incontri e sono ripartiti. Ho parlato con l'educatore, e lui conferma che la situazione non sarebbe matura la situazione per aumentare i tempi. Lui ha detto che devono guardare al presente ed al futuro. esce alle 14, prende traghetto, viene ER
a casa a mangiare, e poi la porto a Laveno. La porto io e dopo l'incontro l'educatore la porta all'allenamento mentre parlano dell'incontro. Ha detto che l'incontro è stato faticoso;
ha detto che il padre parlava di evasione fiscale, che a lei non interessa questo tema, vorrebbe che il papà facesse domande su come va la scuola. L'unica cosa che le è piaciuta e che mi ha riferito, è che papà ha chiesto scusa, e le ha spiegato che è stato molto di rabbia e avrebbe detto che ha detto parole che non doveva dire. ha però ER detto che dopo mezz'ora avrebbe riferito che la figlia sarebbe solo un costo, che non conta niente. ha detto che accettare una volta potrebbe essere rabbia, mentre una ER seconda volta no. E quindi ci è rimasta male. Non riesce a fidarsi. mi dice che ER spera che il ciclo sia regolare, almeno il papà non le dice della “Merda in mutanda” perché l'ha ferita molto. Lei vorrebbe una base di una comunicazione, con l'aiuto pagina 23 di 41 dell'educatore. ritiene buono il nuovo educatore. Dice che non sa perché la ER dott.ssa sia andata via, non è stato fatto nemmeno un intorno di saluto o Tes_18 spiegazioni. Il cambio continuo di interlocutori la mette in difficoltà .”; ER
rilevato che, con provvedimento 31/01/20024, riservato ogni provvedimento, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo di Vigilanza inerente la figlia , aperto ER all'esito del giudizio di separazione personale, al fine di acquisire le relazioni dei Servizi
Sociali, Ente affidatario della minore, medio tempore depositate, al fine di avere un quadro aggiornato degli interventi in essere;
ritenuto che debbano essere assunti provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473bis.22 c.p.c.;
ritenuto che, quanto al regime di affidamento della minore, non possano, allo stato, ritenersi superate le ragioni che hanno indotto a prevedere l'affidamento della minore all'Ente territorialmente competente;
considerato, infatti, che le disfunzionalità e le problematiche poste alla base del provvedimento di primo affido all'Ente, ribadite e fatte proprie poi in sentenza anche dal
Collegio della separazione, non solo non risultano risolte, ma risultano addirittura incrementate, non solo dal 18.01.2021 alla sentenza definitoria della separazione, ma anche nel periodo successivo, fino all'attualità; che, invero, risultano irrigiditi gli atteggiamenti di entrambi i genitori: il ricorrente non pare in grado di contenere impulsività nei confronti della figlia (episodio del marzo 2023), la resistente non pare in grado di garantire accesso all'altro genitore, così impendendo una prognosi positiva circa la possibilità che la stessa offra alla figlia il diritto alla bi-genitorialità di cui ogni minore
è titolare;
che, peraltro, nessuno dei due genitori pare empaticamente in piena sintonia con i vissuti della figlia, peraltro divenuta ormai ragazza adolescente;
che un regime di affidamento condiviso non pare percorribile in ragione della situazione di stallo decisionale che si verrebbe verosimilmente a creare su ogni decisione, con sicuro danno per la minore;
pagina 24 di 41 ritenuto che debba essere confermato il regime di collocamento materno in essere;
che, infatti, alla luce delle difficoltà della minore nella relazione padre/figlia, non pare praticabile il collocamento paterno, come richiesto dal ricorrente;
che, al contempo, neppure può condurre a distensione del rapporto padre/figlia il richiesto collocamento extra-familiare, anche comunitario, anche con l'ausilio della Forza Pubblica, di talché non se ne vede riscontra l'utilità per la minore, soprattutto alla luce della chiara volontà espressa sul punto da quella che ormai è una c.d. “grande minore” ( ha già ER compiuto anche i 14 anni, e a breve ne compirà 16);
ritenuto che, per tutto quanto concerne il regime di frequentazione padre/figlia, non siano sopravvenuti elementi modificativi tali da derogare alla situazione in essere per come stabilita in sede di separazione personale, permanendo la necessità di delega sul punto al
Servizio Sociale, con prosecuzione degli interventi in essere ed attivazione di tutti quelli ritenuti necessari per il benessere della minore;
considerato, quanto agli aspetti economico-patrimoniali, che deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente affinché la abiti con la figlia minorenne, cui conseguirà l'ordinario riparto degli oneri secondo legge;
che, parimenti, non paiono essere sopravvenute modifiche dei rispettivi patrimoni dei genitori, salvo quelle fisiologicamente conseguenti all'adempimento delle prescrizioni del Tribunale le quali, come tali, non possono assurgere a motivo modificativo delle contribuzioni in corso;
che, in questa sede, in relazione alle cifre richieste dalla moglie per sé, occorre utilizza rei parametri di cui all'assegno di mantenimento in sede di separazione, risultando solo successivamente da applicarsi i parametri relativi al differente contributo richiesto, dell'assegno divorzile, decorrente solo dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status divorzile;
ritenuto di dover precisare che la conferma della pronuncia di separazione deve intendersi riferita alle condizioni della stessa per come eventualmente verranno mutate in corso di causa dall'esito del giudizio di appello avverso tale provvedimento, trattandosi di c.d. “rinvio mobile”;
pagina 25 di 41 ritenuto di dover rilevare l'inammissibilità in questa sede delle domande svolte dalle parti che non sono dotate di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c., come tali non cumulabili nel presente giudizio avanti al Giudice della Famiglia, come peraltro eccepito dalle parti in atti, relative alla consegna di beni contenuti nella casa coniugale, di cui si discorre della proprietà e della disponibilità;
ritenuto, quanto agli aspetti istruttori ex art. 473bis.22 comma 3 c.p.c., che non è ammissibile la prova orale richiesta dal ricorrente in ordine a domande inammissibili;
ritenuto, quanto agli ulteriori capitoli di prova orale testimoniali di cui è chiesta l'ammissione da parte del ricorrente (capp. da 26 a 34), che i capp. 26-27-28-29-30 non siano ammissibili in quanto in parte superflui ed in parte generici;
capp. 31-32 superflui;
cap. 33 non contestato;
cap. 24 in parte documentale, in parte valutativo;
ritenuto che, quanto agli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesti dal ricorrente: le dichiarazioni dei redditi della resistente sono state già depositate in atti;
la richiesta di produzione della “ulteriore documentazione prescritta dall'art. 473bis.12
c.p.c.” appare generica;
peraltro, la norma di legge richiede il deposito dell'ultimo triennio e non già a decorrere dal 2015 come richiesto dal ricorrente;
appare invece fondata e specifica, come tale ammissibile, in relazione agli estratti conto dell'ultimo triennio (aprile 2021/aprile 2024) relativi agli specifici conti correnti richiesti (“rapporto bancario n. 92649143 presso l'Istituto ungherese Banca Takarek e al rapporto bancario n.
HU56 1030 0002 10440836 4901 0028 presso MKB Bank”; “il rapporto bancario n.
1000/4488 presso la filiale di Laveno MO e il rapporto bancario n. 1000/1405 presso la filiale di Leggiuno” presso;
“i rapporti bancari n. Controparte_2
Contr 6093/5440 e 6093/2815” presso , già parimenti generica Controparte_2
e epraltro esplorativa la richiesta di produzione degli estratti conti di ogni rapporto riferibile alla resistente in essere presso Istituto “in ogni sua sede e filiale sul CP_8 territorio nazionale”;
ritenuto, quanto alle prove richieste dalla resistente, che la prova orale testimoniale non sia ammissibile (capp. 1-2-3-4-5-6 irrilevanti ai fini del decidere, alla luce delle pagina 26 di 41 domande formulate, oltre che inammissibili in quanto de relato actoriis – cfr. Cass. civ. n.
3137 del 17.02.2016; cap.
7-8 irrilevante;
cap. 9 inammissibile in quanto volto alla mera conferma di dichiarazione scritta già redatta dalla teste, che avrebbe ad oggetto circostanze del tutto personali e valutative;
cap. 10 genericamente formulato, in quanto non indica, in concreto, quali attività sono state poste in essere;
cap. 10 inammissibile in quanto trattasi di conferma di relazione educativa disposta dal Servizio Sociale già in atti;
cap. 12 ha ad oggetto circostanze non contestate;
cap. 13, prima parte, inammissibile perché valutativo;
cap. 13 seconda parte, inammissibile perché documentale quanto all'invio, valutativo quanto al contenuto;
capp. 14- 15 inammissibili in quanto documentali;
cap. 16 da provarsi in via documentale;
cap. 17 inammissibile perché generico;
cap. 18 inammissibile perché valutativo, volendo far esprimere al teste i motivi alla base di una stipula contrattuale;
cap. 19 inammissibile perché generico, oltre che non specificamente contestato;
cap. 20 inammissibile, in quanto è pacifica la circostanza della non retribuzione, ma è valutativa la circostanza che tali attività costituissero attività lavorativa da retribuirsi;
cap. 25 genericamente formulato;
cap. 26 e 27 in parte documentali, in parte irrilevanti;
cap. 28 superfluo;
capp. 29 e 30 superflui ai fini del decidere;
cap. 31 e 32 genericamente formulati;
ritenuti ammissibili e rilevanti i capp. 21-22-23-24, limitando i testi a n. 2 a capitolo, invitando alla citazione dei testi più informati sulle reciproche circostanze;
considerato che controparte deve parte ricorrente deve essere abilitata a controprova su tali capitoli ammessi;
che deve essere parimenti limitata l'escussione a n. 2 testi per capitolo anche la controprova;
ritenuto, quanto agli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesti dalla resistente, che la richiesta di esibizione di documenti inerenti la successione di appare Persona_11 inammissibile in quanto esplorativa, atteso peraltro il tenore dubitativo della stessa deduzione resistente (“eredità che dovrebbe aver conseguito di recente a seguito del decesso del cugino di secondo grado” – pag. 35 comparsa); che la richiesta inerente i pagina 27 di 41 risultati del SERD appare superflua alla luce della richiesta sul punto ai Servizi Sociali incaricati di ricevere eventuali risultati di indagini SERD da loro disposte;
che la richiesta relativa ai bilanci, libri, scritture e fatture, nonché estratti conto di tutte le carte di credito, di tutte le società in cui il ricorrente detiene partecipazioni è inammissibile in quanto generica ed esplorativa, in violazione del disposto di cui all'art. 94 disp. att. c.p.c.; che pari argomentazioni valgono in relazione alla richiesta generica ed esplorativa di cui ai punti 8 e 9 delle conclusioni istruttorie della resistente;
che l'ordine di esibizione del TFR vantato nei confronti della società non è ammissibile, in quanto se il TFR è già stato percepito, risulta dalle dichiarazioni, se invece non è stato ancora percepito, non è attuale e dunque non assume rilievo per le pronunce in materia di famiglia, atteso il noto principio secondo cui le stesse sono rese rebus sic stantibus;
ritenuto che la richiesta di indagini a mezzo Polizia Tributaria non appare dirimenti ai fini del decidere;
peraltro, occorre dare conto delle indagini già svolte nella recente sede di separazione personale, nonché, ancora, della natura esplorativa che assume una tale richiesta a distanza ravvicinata dal precedente accertamento;
che medesima motivazione deve essere assunta in relazione alla richiesta di CTU contabile;
considerato che l'ascolto della minore, ultra-dodicenne, è previsto dalla legge a pena di nullità;
valutato che, alla luce della conferma dell'affidamento all'Ente della minore e della nuova normativa della c.d. Riforma Cartabia, debba essere nominato a un ER
Curatore Speciale;
ritenuto di dover riservare all'esito dell'ascolto ogni valutazione in ordine alla richiesta CTU sul nucleo familiare;
P.Q.M.
In via temporanea ed urgente:
1) CONFERMA le condizioni della separazione personale (rinvio mobile);
pagina 28 di 41 In via istruttoria:
2) DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente comunale affidatario della minore (allo stato Comune di Leggiuno) proseguano con gli interventi in essere, procedendo in particolare a organizzare e garantire interventi volti a facilitare l'effettività della relazione padre/figlia, secondo quanto già disposto nella sentenza di separazione personale qui confermata;
con relazione di aggiornamento entro il 02/07/2024, fornendo espressamente indicazioni circa gli esiti di eventuali esami SERD cui si siano sottoposte le parti;
3) AMMETTE la prova orale testimoniale richiesta dalla parte resistente, limitatamente ai capp. 21-22-23-24, limitando i testi a n. 2 per capitolo ammesso;
4) ABILITA parte ricorrente a controprova, limitando parimenti i testi a n. 2 per capitolo ammesso;
5) DISPONE ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione a parte resistente
[...]
di: estratti conto dell'ultimo triennio (aprile 2021/aprile 2024) relativi ai CP_1 conti correnti richiesti, e cioè “rapporto bancario n. 92649143 presso l'Istituto ungherese
Banca Takarek e al rapporto bancario n. HU56 1030 0002 10440836 4901 0028 presso
MKB Bank”; “il rapporto bancario n. 1000/4488 presso la filiale di Laveno MO e il rapporto bancario n. 1000/1405 presso la filiale di Leggiuno” presso Controparte_2
; “i rapporti bancari n. 6093/5440 e 6093/2815” presso Banca
[...] Controparte_2
Contr
, già fissando come modalità di esibizioni il deposito nel fascicolo telematico
[...] entro la data del 02/07/2024;
6) DISPONE l'ascolto della figlia minorenne ultra-dodicenne Per_1
7) RISERVA all'esito dell'ascolto della minore la valutazione di ammissibilità in relazione alla richiesta CTU psicosociale sul nucleo familiare;
8) RIGETTA le ulteriori istanze istruttorie formulate da entrambe le parti;
Inoltre:
pagina 29 di 41 9) RILEVA l'inammissibilità in questa sede delle domande inerenti la consegna di beni mobili formulate dal ricorrente;
10) NOMINA Curatore Speciale di (Milano, Persona_2
28/074/2008) l'Avv. BARANZINI STEFANO, iscritto all'apposito albo presso il Tribunale di
Varese;
11) FISSA per l'audizione della minore l'udienza del 18.06.2024 ore 15.00;
12) Predispone sin d'ora il seguente calendario del processo: udienza escussione testimoniale (tutti i testi ammessi, prova diretta e controprova) al 16/07/2024 ore 12.00; udienza di remissione della causa in decisione non preventivabile, secondo le necessità istruttorie di servizi Sociali/CTU.
Si comunichi alle parti, all'Ente affidatario della minore (Servizi Sociali del
Comune di Leggiuno), al Curatore Speciale della minore nominato. (…)”.
Tale provvedimento, reclamato ex art. 473bis.24 c.p.c., è stato integralmente confermato con l'ordinanza 03/07/2024 della Corte di Appello di Milano.
La causa è stata istruita documentalmente, tramite acquisizione delle relazioni del
Servizio Sociale, nonché tramite le prove costituende ammesse di cui supra (ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché prova orale testimoniale).
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di CTU, è stata fissata udienza per la remissione della causa al Collegio ex art. 473bis.28 c.p.c.
Depositati i fogli di precisazione delle conclusioni, nonché gli scritti conclusivi
(comparse conclusionali e memorie di replica), la causa è passata poi in decisione al
Collegio.
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1) Preliminarmente
pagina 30 di 41 Ritiene il Collegio di dover confermare le valutazioni espresse in corso di causa in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti, per la parte non ammessa e rigettata, insistita da ambo le parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Ed infatti, il presente giudizio divorzile segue un lungo ed articolato giudizio di separazione contenzioso, durato ben 6 anni (2016/2022), nel corso del quale sono state svolte due CTU psicodiagnostiche sul nucleo familiare, nonché CTU contabile estimativa sul patrimonio familiare;
la minore è stata affidata all'Ente ed è stato disposto un massiccio intervento dei Servizi Sociali. Tutti tali atti sono stati depositati dalle parti anche in allegato agli atti del presente giudizio.
Non ignora il Tribunale che trattasi di accertamenti svolti nel passato, ma gli stessi, in parte risultano ancora attuali, in altra parte sono stati aggiornati tramite l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali, con l'aggiornamento circa gli interventi proseguiti anche nel corso della presente causa, nonché tramite l'acquisizione della documentazione patrimoniale delle parti ex art. 473bis.12 c.p.c., oltre a quanto disposto ex art. 210 c.p.c.
Tali adempimenti istruttori risultano sufficienti per la decisione.
2) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/07/1962, e (C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
15/02/1969, celebrato in Azzio (VA) in data 02/02/2002, come da relativo Atto di
Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2002.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti e dalle conclusioni da ultimo rassegnate, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la pagina 31 di 41 dichiarazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese nel 2016 per la separazione personale giudiziale.
3) La figlia ER
Ritiene il Collegio di dover confermar eil regime di affido di all'Ente ER
(nonostante ella a luglio 2026 compia 18 anni), nonché il suo collocamento prevalente presso la madre, con predisposizione di un seppur minimo regime di frequentazione del padre, giuridicamente vincolante di cui alla maggiore età della stessa.
Sul punto, ritiene il Collegio che siano esemplari le forti motivazioni addotte dalla
Corte di Appello di Milano con il provvedimento di esito del reclamo avvero i provvedimenti provvisori emessi ex art. 473bis.22 c.p.c. in questo giudizio.
Ed infatti, la Corte in modo molto diretto e senza mezzi termini, ha evidenziato che
(cfr. pagg. 7 segg. provvedimento di rigetto dei reclami interposti), nonostante tutti gli interventi posti in campo sin dall'inizio della separazione personale nel 2016 “ad oggi, nonostante il massiccio intervento dei Servizi sociali volto a sopperire alle criticità di ciascun genitore, la conflittualità genitoriale con conseguente pregiudizio per il processo di crescita di non pare in alcun modo superata né affievolita”, ed ancora “E' ER evidente che sta vivendo un disagio emotivo importante collegato ad un vissuto ER traumatico e fatica a rielaborare eventi del passato che le impediscono di vedere nel padre una figura positiva alla quale riavvicinarsi (cfr. relazione da ultimo citata). Il permanere dell'elevatissima conflittualità tra genitori che da ben otto anni investono le loro risorse emotive (oltre che economiche) in controversie giudiziali, anziché in un doveroso e necessario processo di autocritica finalizzato a migliorare le proprie competenze genitoriali dal punto di vista affettivo-educativo e a mettere al centro della loro attenzione
, anziché il risentimento e la rabbia verso il partner e il suo contesto familiare, ER impedisce l'efficacia di qualsiasi intervento degli operatori sociali, i primi ad essere pagina 32 di 41 scoraggiati per l'immodificabilità della situazione, nonostante i numerosissimi interventi messi in campo, tanto da proporre interventi estremamente invasivi”.
Ed ancor più incisivamente, sempre la Corte precisa: “Reputa questa Corte che il presente procedimento rappresenti l'ennesima espressione di questa incapacità di “vedere”
Dopo ben otto anni di giudizi, di indagini peritali, di interventi dei Servizi Persona_2 sociali, viene chiesta la modifica di un provvedimento provvisorio in tema di collocamento
(in essere dall'inizio della separazione giudiziale), che se accolta, determinerebbe un repentino e traumatizzante cambiamento di vita di una ragazza in età adolescenziale il cui esito, nel senso auspicato dal padre, non è per nulla certo;
e ciò, come si è già sottolineato, ancora prima che venga sentita (l'audizione è fissata a pochi giorni di distanza ER dall'odierna udienza e senza riflettere sulle conseguenze che tale diverso collocamento repentino e non spiegato (a una ragazza ormai sedicenne) può avere. Eppure già il Giudice della separazione, aveva richiamato il principio enunciato in una pregevole sentenza della
Suprema Corte (Cassazione n.9691/2022) secondo il quale “ ogni decisione che si ponga il problema se privilegiare l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di produrgli una sofferenza immediata, deve compiere un difficilissimo bilanciamento: la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato: è per di più necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici” ( cfr. pag. 36 sentenza di separazione).
Nonostante l'invito di questa Corte in udienza a riflettere sulle conseguenze che potrebbero derivare dal richiesto collocamento forzoso, il reclamante ha insistito nell'azione. E' forse pensabile che una simile evenienza possa determinare il miglioramento della relazione padre-figlia? O piuttosto rafforzerebbe il comportamento oppositivo di e il suo comportamento difensivo?”. ER
Anche nei confronti del reclamo incidentale, la Corte taglientemente ha scritto:
“Deve parimenti rigettarsi il reclamo incidentale, anch'esso all'evidenza espressione di un atteggiamento “rivendicativo” incentrato sul conflitto tra adulti. E' pur vero che pagina 33 di 41 ha ormai sedici anni e che di regola, in tale fascia d'età è usuale affidare la ER tempistica e la modalità degli incontri tra il minore e il genitore non collocatario agli accordi padre-figlio, ma è altrettanto vero che, in una situazione come quella descritta di rifiuto ostinato del figlio rispetto ad una relazione con il padre, demandare la regolamentazione degli incontri con il genitore alla volontà del figlio ( è infatti non ipotizzabile un accordo padre-figlio) non farebbe che alimentare il senso di onnipotenza di
, aggravando il rischio di consolidamento di tratti disfunzionali della sua ER personalità. E' necessario che sappia che ci sono soggetti terzi, che operano ER esclusivamente nel suo interesse (interesse che al momento lei non riesce a vedere perché coinvolta in prima persona da anni in un confitto genitoriale che purtroppo non accenna a placarsi e irrigidita in una posizione oppositiva che al momento non appare passibile di attenuazione), che la guidano in un recupero delle relazione con la figura paterna, recupero funzionale ad un suo equilibrio psico-emotivo sia nell'attualità sia nella prospettiva di donna adulta.”.
Peraltro, dalle relazioni dei Servizi Sociali acquisite nel corso del presente giudizio, nonché dalle posizioni espresse dal Curatore speciale di in uno alla audizione ER della stessa (dalla quale peraltro emerge un preoccupante atteggiamento della stessa ai limiti dell'onnipotenza, nonostante la minore età), è emersa incontrovertibilmente la difficoltà di una relazione padre/figlia forzata e ormai non spontanea, incapace di trovare uno sbocco o un rasserenamento della stessa, nonostante gli sforzi profusi dai Servizi e i parziali esiti ottenuti dall'ultimo educatore succedutosi nel corso del tempo, effettivamente meritori.
In definitiva, la conflittualità fra le parti è tale per cui non può neppure essere messa in discussione la prosecuzione dell'affido all'Ente dalla minore, ogni altra tipologia di affido risolvendosi, l'una (condivisa) in un necessario stallo decisionale per ogni aspetto, mentre l'altra (l'affido esclusivo ad uno dei genitori) in una indubbia ostracizzazione definitiva dell'altro genitore dalla vita della figlia.
Non è discutibile neppure il regime di collocamento prevalente presso la madre, alla luce della volontà granitica di sul punto, con rifiuto dell'altro genitore, anche ER
pagina 34 di 41 perché ormai ella è una c.d. grande-minore; peraltro, nulla può aggiungersi alla motivazione della Corte già compiutamente espressasi sul punto.
Quanto al regime di frequentazione del padre, ritiene il Collegio che debba essere disposto un calendario, seppur minimale, nel rispetto della complessa situazione.
Ed infatti, non può trovare accoglimento la richiesta dal Curatore, seppur comprensibile in quanto ampiamente richiesta ed argomentata da parte di stessa, Parte_8 di liberalizzazione degli incontri della stessa con il padre;
invero, tale previsione esiterebbe in una (ennesima) sospensione degli incontri padre/figlia.
Invero, fintanto che è minorenne, dovrà essere garantito quantomeno un ER pomeriggio settimanale di incontro con il padre.
è una ragazzina sveglia e capace, che parla molte lingue ed ha eccellenti ER risultati scolastici, intelligente e preparata anche in sede di (ennesima) audizione, in
Tribunale; non le sfuggirà che il livello di conflitto fra i suoi genitori esorbita dalla
“normale conflittualità” di una crisi familiare, così rinvenendosi responsabilità nelle azioni, ma anche e soprattutto nelle omissioni, sia dell'uno che dell'altro genitore.
In questo contesto, la garanzia portata da un provvedimento giudiziale di apertura di una seppur minima relazione con il genitore “rifiutato” è (per quanto paradossale) nell'interesse proprio della minore, al fine di provare a garantire una bigenitorialità che, con l'ingresso nell'età adulta, non potrà più essere altrimenti garantita.
In definitiva, viene stabilito il regime minimale di cui in parte dispositiva, anche senza la necessaria presenza di educatore terzo professionale, salvo miglior accordo fra i genitori, ovvero accordi diretti anche fra e il padre, ovvero diversa disposizione ER dell'Ente affidatario.
4) Le pronunce economiche
Ritiene il Collegio che, rispetto a quanto stabilito in sede di separazione personale e confermato in via provvisoria in sede di provvedimenti provvisori divorzili, la situazione delle parti sia rimasta sostanzialmente invariata.
pagina 35 di 41 Il ricorrente vive di rendita, sulla base dell'ampio patrimonio, anche di famiglia, di cui è titolare;
lo stesso si sta indubbiamente nel tempo contraendo per gli esborsi giudizialmente stabiliti in sede di separazione personale, ma ciò, come epraltro già evidenziato, è ordinaria conseguenza del provvedimento giudiziale che qui si vorrebbe mutato, e come tale non può certo assurgere a circostanza sopravvenuta idonea alla riduzione richiesta.
Pertanto, il contributo ordinario indiretto per la figlia sarà posto a carico del padre in e 3.000,00 mensili, già calcolato l'ordinario incremento conseguente alle maggiori esigenze dovute alla crescita del minore, di cui a Cass. civ., n. 34382/2023, alluce del tempo trascorso dal 2022 all'attualità.
Con riferimento, invece, al richiesto assegno divorzile, ritiene il Collegio che ricorrano presupposti per il suo riconoscimento, ma nella limitata misura di € 2.000,00 mensili.
In via generale, quanto al richiesto assegno divorzile, preme evidenziare come l'evoluzione giurisprudenziale di legittimità abbia da ultimo chiarito la diversa natura dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione e di quello divorzile (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 5605 del 28/2/2020; ma anche Cass. civ., Sez. I, n. 17098 del
2019); invero, la Corte di Cassazione ha sottolineato le necessarie conseguenze in tema di quantificazione dell'assegno divorzile proprio sul rinnovato assunto che nella determinazione dell'assegno a norma dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, quanto rileva è che, nella finalità anche perequativo-compensativa dallo stesso assolta (secondo la più recente, condivisa e persuasiva giurisprudenza), debba restare estranea ogni esigenza di mantenimento del pregresso tenore di vita. Tale assunto è stato affermato, stante l'obiettiva diversità degli istituti dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale
(laddove il vincolo coniugale permane, seppur sfumato e temperato negli obblighi, ad es. nell'obbligo di fedeltà) e dell'assegno divorzile (laddove il vincolo viene meno, pur permanendo taluni obblighi di solidarietà più incisivi rispetto alla relazione fra due sconosciuti, in ragione della pregressa unione); invero, tali istituti assolvono ben distinte e differenti finalità.
pagina 36 di 41 Ebbene, con particolare riferimento all'assegno divorzile, l'art. 5 della Legge n.
898/1970 sul prevede: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”.
Nell'attività giurisprudenziale di concretizzazione dei criteri e dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'emolumento disciplinato, costituisce ad oggi arresto di riferimento la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11/07/2018, la quale ha costituito un motivato ma drastico superamento del precedente consolidato orientamento.
La Suprema Corte, prendendo le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e della solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, ha valorizzato la funzione equilibratrice e perequativa dell'assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte dell'art. 5 sesto comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.
Conseguentemente, l'assegno divorzile oggi risulta compartecipe di tre distinte nature: assistenziale, compensativa e risarcitoria.
Il Supremo Consesso ha spiegato: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del pagina 37 di 41 reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.”.
Nella fattispecie concreta, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile, ma opportunamente quantificato.
Ed infatti, indubbio il divario patirmoniale fra le parti, il quale trova indubbia causa nel vincolo matrimoniale (non si può mettere in dubbio che l'ingente patrimonio sia stato sufficiente a garantire una vita agiata e lussuosa a tutto il nucleo Pt_1 familiare, senza alcuna necessità che la si applicasse per svolgere un'attività CP_1 lavorativa in costanza di matrimonio), devono però ridimensionarsi le richieste della resistente.
In prima battuta, è granitico l'orientamento della Corte di Cassazione per il quale non è ammissibile il riconoscimento di un assegno divorzile in misura superiore a quanto riconosciuto in sede di separazione a titolo di assegno di mantenimento (cfr. Cass. civ., Sez.
I, ord. n. 5605 del 28/02/2020, conforme a Cass. civ., Sez. I, n. 17098 del 2019).
In secondo luogo, risultano da ponderarsi l'irrilevanza degli ingenti esborsi per il mantenimento della villa di pregio assegnatale ex art. 337 sexies c.p.c.; ed infatti, la pervicace richiesta di vedersi assegnato proprio tale immobile (nelle trattative di separazione erano state prospettate soluzioni abitative alternative, comunque di valore), seppur conforme a legge, rappresenta sicuramente la plastica dimostrazione dell'atteggiamento della , rivendicativo e solo formalmente accondiscendente alle CP_1 richieste e ai rilievi sollevati nei suoi confronti, ma in concreto inerte, sia nella ricerca di pagina 38 di 41 una abitazione alternativa, sia nella ricerca di una seppur minima attività lavorativa, adagiatasi nel ruolo di madre, con gli introiti provenienti dall'ex marito.
In definitiva, ritiene il Collegio di dover stabilire un importo congruo per le esigenze di vita ordinaria della stessa (è escluso infatti dalla quantificazione dell'assegno divorzile ogni riferimento al tenore di vita in precedenza goduto in costanza di matrimonio), quantificato in € 2.000,00 mensili.
5) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia sullo status e l'interesse preminente della figlia, da sempre al centro del procedimento e del conflitto genitoriale, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c. fra la parte ricorrente la parte resistente . Pt_1 CP_1
Le spese di lite del Curatore speciale, invece, seguono il criterio della causalità; ed infatti, l'implacabile conflittualità fra le parti è tale da mantenere affidata all'Ente una minore diciassettenne, con conseguente necessità ex lege della nomina del Curatore per la sua rappresentanza processuale;
pertanto, le spese di lite del Curatore sono poste a carico dei genitori della minore, in solido fra i genitori nei confronti del Curatore, mentre nei rapporti interni fra i genitori ripartite al 50% ciascuno.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso fra € 26.001,00 ed € 52.001,00 (cfr. art. 5 co. 6 D.M. cit. – cause di valore indeterminabile di complessità non alta), valutata ogni circostanza del caso concreto, alla luce della natura della controversia, dell'istruttoria svolta, nonché dell'esito della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 39 di 41 1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/07/1962, e (C.F. ), nata in [...] C.F._2
UNGHERIA il 15/02/1969, celebrato in Azzio (VA) in data 02/02/2002, come da relativo Atto di Matrimonio n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2002;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) CONFERMA l'affido di (Milano, 28/07/2008) all'Ente, fino al ER compimento della maggiore età al 28/07/2026, individuato nel Comune di residenza
(allo stato, Comune di Leggiuno), con limitazione ex art. 333 c.c. della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione a tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, al collocamento e alla residenza anagrafica della minore, nonché al regime di frequentazione con i genitori che l'Ente adotterà, sentiti i genitori;
4) DISPONE che rimanga collocata in via prevalente presso la madre;
ER
5) ASSEGNA alla madre resistente l'abitazione ex casa coniugale sita in Leggiuno (VA), affinché la abiti con la figlia minorenne;
6) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano, salvi migliori accordi fra le parti o salva diversa disposizione dell'Ente Affidatario, garantendo almeno un pomeriggio settimanale, dall'uscita da scuola, fino al rientro dopo cena ore 21:00;
7) DISPONE la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario, fino alla maggiore età di ER
8) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento Parte_1 ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre
[...]
dell'importo di € 3.000,00 entro il giorno 10 di ogni mese, oltre CP_1 rivalutazione annuale Istat;
oltre al 75% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
9) DISPONE che il marito corrisponda alla moglie Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile l'importo di € 2.000,00 entro il giorno 10 CP_1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
pagina 40 di 41 10) COMPENSA le spese di lite fra parte ricorrente e parte resistente;
11) CONDANNA i genitori e , ciascuno Parte_1 Controparte_1 per la quota del 50% nei rapporti interni, in solido fra loro nei confronti del
Curatore, al pagamento in favore del Curatore speciale della minore Avv.
BARANZINI STEFANO delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n.
55/2014 s.m.i., in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi alle parti, all'Ente affidatario della minore (Comune di Leggiuno), nonché ai
Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 05/06/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 41 di 41