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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1621 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022 vertente tra
(P. IVA: Parte_1
), con sede legale in Pineto (TE), Via Bellini n. 11, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Teramo, via Ciotti n.
17 presso e nello studio dell'avv. Manola Di Pasquale, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
AVV. (C.F.: ), in qualità Controparte_1 C.F._1 di difensore di sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed AVV. MANCINI ANNA MARIA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2 CP_1
, entrambi elettivamente domiciliati a Pescara, in via N. Fabrizi, n.
[...]
171, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 16 settembre 2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di
[...]
Teramo, gli Avvocati ed NN MA IN, Controparte_1 proponendo opposizione avverso l'atto di precetto da questi notificato in data
23/24 aprile 2022 per l'importo complessivo di € 9.334,91, a titolo di compensi liquidati in qualità di procuratori antistatari in forza delle statuizioni di condanna di cui alla sentenza n. 1078/2017 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 18 ottobre 2017 a definizione del giudizio allibrato al R.G. n.
4241/2013, munita di formula esecutiva in data 1 dicembre 2017.
Nello specifico, la società opponente ha eccepito l'omessa notifica del titolo esecutivo, da identificarsi, a ben vedere, non nella decisione di primo grado n. 1078/2017 dell'intestato Tribunale, bensì nella sentenza n. 1706/2021 del 17 novembre 2021, pronunciata dalla Corte d'Appello di L'Aquila in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo erroneamente azionata;
ha inoltre lamentato l'inesattezza delle somme richieste ed invocato la condanna di controparte alla restituzione degli importi già corrisposti.
Sulla scorta di quanto sopra, quindi, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento della domanda formulata rigettata ogni eccezione 1. in via preliminare: Concedersi, inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione del titolo esecutivo sentenza Tribunale di Teramo n. 1078/2017 munita di formula esecutiva il 1.12.2017 e notificato in data 12.12.2017 e quindi del precetto opposto notificato via Pec alla società Controparte_2 via Pec in data 24.4.2022 per le ragioni di cui in narrativa;
2. Nel merito:
2.a. In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione e agli atti dell'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa (punti A e B): 1) accertare e dichiarare che il residuo compenso dovuto ai procuratori antistatari comprensivo degli interessi, delle spese e competenze del precetto, e pari ad euro € € 3. 615,27, conseguentemente condannare gli avvocati antistatari e NN MA IN, alla restituzione Controparte_1 della maggior somma percepita indebitamente pari ad euro 4.430,17 in favore della società Invest srl oltre interessi come per legge, o di quella maggiore o minore che parrà di giustizia;
2.b In accoglimento della ulteriore domanda formulata al punto C. del presente atto, avente ad oggetto ripetizione delle somme indebitamente percepita
2 dai procuratori antistatari, condannare i procuratori antistatari avv.ti CP_1
e NN MA IN alla restituzione della somma di euro 634,50 o di
[...] quella maggiore o minore che parrà di giustizia oltre interessi, o di quella maggiore o minore che parrà di Giustizia;
valutato complessivamente il comportamento dei procuratori antistatari condannare gli avv.ti e NN MA Controparte_1
IN al pagamento del danno da lite temeraria ex art. 96 cpc nella misura che parrà di giustizia;
4) sempre con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con ordinanza emessa in data 31 maggio 2022 e comunicato il 3 giugno
2022, il precedente titolare del procedimento non ha concesso la sospensione ex art. 615 c.p.c. invocata dalla parte opponente, “non avendo l'istante indicato le ragioni tali da legittimare una pronuncia in assenza di contraddittorio e né avendo allegato/dimostrato un pericolo nel ritardo, non potendo lo stesso esser desunto dal paventato avvio dell'azione esecutiva (né dall'eventuale mero avvio della stessa, ontologicamente correlata alla notifica del precetto)”.
Con comparsa depositata in data 25 settembre 2022, si sono costituiti in giudizio gli Avvocati ed NN MA IN, Controparte_1
evidenziando l'assoluta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, nonché l'inefficacia del precetto ex adverso opposto, in quanto - a ben vedere - non azionato dai creditori;
quindi, hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento di uno o più motivi di cui in narrativa, - rigettare l'avversa opposizione agli atti esecutivi e all'opposizione in quanto inammissibile e/o improcedibile, nonché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio;
- in via strettamente subordinata, per mero tuziorismo e salvo gravame, sospendere il presente giudizio ex art. 295 cpc in attesa della statuizione pregiudiziale della Corte d' Appello di L' Aquila adita per la correzione materiale della sentenza giudizio n. 66/2018 sub 1 R.G.”.
La causa è stata istruita in via eminentemente documentale e, a seguito di diversi rinvii, i procuratori delle parti, all'udienza del 16 settembre 2025 -
l'unica celebrata avanti allo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024 - hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va anzitutto premesso che, per costante e consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio avente ad oggetto i titoli esecutivi di formazione giudiziale, non possono essere dedotti, come motivi di opposizione, quelli che formano oggetto di uno specifico rimedio impugnatorio, potendo l'opposizione avere ad oggetto soltanto fatti successivi alla formazione del titolo.
Ciò significa che il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere preso in considerazione dal giudice dell'opposizione esclusivamente sotto l'aspetto della sua efficace esistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata su titolo originariamente esistente o su titolo venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione;
pertanto, il giudice dell'opposizione a precetto può riesaminare il titolo esecutivo giudiziale solo sotto il profilo della sua regolarità formale, che è quello della sua regolarità estrinseca, e non sotto il profilo del contenuto decisorio (cfr. ex multis Cass. civ. n. 22402/2008; Cass. 4 civ. n. 9912/2007), mentre i motivi anteriori alla formazione del titolo non possono essere dedotti nell'opposizione a precetto, altrimenti si consentirebbe al giudice della opposizione a precetto di interferire con il giudizio di merito, introducendo un vero e proprio mezzo di gravame del titolo esecutivo, non consentito dalla legge.
In altri termini, nel giudizio di opposizione a precetto sorretto da un titolo di natura giudiziale, possono solo essere fatti valere soltanto i motivi successivi alla sua formazione, perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile ed impedisce la proposizione di fatti ad esso contrari, con la precisazione che, per i titoli giudiziali non ancora passati in giudicato, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere fatti valere nel relativo giudizio di impugnazione.
In definitiva, con l'opposizione a precetto o all'esecuzione promossa ex art
615 c.p.c., in caso di esecuzione fondata su un titolo giudiziale, ancorché non definitivo, il debitore può sollevare esclusivamente eccezioni inerenti a fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione di quel titolo ovvero dedurre vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo, quando
4 questi ne determinano l'inesistenza giuridica, o al più contestare il diritto formale del creditore a procedere ad esecuzione forzata sulla base di quel determinato titolo esecutivo;
gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di
“ingiustizia” della decisione che ne costituiscono il contenuto devono essere fatti valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento
è stato emesso.
Ciò chiarito, nel caso per cui è processo, peraltro, le questioni sollevate da in ordine all'atto di precetto Parte_1 del 23/24 aprile 2022 devono ritenersi superate, dal momento che parte opposta - sin dalla sua costituzione in giudizio avvenuta nell'anno 2022 - ha espressamente dichiarato che il precetto opposto era divenuto ormai inefficace per non aver fatto seguire alcuna azione esecutiva (a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta si legge infatti: “Giova osservare, però, che a seguito dell' avversa opposizione gli avvocati De Gregorio-IN per ragioni di opportunità non hanno proseguito nell'azione esecutiva nel termine perentorio di legge, pertanto, poiché l'atto di precetto è divenuto inefficace, la questio iuris è rilevante ai soli fini della soccombenza virtuale dovendosi ritenere cessata sul punto la materia del contendere, rimanendo senza causale l'avversa istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo”).
Pertanto, la inefficacia del precetto opposto, come emergente con evidenza dagli scritti difensivi in atti, l'espresso riconoscimento della cessazione della materia del contendere ad opera di parte creditrice/opposta e le dichiarazioni rese a supporto della stessa sono univocamente qualificabili quali implicita rinuncia al precetto ed ai suoi effetti.
Infatti, la manifestazione di volontà esternata dai professionisti opposti, che è un chiaro intento di non proseguire nell'esecuzione preannunciata con il precetto qui impugnato per essere lo stesso divenuto ormai perento, fa venir meno la ragione stessa della lite ed è circostanza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere (secondo Cass. Civ., n. 5207 del 25 maggio 1998, infatti, “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere”), rilevabile anche d'ufficio se emergente dagli atti del processo, posto che, per tal via, viene meno tra le parti ogni interesse alla pronuncia nel merito.
5 Si rammenta, del resto, che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in pendenza di opposizione all'esecuzione, la rinuncia al precetto per essere lo stesso divenuto inefficace configura un negozio unilaterale abdicativo, che non richiede l'accettazione della parte opponente, purché notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata (Cass. civ. n. 3736/1981; Cass. civ. n. 1985/1990; Cass, civ. 141/2019), conoscenza che, nel caso per cui è processo, parte opponente ha evidentemente ed inequivocabilmente acquisito sin dalla comparsa di costituzione in giudizio di parte opposta, avvenuta nell'anno 2022.
Senonché, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere non esonera certamente il giudicante dal provvedere in ordine alle spese di lite, la cui regolamentazione – che avviene sempre in applicazione dei parametri di cui al DM. 55/2014 – è governata in siffatta eventualità, secondo granitica giurisprudenza, dal criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, e cioè secondo quello che sarebbe stato l'esito del giudizio laddove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato sulla scorta di una delibazione necessariamente sommaria del merito della controversia.
Ebbene, si è detto che la società opponente ha denunziato l'omessa notifica del corretto titolo esecutivo anteriormente o congiuntamente all'atto di precetto opposto, per aver gli Avvocati ed NN MA Controparte_1
IN notificato l'atto di precetto del 23/24 aprile 2022 sulla scorta della sentenza di primo grado del Tribunale di Teramo n. 1078/2017, benché fosse medio tempore intervenuta – in parziale riforma della precedente – la sentenza di appello n. 1706/2021 del 17 novembre 2021 della Corte d'Appello di
L'Aquila.
La censura coglie nel segno: come infatti messo in luce dalla Corte di
Cassazione, “ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello, e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e
l'integrale conferma della sentenza di primo grado (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2018, ud. 19 febbraio 2018, dep. 13 novembre 2018, n. 29021).
6 Nel caso di specie, tuttavia, in data 23/24 aprile 2022, parte opposta ha erroneamente provveduto alla notifica dell'atto di precetto senza previa o contestuale notifica della sentenza di secondo grado n. 1706/2021 del 17 novembre 2021 (circostanza pacifica fra le parti, con i noti effetti scaturenti dall'art. 115 c.p.c.).
A nulla rilevando, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale supra evidenziato, cui codesto Tribunale non intende discostarsi, che la sentenza di secondo grado non contenesse alcuna specifica statuizione in punto di spese di lite del primo grado di giudizio o che, anteriormente alla pronuncia di appello e sulla scorta della sentenza del Tribunale, fossero state avviate altre procedure esecutive.
La presente opposizione, infatti, afferisce esclusivamente all'atto di precetto notificato ad Parte_1 successivamente alla pubblicazione della sentenza di appello.
La censura formulata, sul punto, dalla parte odierna opponente, pertanto, merita, recte avrebbe meritato accoglimento.
Orbene, tanto premesso in ordine alla domanda principale, procedendo al vaglio delle ulteriori domane articolate dalla società opponente, occorre evidenziarne tuttavia l'infondatezza.
Più nel dettaglio, ha Parte_1 invocato la condanna di controparte alla parziale restituzione delle somme corrisposte giusta sentenza di codesto Tribunale n. 1078/2017 pubblicata il 18 ottobre 2017, in ragione del parziale accoglimento del gravame proposto, come da sentenza n. 1706/2021 del 17 novembre 2021 della Corte D'Appello di L'Aquila, previo ricalcolo degli importi effettivamente dovuti.
Sul punto, tuttavia, giova evidenziare che la sentenza d'appello ha statuito soltanto in ordine alle spese di lite del secondo grado, compensandole integralmente, mentre nulla ha disposto in ordine alle spese del primo grado di giudizio, le quali, quindi, non sono state oggetto di riforma ad opera del
Giudice di seconde cure.
Quest'ultimo, inoltre, ha dichiarato la inammissibilità dell'istanza di correzione dell'errore materiale formulata - sul punto - dall'odierna parte opponente, atteso che “il dedotto errore (consistito, secondo l'assunto dell'istante nell'omettere la riliquidazione del compenso di primo grado in base al decisum
7 dell'appello), costituisce errore decisorio non emendabile attraverso il ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, dovendo rilevarsi come la pronuncia delle
Sezioni Unite richiamata dall'istante (Cass. SS.UU: 16415/2018) si riferisca ad ipotesi (diversa da quella in esame) in cui la motivazione della sentenza contenga decisione in punto di spese e nel dispositivo sia stata omessa la liquidazione delle spese di lite” (cfr. ordinanza della Corte di Appello di L'Aquila del 15 novembre
2022, allegata alla memoria di parte opposta n. II ex art. 183, co. VI c.p.c.).
Stante la mancata proposizione di ricorso per cassazione ad opera delle parti, dunque, le statuizioni giudiziali in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio – per come liquidate dal giudice di prime cure e non modificate in sede di gravame – debbono ritenersi definitivamente cristallizzate, in quanto coperte da giudicato ai sensi e per gli effetti degli artt.
2909 c.c. e 324 c.p.c..
Pertanto, non può essere accolta la domanda di riquantificazione - all'esito del giudizio di appello - delle somme dovute in favore degli Avvocati
[...]
e NN MA IN per il primo grado di giudizio. CP_1
Da ciò consegue, inoltre, il rigetto anche della domanda di condanna dei professionisti opposti alla restituzione delle somme già percepite giusta sentenza di primo grado.
Sotto altro profilo, quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da sin dalla sua Parte_1 costituzione in giudizio, deve sottolinearsi come l'esito complessivo della controversia ed il tenore delle difese coltivate, non evidenziando chiari ed espliciti profili di colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, ne giustificano la reiezione.
In conclusione, la soccombenza virtuale di parte opposta ed il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla parte opponente integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni che si rivelano idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., per come interpretato alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al R.G. n. 1621/2022 fra le parti in epigrafe, ogni eccezione disattesa, così provvede:
8
1. DICHIARA la cessata materia del contendere sull'opposizione a precetto;
2. RIGETTA le ulteriori domande formulate dalla parte opponente, ivi compresa la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1621 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022 vertente tra
(P. IVA: Parte_1
), con sede legale in Pineto (TE), Via Bellini n. 11, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Teramo, via Ciotti n.
17 presso e nello studio dell'avv. Manola Di Pasquale, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
AVV. (C.F.: ), in qualità Controparte_1 C.F._1 di difensore di sé stesso ex art. 86 c.p.c. ed AVV. MANCINI ANNA MARIA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2 CP_1
, entrambi elettivamente domiciliati a Pescara, in via N. Fabrizi, n.
[...]
171, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 16 settembre 2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di
[...]
Teramo, gli Avvocati ed NN MA IN, Controparte_1 proponendo opposizione avverso l'atto di precetto da questi notificato in data
23/24 aprile 2022 per l'importo complessivo di € 9.334,91, a titolo di compensi liquidati in qualità di procuratori antistatari in forza delle statuizioni di condanna di cui alla sentenza n. 1078/2017 del Tribunale di Teramo, pubblicata il 18 ottobre 2017 a definizione del giudizio allibrato al R.G. n.
4241/2013, munita di formula esecutiva in data 1 dicembre 2017.
Nello specifico, la società opponente ha eccepito l'omessa notifica del titolo esecutivo, da identificarsi, a ben vedere, non nella decisione di primo grado n. 1078/2017 dell'intestato Tribunale, bensì nella sentenza n. 1706/2021 del 17 novembre 2021, pronunciata dalla Corte d'Appello di L'Aquila in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo erroneamente azionata;
ha inoltre lamentato l'inesattezza delle somme richieste ed invocato la condanna di controparte alla restituzione degli importi già corrisposti.
Sulla scorta di quanto sopra, quindi, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento della domanda formulata rigettata ogni eccezione 1. in via preliminare: Concedersi, inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione del titolo esecutivo sentenza Tribunale di Teramo n. 1078/2017 munita di formula esecutiva il 1.12.2017 e notificato in data 12.12.2017 e quindi del precetto opposto notificato via Pec alla società Controparte_2 via Pec in data 24.4.2022 per le ragioni di cui in narrativa;
2. Nel merito:
2.a. In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione e agli atti dell'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa (punti A e B): 1) accertare e dichiarare che il residuo compenso dovuto ai procuratori antistatari comprensivo degli interessi, delle spese e competenze del precetto, e pari ad euro € € 3. 615,27, conseguentemente condannare gli avvocati antistatari e NN MA IN, alla restituzione Controparte_1 della maggior somma percepita indebitamente pari ad euro 4.430,17 in favore della società Invest srl oltre interessi come per legge, o di quella maggiore o minore che parrà di giustizia;
2.b In accoglimento della ulteriore domanda formulata al punto C. del presente atto, avente ad oggetto ripetizione delle somme indebitamente percepita
2 dai procuratori antistatari, condannare i procuratori antistatari avv.ti CP_1
e NN MA IN alla restituzione della somma di euro 634,50 o di
[...] quella maggiore o minore che parrà di giustizia oltre interessi, o di quella maggiore o minore che parrà di Giustizia;
valutato complessivamente il comportamento dei procuratori antistatari condannare gli avv.ti e NN MA Controparte_1
IN al pagamento del danno da lite temeraria ex art. 96 cpc nella misura che parrà di giustizia;
4) sempre con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con ordinanza emessa in data 31 maggio 2022 e comunicato il 3 giugno
2022, il precedente titolare del procedimento non ha concesso la sospensione ex art. 615 c.p.c. invocata dalla parte opponente, “non avendo l'istante indicato le ragioni tali da legittimare una pronuncia in assenza di contraddittorio e né avendo allegato/dimostrato un pericolo nel ritardo, non potendo lo stesso esser desunto dal paventato avvio dell'azione esecutiva (né dall'eventuale mero avvio della stessa, ontologicamente correlata alla notifica del precetto)”.
Con comparsa depositata in data 25 settembre 2022, si sono costituiti in giudizio gli Avvocati ed NN MA IN, Controparte_1
evidenziando l'assoluta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, nonché l'inefficacia del precetto ex adverso opposto, in quanto - a ben vedere - non azionato dai creditori;
quindi, hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento di uno o più motivi di cui in narrativa, - rigettare l'avversa opposizione agli atti esecutivi e all'opposizione in quanto inammissibile e/o improcedibile, nonché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio;
- in via strettamente subordinata, per mero tuziorismo e salvo gravame, sospendere il presente giudizio ex art. 295 cpc in attesa della statuizione pregiudiziale della Corte d' Appello di L' Aquila adita per la correzione materiale della sentenza giudizio n. 66/2018 sub 1 R.G.”.
La causa è stata istruita in via eminentemente documentale e, a seguito di diversi rinvii, i procuratori delle parti, all'udienza del 16 settembre 2025 -
l'unica celebrata avanti allo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024 - hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va anzitutto premesso che, per costante e consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio avente ad oggetto i titoli esecutivi di formazione giudiziale, non possono essere dedotti, come motivi di opposizione, quelli che formano oggetto di uno specifico rimedio impugnatorio, potendo l'opposizione avere ad oggetto soltanto fatti successivi alla formazione del titolo.
Ciò significa che il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere preso in considerazione dal giudice dell'opposizione esclusivamente sotto l'aspetto della sua efficace esistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata su titolo originariamente esistente o su titolo venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione;
pertanto, il giudice dell'opposizione a precetto può riesaminare il titolo esecutivo giudiziale solo sotto il profilo della sua regolarità formale, che è quello della sua regolarità estrinseca, e non sotto il profilo del contenuto decisorio (cfr. ex multis Cass. civ. n. 22402/2008; Cass. 4 civ. n. 9912/2007), mentre i motivi anteriori alla formazione del titolo non possono essere dedotti nell'opposizione a precetto, altrimenti si consentirebbe al giudice della opposizione a precetto di interferire con il giudizio di merito, introducendo un vero e proprio mezzo di gravame del titolo esecutivo, non consentito dalla legge.
In altri termini, nel giudizio di opposizione a precetto sorretto da un titolo di natura giudiziale, possono solo essere fatti valere soltanto i motivi successivi alla sua formazione, perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile ed impedisce la proposizione di fatti ad esso contrari, con la precisazione che, per i titoli giudiziali non ancora passati in giudicato, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere fatti valere nel relativo giudizio di impugnazione.
In definitiva, con l'opposizione a precetto o all'esecuzione promossa ex art
615 c.p.c., in caso di esecuzione fondata su un titolo giudiziale, ancorché non definitivo, il debitore può sollevare esclusivamente eccezioni inerenti a fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione di quel titolo ovvero dedurre vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo, quando
4 questi ne determinano l'inesistenza giuridica, o al più contestare il diritto formale del creditore a procedere ad esecuzione forzata sulla base di quel determinato titolo esecutivo;
gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di
“ingiustizia” della decisione che ne costituiscono il contenuto devono essere fatti valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento
è stato emesso.
Ciò chiarito, nel caso per cui è processo, peraltro, le questioni sollevate da in ordine all'atto di precetto Parte_1 del 23/24 aprile 2022 devono ritenersi superate, dal momento che parte opposta - sin dalla sua costituzione in giudizio avvenuta nell'anno 2022 - ha espressamente dichiarato che il precetto opposto era divenuto ormai inefficace per non aver fatto seguire alcuna azione esecutiva (a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta si legge infatti: “Giova osservare, però, che a seguito dell' avversa opposizione gli avvocati De Gregorio-IN per ragioni di opportunità non hanno proseguito nell'azione esecutiva nel termine perentorio di legge, pertanto, poiché l'atto di precetto è divenuto inefficace, la questio iuris è rilevante ai soli fini della soccombenza virtuale dovendosi ritenere cessata sul punto la materia del contendere, rimanendo senza causale l'avversa istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo”).
Pertanto, la inefficacia del precetto opposto, come emergente con evidenza dagli scritti difensivi in atti, l'espresso riconoscimento della cessazione della materia del contendere ad opera di parte creditrice/opposta e le dichiarazioni rese a supporto della stessa sono univocamente qualificabili quali implicita rinuncia al precetto ed ai suoi effetti.
Infatti, la manifestazione di volontà esternata dai professionisti opposti, che è un chiaro intento di non proseguire nell'esecuzione preannunciata con il precetto qui impugnato per essere lo stesso divenuto ormai perento, fa venir meno la ragione stessa della lite ed è circostanza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere (secondo Cass. Civ., n. 5207 del 25 maggio 1998, infatti, “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere”), rilevabile anche d'ufficio se emergente dagli atti del processo, posto che, per tal via, viene meno tra le parti ogni interesse alla pronuncia nel merito.
5 Si rammenta, del resto, che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in pendenza di opposizione all'esecuzione, la rinuncia al precetto per essere lo stesso divenuto inefficace configura un negozio unilaterale abdicativo, che non richiede l'accettazione della parte opponente, purché notificata o comunque portata a conoscenza della parte interessata (Cass. civ. n. 3736/1981; Cass. civ. n. 1985/1990; Cass, civ. 141/2019), conoscenza che, nel caso per cui è processo, parte opponente ha evidentemente ed inequivocabilmente acquisito sin dalla comparsa di costituzione in giudizio di parte opposta, avvenuta nell'anno 2022.
Senonché, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere non esonera certamente il giudicante dal provvedere in ordine alle spese di lite, la cui regolamentazione – che avviene sempre in applicazione dei parametri di cui al DM. 55/2014 – è governata in siffatta eventualità, secondo granitica giurisprudenza, dal criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, e cioè secondo quello che sarebbe stato l'esito del giudizio laddove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato sulla scorta di una delibazione necessariamente sommaria del merito della controversia.
Ebbene, si è detto che la società opponente ha denunziato l'omessa notifica del corretto titolo esecutivo anteriormente o congiuntamente all'atto di precetto opposto, per aver gli Avvocati ed NN MA Controparte_1
IN notificato l'atto di precetto del 23/24 aprile 2022 sulla scorta della sentenza di primo grado del Tribunale di Teramo n. 1078/2017, benché fosse medio tempore intervenuta – in parziale riforma della precedente – la sentenza di appello n. 1706/2021 del 17 novembre 2021 della Corte d'Appello di
L'Aquila.
La censura coglie nel segno: come infatti messo in luce dalla Corte di
Cassazione, “ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello, e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e
l'integrale conferma della sentenza di primo grado (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2018, ud. 19 febbraio 2018, dep. 13 novembre 2018, n. 29021).
6 Nel caso di specie, tuttavia, in data 23/24 aprile 2022, parte opposta ha erroneamente provveduto alla notifica dell'atto di precetto senza previa o contestuale notifica della sentenza di secondo grado n. 1706/2021 del 17 novembre 2021 (circostanza pacifica fra le parti, con i noti effetti scaturenti dall'art. 115 c.p.c.).
A nulla rilevando, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale supra evidenziato, cui codesto Tribunale non intende discostarsi, che la sentenza di secondo grado non contenesse alcuna specifica statuizione in punto di spese di lite del primo grado di giudizio o che, anteriormente alla pronuncia di appello e sulla scorta della sentenza del Tribunale, fossero state avviate altre procedure esecutive.
La presente opposizione, infatti, afferisce esclusivamente all'atto di precetto notificato ad Parte_1 successivamente alla pubblicazione della sentenza di appello.
La censura formulata, sul punto, dalla parte odierna opponente, pertanto, merita, recte avrebbe meritato accoglimento.
Orbene, tanto premesso in ordine alla domanda principale, procedendo al vaglio delle ulteriori domane articolate dalla società opponente, occorre evidenziarne tuttavia l'infondatezza.
Più nel dettaglio, ha Parte_1 invocato la condanna di controparte alla parziale restituzione delle somme corrisposte giusta sentenza di codesto Tribunale n. 1078/2017 pubblicata il 18 ottobre 2017, in ragione del parziale accoglimento del gravame proposto, come da sentenza n. 1706/2021 del 17 novembre 2021 della Corte D'Appello di L'Aquila, previo ricalcolo degli importi effettivamente dovuti.
Sul punto, tuttavia, giova evidenziare che la sentenza d'appello ha statuito soltanto in ordine alle spese di lite del secondo grado, compensandole integralmente, mentre nulla ha disposto in ordine alle spese del primo grado di giudizio, le quali, quindi, non sono state oggetto di riforma ad opera del
Giudice di seconde cure.
Quest'ultimo, inoltre, ha dichiarato la inammissibilità dell'istanza di correzione dell'errore materiale formulata - sul punto - dall'odierna parte opponente, atteso che “il dedotto errore (consistito, secondo l'assunto dell'istante nell'omettere la riliquidazione del compenso di primo grado in base al decisum
7 dell'appello), costituisce errore decisorio non emendabile attraverso il ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, dovendo rilevarsi come la pronuncia delle
Sezioni Unite richiamata dall'istante (Cass. SS.UU: 16415/2018) si riferisca ad ipotesi (diversa da quella in esame) in cui la motivazione della sentenza contenga decisione in punto di spese e nel dispositivo sia stata omessa la liquidazione delle spese di lite” (cfr. ordinanza della Corte di Appello di L'Aquila del 15 novembre
2022, allegata alla memoria di parte opposta n. II ex art. 183, co. VI c.p.c.).
Stante la mancata proposizione di ricorso per cassazione ad opera delle parti, dunque, le statuizioni giudiziali in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio – per come liquidate dal giudice di prime cure e non modificate in sede di gravame – debbono ritenersi definitivamente cristallizzate, in quanto coperte da giudicato ai sensi e per gli effetti degli artt.
2909 c.c. e 324 c.p.c..
Pertanto, non può essere accolta la domanda di riquantificazione - all'esito del giudizio di appello - delle somme dovute in favore degli Avvocati
[...]
e NN MA IN per il primo grado di giudizio. CP_1
Da ciò consegue, inoltre, il rigetto anche della domanda di condanna dei professionisti opposti alla restituzione delle somme già percepite giusta sentenza di primo grado.
Sotto altro profilo, quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da sin dalla sua Parte_1 costituzione in giudizio, deve sottolinearsi come l'esito complessivo della controversia ed il tenore delle difese coltivate, non evidenziando chiari ed espliciti profili di colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, ne giustificano la reiezione.
In conclusione, la soccombenza virtuale di parte opposta ed il rigetto delle ulteriori domande formulate dalla parte opponente integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni che si rivelano idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., per come interpretato alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al R.G. n. 1621/2022 fra le parti in epigrafe, ogni eccezione disattesa, così provvede:
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1. DICHIARA la cessata materia del contendere sull'opposizione a precetto;
2. RIGETTA le ulteriori domande formulate dalla parte opponente, ivi compresa la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
3. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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