CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BENANTI LAURA, Presidente
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
RE CO, TO
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1496/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TY7CR2Q00011 2024 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1702/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 Srl, (già Società_1 Srl) codice fiscale P.IVA_1 con sede legale in Indirizzo_1, Indirizzo_2 - Siracusa (SR), in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, rappresentato e difeso disgiuntamente dal dott. Nominativo_1 e dalla dott.ssa Nominativo_2, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, l'atto di recupero n. TY7CR2Q00011/2024.
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1. In diritto:
1.1. Contestazione generica e in uno specifico paragrafo estranea alla società;
1.2. Illegittimo utilizzo del “Manuale di Frascati” / Concetti di “ricerca e innovazione”;
1.3. Mancata richiesta di un parere al MISE;
1.4. Illegittima qualificazione del credito: “inesistente” invece di “non spettante” /Prescrizione;
1.5. Illegittima applicazione dell'iscrizione al ruolo straordinario ex art. 15bis del DPR 602/1973;
2. Nel merito:
2.1. Valutazione dell'Ufficio circa l'assenza di contenuti di ricerca e sviluppo del progetto presentato;
2.2. Il progetto di Ricorrente_1 è un'attività di R&S: motivazioni;
Parte ricorrente ha allegato un corredo di ampia giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa che ha contro dedotto su ciascuna delle eccezioni di parte ricorrente.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
In particolare la Corte ritiene che, in applicazione del principio della ragione più liquida ai fini della definizione della controversia, risulta essere assorbente la disamina delle motivazioni di merito che riguardano i contenuti di ricerca e sviluppo del progetto presentato dalla società Ricorrente_1.
Le considerazioni svolte da parte ricorrente appaiono, infatti, oltremodo complete, precise e circostanziate per giustificare l'attività di ricerca svolta e posta alla base della pretesa agevolativa.
Di contro, la ricostruzione operata dall'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni, ancorché formalmente pregevole, tuttavia, non è bastevole e sufficiente per legittimare la pretesa tributaria di recupero del credito, poiché non risulta idonea a confutare in modo esaustivo nel merito le contestazioni di carattere scientifico contenute nel ricorso introduttivo e nella documentazione tecnica versata in atti relativa all'attività di ricerca e sviluppo realizzata da parte ricorrente.
La stessa Relazione di Consulenza Tecnica depositata da parte ricorrente ad integrazione e conferma dell'articolato impianto difensivo del ricorso introduttivo, confermano nelle conclusioni in particolare che:
“il progetto ha ottenuto una valutazione positiva da parte di esperti indipendenti nominati dal MIUR, …….
l'approccio metodologico è stato sistematico e rigoroso, con progressione logica delle attività (analisi, progettazione, prototipazione, validazione), …..la trasferibilità è attestata dalla pubblicazione dei risultati in riviste scientifiche e dall'implementazione di living labs con amministrazioni pubbliche.
L'Agenzia delle Entrate per valutare una fattispecie relativa ad una materia oltremodo complessa e specialistica come quella di che trattasi aveva facoltà di consultare il MISE per acquisire la valutazione di un organismo tecnico qualificato pubblico.
Tale parere risulta, a giudizio della Corte, indispensabile, in assenza di risorse umane in tal senso specializzate, per valutare la "novità" "creatività", "trasferibilità" e "riproducibilità" delle ricerche effettuate dalla società ricorrente per attuare il progetto.
L'elevato grado di tecnicismo e la natura valutativa delle contestazioni avrebbero necessariamente richiesto l'intervento del MIMIT, in coerenza con quanto previsto dall'art. 8, c. 2 D.M. 27.05.2015, secondo cui: "Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello
Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere".
Nonostante la norma qualifichi il parere come facoltativo, escluderne la richiesta in situazioni così tecniche equivale, di fatto, a una disapplicazione della disposizione stessa.
In tal senso si è espressa, da ultimo, la CGT di Milano (sentenza 17.07.2025, n. 3180), la CGT di Palermo
(Sentenza 1686.2023), la CTP di Roma (Sentenza 5918/2022), la CTR Emilia NA (Sentenza
307/2021)
Il ricorso è, pertanto da accogliere.
Tenuto conto della particolarità della controversia le spese sono da compensare tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Siracusa, 21 novembre 2025. Il Presidente dott.ssa Laura Benanti
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BENANTI LAURA, Presidente
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
RE CO, TO
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1496/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TY7CR2Q00011 2024 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1702/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 Srl, (già Società_1 Srl) codice fiscale P.IVA_1 con sede legale in Indirizzo_1, Indirizzo_2 - Siracusa (SR), in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, rappresentato e difeso disgiuntamente dal dott. Nominativo_1 e dalla dott.ssa Nominativo_2, ha impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, l'atto di recupero n. TY7CR2Q00011/2024.
Parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1. In diritto:
1.1. Contestazione generica e in uno specifico paragrafo estranea alla società;
1.2. Illegittimo utilizzo del “Manuale di Frascati” / Concetti di “ricerca e innovazione”;
1.3. Mancata richiesta di un parere al MISE;
1.4. Illegittima qualificazione del credito: “inesistente” invece di “non spettante” /Prescrizione;
1.5. Illegittima applicazione dell'iscrizione al ruolo straordinario ex art. 15bis del DPR 602/1973;
2. Nel merito:
2.1. Valutazione dell'Ufficio circa l'assenza di contenuti di ricerca e sviluppo del progetto presentato;
2.2. Il progetto di Ricorrente_1 è un'attività di R&S: motivazioni;
Parte ricorrente ha allegato un corredo di ampia giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa che ha contro dedotto su ciascuna delle eccezioni di parte ricorrente.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
In particolare la Corte ritiene che, in applicazione del principio della ragione più liquida ai fini della definizione della controversia, risulta essere assorbente la disamina delle motivazioni di merito che riguardano i contenuti di ricerca e sviluppo del progetto presentato dalla società Ricorrente_1.
Le considerazioni svolte da parte ricorrente appaiono, infatti, oltremodo complete, precise e circostanziate per giustificare l'attività di ricerca svolta e posta alla base della pretesa agevolativa.
Di contro, la ricostruzione operata dall'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni, ancorché formalmente pregevole, tuttavia, non è bastevole e sufficiente per legittimare la pretesa tributaria di recupero del credito, poiché non risulta idonea a confutare in modo esaustivo nel merito le contestazioni di carattere scientifico contenute nel ricorso introduttivo e nella documentazione tecnica versata in atti relativa all'attività di ricerca e sviluppo realizzata da parte ricorrente.
La stessa Relazione di Consulenza Tecnica depositata da parte ricorrente ad integrazione e conferma dell'articolato impianto difensivo del ricorso introduttivo, confermano nelle conclusioni in particolare che:
“il progetto ha ottenuto una valutazione positiva da parte di esperti indipendenti nominati dal MIUR, …….
l'approccio metodologico è stato sistematico e rigoroso, con progressione logica delle attività (analisi, progettazione, prototipazione, validazione), …..la trasferibilità è attestata dalla pubblicazione dei risultati in riviste scientifiche e dall'implementazione di living labs con amministrazioni pubbliche.
L'Agenzia delle Entrate per valutare una fattispecie relativa ad una materia oltremodo complessa e specialistica come quella di che trattasi aveva facoltà di consultare il MISE per acquisire la valutazione di un organismo tecnico qualificato pubblico.
Tale parere risulta, a giudizio della Corte, indispensabile, in assenza di risorse umane in tal senso specializzate, per valutare la "novità" "creatività", "trasferibilità" e "riproducibilità" delle ricerche effettuate dalla società ricorrente per attuare il progetto.
L'elevato grado di tecnicismo e la natura valutativa delle contestazioni avrebbero necessariamente richiesto l'intervento del MIMIT, in coerenza con quanto previsto dall'art. 8, c. 2 D.M. 27.05.2015, secondo cui: "Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello
Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere".
Nonostante la norma qualifichi il parere come facoltativo, escluderne la richiesta in situazioni così tecniche equivale, di fatto, a una disapplicazione della disposizione stessa.
In tal senso si è espressa, da ultimo, la CGT di Milano (sentenza 17.07.2025, n. 3180), la CGT di Palermo
(Sentenza 1686.2023), la CTP di Roma (Sentenza 5918/2022), la CTR Emilia NA (Sentenza
307/2021)
Il ricorso è, pertanto da accogliere.
Tenuto conto della particolarità della controversia le spese sono da compensare tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Siracusa, 21 novembre 2025. Il Presidente dott.ssa Laura Benanti