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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8046/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa S. Governatori Presidente
Dott.ssa D. Garufi Giudice
Dott.ssa A. Galano Giudice on. rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8046/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FITTANTE ALDO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MICHELE DI LANDO 6 50126 FIRENZE
RICORRENTE contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F. ), CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
FATTO DIRITTO
Con ricorso ex art. 31 d.lgs n. 150/ 2011, nato a [...] il [...], chiede Parte_1 all'intestato Tribunale di accertare e, per l'effetto, disporre la rettificazione dell'atto di nascita del Sig.
(Doc.15) nato a [...] il [...] (Atto n. 271, Parte 2, Serie B, Anno 2000, Parte_1 del Comune di Sesto Fiorentino) e di tutti i documenti anagrafici, ordinando che l'indicazione del sesso sia modificata da “maschile” a “femminile”; Disporre altresì la rettificazione del prenome del ricorrente ordinando che sull'atto di nascita e su tutti i documenti anagrafici il Parte_1 prenome sia sostituito con il prenome “ ; Ordinare, di conseguenza, all'Ufficiale dello Pt_1 Per_1
Stato Civile del Comune di Sesto Fiorentino e a ogni altra Autorità competente, di procedere alle
pagina 1 di 4 relative annotazioni e variazioni sui registri dello stato civile e su ogni altro atto e documento anagrafico pertinente.
A sostegno della domanda, il ricorrente evidenzia di aver manifestato, fin dall'infanzia, una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
di aver provato disagio rispetto alla propria identità di genere durante l'adolescenza, descrivendo la propria esperienza di disforia come una dolorosa disconnessione tra mente e corpo;
di essersi rivolto nel 2022 al proprio medico di base e successivamente a strutture specializzate per intraprendere un percorso di transizione di genere. Nel mese di marzo 2023, il ricorrente ha iniziato un percorso di supporto psicologico presso la SOD di Andrologia, Endocrinologia femminile e
Incongruenza di genere all'Ospedale Careggi di Firenze, proseguito nel 2024 con la prima visita endocrinologica, a seguito della quale ha iniziato nel mese di Ottobre 2024 la terapia ormonale femminilizzante. In data 3 giugno 2025, la dott.ssa presso Per_2 Parte_2
l'Ospedale di Careggi ha rilasciato la certificazione medica attestante un quadro di Disforia di Genere secondo ICD – 11 (codice HA60) e DSM 5TR (codice 302.85)
All'udienza del giorno 2 Ottobre 2025 è comparsa la parte personalmente per confermare quanto contenuto nel ricorso. Rassegnate le conclusioni, il giudice rimetteva la decisione al Collegio.
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario. Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “ quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione pagina 2 di 4 scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati a adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da maschile a femminile, oltre alla rettificazione del prenome da in Pt_1 Per_1
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha allegato la certificazione medica della dott.ssa
Psicologa Psicoterapeuta presso l'Ospedale di Careggi, che ha rilasciato certificazione Per_2 medica attestante un quadro di “Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e
DSM 5-TR (codice 302.85)” ove si certifica che il ricorrente “è perfettamente consapevole e che tale condizione le provoca un elevato livello di sofferenza psichica” e che quest'ultimo “esprime necessità di rettificare il nome e il genere sui documenti dal momento che non rispecchiano correttamente la sua identità di genere femminile. Ciò è, infatti, associato a disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di nella vita quotidiana”. Per_1
A ciò si aggiunge la certificazione medica – rilasciata dalla dott.ssa in data 29 aprile Persona_3
2025, medico chirurgo e specialista in endocrinologia presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Careggi - attestante che il ricorrente ha seguito la terapia ormonale finalizzata alla de- mascolinizzazione e femminilizzazione, attenendosi al protocollo terapeutico.
Si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d.lgs 150/11 nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, qualora le modificazioni dei caratteri pagina 3 di 4 sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
Ritornando al caso di specie, si osserva che dalla documentazione in atti, emergono i trattamenti medici effettuati dal ricorrente che dimostrano il compimento del percorso irreversibile di transizione intrapreso dallo stesso, giustificando con ciò la domanda di rettificazione, senza la necessità di richiedere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Sesto Fiorentino, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile (Atto di nascita – n-271; parte II Serie B;
Anno
2000) - come richiesto dal ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da in Pt_1
Per_1
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali
PQM
Il Tribunale Ordinario di Firenze, così definitivamente provvede:
accerta il diritto del ricorrente di ottenere la rettificazione dell'atto di nascita e di tutti i documenti anagrafici e, per l'effetto,
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto Fiorentino la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile;
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da in Pt_1 Per_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, il giorno 8 ottobre 2025 su relazione della dott.ssa Antonella Galano – Giudice on. relatore.
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa A. Galano Dott.ssa S. Governatori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa S. Governatori Presidente
Dott.ssa D. Garufi Giudice
Dott.ssa A. Galano Giudice on. rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8046/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FITTANTE ALDO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MICHELE DI LANDO 6 50126 FIRENZE
RICORRENTE contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE (C.F. ), CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
FATTO DIRITTO
Con ricorso ex art. 31 d.lgs n. 150/ 2011, nato a [...] il [...], chiede Parte_1 all'intestato Tribunale di accertare e, per l'effetto, disporre la rettificazione dell'atto di nascita del Sig.
(Doc.15) nato a [...] il [...] (Atto n. 271, Parte 2, Serie B, Anno 2000, Parte_1 del Comune di Sesto Fiorentino) e di tutti i documenti anagrafici, ordinando che l'indicazione del sesso sia modificata da “maschile” a “femminile”; Disporre altresì la rettificazione del prenome del ricorrente ordinando che sull'atto di nascita e su tutti i documenti anagrafici il Parte_1 prenome sia sostituito con il prenome “ ; Ordinare, di conseguenza, all'Ufficiale dello Pt_1 Per_1
Stato Civile del Comune di Sesto Fiorentino e a ogni altra Autorità competente, di procedere alle
pagina 1 di 4 relative annotazioni e variazioni sui registri dello stato civile e su ogni altro atto e documento anagrafico pertinente.
A sostegno della domanda, il ricorrente evidenzia di aver manifestato, fin dall'infanzia, una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
di aver provato disagio rispetto alla propria identità di genere durante l'adolescenza, descrivendo la propria esperienza di disforia come una dolorosa disconnessione tra mente e corpo;
di essersi rivolto nel 2022 al proprio medico di base e successivamente a strutture specializzate per intraprendere un percorso di transizione di genere. Nel mese di marzo 2023, il ricorrente ha iniziato un percorso di supporto psicologico presso la SOD di Andrologia, Endocrinologia femminile e
Incongruenza di genere all'Ospedale Careggi di Firenze, proseguito nel 2024 con la prima visita endocrinologica, a seguito della quale ha iniziato nel mese di Ottobre 2024 la terapia ormonale femminilizzante. In data 3 giugno 2025, la dott.ssa presso Per_2 Parte_2
l'Ospedale di Careggi ha rilasciato la certificazione medica attestante un quadro di Disforia di Genere secondo ICD – 11 (codice HA60) e DSM 5TR (codice 302.85)
All'udienza del giorno 2 Ottobre 2025 è comparsa la parte personalmente per confermare quanto contenuto nel ricorso. Rassegnate le conclusioni, il giudice rimetteva la decisione al Collegio.
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario. Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “ quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione pagina 2 di 4 scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati a adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da maschile a femminile, oltre alla rettificazione del prenome da in Pt_1 Per_1
A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente ha allegato la certificazione medica della dott.ssa
Psicologa Psicoterapeuta presso l'Ospedale di Careggi, che ha rilasciato certificazione Per_2 medica attestante un quadro di “Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e
DSM 5-TR (codice 302.85)” ove si certifica che il ricorrente “è perfettamente consapevole e che tale condizione le provoca un elevato livello di sofferenza psichica” e che quest'ultimo “esprime necessità di rettificare il nome e il genere sui documenti dal momento che non rispecchiano correttamente la sua identità di genere femminile. Ciò è, infatti, associato a disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di nella vita quotidiana”. Per_1
A ciò si aggiunge la certificazione medica – rilasciata dalla dott.ssa in data 29 aprile Persona_3
2025, medico chirurgo e specialista in endocrinologia presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Careggi - attestante che il ricorrente ha seguito la terapia ormonale finalizzata alla de- mascolinizzazione e femminilizzazione, attenendosi al protocollo terapeutico.
Si osserva che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 d.lgs 150/11 nella parte in cui prevede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, qualora le modificazioni dei caratteri pagina 3 di 4 sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
Ritornando al caso di specie, si osserva che dalla documentazione in atti, emergono i trattamenti medici effettuati dal ricorrente che dimostrano il compimento del percorso irreversibile di transizione intrapreso dallo stesso, giustificando con ciò la domanda di rettificazione, senza la necessità di richiedere l'autorizzazione al trattamento chirurgico.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Sesto Fiorentino, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile (Atto di nascita – n-271; parte II Serie B;
Anno
2000) - come richiesto dal ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da in Pt_1
Per_1
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali
PQM
Il Tribunale Ordinario di Firenze, così definitivamente provvede:
accerta il diritto del ricorrente di ottenere la rettificazione dell'atto di nascita e di tutti i documenti anagrafici e, per l'effetto,
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto Fiorentino la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile;
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da in Pt_1 Per_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Firenze, il giorno 8 ottobre 2025 su relazione della dott.ssa Antonella Galano – Giudice on. relatore.
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa A. Galano Dott.ssa S. Governatori
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