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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1284/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239003537430 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101583-2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101583-2012 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101584-2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101584-2012 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.4.2024 Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano l'avviso di intimazione di pagamento n. 29820239003537430/000 notificato il 25 gennaio 2024, con cui veniva chiesto il pagamento di € 31.207,79 per importi portati dagli avvisi di accertamento nn. TY701T01583/2012 e
TY701T01584/2012 entrambi asseritamente notificati il 17.7.2012; eccepivano la mancata notifica degli atti presupposti, avente per altro per oggetto sanzioni ed interessi, ed in ogni caso la prescrizione quinquennale.
Si costituiva l'AdE rilevando che, da interrogazione, gli avvisi risultavano notificati.
Nessuno si costituiva per AdER.
Alla udienza del 10.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Parte ricorrente ha impugnato la intimazione notificata in data 25.1.2024 eccependo, preliminarmente, la mancata notifica degli avvisi sottesi ed in ogni caso la prescrizione essendo decorso oltre un decennio dalla asserita data di notifica degli stessi alla intimazione.
Invero, stante la contumacia di AdER, e nonostante la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, nessuna prova
è stata addotta circa l'effettiva notifica degli avvisi sottesi alla intimazione, che sarebbe avvenuta in data
17.7.2012, ed aventi ad oggetto sanzioni ed interessi, con una prescrizione quindi quinquennale.
Attese pertanto le superiori considerazioni, stante che nessuna prova è stata addotta dalle resistenti circa la corretta notifica degli avvisi e che la intimazione risulta notificata oltre un decennio dopo senza che siano stati emessi e notificati validi atti interruttivi della prescrizione, va accolto il ricorso ed annullato l'atto opposto
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2540,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Siracusa, il 10.11.2025 .
Il Presidente Relatore
dr. Adriana Puglisi
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1284/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239003537430 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101583-2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101583-2012 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101584-2012 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY701T101584-2012 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.4.2024 Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano l'avviso di intimazione di pagamento n. 29820239003537430/000 notificato il 25 gennaio 2024, con cui veniva chiesto il pagamento di € 31.207,79 per importi portati dagli avvisi di accertamento nn. TY701T01583/2012 e
TY701T01584/2012 entrambi asseritamente notificati il 17.7.2012; eccepivano la mancata notifica degli atti presupposti, avente per altro per oggetto sanzioni ed interessi, ed in ogni caso la prescrizione quinquennale.
Si costituiva l'AdE rilevando che, da interrogazione, gli avvisi risultavano notificati.
Nessuno si costituiva per AdER.
Alla udienza del 10.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Parte ricorrente ha impugnato la intimazione notificata in data 25.1.2024 eccependo, preliminarmente, la mancata notifica degli avvisi sottesi ed in ogni caso la prescrizione essendo decorso oltre un decennio dalla asserita data di notifica degli stessi alla intimazione.
Invero, stante la contumacia di AdER, e nonostante la costituzione dell'Agenzia delle Entrate, nessuna prova
è stata addotta circa l'effettiva notifica degli avvisi sottesi alla intimazione, che sarebbe avvenuta in data
17.7.2012, ed aventi ad oggetto sanzioni ed interessi, con una prescrizione quindi quinquennale.
Attese pertanto le superiori considerazioni, stante che nessuna prova è stata addotta dalle resistenti circa la corretta notifica degli avvisi e che la intimazione risulta notificata oltre un decennio dopo senza che siano stati emessi e notificati validi atti interruttivi della prescrizione, va accolto il ricorso ed annullato l'atto opposto
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2540,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.
Così deciso a Siracusa, il 10.11.2025 .
Il Presidente Relatore
dr. Adriana Puglisi