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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2148/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in Parte_1 data 21/05/1959, elettivamente domiciliata in PALERMO, CORSO TUKORY
142, presso lo studio dell'Avv. LI VIGNI MARIA RITA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a Otavalo (ECUADOR), in [...] Controparte_1
26/11/1981, elettivamente domiciliato in PALERMO, CORSO TUKORY 142, presso lo studio dell'Avv. LI VIGNI MARIA RITA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 28/4/2025 (matrimonio celebrato in Otavalo (Ecuador), il 31/01/2006 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 14/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza;
2. entrambi rinunciano a qualsiasi forma di recirpoco mantenimento considerato che la signora percepisce da pochi mesi l'assegno di Pt_1 inclusione mentre il sig. ha guadagni talmente minimi che Controparte_1
a mala pena gli consentono di far fronte alle proprie esigenze personali;
3. le aprti attribuiscono efficacia immediata alle condizioni della separazione già con la sottoscrizione del rpesente atto all'interno del quale sono contenute”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 3 P. 2, S. C, Anno 2007) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2148/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in Parte_1 data 21/05/1959, elettivamente domiciliata in PALERMO, CORSO TUKORY
142, presso lo studio dell'Avv. LI VIGNI MARIA RITA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a Otavalo (ECUADOR), in [...] Controparte_1
26/11/1981, elettivamente domiciliato in PALERMO, CORSO TUKORY 142, presso lo studio dell'Avv. LI VIGNI MARIA RITA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 28/4/2025 (matrimonio celebrato in Otavalo (Ecuador), il 31/01/2006 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 14/7/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e saranno liberi di fissare ovunque la propria residenza;
2. entrambi rinunciano a qualsiasi forma di recirpoco mantenimento considerato che la signora percepisce da pochi mesi l'assegno di Pt_1 inclusione mentre il sig. ha guadagni talmente minimi che Controparte_1
a mala pena gli consentono di far fronte alle proprie esigenze personali;
3. le aprti attribuiscono efficacia immediata alle condizioni della separazione già con la sottoscrizione del rpesente atto all'interno del quale sono contenute”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 3 P. 2, S. C, Anno 2007) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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