Ordinanza cautelare 28 novembre 2024
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 21/07/2025, n. 14400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14400 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14400/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11512/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11512 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L’Age D’Or S.r.l., Bianca S.r.l. e Michelangelo Film S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro Malossini, Francesco Vannicelli e Christian Collovà, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Malossini in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero della cultura e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Universal Pictures International Italy S.r.l., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Dellacasa, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;
APA – Associazione Produttori Audiovisivi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Bettelli, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024, pubblicato in data 13 agosto 2024, con il quale il Ministero della cultura di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ha adottato le “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220” (doc .1);
- del Decreto Direttoriale del Ministero della cultura – Dipartimento per le attività culturali - Direzione generale Cinema e audiovisivo n. 3361 del 14 ottobre 2024, pubblicato in pari data, recante “Disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni” (doc. 2);
- del Decreto Direttoriale del Ministero della cultura – Dipartimento per le attività culturali - Direzione generale Cinema e audiovisivo n. 3362 del 14 ottobre 2024, pubblicato in pari data, recante “Disposizioni per il versamento del contributo per le spese istruttorie previste ai fini della presentazione delle domande di concessione dei benefici di cui alla legge del 14 novembre 2016, n. 220” (doc. 3);
- del Decreto Direttoriale del Ministero della cultura – Dipartimento per le attività culturali - Direzione generale Cinema e audiovisivo n. 3363 del 14 ottobre 2024, pubblicato in pari data, recante “Disposizioni attuative per la circuitazione cinematografica ai sensi del decreto del Ministro della Cultura di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225” (doc. 4);
- del Decreto Direttoriale del Ministero della cultura – Dipartimento per le attività culturali - Direzione generale Cinema e audiovisivo n. 3364 del 14 ottobre 2024, pubblicato in pari data, recante “Disposizioni attuative ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto del Ministro della cultura di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze del 10 luglio 2024, n. 225” (doc. 5);
- di ogni alto atto precedente, successivo o comunque connesso con quelli impugnati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L’AGE D’OR S.R.L. il 19\12\2024:
- del Decreto Direttoriale del Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali - Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo n. 3494 del 28 ottobre 2024, pubblicato in pari data, recante “Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva Anno 2024” e di ogni alto atto precedente, successivo o comunque connesso con quelli impugnati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la dichiarazione resa all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il presente ricorso le Società in epigrafe indicate, produttrici di opere cinematografiche ai sensi dell’art. 45 della legge 22 aprile 1941 n. 633, sono insorte avverso il Decreto Interministeriale n. 225 del 10 luglio 2024, pubblicato in data 13 agosto 2024, adottato dal Ministero della cultura di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e recante “ Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ”, gravato unitamente ai Decreti Direttoriali attuativi nn. 3361, 3362, 3363, 3364 del 14 ottobre 2024, nonché al Decreto Direttoriale n. 3494 del 28 ottobre 2024 (impugnato con motivi aggiunti);
- le ricorrenti sollevano plurimi motivi di diritto, impugnando diverse delle disposizioni dettate dai prefati decreti;
- i Ministeri della cultura e dell’economia e delle finanze si sono costituiti in giudizio;
- sono intervenute ad opponendum ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali e APA – Associazione produttori audiovisivi;
- all’esito di vari rinvii, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025;
Considerato che:
- in corso di giudizio è stato adottato il Decreto Interministeriale n. 141 del 22 aprile 2025, recante “ Modifiche al decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225 ”, versato in atti dalla difesa erariale, che con memoria dell’11 giugno 2025 attesta che il medesimo è stato “ ammesso alla registrazione il 23/05/2025 n. 1180 dall’Ufficio di controllo di legittimità della Corte dei conti ”, formulando contestuale istanza di declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse;
- anche la parte ricorrente, a mezzo di dichiarazione resa in udienza dai propri difensori, ha rappresentato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, insistendo per il pagamento delle spese di lite;
- tanto premesso, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse;
- le spese di lite vanno poste a carico delle resistenti amministrazioni, che sono tenute al relativo pagamento in solido tra loro, e sono liquidate nell’ammontare complessivamente determinato in dispositivo, da ripartirsi in egual misura tra le Società ricorrenti, ritenendo il Collegio che trovi applicazione, al caso di specie, il principio della soccombenza virtuale, atteso che, quantunque il preambolo del sopraggiunto D.I. n. 141/2025 rappresenti, in maniera generica, che “ (è stato) RITENUTO necessario modificare il sopra citato decreto del 10 luglio 2024, n. 225, al fine di adeguarlo all’attuale contesto di riferimento per il settore cinematografico e audiovisivo ”, e nonostante le modifiche introdotte concernano molteplici profili della disciplina in materia di credito di imposta per le imprese cinematografiche e audiovisive, sono state, tra l’altro, specificamente riformate anche le previsioni gravate con il ricorso, accogliendo di fatto i rilievi sollevati dalle ricorrenti (vedasi, su tutte, le modifiche apportate all’art 12, comma 1, in tema di requisiti per l’accesso al tax credit , che nella sua formulazione originaria contemplava la necessità di sottoscrivere un accordo vincolante con una “ primaria ” società di distribuzione cinematografica, come definita dalla lett. j del comma 3 dell’art. 1, oggi eliminata, previsione sulla quale si erano appuntate le doglianze dedotte con il primo motivo di ricorso);
- le spese processuali possono essere invece compensate nei confronti delle Associazioni APA e ANICA, intervenute ad opponendum ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna i Ministeri della cultura e dell’economia e delle finanze, in solido tra loro e con successiva ripartizione in parti uguali, a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida nella misura complessiva di euro 2.500,00, oltre accessori di legge, da ripartirsi in egual misura tra le ricorrenti. Compensa le spese nei confronti di ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali e APA – Associazione Produttori Audiovisivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO