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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13170 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 26299/2025
Il Giudice BR AR, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to CONTALDO Parte_1
IA
ricorrente contro
, CP_1
resistente contumace
OGGETTO: indennità di accompagnamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “insiste come da ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 21.7.2025 parte ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accertare il suo diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2023.
La Difesa deduce, a tal fine, che il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, con decreto di omologa del 18.12.2024, ha riconosciuto la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario previsto per la provvidenza in esame e che , nonostante il CP_1 decorso di 120 giorni previsto dall'art. 445 comma 5 cpc, non ha provveduto al pagamento dell'emolumento, pur essendo la parte in possesso dei requisiti socio- economici previsti dalla legge.
Nessuno si è costituito per . CP_1
Il giudice, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, trattata con il rito cartolare, decideva il procedimento con la presente sentenza.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , a fronte della rituale notifica CP_1 del ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato avendo parte ricorrente dimostrato la sussistenza dei requisiti sanitari e socio economici richiesti dalla legge (v. all. al ricorso).
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'emolumento in esame dal 13.10.2023 con conseguente condanna di di CP_1 corrispondere la prestazione in esame dalla medesima data, oltre interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo.
Spese di lite liquidate secondo il principio di soccombenza e i parametri previsti dalla legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento, ex. art. 1 L. n. 18/1980, dal 13.10.2023 e, per l'effetto, condanna
, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a corrispondere al ricorrente CP_1
Pag. 2 di 3 l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 13.10.2023, oltre interessi legali, e a rimborsargli le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro
1200,00, oltre accessori di legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 19/12/2025 Il Giudice
BR AR
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 26299/2025
Il Giudice BR AR, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to CONTALDO Parte_1
IA
ricorrente contro
, CP_1
resistente contumace
OGGETTO: indennità di accompagnamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “insiste come da ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 21.7.2025 parte ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accertare il suo diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di ottobre 2023.
La Difesa deduce, a tal fine, che il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, con decreto di omologa del 18.12.2024, ha riconosciuto la sussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario previsto per la provvidenza in esame e che , nonostante il CP_1 decorso di 120 giorni previsto dall'art. 445 comma 5 cpc, non ha provveduto al pagamento dell'emolumento, pur essendo la parte in possesso dei requisiti socio- economici previsti dalla legge.
Nessuno si è costituito per . CP_1
Il giudice, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, trattata con il rito cartolare, decideva il procedimento con la presente sentenza.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , a fronte della rituale notifica CP_1 del ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato avendo parte ricorrente dimostrato la sussistenza dei requisiti sanitari e socio economici richiesti dalla legge (v. all. al ricorso).
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'emolumento in esame dal 13.10.2023 con conseguente condanna di di CP_1 corrispondere la prestazione in esame dalla medesima data, oltre interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo.
Spese di lite liquidate secondo il principio di soccombenza e i parametri previsti dalla legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento, ex. art. 1 L. n. 18/1980, dal 13.10.2023 e, per l'effetto, condanna
, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a corrispondere al ricorrente CP_1
Pag. 2 di 3 l'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 13.10.2023, oltre interessi legali, e a rimborsargli le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro
1200,00, oltre accessori di legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 19/12/2025 Il Giudice
BR AR
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