Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 85
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dei termini per l'accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia stato notificato entro i termini di legge, considerando le proroghe previste dalla normativa emergenziale COVID-19 e dalla procedura di accertamento con adesione.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione

    La Corte ha richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti.

  • Rigettato
    Infondatezza dei rilievi nel merito

    La Corte ha ritenuto fondati i rilievi dell'Ufficio. Per quanto riguarda la sopravvenienza attiva, ha considerato che la falsata rappresentazione dei conti finanziamento soci ha permesso un duplice vantaggio, riducendo gli apporti in conto capitale e indicando una passività superiore al reale, con conseguente insussistenza di passività rilevante ai fini dell'art. 88 TUIR. Per quanto riguarda il difetto di inerenza, la tipologia e quantità di generi alimentari acquistati sono state ritenute indeducibili.

  • Rigettato
    Decadenza dei termini per l'accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia stato notificato entro i termini di legge, considerando le proroghe previste dalla normativa emergenziale COVID-19 e dalla procedura di accertamento con adesione.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione

    La Corte ha richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti.

  • Rigettato
    Infondatezza dei rilievi nel merito

    Per quanto riguarda il difetto di inerenza, la tipologia e quantità di generi alimentari acquistati sono state ritenute indeducibili.

  • Rigettato
    Decadenza dei termini per l'accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia stato notificato entro i termini di legge, considerando le proroghe previste dalla normativa emergenziale COVID-19 e dalla procedura di accertamento con adesione.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione

    La Corte ha richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti.

  • Rigettato
    Infondatezza dei rilievi nel merito

    Per quanto riguarda il difetto di inerenza, la tipologia e quantità di generi alimentari acquistati sono state ritenute indeducibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 85
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
    Numero : 85
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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