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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
MANCINI DAVID, TO
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 890/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Rappresentante_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ3T100182 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ3T100182 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ3T100182 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con accertamento notificato il 20/5/2024, al termine di una complessa istruttoria preceduta dall'Invito obbligatorio ai sensi dell'art.
5-ter del D.lgs. n. 218/1997, l'Ufficio ha contestato alla società i seguenti due rilievi:
1) Rilievo n. 1: Difetto di inerenza per l'acquisto di RI EL (ai fini IRES, IRAP ed IVA), per cui sono stati recuperati costi non inerenti all'attività di impresa per un imponibile di euro 3.654,00 ed Iva di
146,16;
2) Rilievo n. 2: Sopravvenienza attiva (ai fini IRES), per cui è stato accertato un maggior reddito di impresa di euro 1.042.777,00
La ricorrente ha eccepito in via preliminare:
1) la decadenza dei termini per l'accertamento;
2) La violazione dell'art. 7, co. 5 bis, del D.lgs. n. 546/1992 in materia di onere della prova.
Nel merito, contesta l'infondatezza dei due rilievi mossi dall'Ufficio
L'ufficio, costituitosi in giudizio, contesta quanto ex adverso dedotto e conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
L'Ufficio ha notificato l'accertamento in ossequio alle norme vigenti, ed in base al combinato disposto dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (proroga di 85 giorni) e dell'art. 5, co.
3-bis del D.lgs. n. 218 del 1997.
In primo luogo, l'Ufficio in data 11 marzo 2024 ha notificato l'Invito n. TQ31T100139/2024 per l'instaurazione del contraddittorio, emesso ai sensi del D.lgs. n. 218/97, invitando la società al contraddittorio per il giorno
22 marzo 2024 e avvertendola che se tra la predetta data ed il termine di notifica dell'accertamento fossero intercorsi meno di 90 giorni, il termine di notificazione dell'atto impositivo sarebbe stato prorogato di 120 giorni.
Alla data del 22 marzo 2024, la società, nella persona del rappresentante legale, non si è presentata nella sede indicata per l'instaurazione del contraddittorio al fine di attivare il procedimento di accertamento con adesione;
pertanto, si è proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento.
Quindi, per la notifica dell'avviso si è tenuto conto:
a) sia della proroga di 85 giorni stabilita dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, che fissava la decadenza per la notifica dell'accertamento al giorno 25/3/2024; b) sia della proroga di 120 giorni prevista dall'art.
5-ter del D.lgs. n. 218/1998 per gli accertamenti preceduti da Invito c.d. “obbligatorio”.
Il termine ultimo di notifica per l'avviso di accertamento, la cui scadenza sarebbe stata il 25/3/2024, in quanto preceduto dall'Invito obbligatorio ex. art.
5-ter, era dunque fissato al 23/7/2027, per effetto dell'allungamento di 120 giorni ai sensi dell'art. 5,
comma 3-bis del D.Lgs. n. 218/1997.
L'atto impositivo è stato notificato il 20/5/2024, quindi entro i termini della normativa sopra richiamata.
Con riguardo alla doglianza circa la non applicabilità della proroga di 85 giorni, va detto che il Decreto Legge
n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura
Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.
Sul punto ha chiarito ogni dubbio in proposito la recente pronuncia della Cassazione (cfr. ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Con riferimento alla nuova normativa in tema di onere della prova, si consideri l'orientamento della suprema corte (Ordinanza Corte di Cassazione n. 16493 del 13/06/2024): “quanto all'incidenza al caso di specie della nuova previsione in materia di onere probatorio, di cui al comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, ... deve osservarsi che questa Corte (Cass. n. 31878 del 2022) ha già chiarito che, «In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale».
Nel merito, non vi sono ragioni per ritenere illegittimo l'operato dell'Ufficio che ha correttamente proceduto ad effettuare la quantificazione della sopravvenienza attiva di cui al secondo rilievo. La società ha espressamente affermato che le movimentazioni effettuate nell'anno 2017 sul conto “finanziamento soci in conto capitali” sono state ivi erroneamente rappresentate perché, in realtà, avrebbero dovuto trovare spazio nel conto relativo al “finanziamento infruttifero dei soci”.
Secondo la ricorrente il conto “finanziamento soci in conto capitale” avrebbe dovuto avere un saldo finale pari ad €. 1.519.456,90 (pari, cioè, al saldo contabile al 31.12.2017 di €. 476.679,90 + €. 1.042.777,00 erroneamente transitati per questo conto anziché per quello “finanziamento infruttifero dei soci”).
Analogamente, il conto finanziamento infruttifero dei soci, al 31/12/2017, avrebbe dovuto essere pari ad
€. 161.937,81 ossia pari al saldo contabile iniziale al 01/01/2017 di €. 1.204.714,81 - €.
1.042.777 erroneamente transitati per il conto “finanziamento soci in conto capitale”.
Negli anni, la società non ha emendato l'asserito errore, con la conseguenza che i conti sopra citati, anziché essere allineati e rappresentativi della realtà aziendale, così come dichiarata dalla società nei contraddittori con l'Ufficio, manifestavano da un lato una voce di patrimonio netto inferiore (€ 476.679,90 anziché € 1.519.456,90) e, dall'altro, un debito della società verso i soci superiore al reale
(€ 1.204.714,81 anziché € 161.937,81) La falsata rappresentazione di tale situazione (ossia dell'esistenza di un debito verso soci per finanziamenti infruttiferi di consistenza maggiore del reale e, contemporaneamente, di un patrimonio netto inferiore al reale determinato dall'utilizzo del conto finanziamento in conto capitale) è perdurata negli anni.
Questo ha permesso un duplice vantaggio: da un lato di ridurre gli apporti in conto capitale aggirando l'art. 47 TUIR, dall'altro di indicare una passività superiore alla sua reale consistenza (€. 1.204.714,81 invece di € 161.937,81). È, dunque, corretto quanto rilevato dall'Ufficio che la differenza tra la passività iscritta a bilancio e quella reale rappresenta un'insussistenza di passività rilevante ai fini dell'art. 88 TUIR.
Con riferimento al primo rilievo, la non inerenza non è contestabile, considerata la tipologia ed il quantitativo di generi alimentari, da ritenere indeducibili.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in euro 5.000,00
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
MANCINI DAVID, TO
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 890/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Rappresentante_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ3T100182 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ3T100182 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ3T100182 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con accertamento notificato il 20/5/2024, al termine di una complessa istruttoria preceduta dall'Invito obbligatorio ai sensi dell'art.
5-ter del D.lgs. n. 218/1997, l'Ufficio ha contestato alla società i seguenti due rilievi:
1) Rilievo n. 1: Difetto di inerenza per l'acquisto di RI EL (ai fini IRES, IRAP ed IVA), per cui sono stati recuperati costi non inerenti all'attività di impresa per un imponibile di euro 3.654,00 ed Iva di
146,16;
2) Rilievo n. 2: Sopravvenienza attiva (ai fini IRES), per cui è stato accertato un maggior reddito di impresa di euro 1.042.777,00
La ricorrente ha eccepito in via preliminare:
1) la decadenza dei termini per l'accertamento;
2) La violazione dell'art. 7, co. 5 bis, del D.lgs. n. 546/1992 in materia di onere della prova.
Nel merito, contesta l'infondatezza dei due rilievi mossi dall'Ufficio
L'ufficio, costituitosi in giudizio, contesta quanto ex adverso dedotto e conclude per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
L'Ufficio ha notificato l'accertamento in ossequio alle norme vigenti, ed in base al combinato disposto dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (proroga di 85 giorni) e dell'art. 5, co.
3-bis del D.lgs. n. 218 del 1997.
In primo luogo, l'Ufficio in data 11 marzo 2024 ha notificato l'Invito n. TQ31T100139/2024 per l'instaurazione del contraddittorio, emesso ai sensi del D.lgs. n. 218/97, invitando la società al contraddittorio per il giorno
22 marzo 2024 e avvertendola che se tra la predetta data ed il termine di notifica dell'accertamento fossero intercorsi meno di 90 giorni, il termine di notificazione dell'atto impositivo sarebbe stato prorogato di 120 giorni.
Alla data del 22 marzo 2024, la società, nella persona del rappresentante legale, non si è presentata nella sede indicata per l'instaurazione del contraddittorio al fine di attivare il procedimento di accertamento con adesione;
pertanto, si è proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento.
Quindi, per la notifica dell'avviso si è tenuto conto:
a) sia della proroga di 85 giorni stabilita dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, che fissava la decadenza per la notifica dell'accertamento al giorno 25/3/2024; b) sia della proroga di 120 giorni prevista dall'art.
5-ter del D.lgs. n. 218/1998 per gli accertamenti preceduti da Invito c.d. “obbligatorio”.
Il termine ultimo di notifica per l'avviso di accertamento, la cui scadenza sarebbe stata il 25/3/2024, in quanto preceduto dall'Invito obbligatorio ex. art.
5-ter, era dunque fissato al 23/7/2027, per effetto dell'allungamento di 120 giorni ai sensi dell'art. 5,
comma 3-bis del D.Lgs. n. 218/1997.
L'atto impositivo è stato notificato il 20/5/2024, quindi entro i termini della normativa sopra richiamata.
Con riguardo alla doglianza circa la non applicabilità della proroga di 85 giorni, va detto che il Decreto Legge
n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Cura
Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.
Sul punto ha chiarito ogni dubbio in proposito la recente pronuncia della Cassazione (cfr. ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Con riferimento alla nuova normativa in tema di onere della prova, si consideri l'orientamento della suprema corte (Ordinanza Corte di Cassazione n. 16493 del 13/06/2024): “quanto all'incidenza al caso di specie della nuova previsione in materia di onere probatorio, di cui al comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, ... deve osservarsi che questa Corte (Cass. n. 31878 del 2022) ha già chiarito che, «In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale».
Nel merito, non vi sono ragioni per ritenere illegittimo l'operato dell'Ufficio che ha correttamente proceduto ad effettuare la quantificazione della sopravvenienza attiva di cui al secondo rilievo. La società ha espressamente affermato che le movimentazioni effettuate nell'anno 2017 sul conto “finanziamento soci in conto capitali” sono state ivi erroneamente rappresentate perché, in realtà, avrebbero dovuto trovare spazio nel conto relativo al “finanziamento infruttifero dei soci”.
Secondo la ricorrente il conto “finanziamento soci in conto capitale” avrebbe dovuto avere un saldo finale pari ad €. 1.519.456,90 (pari, cioè, al saldo contabile al 31.12.2017 di €. 476.679,90 + €. 1.042.777,00 erroneamente transitati per questo conto anziché per quello “finanziamento infruttifero dei soci”).
Analogamente, il conto finanziamento infruttifero dei soci, al 31/12/2017, avrebbe dovuto essere pari ad
€. 161.937,81 ossia pari al saldo contabile iniziale al 01/01/2017 di €. 1.204.714,81 - €.
1.042.777 erroneamente transitati per il conto “finanziamento soci in conto capitale”.
Negli anni, la società non ha emendato l'asserito errore, con la conseguenza che i conti sopra citati, anziché essere allineati e rappresentativi della realtà aziendale, così come dichiarata dalla società nei contraddittori con l'Ufficio, manifestavano da un lato una voce di patrimonio netto inferiore (€ 476.679,90 anziché € 1.519.456,90) e, dall'altro, un debito della società verso i soci superiore al reale
(€ 1.204.714,81 anziché € 161.937,81) La falsata rappresentazione di tale situazione (ossia dell'esistenza di un debito verso soci per finanziamenti infruttiferi di consistenza maggiore del reale e, contemporaneamente, di un patrimonio netto inferiore al reale determinato dall'utilizzo del conto finanziamento in conto capitale) è perdurata negli anni.
Questo ha permesso un duplice vantaggio: da un lato di ridurre gli apporti in conto capitale aggirando l'art. 47 TUIR, dall'altro di indicare una passività superiore alla sua reale consistenza (€. 1.204.714,81 invece di € 161.937,81). È, dunque, corretto quanto rilevato dall'Ufficio che la differenza tra la passività iscritta a bilancio e quella reale rappresenta un'insussistenza di passività rilevante ai fini dell'art. 88 TUIR.
Con riferimento al primo rilievo, la non inerenza non è contestabile, considerata la tipologia ed il quantitativo di generi alimentari, da ritenere indeducibili.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in euro 5.000,00