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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 778/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAFFEI ANGELICA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4428/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 231T009275000P001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 568/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Resistente/Appellato: Agenzia delle Entrate rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione n.23/IT/009275/000/T001 notificato li 1.9.2025 dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta con il quale l'Ufficio ha provveduto al disconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 57 c.8 DPR 131/86 , relativa all'imposta di registro applicata su l'atto notarile conseguente a procedimento espropriativo, stipulato il 15.3.2023 dinanzi al notaio Nominativo_1
(rep. N.46689/27210 registrato telematicamente il 24.2.2023 al n. 9275 serie IT) . Il ricorrente con il predetto atto ha trasferito la proprietà di un appezzamento di terreno complessivamente di mq.325 sito nel Comune di Succivo in favore della”Rete Ferroviaria Italiana Società per azioni”(Società_1 SP) per effetto della procedura espropriativa per pubblica utilità avviata ai sensi del DPR 327/2001, occorrente per la realizzazione per la linea alta velocità . Tale atto è stato assoggettato all'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art.57 comma 8 del DPR 131/86 che prevede la non debenza dell'imposta di registro ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento , conseguenti a procedimenti espropriativi o a cessioni volontarie ad essi equiparati. Parte ricorrente ha dedotto l'infondatezza e l'illegittimità dell'atto impugnato , lamentando la violazione e falsa applicazione del predetto articolo 57 comma 8 DPR 131/86 per erroneo disconoscimento dell'esenzione .
E' costituita l'Agenzia delle Entrate di Caserta che nelle proprie controdeduzioni evidenzia che l'avente causa ET SPA ha provveduto a versare le somme portate con l'avviso di liquidazione di cui è causa con versamento del 10.10.2025 allegato al fascicolo processuale telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso il Giudice vista la documentazione versata agli atti dall'Agenzia delle Entrate di Caserta , dalla quale si rileva che ET SP , ha provveduto al versamento delle somme riportate nell'opposto avviso di liquidazione dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art.46 del dlgs 546/92. Spese compensate .
P.Q.M.
Il giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAFFEI ANGELICA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4428/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 231T009275000P001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 568/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Resistente/Appellato: Agenzia delle Entrate rigetto del ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di liquidazione n.23/IT/009275/000/T001 notificato li 1.9.2025 dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta con il quale l'Ufficio ha provveduto al disconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 57 c.8 DPR 131/86 , relativa all'imposta di registro applicata su l'atto notarile conseguente a procedimento espropriativo, stipulato il 15.3.2023 dinanzi al notaio Nominativo_1
(rep. N.46689/27210 registrato telematicamente il 24.2.2023 al n. 9275 serie IT) . Il ricorrente con il predetto atto ha trasferito la proprietà di un appezzamento di terreno complessivamente di mq.325 sito nel Comune di Succivo in favore della”Rete Ferroviaria Italiana Società per azioni”(Società_1 SP) per effetto della procedura espropriativa per pubblica utilità avviata ai sensi del DPR 327/2001, occorrente per la realizzazione per la linea alta velocità . Tale atto è stato assoggettato all'esenzione dell'imposta di registro ai sensi dell'art.57 comma 8 del DPR 131/86 che prevede la non debenza dell'imposta di registro ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento , conseguenti a procedimenti espropriativi o a cessioni volontarie ad essi equiparati. Parte ricorrente ha dedotto l'infondatezza e l'illegittimità dell'atto impugnato , lamentando la violazione e falsa applicazione del predetto articolo 57 comma 8 DPR 131/86 per erroneo disconoscimento dell'esenzione .
E' costituita l'Agenzia delle Entrate di Caserta che nelle proprie controdeduzioni evidenzia che l'avente causa ET SPA ha provveduto a versare le somme portate con l'avviso di liquidazione di cui è causa con versamento del 10.10.2025 allegato al fascicolo processuale telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso il Giudice vista la documentazione versata agli atti dall'Agenzia delle Entrate di Caserta , dalla quale si rileva che ET SP , ha provveduto al versamento delle somme riportate nell'opposto avviso di liquidazione dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art.46 del dlgs 546/92. Spese compensate .
P.Q.M.
Il giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Spese compensate.