Articolo 32 della Legge sull'emigrazione
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11 dicembre 1919

Art. 32


In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti al prezzo dei noli approvati o stabiliti, il Governo potra' autorizzare i Comitati locali e gli Istituti di assistenza riconosciuti a sostituirsi in tutto all'opera dei rappresentanti dei vettori; potra' autorizzare con speciali concessioni altre compagnie, armatori o noleggiatori, italiani e stranieri, al trasporto degli emigranti, od effettuarlo, ove occorra, direttamente mediante requisizione di piroscafi inscritti in patente, secondo le norme stabilite dal regolamento; potra' consentire il trasbordo degli emigranti in porti esteri di qua dell'Oceano, e prendere ogni altro provvedimento opportuno a tutela dell'emigrazione.

Quando si verifichi il caso predetto, verra' ritirata al vettore la patente, che non potra' essere nuovamente concessa se non dietro motivata deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di recidiva, la patente verra' definitivamente ritirata.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1919
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