Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1953, n. 808
Articolo 2
Versione
15 novembre 1953
Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1953 al 30 giugno 1954, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge. (Appendice n.
2).

Entrata in vigore il 15 novembre 1953