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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 29155 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
e quali eredi di Controparte_1 CP_2 Per_1
[...] ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv.to J. Arcangeli
e
CP_3 Controparte_4 in persona del legale rappresentante, convenuta, contumace all'udienza del 26 febbraio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di al beneficio Persona_1 dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, con decorrenza dal 1.11.22 e condanna l' ad erogare ai CP_3 ricorrente i ratei di questa prestazione dal 1.11.22 al 31.12.22, con gli interessi legali come per legge;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_3
1.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha già ottenuto l'omologa dell'accertamento del Persona_1 requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13.10.22 (v. docc. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente).
Il beneficiario è poi deceduto il 31.12.22 (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Ha prodotto il modello AP70 (v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente);
l' è rimasta contumce. CP_3
Pertanto, l' deve essere condannato a pagare i ratei della suddetta CP_3 prestazione a far data dal 1.11.22 sino al 31.12.22, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione, sono poste a carico dell secondo la generale regola della soccombenza CP_3
(art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 26 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
e quali eredi di Controparte_1 CP_2 Per_1
[...] ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv.to J. Arcangeli
e
CP_3 Controparte_4 in persona del legale rappresentante, convenuta, contumace all'udienza del 26 febbraio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di al beneficio Persona_1 dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, con decorrenza dal 1.11.22 e condanna l' ad erogare ai CP_3 ricorrente i ratei di questa prestazione dal 1.11.22 al 31.12.22, con gli interessi legali come per legge;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_3
1.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha già ottenuto l'omologa dell'accertamento del Persona_1 requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13.10.22 (v. docc. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente).
Il beneficiario è poi deceduto il 31.12.22 (v. doc. 4 fascicolo parte ricorrente).
Ha prodotto il modello AP70 (v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente);
l' è rimasta contumce. CP_3
Pertanto, l' deve essere condannato a pagare i ratei della suddetta CP_3 prestazione a far data dal 1.11.22 sino al 31.12.22, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione, sono poste a carico dell secondo la generale regola della soccombenza CP_3
(art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 26 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro