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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11726 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.LUCA PUTIGNANO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
AH AR, ed elettivamente domiciliato\a in VIALE MARCHE 12 73100 LECCE
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24/10/2023 conveniva Parte_1 in giudizio esponendo: CP_1
- che l'Ente non aveva provveduto alla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità (categoria IOCOM), di cui era titolare dal mese di dicembre 2002, in pensione di vecchiaia, pur avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge;
- che detta trsformazione doveva avvenire automaticamente al maturare dei requisiti, anche laddove non vi fosse alcun vantaggio economico, in presenza di una disciplina della pensione di vecchiaia più favorevole (non sanitariamente
1 rivedibile, non soggetta a decurtazioni per aumenti reddituali, compatibile con attività lavorativa , reversibile e aumentabile in presenza di contribuzione versata successivamente);
- che, in ogni caso, l'importo poteva aumentare in forza di contribuzione versata dopo il riconoscimento dell'assegno ovvero 52 settimane nella gestione artigiani nel 2003. Concludeva chiedendo la condanna dell' alla trasformazione CP_1 della pensione IOCOM in pensione di vecchiaia a decorrere Pt_2 dalla maturazione del diritto (gennaio 2020), con condanna al pagamento di eventuali differenze maturate nei limiti della decadenza triennale, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l' eccepiva in via pregiudiziale la CP_1 decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, osservando che il termine decadenziale si applica anche alle azioni giudiziarie dirette ad ottenere l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, con decorrenza dal riconoscimento parziale o dal pagamento della sorte capitale. Deduceva la prescrizione quinquennale del diritto sia all'accredito della contribuzione figurativa che alla riliquidazione dei ratei pensionistici, richiamando l'art. 3 della L. n. 335/1995 e l'art. 38, comma 2, lett. d), del D.L. n. 98/2011. Nel merito, sosteneva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto , Parte_1 titolare di assegno ordinario di invalidità n. 37521895 con decorrenza dal 1° dicembre 2002, aveva maturato l'età pensionabile il 12 dicembre 2019, perfezionando anche il requisito contributivo (1.040 settimane), ma non avrebbe tratto alcun vantaggio economico dalla trasformazione del trattamento, poiché sia l'assegno di invalidità che la pensione di vecchiaia risultano già integrati al trattamento minimo. La causa, di natura documentale, alla scadenza dei termini per note di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Oggetto del presente giudizio è la domanda proposta da Pt_1
volta ad ottenere la trasformazione dell'assegno ordinario di
[...] invalidità in pensione di vecchiaia a far data dal 1° gennaio 2020. Preliminarmente, quanto all'eccezione di carenza di interesse ad agire, non è dubitabile che ci sia un interesse ad agire del ricorrente anche in assenza di utilità economica E' principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale l'interesse ad agire non si esaurisce nell'aspetto strettamente patrimoniale.
2 Nel caso di specie, la pensione di vecchiaia presenta benefici giuridici e previdenziali ulteriori rispetto all'assegno ordinario di invalidità, tra i quali:
– la stabilità del diritto, non più soggetto a revisioni triennali come l'A.O.I.;
– l'acquisizione definitiva dello status di pensionato, con effetti riflessi su assegni familiari, detrazioni fiscali, cumulo con redditi da lavoro e benefici assistenziali;
– la maggiore tutela in caso di decesso ai fini della reversibilità a favore dei superstiti;
– l'esclusione dal rischio di revoca per miglioramento delle condizioni di salute. Tali elementi, confermano che l'interesse ad agire sussiste anche in presenza di equivalenza economica tra i due trattamenti, essendo sufficiente la prospettazione di un vantaggio giuridico concreto e non meramente ipotetico. Venendo all'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38 del D.L. n. 98/2011, dispone testualmente che «le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte». La Corte di Cassazione ha più volte precisato che tale disposizione, di natura speciale e inderogabile, mira ad assicurare la stabilità dei rapporti previdenziali, impedendo la proposizione di azioni giudiziarie dopo il decorso del termine di tre anni dalla data del provvedimento amministrativo o, per le prestazioni continuative, dalla maturazione dei singoli ratei (Cass. civ., Sez. Lav., 22 marzo 2017, n. 7360; Cass. civ., Sez. Lav., 6 febbraio 2018, n. 2813; Cass. civ., Sez. Lav., 9 novembre 2022, n. 32819). Nel caso in esame, la pretesa giudiziale risulta proposta oltre il termine di decadenza previsto, non essendo stata dimostrata la presentazione di un'istanza amministrativa nei tre anni antecedenti la proposizione del ricorso giudiziario. In ogni caso, anche a prescindere dalla decadenza, il ricorso è infondato nel merito. Dalla documentazione prodotta risulta che , Parte_1 titolare di assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 1° dicembre 2002, ha maturato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel dicembre 2019, e quello contributivo di 1.040 settimane,
3 beneficiando della contribuzione figurativa correlata al periodo di fruizione dell'AOI. Ciò nondimeno non risulta in atti che abbia mai proposto una domanda amministrativa per la trasformazione. Sostiene in ricorso che tale trasformazione opererebbe automaticamente. L'argomento non appare fondato. In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Lav., 3 aprile 2014, n. 7805; Cass. civ., Sez. Lav., 22 gennaio 2019, n. 1730; Cass. civ., Sez. Lav., 17 marzo 2022, n. 8722), la trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia non opera automaticamente, ma solo su istanza del titolare e previa verifica del possesso dei requisiti anagrafici e contributivi. Sul punto Corte di Cassazione – Ordinanza n. 9735/6 maggio 2020 (Sez. VI) in cui la Corte ha affermato che “la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti”. Pertanto, l'automatismo invocato dal ricorrente non trova fondamento normativo: il legislatore non ha previsto un passaggio automatico da un trattamento all'altro, essendo necessario un atto di accertamento da parte dell'Ente (Cass. civ., Sez. Lav., 14 luglio 2016, n. 14414; Cass. civ., Sez. Lav., 26 maggio 2021, n. 14344). Alla luce di quanto esposto, il ricorso proposto da Parte_1 va rigettato. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Lecce 12/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
4
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11726 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.LUCA PUTIGNANO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
AH AR, ed elettivamente domiciliato\a in VIALE MARCHE 12 73100 LECCE
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24/10/2023 conveniva Parte_1 in giudizio esponendo: CP_1
- che l'Ente non aveva provveduto alla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità (categoria IOCOM), di cui era titolare dal mese di dicembre 2002, in pensione di vecchiaia, pur avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge;
- che detta trsformazione doveva avvenire automaticamente al maturare dei requisiti, anche laddove non vi fosse alcun vantaggio economico, in presenza di una disciplina della pensione di vecchiaia più favorevole (non sanitariamente
1 rivedibile, non soggetta a decurtazioni per aumenti reddituali, compatibile con attività lavorativa , reversibile e aumentabile in presenza di contribuzione versata successivamente);
- che, in ogni caso, l'importo poteva aumentare in forza di contribuzione versata dopo il riconoscimento dell'assegno ovvero 52 settimane nella gestione artigiani nel 2003. Concludeva chiedendo la condanna dell' alla trasformazione CP_1 della pensione IOCOM in pensione di vecchiaia a decorrere Pt_2 dalla maturazione del diritto (gennaio 2020), con condanna al pagamento di eventuali differenze maturate nei limiti della decadenza triennale, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l' eccepiva in via pregiudiziale la CP_1 decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, osservando che il termine decadenziale si applica anche alle azioni giudiziarie dirette ad ottenere l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, con decorrenza dal riconoscimento parziale o dal pagamento della sorte capitale. Deduceva la prescrizione quinquennale del diritto sia all'accredito della contribuzione figurativa che alla riliquidazione dei ratei pensionistici, richiamando l'art. 3 della L. n. 335/1995 e l'art. 38, comma 2, lett. d), del D.L. n. 98/2011. Nel merito, sosteneva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto , Parte_1 titolare di assegno ordinario di invalidità n. 37521895 con decorrenza dal 1° dicembre 2002, aveva maturato l'età pensionabile il 12 dicembre 2019, perfezionando anche il requisito contributivo (1.040 settimane), ma non avrebbe tratto alcun vantaggio economico dalla trasformazione del trattamento, poiché sia l'assegno di invalidità che la pensione di vecchiaia risultano già integrati al trattamento minimo. La causa, di natura documentale, alla scadenza dei termini per note di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Oggetto del presente giudizio è la domanda proposta da Pt_1
volta ad ottenere la trasformazione dell'assegno ordinario di
[...] invalidità in pensione di vecchiaia a far data dal 1° gennaio 2020. Preliminarmente, quanto all'eccezione di carenza di interesse ad agire, non è dubitabile che ci sia un interesse ad agire del ricorrente anche in assenza di utilità economica E' principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale l'interesse ad agire non si esaurisce nell'aspetto strettamente patrimoniale.
2 Nel caso di specie, la pensione di vecchiaia presenta benefici giuridici e previdenziali ulteriori rispetto all'assegno ordinario di invalidità, tra i quali:
– la stabilità del diritto, non più soggetto a revisioni triennali come l'A.O.I.;
– l'acquisizione definitiva dello status di pensionato, con effetti riflessi su assegni familiari, detrazioni fiscali, cumulo con redditi da lavoro e benefici assistenziali;
– la maggiore tutela in caso di decesso ai fini della reversibilità a favore dei superstiti;
– l'esclusione dal rischio di revoca per miglioramento delle condizioni di salute. Tali elementi, confermano che l'interesse ad agire sussiste anche in presenza di equivalenza economica tra i due trattamenti, essendo sufficiente la prospettazione di un vantaggio giuridico concreto e non meramente ipotetico. Venendo all'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38 del D.L. n. 98/2011, dispone testualmente che «le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte». La Corte di Cassazione ha più volte precisato che tale disposizione, di natura speciale e inderogabile, mira ad assicurare la stabilità dei rapporti previdenziali, impedendo la proposizione di azioni giudiziarie dopo il decorso del termine di tre anni dalla data del provvedimento amministrativo o, per le prestazioni continuative, dalla maturazione dei singoli ratei (Cass. civ., Sez. Lav., 22 marzo 2017, n. 7360; Cass. civ., Sez. Lav., 6 febbraio 2018, n. 2813; Cass. civ., Sez. Lav., 9 novembre 2022, n. 32819). Nel caso in esame, la pretesa giudiziale risulta proposta oltre il termine di decadenza previsto, non essendo stata dimostrata la presentazione di un'istanza amministrativa nei tre anni antecedenti la proposizione del ricorso giudiziario. In ogni caso, anche a prescindere dalla decadenza, il ricorso è infondato nel merito. Dalla documentazione prodotta risulta che , Parte_1 titolare di assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 1° dicembre 2002, ha maturato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel dicembre 2019, e quello contributivo di 1.040 settimane,
3 beneficiando della contribuzione figurativa correlata al periodo di fruizione dell'AOI. Ciò nondimeno non risulta in atti che abbia mai proposto una domanda amministrativa per la trasformazione. Sostiene in ricorso che tale trasformazione opererebbe automaticamente. L'argomento non appare fondato. In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Lav., 3 aprile 2014, n. 7805; Cass. civ., Sez. Lav., 22 gennaio 2019, n. 1730; Cass. civ., Sez. Lav., 17 marzo 2022, n. 8722), la trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia non opera automaticamente, ma solo su istanza del titolare e previa verifica del possesso dei requisiti anagrafici e contributivi. Sul punto Corte di Cassazione – Ordinanza n. 9735/6 maggio 2020 (Sez. VI) in cui la Corte ha affermato che “la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non opera automaticamente al compimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti”. Pertanto, l'automatismo invocato dal ricorrente non trova fondamento normativo: il legislatore non ha previsto un passaggio automatico da un trattamento all'altro, essendo necessario un atto di accertamento da parte dell'Ente (Cass. civ., Sez. Lav., 14 luglio 2016, n. 14414; Cass. civ., Sez. Lav., 26 maggio 2021, n. 14344). Alla luce di quanto esposto, il ricorso proposto da Parte_1 va rigettato. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Lecce 12/12/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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