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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. EL NG Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n 526/2024 R.G. di riassunzione a seguito della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 13209/2024 con la quale è stata cassata la sentenza di questa Corte n. 300/2019; promossa con ricorso depositato in data 12/08/2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliata a Bologna Galleria Falcone e Borsellino n.3 presso e nello studio dell'avv. Luca Faggioli che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
Controparte_1
In persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato presso gli uffici della civica avvocatura in Bologna piazza Maggiore n.6 e rappresentato e difeso dagli avv. Caterina Siciliano e Antonella Trentini giusta procura generale alle liti autenticata dal Segretario Generale del rep n. 7893 del Controparte_1
5 giugno 2023
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: contratti a termine e risarcimento dei danni
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 09.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri,
1 sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 17 novembre 2015 Parte_1
conveniva in giudizio il chiedendo che il Tribunale di Controparte_1
Bologna sezione lavoro accertasse l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, condannasse il a risarcire il danno conseguente al suddetto abuso e CP_1 accertasse il suo diritto alle progressioni economiche corrispondenti all'anzianità di servizio svolto.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze del in forza di Controparte_1
una pluralità di contratti a tempo determinato svolgendo la propria attività presso asili nido cittadini e che tali contratti erano privi di esplicita motivazione sull'apposizione del termine e che la loro durata era, comunque, superiore ai 36 mesi dal momento che aveva prestato servizio dal 2011.
Si costituiva con memoria il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il tribunale di Bologna sezione lavoro accoglieva il ricorso dichiarando l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dal 2011 oltre i 36 mesi e per l'effetto condannava il a risarcire il relativo danno che quantificava Controparte_1
in 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Accertava, altresì, il diritto della stessa per tali contratti alle progressioni economiche corrispondenti all'anzianità di servizio svolto.
Il con ricorso depositato in data 16 gennaio 2018 proponeva CP_1 CP_1
appello avverso la sentenza sostenendo la legittima apposizione del termine ai contratti e l'insussistenza del dedotto abuso nonché la non debenza degli scatti biennali in quanto non previsti dal CCNL applicabile e chiedeva, quindi, il rigetto delle domande proposte dalla stessa.
Si costituiva con memoria chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_1
In corso di causa il deduceva e documentava che l'appellata Controparte_1
era stata assunta a tempo indeterminato dal con decorrenza Controparte_1
dal 3 settembre 2018.
La Corte d'appello di Bologna accoglieva l'appello e in riforma della sentenza appellata rigettava le domande proposte da Parte_1
Proponeva ricorso per cassazione e resisteva il Parte_1 CP_1
[...]
2 La Corte di Cassazione con ordinanza pubblicata in data 14 maggio 2024 dichiarava inammissibili i primi due motivi del ricorso per cassazione, accoglieva il terzo il quarto e il quinto motivo di ricorso e dichiarava inammissibili il sesto il settimo e l'ottavo motivo.
In particolare statuiva che la Corte d'appello aveva errato nell'escludere l'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi e nell'escludere il risarcimento dando solo atto dell'avvenuta stabilizzazione a far data dal 3 settembre 2018 “senza precisare le modalità e le condizioni dell'assunzione medesima, né le disposizioni in forza della quale era stata effettuata.”
Cassava, quindi, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava a questa Corte d'appello in diversa composizione.
2.Il giudizio veniva riassunto da con ricorso in data 12 Parte_1 agosto 2024 che concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal in relazione all'abuso dei contratti a termine. Controparte_1
Si costituiva con memoria depositata in data 28 dicembre 2024 il CP_1 chiedendo in via preliminare che vista l'ordinanza n. 8038/2022 resa
[...] dalla Corte di Cassazione l'11 marzo 2022 la Corte d'appello dichiarasse improcedibile l'azione promossa dalla ricorrente per intervenuta decadenza.
Chiedeva, quindi, nel merito che la Corte d'appello considerato che i contratti stipulati erano muniti di specifica causale indicante il nominativo del lavoratore temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto e che quindi erano legittimi e/o, in subordine, che la lavoratrice era stata assunta a tempo determinato a seguito di procedura di stabilizzazione indetta ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.lgs. 75/2017, avente natura sanante dell'abuso, come indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, accertasse e dichiarasse la legittimità degli stessi e rigettasse tutte le domande della ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto.
Domandava, in via subordinata, che l'indennità risarcitoria fosse determinata nella misura minima delle 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'odierna udienza con lettura del dispositivo.
3 Occorre, innanzitutto, rilevare che nel giudizio di rinvio che è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la
3 formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente e neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte
Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate (Cass. civ n.
24357/2023).
In particolare come precisato dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 5137/2019) “La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra
l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.”
Tanto precisato si ritiene che l'eccezione di decadenza proposta dal CP_1
per la prima volta nel giudizio di rinvio sia inammissibile e non possa
[...]
essere esaminata in quanto ciò sarebbe in contrasto con i suddetti principi in materia di giudizio di rinvio.
Si tratta, infatti, di eccezione in senso stretto (cfr Cass. lav 4.5.2020) e non è dirimente, per ritenerne la sua ammissibilità in questa sede, il rilievo del CP_1 secondo cui l'eccezione non avrebbe potuto essere sollevata nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bologna sezione lavoro in quanto l'opzione interpretativa volta ad estendere la disciplina della decadenza in tema di contratti a termini intervenuti nell'impiego pubblico privatizzato sarebbe stata avallata per la prima volta da Cass., 11.3.2022, n. 8038 e ciò tanto più se si considera che tale sentenza si è limitata a riferire circa la vigenza, sin dal 2001, del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto nell'articolo 2 del d.lgs. n. 165/2001, operando il rinvio, quindi, anche in relazione alla disciplina decadenziale di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010 già in vigore alla data di instaurazione del giudizio di primo grado.
Si rileva, altresì, che considerata la pronuncia della Suprema Corte è passata in
4 giudicato la statuizione relativa al rigetto della domanda di accertamento al diritto alle progressioni economiche corrispondenti all'anzianità di servizio svolto e del resto la stessa ricorrente in riassunzione ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello del solo in relazione alle domande di Controparte_1
abuso dei contratti a termine.
Parimenti avendo la Suprema Corte dichiarato inammissibili il primo ed il secondo motivo di appello risulta intangibile la statuizione della Corte d'appello sulla legittimità dei singoli contratti a termine.
Il presente giudizio di rinvio ha, quindi, ad oggetto solo la decisione sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine per superamento del limite temporale dei 36 mesi e il relativo risarcimento dei danni.
La Corte di Cassazione ha, infatti, accolto il terzo motivo del ricorso in
Cassazione.
In particolare si legge nella pronuncia della Suprema Corte: “Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.10, comma 4 bis, d. lgs. n. 368/2001, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta il superamento del limite temporale di 36 mesi, deducendo che ai contratti a tempo determinato si applica l'art. 5 comma 4 bis del d. lgs.
n.368/2001, definitivamente inserito dalla legge n. 133/2008…
10. Il terzo motivo è fondato.
Questa Corte ha già osservato che l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (salvo che nel testo vigente ex lege n. 244/2007, che non disponeva sul punto) ha sempre richiamato per i contratti a termine stipulati dalla pubblica amministrazione la disciplina fissata, per i rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, dapprima dalla legge n. 230/1962 e dall'art.
23 legge n. 56/1987, ed in epoca successiva del d. lgs. n. 368/2001, in tal senso ponendo un vincolo alla disciplina della contrattazione collettiva (Cass. n.
6089/2021; tali principi sono stati ribaditi da Cass. n. 35145/2023).
Si è infatti precisato che l'intento del legislatore di estendere alle pubbliche amministrazioni le prescrizioni dettate in particolare dall'art. 5 del d.lgs. n.
368/2001 si desume anche dal comma 5 bis dell'art. 36 del d. lgs. n. 165/2001
(aggiunto dal citato d.l. n. 78/2009), che ha espressamente limitato
l'applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 soltanto in ordine alle previsioni sul diritto di precedenza nelle assunzioni (riservato al solo personale reclutato
5 mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ex art. 35, comma
1, lett. b); nel testo introdotto nell'anno 2013, l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 ha dichiarato espressamente applicabile alle pubbliche amministrazioni il d.lgs. n.
368/2001 salvo specifiche eccezioni, tra le quali non figura l'art. 5, comma 4 bis
(art. 36 comma 5 ter, aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b del d.l. 31 agosto
2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
e successivamente abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera e, del d.lgs. 25 maggio
2017, n. 75).
Si è poi osservato che anche l'esame del d.lgs. n. 368/2001 conduce alle medesime conclusioni, atteso che l'art. 10, comma 4 bis del medesimo decreto legislativo (inserito dall'art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), nell'escludere espressamente l'applicazione del precedente art. 5, comma 4 bis, ai contratti a tempo determinato stipulati nel settore scolastico, ne ha indirettamente confermato la generale applicabilità alle pubbliche amministrazioni.
Quanto, poi, alla scuola comunale valgono le considerazioni già espresse da
Cass. n. 35369/2021 che, ricostruito lo sviluppo nel tempo del quadro normativo, nei termini richiamati nella motivazione alla quale si rinvia ex art.
118 disp. att. cod. proc. civ., ha affermato che, solo a partire dal 10 settembre
2013 (per effetto dell'art. 4 comma 11 del d.l. n. 101 del 31 agosto 2013 che ha inserito nell'art. 10, comma 4 bis, un ulteriore inciso, prevedendo che all'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico”) il personale scolastico addetto agli asili nido e alle scuole dell'infanzia gestite dagli enti locali è stato esonerato dal rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 165/2001, mentre
è rimasta ferma la necessaria ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 ed in particolare la possibilità di ricorrere al contratto a termine in presenza di esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali.
12. La sentenza impugnata, che ha ritenuto inapplicabile l'art. 5, comma 4 bis del d. lgs. n. 165/2001, non è conforme a tali principi e va pertanto cassata sul
6 punto.”
La Cassazione ha, altresì, accolto il quarto e il quinto motivo di appello.
In particolare si legge nell'ordinanza della Suprema Corte: “ 13. Il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.
Questa Corte ha infatti chiarito, e il principio è stato recentemente ribadito
(Cass. n. 35145/2023), che nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente;
detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva
e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.
Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine (Cass. n. 14815/2021).
Si è invece ritenuto che qualora l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura di tipo concorsuale, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente, essendo anche tale conclusione conforme all'interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro enunciata dalla Corte di Giustizia.
Tali principi sono stati confermati dalla recente pronuncia Corte giustizia UE sez. VI - C-59/22, C-110/22 e C-159/22, secondo cui “117. In proposito, occorre rilevare che la Corte ha precisato che, sebbene l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisca ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, siffatta circostanza non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato. Infatti, a detti procedimenti, il cui esito
è oltretutto incerto, possono, di norma, partecipare anche i candidati che non
7 sono stati vittime di un tale abuso (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020,
e a., C-103/18 e C-429/18, EU:C:2020:219, punto 100). 118 Persona_1
Pertanto l'organizzazione di dette procedure, essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, non sembra tale da sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Essa non sembra quindi consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, ÁN RU e a., C-103/18 e C-429/18, EU:C:2020:219, punto
101)”.
14. La sentenza impugnata non è conforme ai suddetti principi, in quanto si è limitata a dare atto della circostanza che la è stata stabilizzata a Parte_1
far tempo dal 3.9.2018, senza precisare le modalità e le condizioni dell'assunzione della medesima, né le disposizioni in forza delle quali è stata effettuata.”
Occorre, quindi, applicare i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte che sono vincolanti per il giudice di rinvio.
Accogliendo il terzo motivo di ricorso per Cassazione la Suprema Corte nella pronuncia con cui ha cassato la sentenza di appello con rinvio afferma sia che nel caso di specie trova applicazione l'art. 5, comma 4 bis del d. lgs. n. 368/2001, dovendosi ritenere il riferimento all'art. 5 comma 4 bis del dlgs n.165/2001 contenuto nell'ordinanza un evidente refuso, sia che le scuole comunali sono state esonerate dal rispetto dei limiti massimi di durata previsti dal dlgs n.
165/2001 a partire dal 10 settembre 2013 per effetto della modifica apportata all'art. 10 comma 4 bis del dlgs n. 368/2001 dall'art. 4 comma 11 del dl n. 101 del 31 agosto 2013, mentre è rimasta ferma la possibilità di ricorrere al contratto a termine in presenza di esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali.
Orbene applicando i suddetti principi al caso concreto si osserva che come già detto si è formato il giudicato sulla legittimità dei singoli contratti a termine e, quindi, occorre verificare solo se vi sia abuso per superamento del limite temporale dei 36 mesi partendo dall'assunto che gli stessi presi singolarmente siano legittimi.
Nel caso di specie la Suprema Corte riformando la sentenza della Corte d'appello che, sulla scorta dell'art. 9 comma 18 del dl n.70/2011 che aveva introdotto il
8 comma 4 bis all'art. 10 del dlgs n. 368/2001 che aveva escluso l'applicazione di tale decreto legislativo e, comunque, dell'art. 5 comma 4 bis dello stesso ai contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA aveva escluso il superamento dei 36 mesi, ha ritenuto applicabile nel caso di specie il suddetto limite in linea generale ritenendo inapplicabile alle scuole comunali l'art. 9 comma 18 dl n. 70/2011.
La medesima Corte ha, però, nella pronuncia di rinvio anche precisato che in forza del successivo dl n. 101/2013 a partire dal 10 settembre 2013 anche le scuole comunali sono esonerate dal rispetto del limite massimo di 36 mesi.
Occorre, quindi, applicare questi principi al caso concreto.
Dal certificato di stato di servizio prodotto in primo grado dalla ricorrente risulta che al 10 settembre 2013 non era ancora stato superato il limite di 36 mesi avendo la stessa lavorato in forza di plurimi contratti a tempo determinato di cui alcuni anche di breve durata nel periodo dal 1 settembre 2011 al 10 settembre
2013 solo 570 giorni.
Ne consegue, quindi, che essendo state le scuole comunali esonerate dalla rispetto del limite massimo di 36 mesi a partire dal 10 settembre 2013, data in cui i contratti a termine sino ad allora stipulati tra le parti non avevano superato i 36 mesi, e stante quanto indicato nella suddetta pronuncia della Cassazione, a cui questa Corte giudice si deve attenere, risulta che nel caso di specie non vi è stata abusiva reiterazione dei contratti a termine tale da determinare il risarcimento dei danni.
Si osserva, comunque, che anche applicando i principi di diritto enunciati dalla
Corte di Cassazione in relazione ai presupposti che devono ricorrere perché la stabilizzazione abbia efficacia riparatoria dell'illecito con conseguente esclusione del risarcimento del danno si deve pervenire al rigetto della domanda risarcitoria di Parte_1
Si evidenzia, innanzitutto, che la procedura utilizzata dal per CP_1
l'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente in riassunzione è chiaramente evincibile dai documenti prodotti dal nel corso del giudizio CP_1
di appello che è stato definito con la sentenza cassata ( cfr. doc F, G, H,I) anche se non è stata prodotta la determinazione dirigenziale n. 91111/2018 negli stessi richiamata.
Parte ricorrente in sede di udienza ha contestato la tardività di tale produzione
9 nel precedente giudizio di appello, contestazione inammissibile in questa sede trattandosi di giudizio di rinvio e, comunque, infondata dal momento che l'assunzione della stessa è avvenuta nel corso del precedente giudizio di appello.
Tanto precisato si rileva che nel caso di specie come si evince dalla suddetta documentazione (cfr. doc F,G,H,I del è stata CP_1 Parte_1
assunta a tempo indeterminato da parte del e, quindi, dallo Controparte_1
stesso soggetto con cui ha stipulato i contratti a tempo determinato per cui è causa a seguito di procedura di reclutamento ai sensi dell'art. 20 comma 1 del dlsg n. 75/2017 e, cioè, senza alcuna procedura concorsuale o selettiva, ma sulla base della semplice sussistenza dei requisiti di cui alla suddetta norma e, pertanto, sostanzialmente per aver lavorato in forza di contratti a termine per un periodo di tre anni al 31 dicembre 2017 alle dipendenze del Controparte_1
ed essere ancora in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124/2015 con contratti a termine.
L'art. 20 comma 1 del dlgs n. 75/2017 nella versione pro tempore vigente così dispone: “ Art. 20 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio
2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.
124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”
In particolare il si è attenuto a tale disposizione e dopo aver Controparte_1
10 riscontrato la sussistenza dei requisiti servizio previsti dalla suddetta norma e aver ricevuto la manifestazione d'interesse da parte della ricorrente ha proceduto alla sua assunzione a tempo indeterminato come operatore ai servizi prima infanzia.
Ne consegue, quindi, che conformemente a quanto statuito dalla pronuncia di rinvio della Cassazione nel caso di specie non c'è stata alcuna procedura concorsuale e neppure selettiva e l'assunzione, per come è stata effettuata, è
l'effetto diretto ed immediato dell'abuso come, del resto reso chiaro, anche dalla dichiarata finalità della norma.
Siamo, quindi, in un ambito diverso dalla fattispecie della procedura selettiva per titoli ed esami prevista come mezzo di reclutamento dall'art. 17 dl n.
113/2016.
Si osserva, poi, che la pronuncia di rinvio della Corte di Cassazione si limita ad affermare che per l'efficacia riparatoria dell'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore ci deve essere stretta correlazione tra abuso e stabilizzazione e esplicita che “ detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione
a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorchè interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine ( Cass. n.
14815/2021).”
Nel caso di specie, per quanto sopra detto, ricorrono entrambi i requisiti soggettivo ed oggettivo e si deve, quindi, ritenere che l'assunzione della ricorrente, alla stregua di quanto indicato dalla Cassazione nella pronuncia di rinvio, abbia efficacia riparatoria dell'abuso con conseguente esclusione del risarcimento del danno. nel ricorso in riassunzione contesta che la procedura di cui Parte_1 sopra abbia carattere riparatorio sostenendone tra l'altro l'aleatorietà richiamando giurisprudenza a suo avviso favorevole alla sua tesi.
A questo proposito si deve rimarcare che questo è un giudizio di rinvio in cui la
Corte d'appello è vincolata al principio di diritto enunciato dalla Cassazione che si sofferma solo sugli aspetti sopra indicati.
Nel caso di specie la Cassazione cita la pronuncia della Corte di Giustizia solo
11 in relazione al fatto che una procedura selettiva non è adeguata a sanzionare il ricorso abusivo e richiama Cassazione n. 14815/2021 che ha statuito che: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso
l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria.”
In particolare si legge nella motivazione di tale sentenza: “ 26. In questa sede va ulteriormente precisato che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere "diretta ed immediata"; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione
(anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107 del 2015 e delle procedure avviate ex lege n. 296 del 2006, art. 1, comma 519.
28. Tale interpretazione è conforme alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato
12 alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia;
nella sentenza dell'8 maggio 2019, in causa C 494/17 - Rossato il giudice Europeo ha chiarito, infatti, che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato allorchè una siffatta trasformazione non è nè incerta, nè imprevedibile, nè aleatoria.
29. Quando, invece, l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con
l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente.
30. Anche tale conclusione è conforme alla interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro enunciata dalla Corte di Giustizia. Nella sentenza del 19 marzo 2020, nelle cause riunite C-103/18 e C-429/18, e Persona_2 Per_3
si legge, ai punti 100 e 101:
[...]
"100. Del resto, per quanto riguarda la circostanza che l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisce ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato
l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, tale circostanza non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato. Infatti, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, a detti procedimenti, il cui esito è peraltro incerto, possono partecipare anche i candidati che non sono stati vittime di un tale abuso.
101. Pertanto l'organizzazione di dette procedure, essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, non sembra idonea a sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Essa non sembra quindi consentire di
13 raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro".
31. Il principio della inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l'amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell'abusiva successione di detti contratti.
32. In caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola.”
Alla stregua di questa giurisprudenza la procedura con cui è stata assunta la ricorrente non può essere considerata aleatoria, nel senso e nei termini indicati anche per relationem dalla pronuncia di rinvio, in quanto non legata a procedure selettive e, sotto altro profilo, l'aleatorietà nel caso di specie è esclusa in concreto dal fatto che la stessa è stata effettivamente assunta e ciò è anche avvenuto in un breve lasso di tempo dopo l'emanazione dell'art. 20 comma 1 del dlgs n.75/2017.
La circostanza che l'attivazione della procedura dell'art. 20 del dlgs n. 75/2017 non fosse obbligatoria esula, peraltro, a rigore, dal perimetro della presente causa di rinvio e, comunque, non è dirimente ai fini risarcitori dato che il ha CP_1
deciso di avvalersi della stessa.
Ulteriori profili su questo aspetto stante il vincolo derivante dal giudizio di rinvio non possono essere esaminati o sollevati da questa Corte d'appello.
Da quanto sopra esposto deriva che in riforma della sentenza di primo grado devono essere rigettate le domande proposte da Parte_1
Si ritiene che stante la controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate debbano essere integralmente compensate le spese di tutti i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 526/2024 RGL così provvede:
1) In riforma della sentenza del Tribunale di Bologna sezione lavoro n.
786/2017 appellata rigetta le domande proposte da Parte_1
14 2) Compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 9 gennaio 2025
Il giudice est
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. EL NG
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. EL NG Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n 526/2024 R.G. di riassunzione a seguito della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 13209/2024 con la quale è stata cassata la sentenza di questa Corte n. 300/2019; promossa con ricorso depositato in data 12/08/2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliata a Bologna Galleria Falcone e Borsellino n.3 presso e nello studio dell'avv. Luca Faggioli che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Contro
Controparte_1
In persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato presso gli uffici della civica avvocatura in Bologna piazza Maggiore n.6 e rappresentato e difeso dagli avv. Caterina Siciliano e Antonella Trentini giusta procura generale alle liti autenticata dal Segretario Generale del rep n. 7893 del Controparte_1
5 giugno 2023
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: contratti a termine e risarcimento dei danni
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 09.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri,
1 sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 17 novembre 2015 Parte_1
conveniva in giudizio il chiedendo che il Tribunale di Controparte_1
Bologna sezione lavoro accertasse l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, condannasse il a risarcire il danno conseguente al suddetto abuso e CP_1 accertasse il suo diritto alle progressioni economiche corrispondenti all'anzianità di servizio svolto.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze del in forza di Controparte_1
una pluralità di contratti a tempo determinato svolgendo la propria attività presso asili nido cittadini e che tali contratti erano privi di esplicita motivazione sull'apposizione del termine e che la loro durata era, comunque, superiore ai 36 mesi dal momento che aveva prestato servizio dal 2011.
Si costituiva con memoria il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il tribunale di Bologna sezione lavoro accoglieva il ricorso dichiarando l'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dal 2011 oltre i 36 mesi e per l'effetto condannava il a risarcire il relativo danno che quantificava Controparte_1
in 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Accertava, altresì, il diritto della stessa per tali contratti alle progressioni economiche corrispondenti all'anzianità di servizio svolto.
Il con ricorso depositato in data 16 gennaio 2018 proponeva CP_1 CP_1
appello avverso la sentenza sostenendo la legittima apposizione del termine ai contratti e l'insussistenza del dedotto abuso nonché la non debenza degli scatti biennali in quanto non previsti dal CCNL applicabile e chiedeva, quindi, il rigetto delle domande proposte dalla stessa.
Si costituiva con memoria chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_1
In corso di causa il deduceva e documentava che l'appellata Controparte_1
era stata assunta a tempo indeterminato dal con decorrenza Controparte_1
dal 3 settembre 2018.
La Corte d'appello di Bologna accoglieva l'appello e in riforma della sentenza appellata rigettava le domande proposte da Parte_1
Proponeva ricorso per cassazione e resisteva il Parte_1 CP_1
[...]
2 La Corte di Cassazione con ordinanza pubblicata in data 14 maggio 2024 dichiarava inammissibili i primi due motivi del ricorso per cassazione, accoglieva il terzo il quarto e il quinto motivo di ricorso e dichiarava inammissibili il sesto il settimo e l'ottavo motivo.
In particolare statuiva che la Corte d'appello aveva errato nell'escludere l'abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi e nell'escludere il risarcimento dando solo atto dell'avvenuta stabilizzazione a far data dal 3 settembre 2018 “senza precisare le modalità e le condizioni dell'assunzione medesima, né le disposizioni in forza della quale era stata effettuata.”
Cassava, quindi, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava a questa Corte d'appello in diversa composizione.
2.Il giudizio veniva riassunto da con ricorso in data 12 Parte_1 agosto 2024 che concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto dal in relazione all'abuso dei contratti a termine. Controparte_1
Si costituiva con memoria depositata in data 28 dicembre 2024 il CP_1 chiedendo in via preliminare che vista l'ordinanza n. 8038/2022 resa
[...] dalla Corte di Cassazione l'11 marzo 2022 la Corte d'appello dichiarasse improcedibile l'azione promossa dalla ricorrente per intervenuta decadenza.
Chiedeva, quindi, nel merito che la Corte d'appello considerato che i contratti stipulati erano muniti di specifica causale indicante il nominativo del lavoratore temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto e che quindi erano legittimi e/o, in subordine, che la lavoratrice era stata assunta a tempo determinato a seguito di procedura di stabilizzazione indetta ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.lgs. 75/2017, avente natura sanante dell'abuso, come indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, accertasse e dichiarasse la legittimità degli stessi e rigettasse tutte le domande della ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto.
Domandava, in via subordinata, che l'indennità risarcitoria fosse determinata nella misura minima delle 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'odierna udienza con lettura del dispositivo.
3 Occorre, innanzitutto, rilevare che nel giudizio di rinvio che è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la
3 formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente e neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte
Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate (Cass. civ n.
24357/2023).
In particolare come precisato dalla Suprema Corte (Cass. lav n. 5137/2019) “La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra
l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.”
Tanto precisato si ritiene che l'eccezione di decadenza proposta dal CP_1
per la prima volta nel giudizio di rinvio sia inammissibile e non possa
[...]
essere esaminata in quanto ciò sarebbe in contrasto con i suddetti principi in materia di giudizio di rinvio.
Si tratta, infatti, di eccezione in senso stretto (cfr Cass. lav 4.5.2020) e non è dirimente, per ritenerne la sua ammissibilità in questa sede, il rilievo del CP_1 secondo cui l'eccezione non avrebbe potuto essere sollevata nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bologna sezione lavoro in quanto l'opzione interpretativa volta ad estendere la disciplina della decadenza in tema di contratti a termini intervenuti nell'impiego pubblico privatizzato sarebbe stata avallata per la prima volta da Cass., 11.3.2022, n. 8038 e ciò tanto più se si considera che tale sentenza si è limitata a riferire circa la vigenza, sin dal 2001, del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto nell'articolo 2 del d.lgs. n. 165/2001, operando il rinvio, quindi, anche in relazione alla disciplina decadenziale di cui all'art. 32 della legge n. 183/2010 già in vigore alla data di instaurazione del giudizio di primo grado.
Si rileva, altresì, che considerata la pronuncia della Suprema Corte è passata in
4 giudicato la statuizione relativa al rigetto della domanda di accertamento al diritto alle progressioni economiche corrispondenti all'anzianità di servizio svolto e del resto la stessa ricorrente in riassunzione ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello del solo in relazione alle domande di Controparte_1
abuso dei contratti a termine.
Parimenti avendo la Suprema Corte dichiarato inammissibili il primo ed il secondo motivo di appello risulta intangibile la statuizione della Corte d'appello sulla legittimità dei singoli contratti a termine.
Il presente giudizio di rinvio ha, quindi, ad oggetto solo la decisione sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine per superamento del limite temporale dei 36 mesi e il relativo risarcimento dei danni.
La Corte di Cassazione ha, infatti, accolto il terzo motivo del ricorso in
Cassazione.
In particolare si legge nella pronuncia della Suprema Corte: “Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.10, comma 4 bis, d. lgs. n. 368/2001, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta il superamento del limite temporale di 36 mesi, deducendo che ai contratti a tempo determinato si applica l'art. 5 comma 4 bis del d. lgs.
n.368/2001, definitivamente inserito dalla legge n. 133/2008…
10. Il terzo motivo è fondato.
Questa Corte ha già osservato che l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (salvo che nel testo vigente ex lege n. 244/2007, che non disponeva sul punto) ha sempre richiamato per i contratti a termine stipulati dalla pubblica amministrazione la disciplina fissata, per i rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, dapprima dalla legge n. 230/1962 e dall'art.
23 legge n. 56/1987, ed in epoca successiva del d. lgs. n. 368/2001, in tal senso ponendo un vincolo alla disciplina della contrattazione collettiva (Cass. n.
6089/2021; tali principi sono stati ribaditi da Cass. n. 35145/2023).
Si è infatti precisato che l'intento del legislatore di estendere alle pubbliche amministrazioni le prescrizioni dettate in particolare dall'art. 5 del d.lgs. n.
368/2001 si desume anche dal comma 5 bis dell'art. 36 del d. lgs. n. 165/2001
(aggiunto dal citato d.l. n. 78/2009), che ha espressamente limitato
l'applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 soltanto in ordine alle previsioni sul diritto di precedenza nelle assunzioni (riservato al solo personale reclutato
5 mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ex art. 35, comma
1, lett. b); nel testo introdotto nell'anno 2013, l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 ha dichiarato espressamente applicabile alle pubbliche amministrazioni il d.lgs. n.
368/2001 salvo specifiche eccezioni, tra le quali non figura l'art. 5, comma 4 bis
(art. 36 comma 5 ter, aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b del d.l. 31 agosto
2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
e successivamente abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera e, del d.lgs. 25 maggio
2017, n. 75).
Si è poi osservato che anche l'esame del d.lgs. n. 368/2001 conduce alle medesime conclusioni, atteso che l'art. 10, comma 4 bis del medesimo decreto legislativo (inserito dall'art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), nell'escludere espressamente l'applicazione del precedente art. 5, comma 4 bis, ai contratti a tempo determinato stipulati nel settore scolastico, ne ha indirettamente confermato la generale applicabilità alle pubbliche amministrazioni.
Quanto, poi, alla scuola comunale valgono le considerazioni già espresse da
Cass. n. 35369/2021 che, ricostruito lo sviluppo nel tempo del quadro normativo, nei termini richiamati nella motivazione alla quale si rinvia ex art.
118 disp. att. cod. proc. civ., ha affermato che, solo a partire dal 10 settembre
2013 (per effetto dell'art. 4 comma 11 del d.l. n. 101 del 31 agosto 2013 che ha inserito nell'art. 10, comma 4 bis, un ulteriore inciso, prevedendo che all'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico”) il personale scolastico addetto agli asili nido e alle scuole dell'infanzia gestite dagli enti locali è stato esonerato dal rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 165/2001, mentre
è rimasta ferma la necessaria ricorrenza delle condizioni richieste dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 ed in particolare la possibilità di ricorrere al contratto a termine in presenza di esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali.
12. La sentenza impugnata, che ha ritenuto inapplicabile l'art. 5, comma 4 bis del d. lgs. n. 165/2001, non è conforme a tali principi e va pertanto cassata sul
6 punto.”
La Cassazione ha, altresì, accolto il quarto e il quinto motivo di appello.
In particolare si legge nell'ordinanza della Suprema Corte: “ 13. Il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.
Questa Corte ha infatti chiarito, e il principio è stato recentemente ribadito
(Cass. n. 35145/2023), che nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell'illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente;
detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva
e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso.
Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine (Cass. n. 14815/2021).
Si è invece ritenuto che qualora l'immissione in ruolo avvenga all'esito di una procedura di tipo concorsuale, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente, essendo anche tale conclusione conforme all'interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro enunciata dalla Corte di Giustizia.
Tali principi sono stati confermati dalla recente pronuncia Corte giustizia UE sez. VI - C-59/22, C-110/22 e C-159/22, secondo cui “117. In proposito, occorre rilevare che la Corte ha precisato che, sebbene l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisca ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, siffatta circostanza non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato. Infatti, a detti procedimenti, il cui esito
è oltretutto incerto, possono, di norma, partecipare anche i candidati che non
7 sono stati vittime di un tale abuso (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020,
e a., C-103/18 e C-429/18, EU:C:2020:219, punto 100). 118 Persona_1
Pertanto l'organizzazione di dette procedure, essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, non sembra tale da sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Essa non sembra quindi consentire di raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2020, ÁN RU e a., C-103/18 e C-429/18, EU:C:2020:219, punto
101)”.
14. La sentenza impugnata non è conforme ai suddetti principi, in quanto si è limitata a dare atto della circostanza che la è stata stabilizzata a Parte_1
far tempo dal 3.9.2018, senza precisare le modalità e le condizioni dell'assunzione della medesima, né le disposizioni in forza delle quali è stata effettuata.”
Occorre, quindi, applicare i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte che sono vincolanti per il giudice di rinvio.
Accogliendo il terzo motivo di ricorso per Cassazione la Suprema Corte nella pronuncia con cui ha cassato la sentenza di appello con rinvio afferma sia che nel caso di specie trova applicazione l'art. 5, comma 4 bis del d. lgs. n. 368/2001, dovendosi ritenere il riferimento all'art. 5 comma 4 bis del dlgs n.165/2001 contenuto nell'ordinanza un evidente refuso, sia che le scuole comunali sono state esonerate dal rispetto dei limiti massimi di durata previsti dal dlgs n.
165/2001 a partire dal 10 settembre 2013 per effetto della modifica apportata all'art. 10 comma 4 bis del dlgs n. 368/2001 dall'art. 4 comma 11 del dl n. 101 del 31 agosto 2013, mentre è rimasta ferma la possibilità di ricorrere al contratto a termine in presenza di esigenze esclusivamente temporanee ed eccezionali.
Orbene applicando i suddetti principi al caso concreto si osserva che come già detto si è formato il giudicato sulla legittimità dei singoli contratti a termine e, quindi, occorre verificare solo se vi sia abuso per superamento del limite temporale dei 36 mesi partendo dall'assunto che gli stessi presi singolarmente siano legittimi.
Nel caso di specie la Suprema Corte riformando la sentenza della Corte d'appello che, sulla scorta dell'art. 9 comma 18 del dl n.70/2011 che aveva introdotto il
8 comma 4 bis all'art. 10 del dlgs n. 368/2001 che aveva escluso l'applicazione di tale decreto legislativo e, comunque, dell'art. 5 comma 4 bis dello stesso ai contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA aveva escluso il superamento dei 36 mesi, ha ritenuto applicabile nel caso di specie il suddetto limite in linea generale ritenendo inapplicabile alle scuole comunali l'art. 9 comma 18 dl n. 70/2011.
La medesima Corte ha, però, nella pronuncia di rinvio anche precisato che in forza del successivo dl n. 101/2013 a partire dal 10 settembre 2013 anche le scuole comunali sono esonerate dal rispetto del limite massimo di 36 mesi.
Occorre, quindi, applicare questi principi al caso concreto.
Dal certificato di stato di servizio prodotto in primo grado dalla ricorrente risulta che al 10 settembre 2013 non era ancora stato superato il limite di 36 mesi avendo la stessa lavorato in forza di plurimi contratti a tempo determinato di cui alcuni anche di breve durata nel periodo dal 1 settembre 2011 al 10 settembre
2013 solo 570 giorni.
Ne consegue, quindi, che essendo state le scuole comunali esonerate dalla rispetto del limite massimo di 36 mesi a partire dal 10 settembre 2013, data in cui i contratti a termine sino ad allora stipulati tra le parti non avevano superato i 36 mesi, e stante quanto indicato nella suddetta pronuncia della Cassazione, a cui questa Corte giudice si deve attenere, risulta che nel caso di specie non vi è stata abusiva reiterazione dei contratti a termine tale da determinare il risarcimento dei danni.
Si osserva, comunque, che anche applicando i principi di diritto enunciati dalla
Corte di Cassazione in relazione ai presupposti che devono ricorrere perché la stabilizzazione abbia efficacia riparatoria dell'illecito con conseguente esclusione del risarcimento del danno si deve pervenire al rigetto della domanda risarcitoria di Parte_1
Si evidenzia, innanzitutto, che la procedura utilizzata dal per CP_1
l'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente in riassunzione è chiaramente evincibile dai documenti prodotti dal nel corso del giudizio CP_1
di appello che è stato definito con la sentenza cassata ( cfr. doc F, G, H,I) anche se non è stata prodotta la determinazione dirigenziale n. 91111/2018 negli stessi richiamata.
Parte ricorrente in sede di udienza ha contestato la tardività di tale produzione
9 nel precedente giudizio di appello, contestazione inammissibile in questa sede trattandosi di giudizio di rinvio e, comunque, infondata dal momento che l'assunzione della stessa è avvenuta nel corso del precedente giudizio di appello.
Tanto precisato si rileva che nel caso di specie come si evince dalla suddetta documentazione (cfr. doc F,G,H,I del è stata CP_1 Parte_1
assunta a tempo indeterminato da parte del e, quindi, dallo Controparte_1
stesso soggetto con cui ha stipulato i contratti a tempo determinato per cui è causa a seguito di procedura di reclutamento ai sensi dell'art. 20 comma 1 del dlsg n. 75/2017 e, cioè, senza alcuna procedura concorsuale o selettiva, ma sulla base della semplice sussistenza dei requisiti di cui alla suddetta norma e, pertanto, sostanzialmente per aver lavorato in forza di contratti a termine per un periodo di tre anni al 31 dicembre 2017 alle dipendenze del Controparte_1
ed essere ancora in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.124/2015 con contratti a termine.
L'art. 20 comma 1 del dlgs n. 75/2017 nella versione pro tempore vigente così dispone: “ Art. 20 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio
2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.
124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”
In particolare il si è attenuto a tale disposizione e dopo aver Controparte_1
10 riscontrato la sussistenza dei requisiti servizio previsti dalla suddetta norma e aver ricevuto la manifestazione d'interesse da parte della ricorrente ha proceduto alla sua assunzione a tempo indeterminato come operatore ai servizi prima infanzia.
Ne consegue, quindi, che conformemente a quanto statuito dalla pronuncia di rinvio della Cassazione nel caso di specie non c'è stata alcuna procedura concorsuale e neppure selettiva e l'assunzione, per come è stata effettuata, è
l'effetto diretto ed immediato dell'abuso come, del resto reso chiaro, anche dalla dichiarata finalità della norma.
Siamo, quindi, in un ambito diverso dalla fattispecie della procedura selettiva per titoli ed esami prevista come mezzo di reclutamento dall'art. 17 dl n.
113/2016.
Si osserva, poi, che la pronuncia di rinvio della Corte di Cassazione si limita ad affermare che per l'efficacia riparatoria dell'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore ci deve essere stretta correlazione tra abuso e stabilizzazione e esplicita che “ detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell'ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l'effetto diretto ed immediato dell'abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l'assunzione
a tempo indeterminato avvenga all'esito di una procedura concorsuale, ancorchè interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine ( Cass. n.
14815/2021).”
Nel caso di specie, per quanto sopra detto, ricorrono entrambi i requisiti soggettivo ed oggettivo e si deve, quindi, ritenere che l'assunzione della ricorrente, alla stregua di quanto indicato dalla Cassazione nella pronuncia di rinvio, abbia efficacia riparatoria dell'abuso con conseguente esclusione del risarcimento del danno. nel ricorso in riassunzione contesta che la procedura di cui Parte_1 sopra abbia carattere riparatorio sostenendone tra l'altro l'aleatorietà richiamando giurisprudenza a suo avviso favorevole alla sua tesi.
A questo proposito si deve rimarcare che questo è un giudizio di rinvio in cui la
Corte d'appello è vincolata al principio di diritto enunciato dalla Cassazione che si sofferma solo sugli aspetti sopra indicati.
Nel caso di specie la Cassazione cita la pronuncia della Corte di Giustizia solo
11 in relazione al fatto che una procedura selettiva non è adeguata a sanzionare il ricorso abusivo e richiama Cassazione n. 14815/2021 che ha statuito che: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso
l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive;
ne consegue che - anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-429/18 - non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria.”
In particolare si legge nella motivazione di tale sentenza: “ 26. In questa sede va ulteriormente precisato che la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere "diretta ed immediata"; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
27. Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento - o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione
(anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107 del 2015 e delle procedure avviate ex lege n. 296 del 2006, art. 1, comma 519.
28. Tale interpretazione è conforme alla clausola 5 dell'accordo quadro allegato
12 alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia;
nella sentenza dell'8 maggio 2019, in causa C 494/17 - Rossato il giudice Europeo ha chiarito, infatti, che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato allorchè una siffatta trasformazione non è nè incerta, nè imprevedibile, nè aleatoria.
29. Quando, invece, l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con
l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente.
30. Anche tale conclusione è conforme alla interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro enunciata dalla Corte di Giustizia. Nella sentenza del 19 marzo 2020, nelle cause riunite C-103/18 e C-429/18, e Persona_2 Per_3
si legge, ai punti 100 e 101:
[...]
"100. Del resto, per quanto riguarda la circostanza che l'organizzazione di procedimenti di selezione fornisce ai lavoratori occupati in modo abusivo nell'ambito di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato
l'occasione di tentare di accedere a un impiego stabile, potendo questi ultimi, in linea di principio, partecipare a tali procedimenti, tale circostanza non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dell'obbligo di prevedere una misura adeguata per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato. Infatti, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, a detti procedimenti, il cui esito è peraltro incerto, possono partecipare anche i candidati che non sono stati vittime di un tale abuso.
101. Pertanto l'organizzazione di dette procedure, essendo indipendente da qualsiasi considerazione relativa al carattere abusivo del ricorso a contratti a tempo determinato, non sembra idonea a sanzionare debitamente il ricorso abusivo a siffatti rapporti di lavoro e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Essa non sembra quindi consentire di
13 raggiungere la finalità perseguita dalla clausola 5 dell'accordo quadro".
31. Il principio della inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine non è messo in discussione nelle ipotesi in cui l'amministrazione bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota di assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, procedure svincolate da qualsiasi finalità di riparazione dell'abusiva successione di detti contratti.
32. In caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola.”
Alla stregua di questa giurisprudenza la procedura con cui è stata assunta la ricorrente non può essere considerata aleatoria, nel senso e nei termini indicati anche per relationem dalla pronuncia di rinvio, in quanto non legata a procedure selettive e, sotto altro profilo, l'aleatorietà nel caso di specie è esclusa in concreto dal fatto che la stessa è stata effettivamente assunta e ciò è anche avvenuto in un breve lasso di tempo dopo l'emanazione dell'art. 20 comma 1 del dlgs n.75/2017.
La circostanza che l'attivazione della procedura dell'art. 20 del dlgs n. 75/2017 non fosse obbligatoria esula, peraltro, a rigore, dal perimetro della presente causa di rinvio e, comunque, non è dirimente ai fini risarcitori dato che il ha CP_1
deciso di avvalersi della stessa.
Ulteriori profili su questo aspetto stante il vincolo derivante dal giudizio di rinvio non possono essere esaminati o sollevati da questa Corte d'appello.
Da quanto sopra esposto deriva che in riforma della sentenza di primo grado devono essere rigettate le domande proposte da Parte_1
Si ritiene che stante la controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate debbano essere integralmente compensate le spese di tutti i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 526/2024 RGL così provvede:
1) In riforma della sentenza del Tribunale di Bologna sezione lavoro n.
786/2017 appellata rigetta le domande proposte da Parte_1
14 2) Compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 9 gennaio 2025
Il giudice est
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. EL NG
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