Sentenza 18 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/09/2023, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/09/2023
N. 02010/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01716/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2019, proposto da Parco Eolico Castelnuovo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Iride Pagano e Angelo Pierri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio EL LL in SA, corso Vittorio Emanuele 143;
contro
Comune di Castelnuovo di Conza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aniello Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
delle delibere n.ri 41 e 42 del Consiglio Comunale di Castelnuovo di Conza di revoca precedente delibera di C.C.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelnuovo di Conza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 settembre 2023 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società Parco Eolico Castelnuovo - S.r.l. ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati, nonchè per vedere accertato il proprio diritto al risarcimento del danno ex art. 30 C.p.a., ovvero, ed in via subordinata, il proprio diritto alla liquidazione dell’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies, comma 1-bis, L.n.241/1990.
A sostegno della richiesta avanzata, la società ricorrente, premesso di operare nel settore della costruzione e dell’ esercizio di impianti alimentati da fonte eolica, ha allegato e dedotto che: in data 12 febbraio 1998, ha presentato al Comune di Castelnuovo di Conza un’istanza di concessione edilizia per la costruzione di un impianto eolico sul territorio di detto Comune; la concessione edilizia è stata rilasciata in data 6 marzo 1998; in data 11 ottobre 2000, in forza della delibera consiliare del 29 settembre 2000, n. 56, ha stipulato con il Comune di Castelnuovo di Conza una “Convenzione regolante la concessione a favore della Parco Eolico Castelnuovo S.r.l. di diritti in capo al Comune di Castelnuovo di Conza (SA) per la costruzione, il funzionamento e la manutenzione dell’ampliamento del Parco Eolico Cresta della Cesina” (nr. repertorio 301/2000), che ha stabilito specifici obblighi in capo alle parti, individuando, tramite planimetria catastale, i terreni comunali oggetto di concessione: foglio 5, particella 21; foglio 9, particella 9, poi frazionata nelle particelle 71, 72,73,74; in detta convenzione , il Comune ha dichiarato di conoscere l’ubicazione delle opere e degli impianti, impegnandosi tra l’altro “a non compiere alcuna attività che possa risultare d’intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione ed al funzionamento dell’impianto […]” e ad astenersi “dal porre in essere fatti o atti che possano risultare di pericolo per l’impianto stesso ovvero che ne ostacolino il normale uso ovvero ancora che diminuiscano o rendano più scomodo l’esercizio dei diritti qui concessi alla Società” (art. 9); sul fronte degli obblighi convenzionali gravanti sulla Società, è stato stabilito un ingente canone complessivo da corrispondere all’Amministrazione comunale, determinato secondo i seguenti criteri: i) una quota una tantum pari a dieci milioni di lire; ii) un canone annuale pari all’1,5% dell’importo, al netto dell’I.V.A., fatturato dalla Società a Enel o ad altro ente per la cessione dell’energia prodotta annualmente dell’impianto (art. 5); in virtù della convenzione, in data 14 febbraio 2002, l’Ufficio Tecnico comunale del Comune di Castelnuovo di Conza ha rilasciato la concessione edilizia a titolo gratuito (prot. n. 74 - Registro Costruzioni n.1) a favore della Società per la costruzione di 3 aerogeneratori; in relazione ai lavori edilizi assentiti dal Comune, ha anche ottenuto l’assenso dall’Autorità regionale preposta alla tutela della matrice ambientale ( Decreto VIA del 15 aprile 2003 n° 233); con riferimento ai terreni in controversia, il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dall’Amministrazione comunale in data 23 maggio 2002,ha attestato, in particolare, che le particelle interessate dall’iniziativa edificatoria in controversia (foglio 5, particella 21; foglio 9, particella 9) ricadevano nell’ambito delle zone urbanistiche “E1 – Zona Agricola Montana”, non menzionando l’esistenza di vincoli d’uso civico relativamente alla originaria particella 9 (poi frazionata in 71,72,73,74), foglio 9; a seguito di una sopravvenuta necessità progettuale, in data 31 marzo 2003, la ha presentato all’Amministrazione Comunale resistente una dichiarazione d’inizio attività in relazione a una variante al progetto assentito mediante la concessione edilizia prot. n. 74 del 14 febbraio 2002; con la presentazione di detta dichiarazione, volta allo “spostamento delle torri in direzione est”, dovuto a “problemi tecnici”, si è preveduto di “invadere anche la particella 9 del foglio 9”; ha realizzato il parco eolico, composto complessivamente da otto aerogeneratori, alcuni dei quali posti sulle particelle 72,73,74 derivanti dalla originaria particella 9 del foglio 9; l’iniziativa imprenditoriale posta in essere nel Comune di Castelnuovo di Conza è in linea con il chiaro favor evidenziato dalla disciplina europea di riferimento rispetto alla produzione di energia da fonti rinnovabili (direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (di abrogazione della direttiva 2001/77/CE a decorrere dal 1° gennaio 2012)), nonchè di quella nazionale (art. 1,c. 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 387/2003); in relazione ai lavori edilizi oggetto di concessione, ha ottenuto l’assenso dell’Autorità regionale preposta alla tutela della matrice ambientale, con Decreto VIA del 15 aprile 2003, n. 233; nel marzo 2016, il Gruppo consiliare “Castelnuovo Aria Gentile” ha inviato al Consiglio Comunale una segnalazione in ordine a una presunta “abusiva” collocazione di due aerogeneratori all’interno della particella 9 foglio 9, in quanto gravata da usi civici e assegnata alla categoria dei terreni indicati nell’art. 11, lett. a), l. 16 giugno 1927, n. 1766, destinata “all’esercizio degli usi del pascolo e del legnare”; a seguito di tale segnalazione, il Comune di Castelnuovo di Conza ha trasmesso alla Società una nota, a firma del Geom. Luca Zarra, nella quale si è fatto riferimento allo svolgimento di operazioni di verifica da parte dell’Amministrazione comunale rispetto alla veridicità di quanto affermato in ordine alla sussistenza di vincoli d’uso civico sulla particella 9 (ora part.lle 72,73,74), foglio 9; in data 1 aprile 2016, ha inoltrato al Consiglio Comunale una “Istanza di mutamento destinazione d’uso - Foglio 9, Particella 9” (prot. ASEE/CB/PU740), con la quale, nel richiedere l’espletamento delle necessarie verifiche, ha sollecitato l’Organo comunale, anche in ragione di quanto previsto nella Convenzione tra le parti dell’11 ottobre 2000, a inoltrare alla Regione Campania una richiesta di mutamento di destinazione temporaneo della particella 9, foglio 9, ai sensi della DGR 23 marzo 2010, n. 368, qualora fosse effettivamente emersa la sussistenza del vincolo; la delibera regionale del 2010, ad oggetto: “destinazioni di uso ammissibili per le terre gravate da usi civici”, riconosce espressamente che “[a]i sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13, si definisce come indirizzo di assetto paesaggistico e territoriale per le terre gravate da usi civici il mutamento di destinazione temporaneo (con ritorno delle terre all’antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l’autorizzazione era stata accordata) o definitivo (alienazione) – di cui all’art. 12 della legge n. 1766/1927 – finalizzato e connesso alla realizzazione, esercizio, gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili […]; pertanto si definisce come destinazione d’uso ammissibile, temporanea o definitiva (alienazione), per le terre gravate da usi civici quella consistente nella realizzazione, esercizio, gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili”; il medesimo atto riporta, in attuazione dell’art. 12, L. 16 giugno 1927, n. 1766 (e, a livello regionale, della L.R.C. 17 marzo 1981, n. 11), una lista dei presupposti essenziali a cui la Regione Campania subordina, su istanza del Consiglio Comunale, il mutamento di destinazione d’uso; il Consiglio Comunale di Castelnuovo di Conza, con deliberazione n. 29 del 29 luglio 2016, dopo avere riscontrato la sussistenza dei diritti d’uso civico sulla particella 9, foglio 9 ( frazionata nelle particelle 72, 73 e 74), ha deliberato di dare mandato al Responsabile del Servizio Patrimonio di predisporre gli atti necessari per l’inoltro alla Regione Campania della richiesta di mutamento di destinazione d’uso; a conclusione del procedimento amministrativo avviato dal Comune di Castelnuovo di Conza con la delibera di C.C. n° 29 del 29 luglio 2016, l’Amministrazione regionale, disattendendo le precisazioni formulate da parte istante e omettendo l’invio del preavviso di cui all’art.10-bis di cui alla L.n.241/90, secondo gli obblighi procedimentali e a tutela della completezza istruttoria, ha emanato il provvedimento di diniego prot. n. 2017.0106146 del 15 febbraio 2017, successivamente conosciuto, a firma della Dirigente Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania, ad oggetto “Comune di Castelnuovo di Conza (SA). Richiesta di autorizzazione, in sanatoria, al mutamento di destinazione di terreni gravati da uso civico distinti in Catasto al Foglio 9, Particelle 72 – 73 – 74 (tutte ex Part. 9) a favore della Società «Parco Eolico Castelnuovo s.r.l.»”; con ricorso pendente n° 1454/2017 R.G. , Parco Eolico Castelnuovo S.r.l. ha impugnato detto provvedimento regionale innanzi al TAR Campania- Napoli, con udienza di merito fissata per il giorno 19 novembre 2019; solo a seguito della consultazione dell’ albo pretorio online del Comune di Castelnuovo di Conza, è venuta a conoscenza dell’adozione, da parte dell’Amministrazione resistente, delle due delibere consiliari impugnate, di uguale contenuto, di revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 del 29 luglio 2019, ad oggetto “Parco Eolico Castelnuovo s.r.l. Richiesta autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso di parte di terreno gravato da uso civico-mutamento di destinazione d’uso temporaneo- Foglio n°09 - Particelle n°72 - n°73- n°74 ( ex particella n°9 ).in virtù della D.G.R. n°368 del 23 marzo 2010( B.U.R.C. n° 26 del 06 Aprile 2010)”; con le suddette Delibere, l’amministrazione comunale ha inteso revocare la delibera con la quale era stato avviato il procedimento attualmente oggetto di esame da parte del Giudice amministrativo ed ha deliberato di “ dare espressamente atto che la revoca della deliberazione di C.C. n° 29 del 29 luglio 2016 non comporta pregiudizi in danno di soggetti direttamente interessati, ragione per cui dall’adozione del presente provvedimento nessun obbligo di indennizzo discende a carico di Questo Ente”.
Tanto premesso in atto, la società ricorrente ha censurato l’illegittimità dei provvedimenti gravati, eccependo:
I - VIOLAZIONE DEGLI ARTT.7- 10 DELLA L. N.241/1990 - VIOLAZIONE DEI PRINCÌPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI SINTOMATICI DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA E DELLO SVIAMENTO.
La ricorrente ha sostenuto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati perché emessi in violazione del combinato disposto di cui agli artt.7-10, della L.n.241/1990, per l’esclusione dal procedimento della stessa.
Difatti, l’Amministrazione procedente, in violazione della normativa suddetta, non avrebbe inviato alla ricorrente l’avviso dell’avvio del procedimento di revoca inficiando l’intera procedura di ritiro.
II - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DI RITI RO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI NONCHÉ DI RAGIONEVOLEZZA DELL’ AGIRE AMMINISTRATIVO.
Come rilevato dalla ricorrente, l’assenza della stessa dalla procedura in controversia avrebbe determinato ulteriore vizio delle delibere impugnate sotto i profili di eccesso di potere e violazione dei principi in materia di procedimenti di ritiro, in quanto: la delibera di C.C. n° 29 del 29 luglio 2016 sarebbe stata adottata su istanza propulsiva della Società ricorrente e a seguito di un’istruttoria svolta in collaborazione tra parte pubblica e parte privata; differentemente le Delibero oggetto di impugnative vedrebbero la totale estromissione della stessa società e della Regione Campania.
Sotto altro profilo, la ricorrente ha censurato l’illegittimità dei provvedimenti gravati per carente motivazione e difetto di istruttoria, perché adottati in assenza di fatti normative nuovi, rilevando come, in casi analoghi alla fattispecie oggi in esame, la Regione Campania abbia accordato il mutamento di destinazione d’uso (in particolare, con decreto n° 186 del 18 ottobre 2016, la Regione Campania avrebbe autorizzato il mutamento di destinazione d’uso della porzione di terreno gravato da uso civico, ubicata alla località di interesse, appartenente alla maggiore consistenza della particella 71 , foglio 9 del Comune di Castelnuovo di Conza, derivata dal frazionamento della originaria particella 9, confinante con le particelle in oggetto, 72,73,e 74 , derivanti dallo stesso frazionamento).
Ha altresì rilevato la violazione degli obblighi oggetto della Convenzione, in fatto descritta.
III.- VIOLAZIONE DELL’ART.21- NONIES DELLA L. N.241/1990- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AUTOTUTELA- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ERRONEITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’ AFFIDAMENTO.
Le delibere impugnate di ritiro violerebbero i principi in materia di esercizio del potere discrezione di autotutela da parte della P.A., in quanto adottate oltre tre anni dopo l’adozione della delibera n° 29 del 29 luglio 2016, in spregio dell’assunto normativo dell’art. 21- noines l. 241/1990, che impone l’esercizio di suddetto potere in “un tempo ragionevole” in considerazione dell’ esigenza di garantire la posizione della certezza delle posizioni giuridiche e in virtù del principio generale del nostro ordinamento giuridico o della tutela dell’ affidamento.
IV.-VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEL L’ ART.21- QUINQUIES DELLA L.N.241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ERRONEITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA – INCOMPETENZA ASSOLUTA.
Con le delibere impugnate, l’Amministrazione resistente, revocando la delibera di C.C. n° 29 /2016, avrebbe escluso espressamente il diritto della società ricorrente ad ottenere ristoro dietro equo indennizzo, in spregio all’ art. 21- quinquies, comma 1- bis, della L.n.241/1990.
Sulla scorta di quanto detto, ha insistito per l’integrale accoglimento del ricorso e formulato richiesta di risarcimento del danno ex art. 30 C.p.a. e istanza, in via subordinata, per la liquidazione dell’indennizzo previstodall’art.21-quinquies, comma 1-bis, l.n.241/1990.
Si è costituito il Comune di Castelnuovo di Conza, eccependo, in via preliminare, la parziale inammissibilità del ricorso circa l’impugnata delibera di C.C. n. 42 del 6.11.2019, avente oggetto la revoca della delibera di C.C. n. 30/2016 (non della delibera n. 29/2016), che non riguarderebbe l’odierna ricorrente, anche se citata nell’oggetto della Delibera suddetta per meno errore materiale, riferendosi, nella realtà dei fatti, alla R.P. Castelnuovo s.r.l. ed alla particella n. 71 del foglio 9.
Pertanto, la società ricorrente sarebbe priva di qualsivoglia legittimazione e/o interesse a ricorrere avverso un atto che riguarda un’altra società.
Ha, poi, eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in favore del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Napoli, trattandosi di questioni attinenti al tema di esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico. Per come sostenuto, sostanza, la delibera di C.C. n. 41 del 2019, di ritiro della precedente delibera di C.C. n. 29 del 29.7.2016, inciderebbe direttamente sulla qualitas soli delle particelle nn. 72, 73 e 74 (ex part. 9). Ha, nel merito, chiesto il rigetto integrale del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 settembre 2023, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
In via pregiudiziale, deve essere respinta la doglianza con cui il resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici.
Invero, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, "la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici si compendia di un numero chiuso di azioni tipiche rigorosamente circoscritto alle sole controversie che, investendo direttamente l'esistenza, la natura e l'estinzione dei diritti di uso civico ed intercorrendo con i titolari delle relative posizioni soggettive, sono suscettibili di decisione idonea a risolvere la questione involgente il diritto civico con efficacia di giudicato" (C. Cass., S.U., ord. 25-11-2013, n. 26282). Da ciò consegue che rientrano nella giurisdizione del suddetto Commissario esclusivamente le controversie nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo, nonché quelle nelle quali venga in evidenza una questione che presupponga la necessità, anche in assenza di una esplicita contestazione della qualitas soli, di un accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto di causa (C. Cass., S.U., ord. 20-09-2016, n. 18392).
Ciò posto, la doglianza all’esame deve essere respinta, in quanto, nella fattispecie, non è in contestazione la proprietà collettiva di uso civico dei terreni, venendo in rilievo una situazione giuridica di interesse legittimo, incentrata sulla pretesa dei ricorrenti sulla legittimità degli atti che hanno inciso sui beni (da ultimo, in tal senso Cassazione civile sez. un., 22/03/2023, n.8252, Cassazione civile, sez. un., 16/05/2022, n. 15530).
Invero, l’oggetto principale del presente giudizio non è rappresentato dall’accertamento dell’esistenza del vincolo in questione, quanto piuttosto dal procedimento amministrativo con il quale sono state revocate le delibere con cui era stato proposto alla Regione il mutamento del vincolo.
Invece, fondata si rivela l'eccezione di inammissibilità svolta dal Comune di Castelnuovo di Conza.
Invero, ex actis, è emerso che la impugnata delibera di C.C. n. 42 del 6.11.2019 (doc. 2 del foliario di parte resistente) ha ad oggetto la revoca della delibera di C.C. n. 30/2016 (non della delibera n. 29/2016), anche se, per mero errore, nella premessa è stato rilevato che il provvedimento revocato riguarderebbe la Parco Eolico Castelnuovo s.r.l. e le particelle nn. 72, 73 e 74 del foglio 9, mentre in realtà esso si riferiva alla R.P. Castelnuovo s.r.l. ed alla particella n. 71 del foglio 9.
Peraltro, il Comune di Castelnuovo di Conza, resosi conto del mero refuso di stampa, in data 1.12.2016, ha ripubblicato all’Albo Pretorio la delibera n. 42 del 6.11.2019, emendata dal predetto errore materiale.
Pertanto, l’impugnazione della sola delibera di C.C. n. 42/2019 deve essere dichiarata inammissibile, in quanto la società ricorrente è priva di qualsivoglia legittimazione e/o interesse a ricorrere avverso un atto che riguarda un’altra società.
Ed infatti, con l'atto amministrativo impugnato non può dirsi concretata alcuna lesione della posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio e in relazione ad esso non può, pertanto, dirsi sussistente l'interesse ad agire di parte ricorrente.
Del resto, la "legittimazione all'azione nel processo amministrativo si fonda sulla titolarità dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e che si assume leso, sorgendo il diritto al ricorso in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tendendo ad un provvedimento del Giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere tale lesione [...] la legittimazione processuale [...] spetta a colui che afferma di essere titolare della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l'ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo" (Cons. Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 508; id., Sez. II, 20 giugno 2019 n. 4233; id., Sez. V, 29 aprile 2019 n. 2732).
Tanto precisato, con riferimento alla impugnata delibera n. 41, va detto che il ricorso non si rivela meritevole di positivo accoglimento da parte del Collegio.
Innanzitutto, privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha eccepito la illegittimità dell’atto gravato in ragione della mancata comunicazione dell’avvio procedimentale ex art. 7 L.1990, n. 24.
L’obiezione non coglie nel segno, atteso che, in linea di principio, la pretermissione dell’atto comunicativo non si riverbera in termini di illegittimità sull’atto gravato posta la sua natura vincolata e conformativa rispetto al dictum giurisdizionale, rappresentato dalla sentenza del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Napoli n. 18/2017, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Specializzata per gli Usi Civici, con sentenza n. 4106/2020 del 9.9.2020 (agli atti del giudizio).
Costante giurisprudenza, difatti, è ferma nell'adottare un approccio sostanzialistico in materia con la conseguenza, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, che il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (Cons. Stato, Sez. IV, 9/12/2015, n. 5577; 15/7/2013, n. 3861, 20/2/2013, n. 1056, 16 febbraio 2012, n. 823 e 28/1/2011, n. 679; Sez. V, 20/8/2013, n. 4192).
La doglianza, quindi, deve essere respinta.
La società ricorrente ha lamentato, inoltre, che la delibera di revoca non sarebbe sorretta da fatti o normative successivi alla delibera di C.C. n. 29/2016.
Le doglianze in esame non possono essere condivise, tenuto conto che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, la delibera n. 41 del 2019 trova ampia giustificazione nella sentenza del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici di Napoli n. 18/2017, con la quale è stato accertato che i terreni interessati dalle opere realizzate da Parco Eolico Castelnuovo s.r.l. “sono gravati da uso civico ed investiti a pascolo permanente”, sconfessando quanto erroneamente dichiarato nella delibera n. 29/2016.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che la deliberazione di G.R. n. 368/2010 (in atti) ha imposto che il Consiglio comunale, per chiedere il mutamento di destinazione ex art. 12 della legge n. 1766/1927, deve espressamente dichiarare “che le terre interessate dal suddetto intervento/impianto/opera non risultano investite a pascolo permanente”.
Tale dichiarazione è resa necessaria dall’art. 6 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del 19.1.2009, secondo cui “gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente”.
Vi è più che, la L.R. Campania 17.3.1981, n. 11 “all’art. 10 consente l’alienazione solo per i terreni che hanno perso l’originaria destinazione agrosilvo-pastorale, quali, ad esempio, i suoli edificatori utilizzati per insediamenti residenziali o produttivi, ed il mutamento di destinazione solo nell’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’art. 2, vale a dire solo per i casi nei quali sia intervenuto il 8 decreto del Presidente della Giunta di concessione della legittimazione a terzi” (Cons. Stato, sez. IV, 26.3.2013, n. 1698).
Infine, preso atto della rinuncia alla domanda risarcitoria ex art. 30 C.p.a., atteso l’esiguo danno economico patito, come dichiarato da parte ricorrente, deve essere esaminata la richiesta di indennizzo ex art. 21 quinquies L. 241/1990.
L’istanza non può trovare accoglimento, tenuto conto della natura stessa del provvedimento censurato, da qualificarsi come un atto di revoca doveroso, rispetto al quale non è maturato alcun affidamento privato da indennizzare a fronte della circostanza per cui i vantaggi e di effetti durevoli, cui ricollegare l’indennizzo, deriverebbero dalla Convenzione stipulata nell’anno 2000, ad oggi non ritirata, rectius revocata.
Pertanto, le predette considerazioni giuridiche conducono inevitabilmente il Collegio a rigettare il gravame.
Stante la peculiarità della fattispecie e la complessità delle questioni, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO