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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/11/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere rel. est. dr Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 680/2024 R.G., avente per oggetto: “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale”;
TRA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lipera, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
nata in [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bitritto, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
All'udienza di discussione del 28 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 ter c. p. c. n. 4354/2024, pubblicata il 16 aprile 2024, resa nel procedimento n. 1165/2022 R. G., il Tribunale di Catania – Terza Sezione Civile
– in accoglimento della domanda di ha condannato – previo Controparte_1
accertamento della responsabilità di per le condotte a lui imputate – Parte_1
1 l'odierno appellante a corrispondere in favore di parte appellata la somma pari ad euro 96.183,94 (comprensiva di rivalutazione e interessi) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello chiedendone – oltre che, Parte_1
in via cautelare, la sospensione della provvisoria esecutività - l'integrale riforma sulla base di cinque motivi.
Si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
nonché – a garanzia del credito vantato, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nei confronti di - il sequestro conservativo di alcuni Parte_1
crediti e beni di quest'ultimo.
Con ordinanza dell'08.10.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con successiva ordinanza del 29.10.2024, veniva dichiarato inammissibile il ricorso per sequestro conservativo proposto dall'appellata per mancanza di un interesse - concreto e attuale - della ricorrente al relativo provvedimento.
Quindi la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, all'udienza del 28.10.2025, all'esito di discussione orale, è stata posta in decisione.
**
Il Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente (odierna Controparte_1
parte appellata) ritenendo che gli elementi probatori acquisiti nel giudizio penale di primo grado, “costituenti prove atipiche soggette al libero apprezzamento del giudice civile, comprovano sul versante civilistico la sussistenza del fatto lesivo, fonte di responsabilità civilistica risarcitoria, commesso dal convenuto ai danni dell'attrice”.
In particolare, il giudice di prime cure ha osservato che: 1) quanto all'an della responsabilità di , i risultati dell'attività istruttoria svoltasi durante il Parte_1
procedimento penale – in specie, la confessione resa dall'imputato – prodotti unitamente al ricorso ex art. 702 bis c. p. c., hanno corroborato la prospettazione della ricorrente;
2 2) quanto al c.d. danno-conseguenza, la c. t. u. medico-legale espletata ha confermato la sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli lamentate dalla ricorrente e del nesso causale tra tali pregiudizi e il fatto lesivo oggetto di causa.
Con il primo motivo di appello, ha censurato l'ordinanza impugnata Parte_1
nella parte in cui il giudice di prime cure non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda perché proposta nelle forme del rito sommario di cognizione anziché con il rito ordinario (“Erra e non motiva il Giudice di prime cure nel non ritenere che il ricorso proposto da era inammissibile visto che l'accertamento Controparte_1
e la quantificazione del presunto danno, data la complessità del caso, non potevano essere esperiti tramite rito sommario”).
Il motivo va disatteso.
Va premesso che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure sia nell'ordinanza resa in corso di causa (il 06.06.2023) sia nell'ordinanza oggetto del presente gravame, in ragione della intervenuta riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado in sede penale nei confronti di oggetto del Pt_1
presente giudizio non è solo la determinazione e la liquidazione del danno lamentato dalla ricorrente ma, a monte, l'accertamento della sussistenza del fatto lesivo imputato all'odierno appellante.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'ampiezza dell'oggetto del giudizio rimesso al giudice di prime cure (non solo il quantum ma anche l'an della responsabilità di non ne determina, sic et simpliciter, un'automatica Pt_1
incompatibilità con la trattazione nelle forme del rito sommario né, tantomeno, la necessità di disporre il mutamento del rito.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702- bis c.p.c. e segg., e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio,
3 tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14295 del
04/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 14/03/2017)” (Cass. civile sez. II, ordinanza n. 14734/2022).
Come emerge dall'ordinanza impugnata, il giudice di prime cure ha proceduto ad una valutazione complessiva delle difese e delle deduzioni formulate dalle parti e ha ritenuto che l'oggetto del contendere fosse compatibile con la trattazione sommaria di cui agli artt. 702 bis e ss. c. p. c..
Tale valutazione va condivisa, proprio alla luce del contegno delle parti: infatti, la ricorrente ha prospettato, in modo specifico ed analitico, la propria domanda e le ragioni ad essa sottese, producendo a sostegno ampia documentazione e chiedendo, a fini istruttori, disporsi c. t. u. medico-legale; di contro, il resistente, nella propria comparsa, dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda e chiesto la sospensione del giudizio ex artt. 295 c. p. c. e 75 co. 3 c. p. p., ha dispiegato difese piuttosto generiche e non ha formulato alcuna istanza istruttoria.
Ne discende che, la trattazione con le forme del rito sommario ex artt. 702 bis e ss. c.
p. c., nel caso di specie, alla luce delle allegazioni difensive e delle richieste istruttorie delle parti, appare compatibile con l'oggetto del contendere. A ciò si aggiunga che la scelta del rito in discorso non ha determinato alcuna lesione – peraltro neanche specificamente rilevata nell'atto di gravame - del diritto di difesa dell'odierno appellante, il quale – come detto – si è limitato, nella propria comparsa di risposta, a dedurre difese abbastanza generiche e, soprattutto, non ha articolato alcuna richiesta istruttoria.
Alla luce di quanto sopra, non può essere condiviso quanto rilevato dall'appellante secondo il quale “Peraltro, premesso che lo stesso Giudice Civile ha rilevato, sia nell'ordinanza impugnata che nell'ordinanza del 6/6/23, che l'oggetto del presente giudizio civile non era soltanto la determinazione del quantum ma anche l'an, non vi
è alcun dubbio che trattandosi di una materia complessa che richiedeva una lunga attività d'indagine volta ad accertare o meno la presunta responsabilità del
4 nei confronti della era assolutamente necessario che venisse Pt_1 CP_1
svolta una attività istruttoria precisa e puntuale nelle forme e con le modalità del giudizio a cognizione piena. Invece, in costanza del rito sommario, è stato svolto un giudizio nel quale è stata esperita soltanto una CTU medico legale su parte resistente per quantificare il danno senza una preventiva constatazione dell'an sotteso alla domanda”: dal tenore di questa prospettazione sembrerebbe che l'appellante, dalla trattazione della domanda con il rito sommario, ne faccia discendere una lesione del proprio diritto di difesa (lesione che, come già detto, non è stata neanche specificamente allegata nel gravame), fondata sulla circostanza che la semplificazione del rito abbia impedito di accertare l'an della responsabilità, riducendosi la fase istruttoria alla sola c. t. u. medico-legale, avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del danno.
Per le ragioni già indicate, tale doglianza va disattesa.
La censura, infatti, non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di “danno-evento”: il giudice, infatti, ha specificamente e analiticamente motivato in ordine alla sussistenza della responsabilità di per il fatto illecito Pt_1
allo stesso ascritto, dando conto – in modo preciso – delle risultanze istruttorie poste a fondamento del proprio convincimento (“In punto di an, a sostegno dell'esistenza del danno evento, ossia del fatto lesivo fonte di danno posto in essere dal resistente, la ricorrente ha versato in atti copiosa documentazione. In particolare, sono stati versati in atti tutti gli elementi probatori raccolti e acquisiti nel giudizio penale di primo grado concluso con sentenza di condanna. Tali elementi probatori, costituenti prove atipiche soggette al libero apprezzamento del giudice civile, compravano sul versante civilistico la sussistenza del fatto lesivo, fonte di responsabilità civile risarcitoria, commesso dal convenuto ai danni dall'attrice”). Dunque, gli elementi probatori acquisiti sono stati analiticamente valutati dal giudice di prime cure che li ha ritenuti sufficienti ai fini della prova del fatto produttivo del danno lamentato dalla ricorrente: proprio la natura prettamente documentale del giudizio, unitamente alla necessità di disporre – dopo avere ritenuto provato l'an della responsabilità –
5 unicamente una c. t. u. medico-legale (per l'accertamento e la quantificazione del danno), hanno reso più che opportuna la trattazione del giudizio con le forme del rito sommario, senza che ciò abbia determinato alcuna lesione del diritto di difesa della controparte.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'improcedibilità dell'azione civile per rinuncia dell'interessata, rinuncia ravvisata nell'avere la rassegnato le CP_1
proprie conclusioni nell'ambito del processo penale in un momento successivo alla proposizione della domanda in sede civile (domanda, questa, proposta dopo l'intervenuta condanna in primo grado, in sede penale, di . Pt_1
Anche tale motivo va disatteso.
Va premesso che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore
e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere (…)” (Cfr. Cass. civile sez.
VI, ordinanza n. 8859/2021).
Nel caso di specie non emerge alcuna incompatibilità tra il comportamento della ricorrente (odierna appellata) – consistito nell'avere rassegnato le proprie conclusioni in sede penale in un momento successivo alla proposizione della domanda di risarcimento del danno con ricorso ex art. 702 bis c. p. c. - e la volontà di insistere in questo secondo giudizio, né – tantomeno – una manifestazione di volontà di non voler proseguire in tale azione proveniente dalla medesima appellata. Contrariamente
a quanto rilevato dall'appellante, l'avere rassegnato le conclusioni in sede penale non equivale ad una rinuncia tacita all'azione civile, trattandosi di giudizi che – per le ragioni di seguito esposte – rimangono distinti tra loro.
6 Infatti, come risulta dalla sentenza n. 2593/2022 (prodotta dall'appellante) pronunciata dalla Corte di appello di Catania – III Sez. penale – nell'ambito del procedimento n. 1180/2019 R. G., all'udienza del 15/06/2020, la Corte ha disposto, ai sensi dell'art. 71 c. p. p., la sospensione del processo per la durata di mesi 6, incaricando il perito già nominato di rinnovare la perizia sulla persona di al Pt_1
fine di verificarne la capacità di partecipare coscientemente al procedimento. Dalla suddetta sentenza non risulta che l'ordinanza di sospensione sia stata revocata;
piuttosto, la Corte ha incaricato il perito di depositare nuova relazione e, dopo alcuni rinvii, alle udienze dell'11/01/2022 e del 12/07/2022 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni. Ora, in base al disposto dell'art. 71, ult. comma, c. p. p., laddove venga disposta la sospensione del processo per incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al procedimento, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 75, co. 3, c. p. p., norma che prescrive la sospensione del processo civile laddove l'azione venga esercitata dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (“Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”).
Nel caso di specie, dunque, non si pone una questione di contemporanea pendenza di giudizi: l'azione esercitata in sede civile con il ricorso ex art. 702 bis c. p. c. prosegue in modo del tutto autonomo rispetto al procedimento penale, senza subirne alcun condizionamento, inteso quale necessità di sospendere il giudizio instaurato per secondo (circostanza, questa, peraltro esclusa già dal giudice di prime cure, con l'ordinanza del 6/6/2023, in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza penale di appello).
Dall'autonomia tra i due giudizi ne discende che l'avere insistito nella conferma delle statuizioni civili all'udienza del 12/07/2022 – sì come risulta dalla sentenza già citata
– non equivale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, a rinuncia
7 implicita alla domanda dispiegata in sede civile e, conseguentemente, non determina alcuna improcedibilità di detta azione.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha censurato il provvedimento di prime cure per avere il giudice condannato al risarcimento del danno in favore di Pt_1
, senza averne prima accertato la responsabilità per il fatto lesivo allo stesso CP_1
imputato.
In particolare, l'appellante ha dedotto che: 1) la responsabilità per il fatto non è stata acclarata “atteso che non è stata svolta alcuna attività istruttoria idonea”; 2) il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento solo sulle prove acquisite nel procedimento penale, conclusosi con una sentenza priva di forza vincolante in quanto oggetto di totale riforma;
3) la documentazione prodotta dalla ricorrente non è sufficiente a comprovare la responsabilità di per i reati allo stesso ascritti;
4) Pt_1
il Tribunale ha errato in quanto non ha proceduto ad un'autonoma valutazione delle prove acquisite aliunde (“Vero è che i documenti allegati in seno al ricorso introduttivo per il Giudice Civile possono costituire le cosiddette prove atipiche, ma
l'errore nel quale è incorso il Tribunale attiene al fatto di non aver proceduto ad un autonomo e puntuale apprezzamento delle documentazione e di essersi limitato a recepire la statuizione della sentenza di primo grado (oggi priva di rilevanza e vincolatività) ritenendo a priori e senza esperire un accertamento il Pt_1
responsabile dell'illecito”); 5) infine, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il , lungi dal rendere confessione sui fatti ascritti, ha fornito una Pt_1
propria ricostruzione della vicenda.
Anche tale motivo va disatteso.
Dall'ordinanza impugnata è evidente come il giudice di prime cure abbia proceduto ad un'autonoma e analitica valutazione dei risultati dell'attività istruttoria svoltasi nel corso del processo penale.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non si è limitato a recepire, acriticamente, gli esiti di tale attività istruttoria ma, preso atto – già
8 nell'ordinanza istruttoria del 6/6/2023 - della intervenuta riforma in appello della sentenza di condanna e della conseguente necessità di procedere all'accertamento del fatto lesivo imputato a ha proceduto ad una accurata valutazione della Pt_1
documentazione prodotta dalla ricorrente, facendo corretta applicazione del principio di prudente apprezzamento (ex art. 116, co. 1, c. p. c.) e dando conto, in motivazione, dei criteri adottati nell'espletamento di tale attività valutativa.
Non coglie, dunque, nel senso la doglianza dell'appellante: il giudice di prime cure, infatti, prima di statuire sul quantum, ha accertato, sulla scorta della documentazione agli atti, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c. c., concludendo per la sussistenza del fatto lesivo imputato a e produttivo del Pt_1
danno lamentato dalla ricorrente.
Le censure proposte nell'atto di gravame non si confrontano, in modo specifico e critico, con il provvedimento impugnato ma tendono a promuovere, genericamente, una rivalutazione del compendio probatorio, acquisito nel processo penale e posto a fondamento della pronuncia impugnata. Infatti, come già rilevato, il giudice ha proceduto all'accertamento della responsabilità di sulla base di una Pt_1
autonoma valutazione dei risultati dell'istruttoria svolta in sede penale e di tale attività ha dato conto, in modo altrettanto specifico, nella motivazione della sentenza.
Ancora, non coglie nel segno quanto rilevato dall'appellante laddove ha ritenuto erronea l'ordinanza di primo grado per avere il giudice di prime cure “formato il proprio convincimento soltanto su documenti provenienti da un procedimento penale la cui sentenza non può essere ritenuta “prova vincolante,” poiché è stata oggetto di totale riforma”. Da tale rilievo si evince che la censura in discorso non tiene in debita considerazione il tenore della motivazione dell'ordinanza: il Tribunale, infatti, da un lato, ha messo in luce la necessità di accertare anche l'an della responsabilità, proprio in ragione dell'intervenuta riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado;
dall'altro, ha recepito, in modo critico, gli elementi probatori acquisiti nel giudizio penale, sottoponendoli ad attenta valutazione, alla luce del principio - già richiamato - di cui all'art. 116, co. 1, c. p. c. e richiamando, nel corpo della
9 motivazione, il contenuto di quelli ritenuti maggiormente significativi (tra cui, in particolare, la dichiarazione resa da il 15/7/2017). Pt_1
In ultima analisi, il modus procedendi del giudice di prime cure appare corretto ed il provvedimento impugnato dà adeguatamente conto dell'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale per giungere alla decisione;
a fronte di ciò, le censure di parte appellante si palesano del tutto generiche e – come già rilevato – non si confrontano in modo specifico con il contenuto dell'ordinanza, sollecitando, piuttosto, una rivalutazione degli elementi probatori acquisiti.
A quest'ultimo riguardo, va detto che l'accertamento del primo giudice in ordine alla sussistenza della responsabilità civile da illecito extracontrattuale del , oltre Pt_1
che adeguatamente motivato, appare anche pienamente condivisibile.
Dalla sentenza penale di primo grado, da considerarsi unitamente a tutti gli altri elementi acquisiti nel procedimento penale, e segnatamente dalle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti in dibattimento (i cui verbali sono stati prodotti in giudizio), conformi al racconto della persona offesa, nonché dalle ammissioni del Pt_1
(verbale di interrogatorio, all. n. 4; trascrizione integrale del videoclip fornito dalla
Sig.ra , all. n. 5; trascrizione integrale del videoclip fornito dalla redazione del CP_1
programma televisivo “LE IENE”, all. n. 6; intervista cd all. n. 7), risulta infatti in maniera certa la sussistenza di ripetute condotte di violenza sessuale a danno della quando questa era ancora minorenne – precisamente, dall'età di tredici anni - CP_1
nonché la condizione di coazione psicologica esercitata sulla vittima, che veniva indotta a subire molestie e rapporti sessuali mediante il ricorso a minacce e ricatti di privare lei e la sua famiglia degli aiuti economici concessi, in un contesto di estremo degrado e disagio della minore.
Tale ricostruzione non è smentita neanche dalle dichiarazioni rese dall'imputato: contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nel proprio gravame – nella parte in cui ha censurato l'ordinanza impugnata, contestando di avere mai reso confessione sui fatti allo stesso ascritto, essendosi limitato a fornire la “propria versione dei fatti”
– dal tenore della dichiarazione del 15/7/2017, richiamata nel provvedimento di
10 prime cure, traspare proprio il contesto di disagio della minore e la condizione di costrizione di quest'ultima, anche e soprattutto in ragione della posizione di inferiorità legata alla tenera età della vittima (“ADR: La famiglia di questa ragazza mi chiedeva sempre soldi ed io li aiutavo, anche perché mi minacciavano che altrimenti parlavano con mia moglie. Capitava che io andavo a fare visita a loro, la ragazza mi provocava e io “che sugnu masculu” capitava che facevamo l'amore”).
Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto sussistente la condotta illecita prospettata dalla ricorrente e accertata la responsabilità di per la suddetta Pt_1
condotta. Quanto al “danno-conseguenza”, il nominato c. t. u. ha concluso nel senso di ritenere compatibili le lesioni lamentate dalla ricorrente con il danno-evento di cui sopra e ha proceduto all'accertamento del danno biologico riscontrato, valutandolo in misura pari al 20%.
In ultima analisi, sulla base di tutta la documentazione acquisita in sede penale e oggetto di puntuale valutazione in sede civile, risultano accertati i presupposti in presenza dei quali sorge la responsabilità risarcitoria di cui agli artt. 2043 e 2059 c.
c., con conseguente obbligo del danneggiante al ristoro integrale di tutti i danni patiti dalla danneggiata.
Con un ulteriore motivo, l'appellante ha chiesto di rideterminare la somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento del danno e, in ogni caso, di tenere conto di quanto già riscosso da a titolo di provvisionale. CP_1
Quanto alla determinazione del quantum, la censura va disattesa: anche in ordine a tale profilo, l'ordinanza risulta condivisibile avendo il Tribunale fatto proprie – con argomentazioni motivate e corrette - le conclusioni di cui alla c. t. u. medico-legale in punto di danno biologico, dando conto anche delle ragioni per cui ha ritenuto di liquidare un ulteriore aumento a titolo di ristoro per la sofferenza interiore patita dall'appellata (“Sul punto, anche sulla scorta di un giudizio di natura presuntiva, tenuto conto della pluralità di episodi perpetrati ai danni dell'attrice, dai tredici ai diciassette anni e della giovane età della stessa all'esordio del fatto lesivo, deve
11 ritenersi senz'altro provato anche il danno morale patito dall'attrice, dovendosi riconoscere il relativo aumento calcolato sulla scorta delle tabelle sotto richiamate”)
e di escludere, invece, l'ulteriore personalizzazione del danno, chiesta dalla ricorrente solo in sede di conclusioni.
Va, invece, accolta la richiesta dell'appellante di decurtare, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, quanto già versato all'appellata a titolo di provvisionale - sì come risulta dalle ricevute di pagamento prodotte da - Pt_1
trattandosi di somma riconducibile alla medesima causale da cui origina la condanna oggetto del presente gravame, potendo operare, in tale ipotesi, la c. d. compensazione
“impropria” (sul punto, cfr. Cass. civile sez. II, ordinanza n. 21224/2025 che ha richiamato il seguente principio: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico – ancorchè complesso – rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (…)”).
L'ordinanza di primo grado va, dunque, riformata nei seguenti termini: dalla somma liquidata a favore dell'appellata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – pari ad euro 96.183,94, già comprensiva di rivalutazioni e interessi, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza - va detratto quanto già corrisposto dall'appellante – secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta - a favore della danneggiata a titolo di provvisionale – pari ad euro 9.834,09 - e l'appellante va in definitiva condannato al pagamento della minor somma risultante dalla differenza, pari a euro
86.349,85 (oltre interessi legali dal provvedimento di primo grado).
Con un ultimo motivo l'appellante ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha compensato le spese di lite.
La doglianza va disattesa, nonostante la parziale – e assolutamente marginale – riforma della sentenza di primo grado.
12 Infatti, il Tribunale ha fatto buon governo del principio di cui all'art. 91, co. 1, c. p.
c., condannando il soccombente alla rifusione delle spese a favore della appellata vincitrice. Non sussistevano, infatti, i presupposti per una compensazione delle spese, non ravvisandosi, nella presente causa risarcitoria, l'asserita “complessità della materia” invocata dall'appellante.
Anche le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante in considerazione della sua, assolutamente prevalente, soccombenza.
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo, confermando per il primo grado, la liquidazione già eseguita dal primo giudice (e non oggetto di censura) e applicando, per il presente grado, i parametri medi, ad esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione per la quale vanno applicati i parametri minimi – in ragione dell'assenza di una specifica attività istruttoria - stabiliti dal D. M. 10 marzo 2014 n.
55, sì come aggiornato dal D. M. del 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno (scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00). Le spese del presente grado vanno distratte a favore del procuratore antistatario di avv. Francesco Bitritto, sì come dallo Controparte_1
stesso richiesto nelle note difensive conclusionali depositate.
Alla stregua di quanto sopra, va confermata anche la statuizione relativa alle spese di c. t. u., già poste a carico del soccombente dal giudice di prime cure.
In ragione della parziale riforma del provvedimento impugnato nei termini di cui sopra, non vi sono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato versato dalla parte appellante ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater,
D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 680/2024, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza n. 4354/2024 del 16 aprile 2024 del Tribunale di Catania, e in parziale riforma di detta ordinanza, così statuisce:
13 condanna l'appellante al pagamento della minor somma di euro 86.349,85 (oltre interessi legali dall'ordinanza di primo grado), così determinata per effetto della detrazione, dalla somma di euro 96.183,94, liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 9.834,09, già corrisposta. conferma per il resto l'ordinanza impugnata;
condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite di entrambi i gradi, che liquida: a) per il primo grado, in misura pari a complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D. M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA, come per legge;
b) per il secondo grado, in complessivi euro 12.154,00 per compensi (di cui euro 2.977,00 per fase studio;
euro 1.911,00 per fase introduttiva;
euro 2.163,00 per fare istruttoria e/o di trattazione;
euro 5.103,00 per fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D. M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA, come per legge;
dispone la distrazione delle spese di cui sopra, liquidate per il secondo grado, a favore del procuratore della parte appellata, avv. Francesco Bitritto, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di CTU, liquidate in primo grado, a carico di;
Parte_1
Così deciso in Catania il 13 novembre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Maria Stella Arena) (Dott. Giovanni Dipietro)
Il superiore provvedimento è stato redatto, sotto le cure del consigliere relatore, dott.ssa Maria Stella Arena, dalla dott.ssa Francesca Addia, magistrato ordinario in tirocinio,
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
dr Giovanni Dipietro Presidente dr Maria Stella Arena Consigliere rel. est. dr Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 680/2024 R.G., avente per oggetto: “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale”;
TRA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lipera, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
nata in [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bitritto, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
All'udienza di discussione del 28 ottobre 2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 ter c. p. c. n. 4354/2024, pubblicata il 16 aprile 2024, resa nel procedimento n. 1165/2022 R. G., il Tribunale di Catania – Terza Sezione Civile
– in accoglimento della domanda di ha condannato – previo Controparte_1
accertamento della responsabilità di per le condotte a lui imputate – Parte_1
1 l'odierno appellante a corrispondere in favore di parte appellata la somma pari ad euro 96.183,94 (comprensiva di rivalutazione e interessi) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello chiedendone – oltre che, Parte_1
in via cautelare, la sospensione della provvisoria esecutività - l'integrale riforma sulla base di cinque motivi.
Si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del gravame Controparte_1
nonché – a garanzia del credito vantato, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nei confronti di - il sequestro conservativo di alcuni Parte_1
crediti e beni di quest'ultimo.
Con ordinanza dell'08.10.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Con successiva ordinanza del 29.10.2024, veniva dichiarato inammissibile il ricorso per sequestro conservativo proposto dall'appellata per mancanza di un interesse - concreto e attuale - della ricorrente al relativo provvedimento.
Quindi la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, all'udienza del 28.10.2025, all'esito di discussione orale, è stata posta in decisione.
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Il Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente (odierna Controparte_1
parte appellata) ritenendo che gli elementi probatori acquisiti nel giudizio penale di primo grado, “costituenti prove atipiche soggette al libero apprezzamento del giudice civile, comprovano sul versante civilistico la sussistenza del fatto lesivo, fonte di responsabilità civilistica risarcitoria, commesso dal convenuto ai danni dell'attrice”.
In particolare, il giudice di prime cure ha osservato che: 1) quanto all'an della responsabilità di , i risultati dell'attività istruttoria svoltasi durante il Parte_1
procedimento penale – in specie, la confessione resa dall'imputato – prodotti unitamente al ricorso ex art. 702 bis c. p. c., hanno corroborato la prospettazione della ricorrente;
2 2) quanto al c.d. danno-conseguenza, la c. t. u. medico-legale espletata ha confermato la sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli lamentate dalla ricorrente e del nesso causale tra tali pregiudizi e il fatto lesivo oggetto di causa.
Con il primo motivo di appello, ha censurato l'ordinanza impugnata Parte_1
nella parte in cui il giudice di prime cure non ha dichiarato l'inammissibilità della domanda perché proposta nelle forme del rito sommario di cognizione anziché con il rito ordinario (“Erra e non motiva il Giudice di prime cure nel non ritenere che il ricorso proposto da era inammissibile visto che l'accertamento Controparte_1
e la quantificazione del presunto danno, data la complessità del caso, non potevano essere esperiti tramite rito sommario”).
Il motivo va disatteso.
Va premesso che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure sia nell'ordinanza resa in corso di causa (il 06.06.2023) sia nell'ordinanza oggetto del presente gravame, in ragione della intervenuta riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado in sede penale nei confronti di oggetto del Pt_1
presente giudizio non è solo la determinazione e la liquidazione del danno lamentato dalla ricorrente ma, a monte, l'accertamento della sussistenza del fatto lesivo imputato all'odierno appellante.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'ampiezza dell'oggetto del giudizio rimesso al giudice di prime cure (non solo il quantum ma anche l'an della responsabilità di non ne determina, sic et simpliciter, un'automatica Pt_1
incompatibilità con la trattazione nelle forme del rito sommario né, tantomeno, la necessità di disporre il mutamento del rito.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la verifica della compatibilità tra istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702- bis c.p.c. e segg., e fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio,
3 tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14295 del
04/06/2018; Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 14/03/2017)” (Cass. civile sez. II, ordinanza n. 14734/2022).
Come emerge dall'ordinanza impugnata, il giudice di prime cure ha proceduto ad una valutazione complessiva delle difese e delle deduzioni formulate dalle parti e ha ritenuto che l'oggetto del contendere fosse compatibile con la trattazione sommaria di cui agli artt. 702 bis e ss. c. p. c..
Tale valutazione va condivisa, proprio alla luce del contegno delle parti: infatti, la ricorrente ha prospettato, in modo specifico ed analitico, la propria domanda e le ragioni ad essa sottese, producendo a sostegno ampia documentazione e chiedendo, a fini istruttori, disporsi c. t. u. medico-legale; di contro, il resistente, nella propria comparsa, dopo aver preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda e chiesto la sospensione del giudizio ex artt. 295 c. p. c. e 75 co. 3 c. p. p., ha dispiegato difese piuttosto generiche e non ha formulato alcuna istanza istruttoria.
Ne discende che, la trattazione con le forme del rito sommario ex artt. 702 bis e ss. c.
p. c., nel caso di specie, alla luce delle allegazioni difensive e delle richieste istruttorie delle parti, appare compatibile con l'oggetto del contendere. A ciò si aggiunga che la scelta del rito in discorso non ha determinato alcuna lesione – peraltro neanche specificamente rilevata nell'atto di gravame - del diritto di difesa dell'odierno appellante, il quale – come detto – si è limitato, nella propria comparsa di risposta, a dedurre difese abbastanza generiche e, soprattutto, non ha articolato alcuna richiesta istruttoria.
Alla luce di quanto sopra, non può essere condiviso quanto rilevato dall'appellante secondo il quale “Peraltro, premesso che lo stesso Giudice Civile ha rilevato, sia nell'ordinanza impugnata che nell'ordinanza del 6/6/23, che l'oggetto del presente giudizio civile non era soltanto la determinazione del quantum ma anche l'an, non vi
è alcun dubbio che trattandosi di una materia complessa che richiedeva una lunga attività d'indagine volta ad accertare o meno la presunta responsabilità del
4 nei confronti della era assolutamente necessario che venisse Pt_1 CP_1
svolta una attività istruttoria precisa e puntuale nelle forme e con le modalità del giudizio a cognizione piena. Invece, in costanza del rito sommario, è stato svolto un giudizio nel quale è stata esperita soltanto una CTU medico legale su parte resistente per quantificare il danno senza una preventiva constatazione dell'an sotteso alla domanda”: dal tenore di questa prospettazione sembrerebbe che l'appellante, dalla trattazione della domanda con il rito sommario, ne faccia discendere una lesione del proprio diritto di difesa (lesione che, come già detto, non è stata neanche specificamente allegata nel gravame), fondata sulla circostanza che la semplificazione del rito abbia impedito di accertare l'an della responsabilità, riducendosi la fase istruttoria alla sola c. t. u. medico-legale, avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione del danno.
Per le ragioni già indicate, tale doglianza va disattesa.
La censura, infatti, non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di “danno-evento”: il giudice, infatti, ha specificamente e analiticamente motivato in ordine alla sussistenza della responsabilità di per il fatto illecito Pt_1
allo stesso ascritto, dando conto – in modo preciso – delle risultanze istruttorie poste a fondamento del proprio convincimento (“In punto di an, a sostegno dell'esistenza del danno evento, ossia del fatto lesivo fonte di danno posto in essere dal resistente, la ricorrente ha versato in atti copiosa documentazione. In particolare, sono stati versati in atti tutti gli elementi probatori raccolti e acquisiti nel giudizio penale di primo grado concluso con sentenza di condanna. Tali elementi probatori, costituenti prove atipiche soggette al libero apprezzamento del giudice civile, compravano sul versante civilistico la sussistenza del fatto lesivo, fonte di responsabilità civile risarcitoria, commesso dal convenuto ai danni dall'attrice”). Dunque, gli elementi probatori acquisiti sono stati analiticamente valutati dal giudice di prime cure che li ha ritenuti sufficienti ai fini della prova del fatto produttivo del danno lamentato dalla ricorrente: proprio la natura prettamente documentale del giudizio, unitamente alla necessità di disporre – dopo avere ritenuto provato l'an della responsabilità –
5 unicamente una c. t. u. medico-legale (per l'accertamento e la quantificazione del danno), hanno reso più che opportuna la trattazione del giudizio con le forme del rito sommario, senza che ciò abbia determinato alcuna lesione del diritto di difesa della controparte.
Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'improcedibilità dell'azione civile per rinuncia dell'interessata, rinuncia ravvisata nell'avere la rassegnato le CP_1
proprie conclusioni nell'ambito del processo penale in un momento successivo alla proposizione della domanda in sede civile (domanda, questa, proposta dopo l'intervenuta condanna in primo grado, in sede penale, di . Pt_1
Anche tale motivo va disatteso.
Va premesso che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore
e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere (…)” (Cfr. Cass. civile sez.
VI, ordinanza n. 8859/2021).
Nel caso di specie non emerge alcuna incompatibilità tra il comportamento della ricorrente (odierna appellata) – consistito nell'avere rassegnato le proprie conclusioni in sede penale in un momento successivo alla proposizione della domanda di risarcimento del danno con ricorso ex art. 702 bis c. p. c. - e la volontà di insistere in questo secondo giudizio, né – tantomeno – una manifestazione di volontà di non voler proseguire in tale azione proveniente dalla medesima appellata. Contrariamente
a quanto rilevato dall'appellante, l'avere rassegnato le conclusioni in sede penale non equivale ad una rinuncia tacita all'azione civile, trattandosi di giudizi che – per le ragioni di seguito esposte – rimangono distinti tra loro.
6 Infatti, come risulta dalla sentenza n. 2593/2022 (prodotta dall'appellante) pronunciata dalla Corte di appello di Catania – III Sez. penale – nell'ambito del procedimento n. 1180/2019 R. G., all'udienza del 15/06/2020, la Corte ha disposto, ai sensi dell'art. 71 c. p. p., la sospensione del processo per la durata di mesi 6, incaricando il perito già nominato di rinnovare la perizia sulla persona di al Pt_1
fine di verificarne la capacità di partecipare coscientemente al procedimento. Dalla suddetta sentenza non risulta che l'ordinanza di sospensione sia stata revocata;
piuttosto, la Corte ha incaricato il perito di depositare nuova relazione e, dopo alcuni rinvii, alle udienze dell'11/01/2022 e del 12/07/2022 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni. Ora, in base al disposto dell'art. 71, ult. comma, c. p. p., laddove venga disposta la sospensione del processo per incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al procedimento, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 75, co. 3, c. p. p., norma che prescrive la sospensione del processo civile laddove l'azione venga esercitata dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (“Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”).
Nel caso di specie, dunque, non si pone una questione di contemporanea pendenza di giudizi: l'azione esercitata in sede civile con il ricorso ex art. 702 bis c. p. c. prosegue in modo del tutto autonomo rispetto al procedimento penale, senza subirne alcun condizionamento, inteso quale necessità di sospendere il giudizio instaurato per secondo (circostanza, questa, peraltro esclusa già dal giudice di prime cure, con l'ordinanza del 6/6/2023, in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza penale di appello).
Dall'autonomia tra i due giudizi ne discende che l'avere insistito nella conferma delle statuizioni civili all'udienza del 12/07/2022 – sì come risulta dalla sentenza già citata
– non equivale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, a rinuncia
7 implicita alla domanda dispiegata in sede civile e, conseguentemente, non determina alcuna improcedibilità di detta azione.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha censurato il provvedimento di prime cure per avere il giudice condannato al risarcimento del danno in favore di Pt_1
, senza averne prima accertato la responsabilità per il fatto lesivo allo stesso CP_1
imputato.
In particolare, l'appellante ha dedotto che: 1) la responsabilità per il fatto non è stata acclarata “atteso che non è stata svolta alcuna attività istruttoria idonea”; 2) il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento solo sulle prove acquisite nel procedimento penale, conclusosi con una sentenza priva di forza vincolante in quanto oggetto di totale riforma;
3) la documentazione prodotta dalla ricorrente non è sufficiente a comprovare la responsabilità di per i reati allo stesso ascritti;
4) Pt_1
il Tribunale ha errato in quanto non ha proceduto ad un'autonoma valutazione delle prove acquisite aliunde (“Vero è che i documenti allegati in seno al ricorso introduttivo per il Giudice Civile possono costituire le cosiddette prove atipiche, ma
l'errore nel quale è incorso il Tribunale attiene al fatto di non aver proceduto ad un autonomo e puntuale apprezzamento delle documentazione e di essersi limitato a recepire la statuizione della sentenza di primo grado (oggi priva di rilevanza e vincolatività) ritenendo a priori e senza esperire un accertamento il Pt_1
responsabile dell'illecito”); 5) infine, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il , lungi dal rendere confessione sui fatti ascritti, ha fornito una Pt_1
propria ricostruzione della vicenda.
Anche tale motivo va disatteso.
Dall'ordinanza impugnata è evidente come il giudice di prime cure abbia proceduto ad un'autonoma e analitica valutazione dei risultati dell'attività istruttoria svoltasi nel corso del processo penale.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non si è limitato a recepire, acriticamente, gli esiti di tale attività istruttoria ma, preso atto – già
8 nell'ordinanza istruttoria del 6/6/2023 - della intervenuta riforma in appello della sentenza di condanna e della conseguente necessità di procedere all'accertamento del fatto lesivo imputato a ha proceduto ad una accurata valutazione della Pt_1
documentazione prodotta dalla ricorrente, facendo corretta applicazione del principio di prudente apprezzamento (ex art. 116, co. 1, c. p. c.) e dando conto, in motivazione, dei criteri adottati nell'espletamento di tale attività valutativa.
Non coglie, dunque, nel senso la doglianza dell'appellante: il giudice di prime cure, infatti, prima di statuire sul quantum, ha accertato, sulla scorta della documentazione agli atti, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c. c., concludendo per la sussistenza del fatto lesivo imputato a e produttivo del Pt_1
danno lamentato dalla ricorrente.
Le censure proposte nell'atto di gravame non si confrontano, in modo specifico e critico, con il provvedimento impugnato ma tendono a promuovere, genericamente, una rivalutazione del compendio probatorio, acquisito nel processo penale e posto a fondamento della pronuncia impugnata. Infatti, come già rilevato, il giudice ha proceduto all'accertamento della responsabilità di sulla base di una Pt_1
autonoma valutazione dei risultati dell'istruttoria svolta in sede penale e di tale attività ha dato conto, in modo altrettanto specifico, nella motivazione della sentenza.
Ancora, non coglie nel segno quanto rilevato dall'appellante laddove ha ritenuto erronea l'ordinanza di primo grado per avere il giudice di prime cure “formato il proprio convincimento soltanto su documenti provenienti da un procedimento penale la cui sentenza non può essere ritenuta “prova vincolante,” poiché è stata oggetto di totale riforma”. Da tale rilievo si evince che la censura in discorso non tiene in debita considerazione il tenore della motivazione dell'ordinanza: il Tribunale, infatti, da un lato, ha messo in luce la necessità di accertare anche l'an della responsabilità, proprio in ragione dell'intervenuta riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado;
dall'altro, ha recepito, in modo critico, gli elementi probatori acquisiti nel giudizio penale, sottoponendoli ad attenta valutazione, alla luce del principio - già richiamato - di cui all'art. 116, co. 1, c. p. c. e richiamando, nel corpo della
9 motivazione, il contenuto di quelli ritenuti maggiormente significativi (tra cui, in particolare, la dichiarazione resa da il 15/7/2017). Pt_1
In ultima analisi, il modus procedendi del giudice di prime cure appare corretto ed il provvedimento impugnato dà adeguatamente conto dell'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale per giungere alla decisione;
a fronte di ciò, le censure di parte appellante si palesano del tutto generiche e – come già rilevato – non si confrontano in modo specifico con il contenuto dell'ordinanza, sollecitando, piuttosto, una rivalutazione degli elementi probatori acquisiti.
A quest'ultimo riguardo, va detto che l'accertamento del primo giudice in ordine alla sussistenza della responsabilità civile da illecito extracontrattuale del , oltre Pt_1
che adeguatamente motivato, appare anche pienamente condivisibile.
Dalla sentenza penale di primo grado, da considerarsi unitamente a tutti gli altri elementi acquisiti nel procedimento penale, e segnatamente dalle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti in dibattimento (i cui verbali sono stati prodotti in giudizio), conformi al racconto della persona offesa, nonché dalle ammissioni del Pt_1
(verbale di interrogatorio, all. n. 4; trascrizione integrale del videoclip fornito dalla
Sig.ra , all. n. 5; trascrizione integrale del videoclip fornito dalla redazione del CP_1
programma televisivo “LE IENE”, all. n. 6; intervista cd all. n. 7), risulta infatti in maniera certa la sussistenza di ripetute condotte di violenza sessuale a danno della quando questa era ancora minorenne – precisamente, dall'età di tredici anni - CP_1
nonché la condizione di coazione psicologica esercitata sulla vittima, che veniva indotta a subire molestie e rapporti sessuali mediante il ricorso a minacce e ricatti di privare lei e la sua famiglia degli aiuti economici concessi, in un contesto di estremo degrado e disagio della minore.
Tale ricostruzione non è smentita neanche dalle dichiarazioni rese dall'imputato: contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nel proprio gravame – nella parte in cui ha censurato l'ordinanza impugnata, contestando di avere mai reso confessione sui fatti allo stesso ascritto, essendosi limitato a fornire la “propria versione dei fatti”
– dal tenore della dichiarazione del 15/7/2017, richiamata nel provvedimento di
10 prime cure, traspare proprio il contesto di disagio della minore e la condizione di costrizione di quest'ultima, anche e soprattutto in ragione della posizione di inferiorità legata alla tenera età della vittima (“ADR: La famiglia di questa ragazza mi chiedeva sempre soldi ed io li aiutavo, anche perché mi minacciavano che altrimenti parlavano con mia moglie. Capitava che io andavo a fare visita a loro, la ragazza mi provocava e io “che sugnu masculu” capitava che facevamo l'amore”).
Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto sussistente la condotta illecita prospettata dalla ricorrente e accertata la responsabilità di per la suddetta Pt_1
condotta. Quanto al “danno-conseguenza”, il nominato c. t. u. ha concluso nel senso di ritenere compatibili le lesioni lamentate dalla ricorrente con il danno-evento di cui sopra e ha proceduto all'accertamento del danno biologico riscontrato, valutandolo in misura pari al 20%.
In ultima analisi, sulla base di tutta la documentazione acquisita in sede penale e oggetto di puntuale valutazione in sede civile, risultano accertati i presupposti in presenza dei quali sorge la responsabilità risarcitoria di cui agli artt. 2043 e 2059 c.
c., con conseguente obbligo del danneggiante al ristoro integrale di tutti i danni patiti dalla danneggiata.
Con un ulteriore motivo, l'appellante ha chiesto di rideterminare la somma liquidata dal giudice a titolo di risarcimento del danno e, in ogni caso, di tenere conto di quanto già riscosso da a titolo di provvisionale. CP_1
Quanto alla determinazione del quantum, la censura va disattesa: anche in ordine a tale profilo, l'ordinanza risulta condivisibile avendo il Tribunale fatto proprie – con argomentazioni motivate e corrette - le conclusioni di cui alla c. t. u. medico-legale in punto di danno biologico, dando conto anche delle ragioni per cui ha ritenuto di liquidare un ulteriore aumento a titolo di ristoro per la sofferenza interiore patita dall'appellata (“Sul punto, anche sulla scorta di un giudizio di natura presuntiva, tenuto conto della pluralità di episodi perpetrati ai danni dell'attrice, dai tredici ai diciassette anni e della giovane età della stessa all'esordio del fatto lesivo, deve
11 ritenersi senz'altro provato anche il danno morale patito dall'attrice, dovendosi riconoscere il relativo aumento calcolato sulla scorta delle tabelle sotto richiamate”)
e di escludere, invece, l'ulteriore personalizzazione del danno, chiesta dalla ricorrente solo in sede di conclusioni.
Va, invece, accolta la richiesta dell'appellante di decurtare, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, quanto già versato all'appellata a titolo di provvisionale - sì come risulta dalle ricevute di pagamento prodotte da - Pt_1
trattandosi di somma riconducibile alla medesima causale da cui origina la condanna oggetto del presente gravame, potendo operare, in tale ipotesi, la c. d. compensazione
“impropria” (sul punto, cfr. Cass. civile sez. II, ordinanza n. 21224/2025 che ha richiamato il seguente principio: “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico – ancorchè complesso – rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (…)”).
L'ordinanza di primo grado va, dunque, riformata nei seguenti termini: dalla somma liquidata a favore dell'appellata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – pari ad euro 96.183,94, già comprensiva di rivalutazioni e interessi, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza - va detratto quanto già corrisposto dall'appellante – secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta - a favore della danneggiata a titolo di provvisionale – pari ad euro 9.834,09 - e l'appellante va in definitiva condannato al pagamento della minor somma risultante dalla differenza, pari a euro
86.349,85 (oltre interessi legali dal provvedimento di primo grado).
Con un ultimo motivo l'appellante ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha compensato le spese di lite.
La doglianza va disattesa, nonostante la parziale – e assolutamente marginale – riforma della sentenza di primo grado.
12 Infatti, il Tribunale ha fatto buon governo del principio di cui all'art. 91, co. 1, c. p.
c., condannando il soccombente alla rifusione delle spese a favore della appellata vincitrice. Non sussistevano, infatti, i presupposti per una compensazione delle spese, non ravvisandosi, nella presente causa risarcitoria, l'asserita “complessità della materia” invocata dall'appellante.
Anche le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante in considerazione della sua, assolutamente prevalente, soccombenza.
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo, confermando per il primo grado, la liquidazione già eseguita dal primo giudice (e non oggetto di censura) e applicando, per il presente grado, i parametri medi, ad esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione per la quale vanno applicati i parametri minimi – in ragione dell'assenza di una specifica attività istruttoria - stabiliti dal D. M. 10 marzo 2014 n.
55, sì come aggiornato dal D. M. del 13 agosto 2022 n. 147, tenendo conto della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno (scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00). Le spese del presente grado vanno distratte a favore del procuratore antistatario di avv. Francesco Bitritto, sì come dallo Controparte_1
stesso richiesto nelle note difensive conclusionali depositate.
Alla stregua di quanto sopra, va confermata anche la statuizione relativa alle spese di c. t. u., già poste a carico del soccombente dal giudice di prime cure.
In ragione della parziale riforma del provvedimento impugnato nei termini di cui sopra, non vi sono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato versato dalla parte appellante ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater,
D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 680/2024, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza n. 4354/2024 del 16 aprile 2024 del Tribunale di Catania, e in parziale riforma di detta ordinanza, così statuisce:
13 condanna l'appellante al pagamento della minor somma di euro 86.349,85 (oltre interessi legali dall'ordinanza di primo grado), così determinata per effetto della detrazione, dalla somma di euro 96.183,94, liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 9.834,09, già corrisposta. conferma per il resto l'ordinanza impugnata;
condanna al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite di entrambi i gradi, che liquida: a) per il primo grado, in misura pari a complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D. M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA, come per legge;
b) per il secondo grado, in complessivi euro 12.154,00 per compensi (di cui euro 2.977,00 per fase studio;
euro 1.911,00 per fase introduttiva;
euro 2.163,00 per fare istruttoria e/o di trattazione;
euro 5.103,00 per fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D. M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA, come per legge;
dispone la distrazione delle spese di cui sopra, liquidate per il secondo grado, a favore del procuratore della parte appellata, avv. Francesco Bitritto, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di CTU, liquidate in primo grado, a carico di;
Parte_1
Così deciso in Catania il 13 novembre 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Maria Stella Arena) (Dott. Giovanni Dipietro)
Il superiore provvedimento è stato redatto, sotto le cure del consigliere relatore, dott.ssa Maria Stella Arena, dalla dott.ssa Francesca Addia, magistrato ordinario in tirocinio,
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