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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Assunta d'Amore Presidente est.
Dott. Giorgio Sensale Consigliere
Dott. Francesco Notaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1219 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1732/2020 del Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 18 febbraio 2020, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura agli atti, dall'avv. Giuseppe Aulino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Emilio Scaglione n. 23
Appellante
E
( e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola C.F._3
Tripani, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla via G. Rossini n. 5
Appellati
NONCHE'
( , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 C.F._4 procura agli atti, dall'avv. Giuseppe Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Largo F. Torraca n. 71
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da note di trattazione scritta e comparse conclusionali da intendersi integralmente trascritti.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.1.2019, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, ed Controparte_1 CP_2
affinché venisse dichiarata ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei suoi Controparte_4 confronti dell'atto di compravendita immobiliare del 30.1.2017 per notar Persona_1
(Rep. 1743 Racc. 1348), con il quale i coniugi vendevano a
[...] Persona_2
un immobile sito in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via E. De Controparte_4
Filippo n. 14 (già via Fiuggi n. 19), riportato nel Catasto del Comune di Pomigliano
d'Arco al foglio 3, particella 676, sub 24. Premetteva l'istante di essere creditrice di
[...] per l'importo di € 10.000,00 oltre interessi, in forza di un verbale di Controparte_1 conciliazione sottoscritto in data 7.1.2016 dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione
Lavoro, inserito nel registro delle conciliazioni (n. 7/2016), con il quale CP_1 si obbligava a corrispondere a la somma di € 11.500,00 per la
[...] Parte_1 definizione di una controversia di lavoro (n.r.g. 28552/14), da pagarsi in rate mensili.
Assumeva che: dopo il pagamento iniziale di alcune rate, aveva Controparte_1 omesso i versamenti successivi, risultando debitore del residuo importo di € 10.000,00 oltre interessi;
vani erano risultati alcuni tentativi di recupero del credito residuo mediante procedure esecutive mobiliari;
la compravendita di cui domandava la revoca, avvenuta successivamente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, era stata realizzata al fine di sottrarre detto bene alla garanzia patrimoniale nei suoi confronti.
Tutto quanto sopra, a dire dell'istante, era provato dal fatto che la vendita era avvenuta a un prezzo inferiore a quello di mercato e che era stato versato in misura maggiore a favore di , comproprietaria al 50% del bene venduto. CP_2
Incardinata la lite, si costituivano i coniugi e eccependo CP_1 CP_2 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire dell'istante nei confronti di non risultando CP_2 quest'ultima sua debitrice. Nel merito contestavano la ricostruzione dei fatti, deducendo che la vendita dell'immobile, programmata fin dal 2014, precedentemente alla casua di lavoro, era finalizzata a fronteggiare una grave crisi economica familiare.
Inoltre, il debito residuo ammontava a € 8.000,00, non sussistendo l'evento dannoso in quanto con il suo stipendio, era in grado di garantire il credito. Eccepivano, CP_1 altresì, che la compravendita era avvenuta mediante agenzia immobiliare a riprova dell'insussistenza della partecipatio fraudis dell'acquirente che non conoscevano e che la
2 differenza di prezzo incassato dai coniugi era giustificata da loro pregressi rapporti di debito reciproco. Chiedevano, dunque, il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione e Controparte_3
l'infondatezza della domanda, rilevando l'assenza degli elementi costituivi di una revocatoria, in particolar modo della sua partecipatio fraudis, motivando l'acquisto immobiliare con esigenze personali – risultando l'appartamento acquisito come prima casa presso cui trasferiva la residenza provvedendo alla voltura delle utenze domestiche –, l'assenza di rapporto di parentela con gli alienanti con i quali era entrata in contatto mediante agenzia immobiliare, la corrispondenza del prezzo pagato con quello di mercato, la trasparenza delle modalità di pagamento dello stesso. Insisteva per il rigetto delle avverse pretese con la vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria, espletati gli interrogatori formali dei convenuti, il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, con sentenza n. 1732/2020 del 18 febbraio 2020, così statuiva: “1) Rigetta la domanda dell'attrice; 2) Condanna l'attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite, che liquida in € 3000 per compenso per i
[...]
oltre spese generali, Iva e Cpa con distrazione in favore degli avv.ti Nicola Persona_2
Tripani e Alessio Nunziante;
ed in € 3000 per compenso per la oltre spese generali, Iva CP_4
e Cpa, , con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Russo”.
Il Tribunale, rigettate le preliminari eccezioni di nullità dell'atto di citazione e precisato che la domanda non andava proposta nei confronti di , non essendo CP_2 questa debitrice dell'attrice, accertava il credito di nella misura Parte_1 di € 8.500,00 in ragione dei pagamenti già realizzati da e riconosceva la CP_1 sussistenza del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo in questione, anche a fronte dell'infruttuosità delle procedure esecutive mobiliari intraprese e dell'assenza di prova della titolarità di altri beni in capo al debitore, nonché della scientia damni del debitore stesso che alienava l'unica sua quota di proprietà immobiliare;
escludeva, invece, la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente
[...]
(partecipatio fraudis), stante l'assenza di rapporti di parentela e affinità con i CP_3 venditori e la conclusione della compravendita mediante intermediazione di agenzia a un prezzo compreso nei valori di mercato. Dunque, in ragione della carenza di uno dei presupposti essenziali, rigettava la domanda revocatoria.
3 Avverso detta sentenza proponeva appello con atto notificato Parte_1 in data 26 marzo 2020, con i seguenti motivi: a) nullità della sentenza per errata decisione sulla carenza di legittimazione passiva di con violazione degli CP_2 artt. 132 c.p.c. e 179 e 2901 c.c.; b) nullità della sentenza per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione sulla insussistenza della partecipatio fraudis del terzo acquirente;
c) nullità della sentenza per violazione di legge in ordine ai presupposti dell'azione revocatoria ordinaria e al regime delle prove (artt. 2697, 2727,
2729 e 2901 c.c.); d) nullità della sentenza per motivazione inesistente sulle modalità di pagamento del prezzo dell'immobile.
Concludeva, previa riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Radicato il contraddittorio, si costituivano e Controparte_1 CP_2 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto e il favore delle spese di lite.
Si costituiva, altresì, la quale eccepiva l'inammissibilità e Controparte_3
l'infondatezza dell'appello, sottolineando la correttezza della decisione impugnata in ordine alla insussistenza della sua partecipatio fraudis, chiedendo, quindi, il rigetto del proposto gravame con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado in formato telematico, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
di seguito, il procedimento veniva riassegnato alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte
d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta
d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta
Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025.
All'udienza del 22.5.2025 la Corte riservava in decisione la causa assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Preliminarmente, va dichiarato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di legge di cui all'art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza di
4 primo grado, avvenuta in data 26 febbraio 2020, ferma restando la sospensione straordinaria dei termini processuali per emergenza coronavirus ex art. 83 D.L.
18/2020 e art. 36 co. 1 D.L. 23/2020.
Ancora, in via preliminare, ritenuta superata l'eccezione di inammissibilità e manifesta infondatezza del gravame ex art. 348 bis c.p.c. stante la fase decisionale della causa, va rilevato che l'appello appare rispondente ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nella sua formulazione vigente ratione temporis, pertanto, l'eccezione di inammissibilità ex 342
c.p.c. va rigettata perché infondata. Con ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 e con sentenza n. 27199 del 2017 le S.U. civili hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “l'art. 342, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Ciò posto, l'atto di gravame sfugge alla denunciata inammissibilità avendo l'appellante svolto argomentazioni capaci di inficiare la ratio decidendi della pronuncia avversata senza che vi sia la necessità di esporre un progetto alternativo di sentenza siccome non richiesto ai fini dell'ammissibilità del gravame (ex plurimis cfr. Cassazione civile, sez.
III, 03/11/2020, n. 24262).
La parte appellante, infatti, come si evince dalla lettura dell'atto di impugnazione, indica con sufficiente precisione i motivi di dissenso rispetto alla valutazione della vicenda fatta dal giudice di prime cure, pur implicando evidentemente tale esposizione anche il richiamo delle argomentazioni difensive illustrate nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio.
Nel merito, l'appello è infondato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per avere il tribunale erratamente pronunciato la carenza di legittimazione passiva di CP_2
all'azione revocatoria dell'atto di trasferimento della proprietà del bene in
[...] comunione con il coniuge CP_1
5 Più specificamente, contesta la decisione del primo giudice che, richiamando giurisprudenza secondo cui “…anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento dell'azione revocatoria, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell'ipotesi che solo uno o alcuno degli (ex) comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e per la quota di loro spettanza” (Cass. 1804/2000), riteneva che l'azione revocatoria non andasse proposta nei confronti di , non essendo quest'ultima debitrice di parte CP_2 istante.
Assume che il comproprietario, pur non rivestendo la qualità Parte_1 di litisconsorte necessario, può essere convenuto in giudizio per gli effetti connessi alla declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo dallo stesso compiuto e che il tribunale aveva erroneamente considerato estranea all'atto dispositivo, mentre, essendo CP_2 in comunione dei beni con il marito partecipava con la sua quota alla CP_1 garanzia del creditore.
Il motivo è infondato.
Le argomentazioni addotte dall'appellante appaiono basate sull'errore che avrebbe commesso il primo giudice nel ritenere estranea all'atto dispositivo del CP_2
30.1.2017 e, quindi, alla vicenda per cui è causa.
Tale assunto non è condivisibile in quanto la decisione sulla carenza di legittimazione passiva di è basata, al contrario, proprio sulla considerazione che CP_2 quest'ultima “anche se ha partecipato alla vendita del 30/1/2017 quale comproprietaria pro indiviso dell'immobile alienato, non è debitrice dell'attrice” (pag. 3 sentenza impugnata).
Non solo, quindi, viene dato atto della partecipazione di alla scrittura notarile, CP_2 nel ruolo espresso di comproprietaria del bene venduto ma la precisazione sulla carenza della natura di debitrice esclude che la stessa possa garantire con il proprio patrimonio il credito dell'istante, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di appello, con il quale chiede affermarsi il principio secondo cui Controparte_5
“il comproprietario di un bene immobile, seppure non direttamente interessato all'azione revocatoria proposta nei confronti del debitore, riveste la qualità di consorte in lite per
l'estensione degli effetti, anche nei suoi confronti della declaratoria di inefficacia richiesta dal creditore, nel caso in cui si tratti di coniuge del debitore in regime di comunione legale dei beni,
6 dovendo lo stesso garantire sussidiariamente con il proprio patrimonio il debito del coniuge”
(pag. 15 atto di appello).
In senso contrario basta richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui
“Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria esperita, ai sensi sia dell'art. 66 che dell'art. 67 legge fall., in favore del disponente fallito, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione” (Cass. Civ. S.U. n.
9660/2009).
Sebbene la fattispecie presa in esame dalle Sezioni Unite faccia riferimento a un'ipotesi in cui il coniuge in comunione legale sia rimasto estraneo alla formazione dell'atto dispositivo impugnato, va rilevato che il discrimine tra la sussistenza o meno del litisconsortio necessario è dato dall'oggetto dell'azione esercitata.
L'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore (e solo di esso).
In coerenza con tale sua unica funzione l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore (Cass. Civ. n. 2632/2021;
Cass. Civ. n. 13972/2007; Cass. Civ. n. 5455/2003; Cass. Civ. n. 7127/2001; Cass. Civ. n.
791/2000; Cass. Civ. n. 11349/1996; Cass. Civ. n. 1691/1991).
Il principio richiamato offre la soluzione alla questione relativa alla sussistenza o meno di una fattispecie di litisconsorzio necessario nell'ipotesi di azione revocatoria diretta a togliere effetto ad un atto in cui risulti dante causa, non solo il debitore, ma anche il coniuge comproprietario dei beni in comunione legale.
La soluzione negativa trova riscontro, oltre che nel principio enunciato relativo alla finalità dell'azione revocatoria, anche e soprattutto nell'orientamento giurisprudenziale a mente del quale “nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime
7 di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione” (Cass. Civ. n.
17021/2015; Cass. Civ. n. 18707/2021).
I soggetti passivi dell'azione revocatoria sono il debitore e il terzo destinatario dell'atto stesso;
non sussiste, invece, una ipotesi di litisconsorzio necessario del contraente alienante non debitore, nei casi in cui l'accoglimento dell'azione in favore del creditore
(come nel caso di specie) non determini alcun effetto restitutorio né, tantomeno, un effetto traslativo a favore dell'attore, ma comporti l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore.
In sintesi, non è configurabile nel caso in esame una ipotesi di litisconsorzio necessario, perché la decisione favorevole dell'azione revocatoria (in cui si controverte sulla opponibilità del negozio, in quanto tale, al creditore) non incide direttamente ed immediatamente sulla contitolarità del diritto di proprietà dei coniugi, ma direttamente ed immediatamente sull'efficacia dell'atto.
Con il secondo e il terzo motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per contraddittoria motivazione circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo necessario per l'accoglimento dell'azione revocatoria. Nello specifico, si duole del mancato riconoscimento della consapevolezza del terzo acquirente alla partecipazione al pregiudizio in suo danno. Il tribunale, a dire dell'appellante, non avrebbe considerato, ai fini della corretta qualificazione dell'elemento soggettivo del terzo acquirente, l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, sostenendo che la partecipatio fraudis doveva presumersi dal mero dato della anteriorità del credito, dagli elementi presuntivi esistenti, dalla agevole conoscibilità nel terzo del pregiudizio arrecato al creditore.
I motivi che precedono, vertendo sulla medesima doglianza, possono essere trattati congiuntamente e risultano infondati.
L'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. presuppone la ricorrenza congiunta di elementi costitutivi, tutti necessari e concorrenti: il credito del soggetto che agisce in revocatoria;
l'atto dispositivo del debitore che determini una riduzione
8 patrimoniale del debitore;
l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie;
la scientia damni o il consilium fraudis del debitore, intesa come consapevolezza di arrecare un pregiudizio al creditore;
e, qualora si tratti di atti a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, consistente nella consapevolezza, da parte di questi, del pregiudizio arrecato al creditore.
La complessità di tale azione risiede spesso nella dimostrazione dell'elemento soggettivo, per natura più sfuggente e meno facilmente apprezzabile attraverso elementi oggettivi.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “La prova della “partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici […]” (Cass. Civ. n. 10928/2020; Cass. Civ. n. 1404/2016).
Diversamente da quanto lamentato dall'appellante, la mera anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo non è di per sé sufficiente a fondare la presunzione di partecipatio fraudis. Tale elemento, seppur rilevante, deve essere accompagnato da ulteriori circostanze che, nel loro complesso, consentano di superare la presunzione di buona fede che assiste il terzo acquirente.
Ordunque, nella fattispecie, l'istruttoria non ha evidenziato la sussistenza delle presunzioni di cui sopra, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante.
Non vi è prova della conoscenza da parte del terzo acquirente della posizione debitoria di nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Non si comprende, invero, la portata dell'assunto, del resto privo di allegazione e non supportato da riferimenti normativi, secondo cui sussisterebbe un regime di pubblicità dei verbali di conciliazione delle controversie in materia di rapporti di lavoro. Perché è
a tali provvedimenti che bisogna riferirsi – essendo fondato il credito di su Parte_1 un verbale di conciliazione – e non, come erroneamente sostenuto dalla medesima, a un provvedimento giudiziale.
Ad ogni buon conto, rientra nell'ordinaria diligenza dell'acquirente di beni immobili l'obbligo di verificare lo status giuridico del bene oggetto di compravendita, mediante consultazione dei registri immobiliari e accertamento dell'assenza di vincoli, gravami o vizi che possano compromettere l'acquisizione del diritto di proprietà.
Non può, invece, essere ricompreso nel novero delle attività di diligenza esigibili dall'acquirente il controllo – del resto oggettivamente complicato – delle vicende
9 processuali dell'alienante, né la verifica dell'esistenza di procedimenti giudiziari in corso che coinvolgano la sfera giuridica del venditore per rapporti estranei al bene compravenduto.
La responsabilità dell'acquirente per negligenza nella fase precontrattuale si limita agli aspetti direttamente afferenti al bene immobile e ai relativi diritti reali, rimanendo esclusa ogni forma di controllo sull'attività processuale del dante causa che non si rifletta immediatamente sulla situazione giuridica del bene.
Parimenti, deve escludersi che dalla deposizione resa dall'acquirente in sede CP_4 di interrogatorio formale possano ricavarsi elementi confessori circa la sua conoscenza del debito gravante sull'alienante al momento del perfezionamento del contratto di compravendita.
Invero, all'interrogatorio formale reso all'udienza del 8.10.2019, la convenuta , CP_4 in risposta al capo a) della memoria 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice ("Alla data del 30 gennaio 2017 conosceva che il Sig. aveva sottoscritto il 7 gennaio 2016 Controparte_1 verbale di conciliazione con la Sig.ra per il pagamento della somma di € Parte_1
11.500,00 (undicimilacinquecento/00)?"), dichiarava di non essere a conoscenza della circostanza ("Non lo sapevo").
Le dichiarazioni, anziché confermare la tesi dell'appellante, forniscono elementi probatori di segno diametralmente opposto, attestando la buona fede dell'acquirente e l'assenza di conoscenza del debito al momento dell'acquisto, avendo questa allegato e provato, altresì, l'immediata immissione in possesso nell'immobile acquistato.
Allo stesso modo, insussistente e inconferente si palesa l'assunto dell'appellante secondo cui la consapevolezza dell'acquirente di porre in essere un atto lesivo della garanzia del creditore deriverebbe dalla conoscenza della comproprietà del bene venduto in regime di comunione dei beni tra i coniugi.
Tale argomentazione difetta di ogni fondamento logico-giuridico, atteso che la conoscenza del regime patrimoniale di comunione legale tra i coniugi alienanti costituisce circostanza del tutto neutrale e fisiologica, non idonea a generare alcuna presunzione di mala fede in capo all'acquirente né la consapevolezza in capo a questi circa l'esistenza di debiti personali gravanti su uno dei coniugi alienanti, né tantomeno la volontà di ledere le ragioni della creditrice.
La prova della partecipatio fraudis non è offerta dalla mera conoscenza di circostanze generiche e comunque non significative rispetto all'esistenza di debiti personali. La
10 conoscenza del regime patrimoniale della famiglia non implica automaticamente la conoscenza dello stato debitorio dei singoli coniugi, trattandosi di profili giuridicamente distinti e non necessariamente correlati.
Deve altresì escludersi che la ripartizione tra i comproprietari in quote differenti del prezzo dell'immobile possa costituire elemento indiziario della partecipatio fraudis dell'acquirente.
Sul punto si osserva che in sede di interrogatorio formale , alla Controparte_3 domanda relativa alle modalità di distribuzione del prezzo tra i coniugi CP_1 con versamento di una quota superiore in favore di , rispondeva “non lo CP_2 so, comprai la casa per euro 150.000 tramite agenzia…”, manifestando la non conoscenza di aspetti tecnici così come eccepiti dall'istante.
Invero, la suddivisione del prezzo di vendita in misura non eguale tra i due comproprietari può derivare da molteplici fattori obiettivi e leciti, quali: la diversa entità dei contributi economici originariamente apportati dai coniugi per l'acquisto del bene o, come nel caso in esame, specifici accordi patrimoniali intercorsi tra gli stessi, circostanza venuta in rilievo in sede di interrogatorio formale allorquando CP_2
confermava che la differenza nella distribuzione del prezzo era dovuta alla
[...] compensazione di un prestito di € 25.000,00 fatto a suo marito.
La mera circostanza della diversa ripartizione del corrispettivo rappresenta una possibile modalità di gestione del rapporto patrimoniale tra coniugi, del tutto estranea al thema probandum relativo alla conoscenza del debito e alla consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, elemento non riscontrabile nel caso di specie.
Deve parimenti escludersi che possa configurarsi alcuna presunzione di partecipatio fraudis dell'acquirente in ragione del prezzo di acquisto dell'immobile, atteso che lo stesso risulta ricompreso nel range dei valori di mercato, come correttamente rilevato dal primo giudice, del resto, sulla scorta delle allegazioni di parte istante, “precisando che in base al borsino valori dell'Agenzia delle Entrate di Napoli il valore del bene andava da un minimo di € 148.800 ad un massimo di € 225.600”.
E' il caso di precisare che l'orientamento diffuso e tendente a ritenere giustificato (e quindi escludente la sproporzione) un prezzo di acquisto di un immobile che si discosti dal suo valore effettivo nella misura del 15/20%, percentuale che esprimerebbe la forbice rappresentata dalle normali oscillazioni del mercato immobiliare, per effetto delle quali un atto di vendita potrebbe essere considerato “normale” anche se il suo
11 prezzo fosse inferiore nella misura suindicata al valore reale in quel certo momento economico, individua un criterio che va verificato caso per caso occorrendo, ai fini della regolarità della compravendita, la prova che il ribasso del prezzo sia motivato da esigenze o circostanze particolari.
Nel caso di specie, come chiarito in corso di interrogatorio formale, nonché allegato e documentato da parte convenuta, la compravendita è avvenuta con l'intermediazione di un'agenzia immobiliare a cui veniva conferito mandato già in data 8 settembre 2014, senza che l'immobile trovasse acquirente, tanto che il professionista suggeriva un ribasso del prezzo di vendita a € 170.000 ed è a questo prezzo che è avvenuta la trattativa tra le parti.
Che l'immobile sia stato poi venduto a € 150.000 costituisce una circostanza che non rappresenta altro che il consueto andamento tra domanda e offerta/controfferta tipico di una compravendita immobiliare, nel corso della quale ciascuna delle parti effettua le proprie valutazioni. Nella fattispecie, come dedotto dai convenuti, in assenza di ulteriori indizi contrari, il negozio si è concluso per il prezzo finale di € 150.000 per la difficoltà di vendita di un immobile sul mercato già da tre anni circa.
Pertanto, la congruità del corrispettivo pattuito costituisce elemento per escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., poiché dimostra l'assenza di quella sproporzione tra prestazione e controprestazione che potrebbe indurre il terzo acquirente a sospettare dell'esistenza di finalità elusive.
Infine, con il quarto motivo, l'appellante ribadisce il mancato rilievo conferito dal tribunale alle modalità di ripartizione di pagamento del prezzo dell'immobile venduto, circostanza che da sola costituirebbe presunzione per l'accertamento della partecipatio fraudis del terzo acquirente.
Il motivo resta assorbito dal rigetto delle doglianze precedente per le ragioni già esposte.
Ad ogni buon conto, si evidenzia che la pronuncia richiamata dall'appellante (Cass.
3196/2014), a differenza di quanto da esso dedotto, ribadisce il principio consolidato secondo cui “Nell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del codice civile, la partecipatio fraudis dei terzi acquirenti può essere provata mediante elementi indiziari che, valutati nel loro complesso, dimostrino la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore”.
L'esame diretto ad accertare la consapevolezza del terzo acquirente del potenziale danno arrecabile al creditore può basarsi su presunzioni semplici che però devono
12 essere gravi, precise e soprattutto concordanti, da valutarsi nel loro complesso e non singolarmente, non essendo sufficiente un solo indizio in mancanza di supporto di altri gravi elementi oggettivi.
Conclusivamente, non essendo provata, neanche a mezzo di presunzioni semplici, la sussistenza del necessario elemento soggettivo, ovvero l'effettiva conoscenza del terzo dell'intento fraudolento, con adesione allo stesso, l'azione revocatoria non può trovare accoglimento e l'appello va rigettato.
Va rigettata, inoltre, la domanda formulata dall'appellata di Controparte_3 condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria per Parte_1 aver proposto appello, privo di pregio giuridico e causa di ingenti danni ad essa appellata.
Rilavata la carenza di prova in ordine ai lamentati danni che non possono essere identificati unicamente nelle spese legali, anche in considerazione dell'applicazione del principio della soccombenza quale criterio regolatore del regime delle spese di lite, si richiama l'orientamento secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. va individuata nella “specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione” (Cass. Civ. Ord. 34429/2024).
Nella fattispecie non è riscontrabile alcuna colpevole insistenza in tesi giuridiche manifestamente infondate o abusi del processo.
L'appello de quo esprime il legittimo esercizio di impugnazione della parte soccombente in precedente grado di giudizio sulla scorta di una ritenuta errata interpretazione di elementi probatori dalla stessa considerati determinanti per l'accoglimento delle proprie ragioni.
Di poi, per quanto riguarda l'asserita portata offensiva delle espressioni contenute negli scritti dell'appellante si rileva l'impossibilità di fare applicazione di quanto previsto dall'art. 89 c.p.c. non essendo rinvenibili espressioni sconvenienti od offensive che esulino dall'oggetto della causa.
13 Come chiarito anche dalla Suprema Corte, non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., qualora le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17325 del 31/08/2015 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 21031 del
18/10/2016).
Le espressioni di cui l'appellante assume l'offensività appaiono inquadrarsi nella normale dialettica difensiva che, riferita alla tesi sostenuta dall'appellante, serve semplicemente a destituire di fondamento l'assunto della diversa tesi contraria, senza per ciò assumere alcuna valenza offensiva e senza, quindi, integrare un abuso del diritto di difesa della parte, cui solamente è applicabile l'art. 89 c.p.c., apparendo, piuttosto, preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (cfr. in tal senso, Cass. 20 gennaio 2004, n. 805; Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954; Cass. 22 febbraio
2005, n. 3525; Cass. 29 novembre 2006, n. 25250; Cass. 4 giugno 2007, n. 12952; Cass. 5 maggio 2009, n. 10288).
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata considerato che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 1732/2020 del Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 18 febbraio 2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
14 b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di e che si liquidano in Controparte_1 Parte_2 complessivi € 5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
c) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano in complessivi € Controparte_3
5.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore
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