Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
8-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano Giudice
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice rel.
nel procedimento n.r.g. 8-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:
AP RE (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Sacchetto con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Taglio di Po, Via Romea 203, giusta procura allegata al ricorso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 29.01.2025 ed esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di Rovigo, avuto riguardo alla residenza della ricorrente sita in Occhiobello (RO);
rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ex art. 2, comma 1 lett.
c), CCII atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 246.410,47, derivante principalmente da un ingente debito erariale cagionato
1
“Sicilfrutta di PA DR (cancellata dal registro dell'imprese il 05.08.2016);
rilevato che la ricorrente risulta attualmente titolare di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la società Amazon Italia Logistica S.r.l. con sede operativa a San Bellino, e dalla verifica delle buste paga da marzo a dicembre 2024, percepisce uno stipendio medio mensile pari ad
€ 1600, oltre alla tredicesima;
rilevato che la ricorrente convive con la madre, TT PA, in un appartamento in Occhiobello
(RO), detenuto in forza di un contratto di locazione stipulato in data 17.12.20218 al canone mensile di € 370,00;
rilevato che la madre della ricorrente è dipendente presso la società DOC SCS Giovani e Culture in movimento, con un reddito medio mensile di circa € 800,00;
rilevato che, all'evidenza, la ricorrente con le proprie sostanze non è in grado di far fronte al pagamento dei debiti contratti, pari ad € 246.410,47;
osservato che il passivo è così composto:
- credito prededucibile relativo al compenso dell'OCC per € 2.160,00;
- crediti privilegiati su beni mobili (Tributi e Contributi previdenziali) per € 133.305,17;
- crediti chirografari per € 110.945,30;
considerato che la ricorrente non è proprietaria di beni immobili o beni mobili registrati;
rilevato che la ricorrente risulta titolare di un conto corrente postale sul quale alla data del 10.12.2024 risultano somme disponibili per € 4.561,80, che dovranno essere devolute alla procedura;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Alberto Astolfi, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente verificate dal gestore della crisi, quest'ultima deve autorizzata a trattenere la somma mensile pari ad € 1.272,00, tenuto conto che la stessa ha avuto una figlia a fine febbraio 2025 e convive con la madre, la quale partecipa alle spese familiari con il proprio reddito minimo ( v. verbale
2 dell'udienza del 21.03.2025 “ho avuto una bambina che è nata il [...], ma non convivo con il padre di mia figlia, siamo separati;
lo stesso ha dichiarato che provvederà al mantenimento della bambina, ma ancora non ci siamo messi d'accordo; abito con mia madre che fa dei lavori stagionali presso un albergo a Bardonecchia”);
rilevato che PA DR ha l'obbligo di versare al liquidatore i redditi eccedenti tale limite e ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopravvenire durante la pendenza della procedura;
inoltre, la quota esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura da parte del giudice delegato all'istruzione, a fronte di specifica istanza della ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;
ritenuto che occorre procedere alla nomina di un liquidatore che, tuttavia, deve essere individuato in un soggetto diverso dal professionista OCC, attesa la esiguità del numero dei componenti di detto
Organismo e la necessità di rispettare il principio di rotazione teso ad evitare di concentrare un numero eccessivo di nomine sul medesimo professionista;
ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e
275 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal
GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore da parte del
Liquidatore ed insinuato al passivo;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di AP RE (c.f.
[...]),
nomina
3 Giudice Delegato la dott.ssa Benedetta Barbera e Liquidatore, dott.ssa Nicoletta Mazzagardi, con studio in Rovigo, e dispone che quest'ultima accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina
alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina
la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito “www.fallimentirovigo.com”
(oscurando i dati sensibili);
ordina
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati alla ricorrente, a cura del
Liquidatore;
ordina
al debitore il rilascio dell'immobile al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;
dà atto
che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
dispone
che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di
€ 1.272,00 mensili, con obbligo a carico di AP RE di depositare nel conto corrente intestato
4 alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire;
ordina
al ricorrente di versare entro e non oltre il 16.04.2025 un fondo spese di € 1.000,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone
che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni
(qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
5 - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 24.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
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