Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 24/05/2023, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2023
N. 01214/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2022 REG.RIC.
N. 01208/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2022, proposto da NE LO, LO VA, IN CC, AF AI, ND AI, VA & CC S.r.l., Marisa Cuomo Societa' Agricola, Azienda Cantine Marisa Cuomo Gran Furore Divina Costiera S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Cuomo e Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Furore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;
Ufficio Tecnico del Comune di Furore, non costituito in giudizio;
nei confronti
GI RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2022, proposto da NE LO, LO VA, IN CC, AF AI, ND AI, VA & CC S.r.l., Marisa Cuomo Societa' Agricola, Azienda Cantine Marisa Cuomo Gran Furore Divina Costiera S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Cuomo, Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Furore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Fortunato in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;
Comune di Furore - Ufficio Tecnico, non costituito in giudizio;
nei confronti
GI RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto al ricorso n. 277 del 2022:
PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA dell'Ente Locale e per inosservanza della previsione di cui all'art. 54 comma 7 T.U.E.L., risultando assunta solo formalmente, avendo omesso di ottemperare la persona obbligata, RI UI, la titolarità sostanziale per quanto a tutti gli interventi atti a prevenire ed eliminare le situazioni di pericolo, rappresentate dal rischio di caduta massi, compreso il monitoraggio e la stabilizzazione delle aree instabili con definitiva messa in sicurezza e ripristino dell'uso e del transito lungo la Via Carlo Solmi, di cui all'ordinanza Sindacale n. 24 del 10/09/2019; nonché per l'accertamento della illegittimità SILENZIO INADEMPIMENTO del Sindaco del Comune di Furore, in violazione all'articolo 2 bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 69 del 2009, con riferimento alla stessa ordinanza n. 24/2019, resa in data 10/09/2019, nella parte in cui, pur risultando inutilmente decorsi gg. 30 dalla notifica della indicata ordinanza all'odierno controinteressato e pur risultando previsto, come per legge, dall’art. 54 comma 7 T.U.EL. che, in caso di inottemperanza, il Comune avrebbe provveduto a realizzare gli interventi imposti, a cura e spese dell'interessato, onde ripristinare la possibilità di circolazione su Via Carlo Solmi, ad oggi, l'Ente, in persona del Sindaco e, per quanto di ragione il responsabile dell'ufficio Tecnico, sebbene compulsati, da ultimo, con atto di significazione di CO SI notificato in data 14/07/2021, e dai signori RE, CC, LI RE e LI EL in proprio e nelle rispettive qualità, in data 20/12/2021, ometteva di provvedere, nonché PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI INGIUSTI EX ARTT. 30 E 34 LETT.C C.P.A.;
quanto al ricorso n. 1208 del 2022:
PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA sistematicamente mantenuto dal Comune di Furore rispetto al vincolante obbligo di porre in essere l'attività di messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante il tratto stradale comunale, “Via Carlo Solmi”, per la quale era stato, inutilmente e definitivamente, intimato al privato/proprietario, odierno controinteressato, di porre in essere le attività di messa in sicurezza, giusta ordinanza resa ex art. 54 del TUEL, che, lo stesso privato controinteressato, non ha impugnato, facendola diventare definitiva, da cui la vincolatività dell'attività ex art. 31, comma 3, del CPA; ordinanza extra ordinem identificata con il n. 24 del 10 settembre 2019; sull'atto Delibera di giunta n. 7 del 10 febbraio 2022 qualificato come soprassessorio: PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI INGIUSTI EX ARTT. 303 e 341 LETT.C CPA, subiti e subendi da essi.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Furore e di GI RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., iscritto al n. 277/2022 R.G., i ricorrenti indicati in epigrafe hanno agito in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia mantenuta dal Comune di Furore nel dar seguito a quanto previsto dall’ordinanza contingibile ed urgente n. 24 del 2019, con la quale era stato intimato all’odierno controinteressato GI RI di porre in essere ogni intervento atto a prevenire ed eliminare situazioni di pericolo rappresentate dal rischio di caduta massi, compreso il monitoraggio e la stabilizzazione delle aree instabili (evento già verificatosi e che aveva condotto alla chiusura, con precedente ordinanza n. 23 del 2019, al transito pedonale e carrabile di un tratto di via Carlo Solmi ricadente, nella parte interessata dal distacco di pietre dal costone roccioso, in una particella catastalmente intestata a GI RI), inerzia consistente nella mancata attivazione (decorso inutilmente il termine di trenta giorni assegnato con l’ordinanza) del potere sostitutivo previsto dall’art. 54, comma 7 T.U.E.L. per il caso di inottemperanza del privato delle prescrizioni impartite dal Sindaco con il provvedimento extra ordinem . I ricorrenti hanno chiesto, altresì, la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto della perdurante chiusura del tratto stradale, da liquidarsi in via equitativa.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Furore eccependo:
- il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di domanda di condanna all’adempimento di un obbligo di facere (messa in sicurezza e riapertura del tratto stradale) discendente da un’attività amministrativa già esaurita;
- l’inammissibilità del ricorso in quanto l’art. 54, comma 7 T.U.E.L. prevede la facoltà e non l’obbligo del sindaco di provvedere d’ufficio a spese del privato inadempiente;
- nel merito, l’infondatezza del ricorso in quanto, da un lato, il controinteressato avrebbe posto in essere, tempestivamente, ogni attività prescritta dall’ordinanza, dall’altro, l’ente non sarebbe rimasto affatto inerte, avendo adottato, già prima dell’introduzione del giudizio, la delibera di G.C. n. 7 del 07.02.2022, con la quale il Comune ha inserito nella programmazione delle opere pubbliche per l’annualità 2022 la messa in sicurezza, per la presenza di un rischio idrogeologico, del costone prospiciente Via Carlo Solmi ed ha richiesto l’accesso ai fondi previsti dall’art. 1, comma 139, l. n. 145/18, una volta constatata, a seguito di ulteriori valutazioni tecniche in ordine all’effettivo stato di sicurezza della viabilità, la necessità di opere di maggiore rilevanza, anche economica, rispetto a quelle pur effettuate dal privato;
- l’infondatezza della pretesa risarcitoria, per difetto di prova in ordine all’ an e al quantum del pregiudizio subito.
3. Si è costituito in giudizio anche GI RI, eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso del ricorso e deducendo, nel merito, come, con delibera di G.C. n. 98 del 10.12.2020, il Comune avesse effettivamente preso atto dell’avvenuta esecuzione degli interventi prescritti dall’ordinanza n. 24 del 2019, dando avvio ad un’autonoma attività istruttoria diretta all’individuazione di misure volte a scongiurare ulteriori situazioni di pericolo.
4. Alla camera di consiglio del 5 aprile 2022, i ricorrenti, preso atto della delibera di G.C. n. 7 del 07.02.2022, hanno rinunciato all’azione avverso il silenzio e chiesto la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione della sola domanda risarcitoria.
5. Con successivo ricorso iscritto al n. 1208/2022 R.G., gli stessi ricorrenti hanno riproposto la medesima azione contra silentium allegando il perdurante inadempimento dell’ente nel porre in essere le attività dirette alla messa in sicurezza del costone roccioso, chiedendo al Tribunale di qualificare la delibera di G.C. n. 7 del 07.02.2022 come atto meramente soprassessorio, nonché la connessa domanda risarcitoria.
6. Costituendosi in giudizio, il Comune di Furore e il controinteressato hanno ribadito le proprie precedenti difese ed hanno eccepito l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio, in quanto oggetto di precedente rinuncia, nonché di quella risarcitoria, per la quale è già pendente un giudizio dinanzi al Tribunale.
7. Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2022, con il consenso delle parti, il Collegio ha rinviato la causa all’udienza del 9 maggio 2023 per la trattazione congiunta con il ricorso n. 277/2022 R.G.; svoltasi la discussione, i due ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
8. In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi, sussistendone i presupposti di connessione soggettiva ed oggettiva.
9. Vanno innanzitutto disattese l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e quella correlata di improponibilità dell’azione avverso il silenzio spiegate dalla difesa dell’ente, atteso che, da un lato, il ricorso avverso il silenzio è esperibile anche in reazione all'omesso compimento di un'attività materiale, perché il dovere di concludere espressamente il procedimento amministrativo, sancito dall'art. 2, l. n. 241/1990, dovrebbe essere interpretato anche alla luce del canone di esecutività, di cui all'art. 21-quater della medesima legge, ai sensi del quale “i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente”, ciò che comporta la possibilità per l'interessato di utilizzare il rito del silenzio (anche) per ottenere la materiale esecuzione del provvedimento finale, in quanto indispensabile per conseguire una tutela concreta ed effettiva (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 8 marzo 2011, n. 1337), dall’altro, proprio la vicenda in esame mostra come la completa attuazione di quanto previsto nell’ordinanza n. 24 del 2019 abbia necessitato l’adozione di atti amministrativi e non già di comportamenti meramente materiali.
10. Tanto premesso, ad avviso del Collegio è possibile prescindere dall’esame delle altre eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistente e controinteressata (per quest’ultima, anche in ragione del fatto che alcuna domanda risulta essere stata proposta nei suoi confronti), essendo l’azione avverso il silenzio infondata nel merito.
Infatti, è stato adeguatamente dimostrato, alla stregua della documentazione versata in atti, che:
- il RI si è tempestivamente attivato al fine di ottemperare all’ordine impartito, comunicando, con nota del 04.02.2020, l’inizio dei lavori;
- il Comune, con le ordinanze nn. 4/2020 e 16/2020, ha disposto la proroga del termine assegnato con l’ordinanza n. 23/2019, al contempo consentendo il passaggio della ditta incaricata dal RI per l’esecuzione dei lavori di ripristino;
- in data 02.07.2020, è stato comunicato il completamento dei lavori, venendo così meno i presupposti per l’attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 54, comma 7 T.U.E.L.;
- ciò nonostante, il Comune, constatata la corretta esecuzione dell’ordinanza n. 24 del 2019 e, al contempo, la necessità di eseguire ulteriori interventi, non è venuto meno al proprio obbligo generale di garantire la sicurezza della viabilità locale, adottando la delibera di G.C. n. 7 del 10.02.2022, con la quale ha disposto l’esecuzione di detti lavori ed ha avviato il procedimento per l’ottenimento dei fondi statali a ciò destinati;
- tale atto non può qualificarsi, ad avviso del Collegio, come meramente soprassessorio, in quanto, nella parte dispone la programmazione dell’intervento, assume sicura valenza provvedimentale, idonea a superare la lamentata inerzia, a nulla rilevando, a questi fini, il tempo necessario per la sua realizzazione in concreto, dipendente dal compimento dell’istruttoria per la concessione del richiesto finanziamento da parte di altro ente;
- peraltro, con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, il Comune è stato ammesso al finanziamento, sicché il procedimento avviato è in stato di avanzamento.
11. Quanto alla domanda risarcitoria, la situazione di contemporanea pendenza evidenziata dal Comune deve essere risolta alla stregua delle seguenti regole:
- nel processo amministrativo, in assenza di una specifica disciplina sulla litispendenza, ma ponendosi comunque la medesima esigenza di evitare decisioni contrastanti sulla medesima res litigiosa, oltre che di duplicare inutilmente l'attività giurisdizionale, si applicano, in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 39 comma 1, c.p.a., le regole del processo civile (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 12 maggio 2016, n. 164);
- gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario (Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2023, n. 10183);
- secondo la giurisprudenza di legittimità, nella diversa e peculiare ipotesi in cui innanzi allo stesso giudice pendano due procedimenti identici deve escludersi che, in applicazione di un parallelismo con l’istituto della litispendenza, il processo iniziato per secondo debba essere definito in rito ed il giudice debba trattare il processo considerando soltanto il primo giudizio; al contempo, il verificarsi di una preclusione (di rito o di merito) nel processo preventivamente instaurato determina l’effetto di impedire che nel secondo giudizio la medesima preclusione possa ritenersi superata ( ex multis Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2017, n. 1934).
Pertanto, disposta la riunione dei due giudizi, la seconda domanda risarcitoria, identica alla prima per petitum e causa petendi non va dichiarata di per sé inammissibile. Le due domande devono essere quindi esaminate unitariamente previa verifica dell’eventuale aggiramento di preclusioni istruttorie, che nel caso di specie non si ravvisa.
Nel merito, la pretesa risarcitoria dei ricorrenti, fondati per tutti sull’impossibilità di accedere con i mezzi alle rispettive proprietà a causa della chiusura del tratto stradale, non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Essi individuano erroneamente l’ an del risarcimento nella condotta inerte del Comune, laddove, invece, questo non consiste nell’illegittimità – che, peraltro, va esclusa nel caso di specie, dato di per sé assorbente – dell’attività amministrativa (la quale costituisce soltanto un presupposto per la configurazione della responsabilità civile dell’ente) giungendosi altrimenti a riconoscere la sussistenza di un danno in re ipsa , ma nella verificazione di un c.d. danno conseguenza, inteso come pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale ristorabile (Consiglio di Stato, sez. VII, 19 luglio 2022, n. 6262), che deve essere adeguatamente provato.
Ciò posto, ritiene il Collegio che:
- i danni asseritamente subiti da NE LO (“necessità di razionalizzare i consumi del gas che
non potrebbe essere rifornito a distanza ovvero servendosi della strada pedonale gradonale Via San Giacomo con conseguente imposizione di una limitazione nella frequentazione della abitazione che rappresenta l’unica destinata al riposo”; impossibilità di “godere pienamente del giardino perché non ha potuto provvedere alla cura dello stesso in maniera adeguata per la medesima impossibilità di permettere l’accesso ai mezzi anche per lo smaltimento dei residui”; necessità di “trovare un posto per il parcheggio della propria vettura con aggravi di costi in termini patrimoniali e /o morali in ragione della continua riconoscenza che va attribuita alla persona che permette la sosta della vettura nella sua proprietà” sono indimostrati e, comunque, appaiono riconducibili a meri disagi non connotati da afflittività tale da costituire un pregiudizio per la salute o per altro diritto costituzionalmente tutelato (Cass. civ., sez. VI, 18 luglio 2018, n. 19101);
- lo stesso è a dirsi per il pregiudizio non patrimoniale lamentato da AF AI, per cui, “quale padre di un bambino di soli tre mesi, la impossibilità di raggiungere la propria casa con mezzi ha imposto grandi disagi connessi alla necessità di avere con sempre con sé carrozzina e passeggino e di doverli trasportare lungo i gradoni avendo tra l’altro un altro figlio comunque piccolo”;
- quest’ultimo ha lamentato anche l’”impossibilità di ristrutturare la propria abitazione, essendo impensabile intraprendere lavori di manutenzione straordinaria quando il cantiere non può essere raggiunto con mezzi; così stando le cose, è evidente che egli non potrà accedere ai bonus previsti per gli interventi che avrebbe dovuto realizzare, stante la scadenza imminente”; tale pregiudizio (incremento dei costi di ristrutturazione), in quanto di natura patrimoniale, avrebbe potuto e dovuto essere quantificato dalla parte, che dunque non versa nell’ipotesi di impossibilità o di particolare difficoltà di provare il danno, che costituisce un presupposto indefettibile per la liquidazione in via equitativa a norma dell’art. 1226 c.c. (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 3 maggio 2022, n. 5477);
- analogamente per quanto concerne i pregiudizi patrimoniali allegati dalla RE & CC S.r.l., dalle altre aziende ricorrenti e dai loro legali rappresentanti, che avrebbero potuto e dovuto, in applicazione delle ordinarie regole in materia di onere della prova, dimostrare l’incremento dei costi sostenuti e l’eventuale riduzione del proprio fatturato.
12. Per le suesposte ragioni, i ricorsi devono essere rigettati, con compensazione delle spese di lite fra le parti in considerazione della natura e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, previa riunione, sui due ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Referendario
Valerio Bello, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO