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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/05/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11135/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
US AN Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11135/2022 promossa da:
(c.f. ), nella persona dell'ads avv. Parte_1 C.F._1
, con l'avv. POZZANI ALESSANDRO Parte_2
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. GRASSI MATTEO e l'avv. CP_1 C.F._2
BRESCIANI MAURO
RESISTENTE
e nei confronti di
(c.f. ), con il Curatore speciale avv. ARDESI SIMONA CP_2 C.F._3
INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/1/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
- dichiarare la separazione dei coniugi e mantenendo vita separata fermo Parte_1 CP_1
l'obbligo del reciproco rispetto. - dare atto che allo stato i coniugi sono economicamente autosufficienti senza pagina 1 di 5 alcuna previsione di contributo al mantenimento reciproco fermo quanto di seguito in merito all'addebito della separazione in capo alla Sig.ra CP_1
- assegnazione della casa coniugale al Sig. unitamente ai figli sino a che Parte_1 quest'ultimi non siano economicamente autosufficienti.
- disporre che la dependance, avente ingresso autonomo, ove veniva esercitata l'attività di Parte_3
, venga adibita a casa vacanza con gestione in via esclusiva al Sig. e/o a persona
[...] Parte_1 Contr nominata ed individuata dall'
- disciplinare le modalità di visita e permanenza dei figli minori con il padre nei termini che verranno concordate/i tra le parti e/o su indicazione del figlio e/o su disposizione del Giudice. CP_2
- revocare, per quanto riguarda il figlio l'assegno al mantenimento e quindi disporre che il padre CP_2
Sig. non sia più tenuto a versare alcun importo a titolo di mantenimento del figlio, essendo Parte_1 lo stesso economicamente autosufficiente e presso la dimora della Sig.ra CP_1
- disporre a carico della Sig.ra il contributo al mantenimento dei figli minori e CP_1 Per_1 Per_2 nella misura che verrà determinata in corso di causa e comunque nella somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 cadaun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia con disposizione di versamento a favore del Sig. e/o direttamente anche ai figli ciascuno per la Parte_1 propria quota, con retrodatazione dal giorno della convivenza dei figli e presso il padre, in Per_2 Per_1 quanto gli stessi si trovano presso l'abitazione del Sig. e non sono autosufficienti dal Parte_1 punto di vista economico.
- disporre che la Sig.ra esegua gli accordi presi in data 25.01.2024. CP_1
- dichiarare/pronunciare l'addebito della separazione alla moglie Sig.ra per tutti i CP_1 fatti/circostanze esposti/e in narrativa e per quanto verrà provato ed accertato anche nel proseguo della vertenza con condanna della Sig.ra al risarcimento a favore del Sig. di tutti i danni CP_1 Parte_1 subiti e subendi, morali, biologici, esistenziali che verranno liquidati in separato Giudizio
[omissis]
Per parte resistente:
1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale al signor Pt_1
2. Porre a carico del signor il contributo al mantenimento del figlio , per l'importo non inferiore ad Pt_1 CP_2
€ 200,00 mensili oltre al contributo al pagamento di canoni di locazione per l'importo di € 650,00 mensili, come da ordinanza del 11.12.2023, oltre al 50% delle Spese Straordinarie come da Protocollo;
3. Confermare che nulla deve essere versato in favore dei figli ed a titolo di contributo per il loro Per_1 Per_2 mantenimento, tenuto conto della loro maggiore età nonché delle motivazioni tutte già svolte in atti;
4. Dichiarare l'addebito della separazione al signor e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei Pt_1 danni non patrimoniali tutti subiti dalla signora e dai figli AN, , e per CP_1 Per_1 Per_2 CP_2
l'importo non inferiore ad € 100.000,00 ciascuno.
5. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. pagina 2 di 5 [omissis]
Per il Curatore speciale:
Alla luce della raggiunta maggiore età, la scrivente ritiene di non avere più alcun titolo per la precisazione delle conclusioni nell'interesse di , essendo evidente che è cessata la materia del contendere in relazione alle CP_2 istanze in tema di affidamento, collocamento e frequentazioni e rimanendo rimessa alla valutazione del
Tribunale ormai solo la questione relativa all'eventuale concorso nel mantenimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.10.2022, , premesso che in data 15.1.2000 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario in Rodengo Saiano (Bs) con , dalla cui CP_1
unione erano nati i figli AN, nato a [...] il [...], nato a [...] il Persona_3
25/06/2004, nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], Persona_4 CP_2
domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva che si associava alla domanda di separazione, CP_1
concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, comparse le parti all'udienza presidenziale del 7.2.2023 ed all'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 29.5.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, rimetteva per il resto le parti innanzi al Giudice Istruttore.
Modificati i provvedimenti presidenziali con ordinanza del 10.12.2023, pronunciata sentenza non definitiva di separazione il 21.12.2023, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del
16.1.2025 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente si prende atto in dispositivo della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi.
Occorre anzitutto valutare le reciproche domande di addebito.
Il ricorrente ascrive alla resistente di avere illegittimamente gestito le locazioni dei plurimi immobili del ricorrente, taluni in proprietà al 100% ed altri al 50% con la resistente, indebitamente appropriandosi delle quote dei canoni di competenza del ricorrente, senza renderne conto a quest'ultimo.
Attenendo la violazione contestata essa al dovere di assistenza materiale della famiglia, occorre che essa appaia del tutto ingiustificata ed arrechi un depauperamento particolarmente grave del nucleo familiare (cfr. Cass. Ord. 31.10.2014, n. 23307).
pagina 3 di 5 La domanda va respinta: nel caso di specie, quand'anche ammesse le appropriazioni dei canoni di competenza del marito, le stesse non appaiono prive di giustificazione, considerato che il ricorrente, affetto da disturbo bipolare con manie persecuzione e grandezza, connesso all'assunzione di sostanze stupefacenti (sì da essere sottoposto dal 2017 alla misura dell'amministrazione di sostegno, anche sotto il profilo economico), non è apparso in grado di occuparsi della gestione economica della famiglia durante gli ultimi anni di vita matrimoniale, essendo stato a lungo assente dalla casa familiare, frequentando un centro diurno tra il 2017 e gennaio 2019 (doc. 4 resistente), dimorando poi stabilmente, su ricovero volontario, nella comunità Shalom tra febbraio 2020 e dicembre 2021 e, infine, frequentando la Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza di Brescia tra marzo 2022 e la prima metà del 2023. Ancor più, se si considera che il solo stipendio percepito dalla moglie come cassiera, per circa € 1.100,00 mensili netti, non appare di per sé in grado a far fronte le non esigue esigenze economiche del nucleo familiare, composto dai tre figli , e all'epoca tutti Per_1 Per_2 CP_2
adolescenti e conviventi con la madre. Vieppiù, se si considera che i frequenti rientri del marito tra il
Parte 2022 e il 2023, che dimorava nell'area della casa familiare adibita a costringevano la resistente ad interrompere l'attività, cagionando un decremento delle entrate periodiche familiari.
La resistente ascrive al ricorrente di avere reso intollerabile la convivenza, a causa delle criticità connesse alle sue condizioni di salute psichica.
Anche tale domanda va respinta, in assenza di prova del nesso causale tra i disturbi del ricorrente e l'intollerabilità della convivenza, considerato che:
- nel 2019, il procedimento radicato dal Pubblico Ministero innanzi al Tribunale per i Minorenni, si risolveva con l'archiviazione, a fronte delle evoluzioni positive riscontrate dai Servizi Sociali su tutto il nucleo familiare (doc. 4 a ricorrente);
- si evidenzia la volontarietà del ricovero del ricorrente presso la comunità Shalom, sicché
l'improvviso rientro avvenuto nel dicembre 2021 si reputa giustificato dalle dimissioni avvenute volontariamente;
- la richiesta di ordine di protezione da parte della moglie risulta sfociata in un accordo tra i coniugi a dicembre 2022;
- i successivi litigi connessi ai frequenti rientri in casa del ricorrente nel 2023 si reputano irrilevanti, in quanto assorbiti dal fatto che la stessa resistente, a verbale di udienza del
24.5.2023, dichiarava la volontà di riconciliarsi col marito, essendo pertanto disponibile a proseguire la convivenza mettendo da parte le problematiche in essere.
Vengono meno le disposizioni personali riguardanti i figli, in quanto divenuti tutti maggiorenni.
pagina 4 di 5 Sotto il profilo economico, l'ultimogenito dopo l'ultima lite avvenuta nella casa familiare con il CP_2
padre e i fratelli e , colà conviventi, dal 2024 convive stabilmente con la madre e, Per_1 Per_2
dall'ultima relazione dei Servizi Sociali (che monitorano il ragazzo nell'ambito di messa alla prova a seguito di procedimento penale avanti al Tribunale per i Minorenni), lavora come operaio edile dalle
6.30 alle 18.30 e svolge attività di volontariato il sabato (relazione 8.4.2025).
Tanto premesso, reputa il Collegio equo revocare, con efficacia retroattiva, il contributo a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio, potendo considerarsi compensato dall'indubbia capacità lavorativa di e dalla circostanza -non specificamente contestata- che la madre gestisca tuttora CP_2
tutte le entrate derivanti dai canoni di locazione immobiliare.
Quanto a e , oggi rispettivamente di anni ventuno e venti e conviventi col padre Per_1 Per_2
assegnatario della casa familiare, vanno confermate le statuizioni in merito all'assenza di contributi della madre al loro mantenimento, non risultando dedotte circostanze ulteriori a quelle evidenziate nell'ordinanza del 10.12.2023, per cui i figli “hanno interrotto gli studi e non lavorano, fruendo -non oculatamente (docc. 20,21,24 resistente)- delle risorse economiche ereditate di € 80.000 ciascuno”
(cfr. ord. cit.).
Nulla sul primogenito AN, pacificamente indipendente economicamente.
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca delle parti su tutte le domande, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi n. 3352/2023 depositata il 21.12.2023,
1) rigetta le reciproche domande di addebito;
2) revoca con efficacia retroattiva gli assegni a carico padre in favore della madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed alle spese locatizie;
CP_2
3) spese di lite integralmente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 24.4.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio US AN
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
US AN Presidente
Michele Posio Giudice Relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11135/2022 promossa da:
(c.f. ), nella persona dell'ads avv. Parte_1 C.F._1
, con l'avv. POZZANI ALESSANDRO Parte_2
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. GRASSI MATTEO e l'avv. CP_1 C.F._2
BRESCIANI MAURO
RESISTENTE
e nei confronti di
(c.f. ), con il Curatore speciale avv. ARDESI SIMONA CP_2 C.F._3
INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/1/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
- dichiarare la separazione dei coniugi e mantenendo vita separata fermo Parte_1 CP_1
l'obbligo del reciproco rispetto. - dare atto che allo stato i coniugi sono economicamente autosufficienti senza pagina 1 di 5 alcuna previsione di contributo al mantenimento reciproco fermo quanto di seguito in merito all'addebito della separazione in capo alla Sig.ra CP_1
- assegnazione della casa coniugale al Sig. unitamente ai figli sino a che Parte_1 quest'ultimi non siano economicamente autosufficienti.
- disporre che la dependance, avente ingresso autonomo, ove veniva esercitata l'attività di Parte_3
, venga adibita a casa vacanza con gestione in via esclusiva al Sig. e/o a persona
[...] Parte_1 Contr nominata ed individuata dall'
- disciplinare le modalità di visita e permanenza dei figli minori con il padre nei termini che verranno concordate/i tra le parti e/o su indicazione del figlio e/o su disposizione del Giudice. CP_2
- revocare, per quanto riguarda il figlio l'assegno al mantenimento e quindi disporre che il padre CP_2
Sig. non sia più tenuto a versare alcun importo a titolo di mantenimento del figlio, essendo Parte_1 lo stesso economicamente autosufficiente e presso la dimora della Sig.ra CP_1
- disporre a carico della Sig.ra il contributo al mantenimento dei figli minori e CP_1 Per_1 Per_2 nella misura che verrà determinata in corso di causa e comunque nella somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 cadaun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia con disposizione di versamento a favore del Sig. e/o direttamente anche ai figli ciascuno per la Parte_1 propria quota, con retrodatazione dal giorno della convivenza dei figli e presso il padre, in Per_2 Per_1 quanto gli stessi si trovano presso l'abitazione del Sig. e non sono autosufficienti dal Parte_1 punto di vista economico.
- disporre che la Sig.ra esegua gli accordi presi in data 25.01.2024. CP_1
- dichiarare/pronunciare l'addebito della separazione alla moglie Sig.ra per tutti i CP_1 fatti/circostanze esposti/e in narrativa e per quanto verrà provato ed accertato anche nel proseguo della vertenza con condanna della Sig.ra al risarcimento a favore del Sig. di tutti i danni CP_1 Parte_1 subiti e subendi, morali, biologici, esistenziali che verranno liquidati in separato Giudizio
[omissis]
Per parte resistente:
1. Confermare l'assegnazione della casa coniugale al signor Pt_1
2. Porre a carico del signor il contributo al mantenimento del figlio , per l'importo non inferiore ad Pt_1 CP_2
€ 200,00 mensili oltre al contributo al pagamento di canoni di locazione per l'importo di € 650,00 mensili, come da ordinanza del 11.12.2023, oltre al 50% delle Spese Straordinarie come da Protocollo;
3. Confermare che nulla deve essere versato in favore dei figli ed a titolo di contributo per il loro Per_1 Per_2 mantenimento, tenuto conto della loro maggiore età nonché delle motivazioni tutte già svolte in atti;
4. Dichiarare l'addebito della separazione al signor e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei Pt_1 danni non patrimoniali tutti subiti dalla signora e dai figli AN, , e per CP_1 Per_1 Per_2 CP_2
l'importo non inferiore ad € 100.000,00 ciascuno.
5. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. pagina 2 di 5 [omissis]
Per il Curatore speciale:
Alla luce della raggiunta maggiore età, la scrivente ritiene di non avere più alcun titolo per la precisazione delle conclusioni nell'interesse di , essendo evidente che è cessata la materia del contendere in relazione alle CP_2 istanze in tema di affidamento, collocamento e frequentazioni e rimanendo rimessa alla valutazione del
Tribunale ormai solo la questione relativa all'eventuale concorso nel mantenimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.10.2022, , premesso che in data 15.1.2000 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario in Rodengo Saiano (Bs) con , dalla cui CP_1
unione erano nati i figli AN, nato a [...] il [...], nato a [...] il Persona_3
25/06/2004, nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], Persona_4 CP_2
domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva che si associava alla domanda di separazione, CP_1
concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, comparse le parti all'udienza presidenziale del 7.2.2023 ed all'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 29.5.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, rimetteva per il resto le parti innanzi al Giudice Istruttore.
Modificati i provvedimenti presidenziali con ordinanza del 10.12.2023, pronunciata sentenza non definitiva di separazione il 21.12.2023, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del
16.1.2025 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente si prende atto in dispositivo della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi.
Occorre anzitutto valutare le reciproche domande di addebito.
Il ricorrente ascrive alla resistente di avere illegittimamente gestito le locazioni dei plurimi immobili del ricorrente, taluni in proprietà al 100% ed altri al 50% con la resistente, indebitamente appropriandosi delle quote dei canoni di competenza del ricorrente, senza renderne conto a quest'ultimo.
Attenendo la violazione contestata essa al dovere di assistenza materiale della famiglia, occorre che essa appaia del tutto ingiustificata ed arrechi un depauperamento particolarmente grave del nucleo familiare (cfr. Cass. Ord. 31.10.2014, n. 23307).
pagina 3 di 5 La domanda va respinta: nel caso di specie, quand'anche ammesse le appropriazioni dei canoni di competenza del marito, le stesse non appaiono prive di giustificazione, considerato che il ricorrente, affetto da disturbo bipolare con manie persecuzione e grandezza, connesso all'assunzione di sostanze stupefacenti (sì da essere sottoposto dal 2017 alla misura dell'amministrazione di sostegno, anche sotto il profilo economico), non è apparso in grado di occuparsi della gestione economica della famiglia durante gli ultimi anni di vita matrimoniale, essendo stato a lungo assente dalla casa familiare, frequentando un centro diurno tra il 2017 e gennaio 2019 (doc. 4 resistente), dimorando poi stabilmente, su ricovero volontario, nella comunità Shalom tra febbraio 2020 e dicembre 2021 e, infine, frequentando la Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza di Brescia tra marzo 2022 e la prima metà del 2023. Ancor più, se si considera che il solo stipendio percepito dalla moglie come cassiera, per circa € 1.100,00 mensili netti, non appare di per sé in grado a far fronte le non esigue esigenze economiche del nucleo familiare, composto dai tre figli , e all'epoca tutti Per_1 Per_2 CP_2
adolescenti e conviventi con la madre. Vieppiù, se si considera che i frequenti rientri del marito tra il
Parte 2022 e il 2023, che dimorava nell'area della casa familiare adibita a costringevano la resistente ad interrompere l'attività, cagionando un decremento delle entrate periodiche familiari.
La resistente ascrive al ricorrente di avere reso intollerabile la convivenza, a causa delle criticità connesse alle sue condizioni di salute psichica.
Anche tale domanda va respinta, in assenza di prova del nesso causale tra i disturbi del ricorrente e l'intollerabilità della convivenza, considerato che:
- nel 2019, il procedimento radicato dal Pubblico Ministero innanzi al Tribunale per i Minorenni, si risolveva con l'archiviazione, a fronte delle evoluzioni positive riscontrate dai Servizi Sociali su tutto il nucleo familiare (doc. 4 a ricorrente);
- si evidenzia la volontarietà del ricovero del ricorrente presso la comunità Shalom, sicché
l'improvviso rientro avvenuto nel dicembre 2021 si reputa giustificato dalle dimissioni avvenute volontariamente;
- la richiesta di ordine di protezione da parte della moglie risulta sfociata in un accordo tra i coniugi a dicembre 2022;
- i successivi litigi connessi ai frequenti rientri in casa del ricorrente nel 2023 si reputano irrilevanti, in quanto assorbiti dal fatto che la stessa resistente, a verbale di udienza del
24.5.2023, dichiarava la volontà di riconciliarsi col marito, essendo pertanto disponibile a proseguire la convivenza mettendo da parte le problematiche in essere.
Vengono meno le disposizioni personali riguardanti i figli, in quanto divenuti tutti maggiorenni.
pagina 4 di 5 Sotto il profilo economico, l'ultimogenito dopo l'ultima lite avvenuta nella casa familiare con il CP_2
padre e i fratelli e , colà conviventi, dal 2024 convive stabilmente con la madre e, Per_1 Per_2
dall'ultima relazione dei Servizi Sociali (che monitorano il ragazzo nell'ambito di messa alla prova a seguito di procedimento penale avanti al Tribunale per i Minorenni), lavora come operaio edile dalle
6.30 alle 18.30 e svolge attività di volontariato il sabato (relazione 8.4.2025).
Tanto premesso, reputa il Collegio equo revocare, con efficacia retroattiva, il contributo a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio, potendo considerarsi compensato dall'indubbia capacità lavorativa di e dalla circostanza -non specificamente contestata- che la madre gestisca tuttora CP_2
tutte le entrate derivanti dai canoni di locazione immobiliare.
Quanto a e , oggi rispettivamente di anni ventuno e venti e conviventi col padre Per_1 Per_2
assegnatario della casa familiare, vanno confermate le statuizioni in merito all'assenza di contributi della madre al loro mantenimento, non risultando dedotte circostanze ulteriori a quelle evidenziate nell'ordinanza del 10.12.2023, per cui i figli “hanno interrotto gli studi e non lavorano, fruendo -non oculatamente (docc. 20,21,24 resistente)- delle risorse economiche ereditate di € 80.000 ciascuno”
(cfr. ord. cit.).
Nulla sul primogenito AN, pacificamente indipendente economicamente.
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca delle parti su tutte le domande, le spese di lite si intendono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi n. 3352/2023 depositata il 21.12.2023,
1) rigetta le reciproche domande di addebito;
2) revoca con efficacia retroattiva gli assegni a carico padre in favore della madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed alle spese locatizie;
CP_2
3) spese di lite integralmente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 24.4.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio US AN
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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