Art. 23.
Finalita'
1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119 , quinto comma, della Costituzione , al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale
2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformita' agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Note all'art. 23:
- Si riportano i testi degli articoli 2 e 3 della Costituzione :
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale».
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».
- Per i riferimenti all' articolo 119 della Costituzione si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1.
Finalita'
1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, anche sul piano fiscale, delle finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119 , quinto comma, della Costituzione , al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, di cui all'articolo 24, comma 1, della presente legge, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale
2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformita' agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Note all'art. 23:
- Si riportano i testi degli articoli 2 e 3 della Costituzione :
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale».
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».
- Per i riferimenti all' articolo 119 della Costituzione si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si vedano le note all'articolo 1.