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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/12/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
Procedimento unitario n. 78/2025 – Concordato minore di Persona_1
IL GIUDICE DESIGNATO
letta la proposta di concordato minore in continuità ex art. 74 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza depositata in data 29.5.2025, come integrata il 14.7.2025 ed il 3.12.2025, dal ricorrente (C.F. ), titolare dell'omonima impresa Persona_1 C.F._1 individuale (P.I. , assistito dalla società e coadiuvato dal Gestore P.IVA_1 Controparte_1 della crisi Avv. Francesco Caselli, nominato dall' OCC Presidium Debitores - Segretariato Sociale del Comune di Presenzano (Ce);
vista la relazione particolareggiata del gestore della crisi del 28.5.2025, nonché le integrazioni del
14.7.2025 e del 18.9.2025;
esaminati gli atti del procedimento unitario in epigrafe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I. In primo luogo, bisogna brevemente ripercorrere la vicenda fattuale oggetto del presente vaglio, nonché le precedenti fasi concorsuali.
Il ricorrente si trova in una condizione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza definiti dall'art. 2, co. 1, lett. a) e b) ccii, non dovuta a negligenza, ma originata dalla grave crisi pandemica del 2020 che ha imposto per lungo periodo la chiusura delle attività commerciali ed ha provocato una successiva drastica riduzione dei consumi e, quindi, dei redditi derivanti dall'attività commerciale svolta dal ricorrente, il quale ha dovuto sostenere la famiglia e adempiere alle spese dell'attività imprenditoriale solo con l'assegno mensile di pensione, di euro 1.300,00, derivante dalla precedente professione di guardia penitenziaria che il ricorrente ha svolto fino all'anno 2011. La situazione economica rappresentata dal gestore della crisi nella propria relazione è di vera e propria crisi, non essendo il ricorrente capace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte: a fronte di una capacità reddituale mensile di euro 1.885,00, (derivante per euro 1.300,00 dalla pensione per aver svolto la professione di guardia penitenziaria e per euro 585,00 dalla corrente attività di barbiere) il ricorrente deve pagare una rata mensile di rimborso dei diversi finanziamenti di euro 1.683,00, oltre ai debiti portati da numerose cartelle di pagamento insolute. A tali voci di debito vanno aggiunte le spese per soddisfare le esigenze quotidiane;
ne deriva che il reddito percepito non consente di soddisfare tutte le obbligazioni assunte e di poter attendere alle esigenze primarie quotidiane.
All'esito del deposito della domanda e delle successive integrazioni richieste con decreto del
23.09.2025, questo Giudice, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 ccii ed apprezzate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato minore e nominato Commissario Giudiziale la Dott.ssa ai sensi dell'art. 78 ccii. Persona_2
Nello specifico, l'indebitamento del ricorrente nei riguardi dei creditori anteriori è pari ad euro
138.275,20, di cui:
1. euro 93.670,44 nei confronti di Intesa Sanpaolo spa, creditore ipotecario in virtù di mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare. Trattasi di somma rideterminata nel corso del presente giudizio, tenuto conto delle rate maturate e pagate dal ricorrente, in euro 85.478,73 per sorta capitale ed in euro 8.191,71 per interessi maturandi;
***
2. euro 6.477,80 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione per cartelle esattoriali riguardanti diversi enti impositori, creditore assistito da privilegio mobiliare;
3. euro 1.859,13 nei confronti di Regione Lazio, creditore assistito da privilegio mobiliare;
***
4. euro 8.717,39 nei confronti di Kruk Italia s.r.l., creditore chirografario per una prima posizione;
5. euro 1.936,77 nei confronti di Kruk Italia s.r.l., creditore chirografario per una seconda posizione;
6. euro 12.344,76 nei confronti di creditore chirografario;
Controparte_2
7. euro 9.290,89 nei confronti di Fiditalia s.p.a., creditore chirografario;
8. euro 2.626,38 nei confronti di TI s.p.a., creditore chirografario;
9. euro 1.351,64 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la parte chirografaria del credito tributario;
***
Alle posizioni sopra individuate devono aggiungersi – come confermati o rideterminati nella presente sede – i compensi per l'assistenza legale, pari ad euro 4.000,00 omnia in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; nonché il compenso per l'OCC ed il Commissario giudiziale, pari ad euro 6.324,00, oltre oneri previdenziali e fiscali se dovuti, che tenuto conto dell'opera prestata e da prestare deve suddividersi a metà tra i due professionisti (detto importo viene così calcolato: passivo della procedura concorsuale di euro 138.275,20; attivo da realizzare di euro 105.634,16; applicando i valori medi del DM n. 30/2012, si ottiene un risultato di euro 9.581,93; applicando una riduzione del 40% sul predetto risultato e poi, in aumento, il rimborso forfettario del 10%, si ottiene il risultato di euro
6.324,00, cui aggiungere gli oneri previdenziali e fiscali, se dovuti).
A fronte di tale situazione passiva, il piano concordatario ha previsto:
- il soddisfacimento integrale delle spese di assistenza legale e di quelle prededucibili;
- il soddisfacimento al 100% del creditore ipotecario, per euro 93.670,44, di cui euro 85.478,73 per rate a scadere e non pagate ed euro 8.191,71 per interessi maturandi (classe 1);
- il soddisfacimento al 100% del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate-Riscossione, per euro
6.477,80 (classe 2);
- il soddisfacimento al 100% dell'ulteriore creditore privilegiato, Regione Lazio, per euro 1.859,13
(classe 2);
- il soddisfacimento al 10% di tutti i creditori chirografari ab origine o sopravvenuti a seguito di falcidia, per la complessiva somma di euro 3.626,79 (classe 3).
II. Ha fatto seguito la relazione finale depositata dal Commissario Giudiziale in data 7.11.2025, il quale ha dato atto che la proposta è stata votata favorevolmente da creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
in particolare, la maggioranza è stata raggiunta da tutte le classi e all'interno delle singole classi, come segue:
- classe i - credito ipotecario, maggioranza del 100% tramite il meccanismo del silenzio-assenso;
- classe ii - credito privilegiato mobiliare, maggioranza del 64,70% tramite il meccanismo del silenzio-assenso ed il solo voto contrario della Regione Lazio (considerato che all'importo di euro 1.859,13 di titolarità della Regione Lazio, deve aggiungersi l'importo di euro 846,56, già oggetto di cartella di pagamento devoluta al recupero forzoso di sempre di titolarità della Regione Lazio); CP_3
- classe iii - credito chirografario, maggioranza del 100%, in parte in ragione di adesioni espresse, in parte tramite il meccanismo del silenzio assenso.
Nella relazione in questione il Commissario giudiziale ha dato atto del dissenso espresso dalla
Regione Lazio, la quale ha dedotto l'esistenza di crediti correnti non presi in considerazione dal piano concordatario e la previsione del pagamento solo dopo dieci anni dei crediti anteriori, senza riconoscimento di interessi pur essendo questi crediti privilegiati mobiliari;
nonché di precisazioni del credito pervenute da Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Agenzia Controparte_4 di Frosinone e di Torino (quest'ultima, tuttavia, duplica la precisazione del credito della
[...]
Direzione di Frosinone). In particolare, la Direzione Provinciale di Frosinone ha evidenziato: la mancata considerazione nella capacità reddituale del ricorrente degli introiti delle figlie derivanti delle borse di studio;
la mancata imputazione nel passivo di alcuni crediti correnti;
la necessità di abbreviare la durata del piano e di chiarire l'utilizzo del mutuo ipotecario del 6.12.2010.
All'udienza del 12.11.2025 il ricorrente ha concluso per l'omologazione del piano alla luce dell'esito delle votazioni.
Successivamente, il giudice delegato, recependo talune osservazioni dei creditori pubblici, per garantire e confermare l'ammissibilità del piano ha assegnato termine al ricorrente per integrarlo in maniera da prevedere sin dall'inizio un soddisfacimento quantomeno del credito privilegiato mobiliare, tenuto conto che ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/1973, la rateizzazione del debito tributario non può superare i dieci esercizi. Con integrazione del 3.12.2025 il ricorrente ha depositato un piano migliorativo che prevede l'iniziale soddisfacimento, sin dall'omologa, del credito privilegiato mobiliare ed una anticipazione, rispetto al precedente piano, dell'inizio del soddisfacimento del credito chirografario, a partire dal 131° mese;
tutto ciò è possibile mediante l'aumento della rata mensile di piano, da euro 825,00 ad euro 850,00.
III. Tanto premesso, per omologare il concordato minore, ai sensi dell'art. 80 ccii, il G.D. deve confermare l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché la verifica dell'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 ccii e la mancanza o il superamento delle contestazioni. Peraltro, in presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte di alcuno dei creditori,
l'omologa potrà essere disposta a condizione che il G.D. ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 80 ccii). Come detto, sussiste l'ammissibilità del piano: l'unico voto contrario è stato espresso nella classe 2 Cont dalla Regione Lazio, in quanto l' e l' a parte alcune precisazioni del credito ed una serie di CP_3 chiarimenti richiesti al commissario giudiziale non hanno espresso alcun voto contrario, vigendo in proposito la regola del silenzio-assenso. Al riguardo, venuti meno i profili di inammissibilità di proposta e piano a seguito delle integrazioni del 3.12.2025, può ritenersi confermata a fortiori la maggioranza già raggiunta nella classe due ed in tutte le altre classi.
Anche le altre osservazioni dei creditori pubblici si ritengono superabili: i crediti correnti, non rientrando tra quelli anteriori, vanno pagati per intero secondo le ordinarie scadenze, per questo non sono stati inseriti nel piano. In tale ottica, gli emolumenti saltuariamente versati alle figlie del ricorrente ragionevolmente non sono stati considerati nel piano concordatario, in quanto possono contribuire al soddisfacimento dei crediti correnti che maturano mensilmente a carico del ricorrente, aggiungendosi a quelli anteriori;
lo stesso vale per eventuali crediti tributari che dovessero sorgere in favore del ricorrente, i quali potranno essere compensati con i suoi debiti correnti in corso di maturazione. Peraltro, l'omologazione del concordato minore che occupa non impedisce ai creditori di agire per il credito corrente che ritengono non inserito nel piano, con azione ordinaria di recupero: invero, nella procedura concordataria non è previsto l'accertamento dei crediti e le contestazioni, in assenza di contestazioni relative alla convenienza del piano, sono risolte ai soli fini del raggiungimento delle maggioranze di legge, mentre l'accertamento delle questioni sollevate potranno eventualmente avvenire in un separato giudizio. La proposta di concordato minore risulta omologabile qualora garantisca una maggiore convenienza per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, anche in presenza di contestazioni relative alla corretta determinazione del credito privilegiato (cfr. Trib. Milano, Sez. II, 3.3.2025).
Un'ulteriore contestazione riguarda la durata ultradecennale del piano: in proposito, il creditore può solamente esprimere le sue valutazioni votando a favore o contro, non può entrare nel merito chiedendo una riduzione della durata dello stesso. Non di meno, ipotizzando una durata inferiore, ovvero triennale come nella liquidazione controllata, i creditori pubblici, che hanno sollevato tali osservazioni, probabilmente non verrebbero soddisfatti in alcun modo, in presenza del creditore ipotecario. Considerazioni analoghe valgono per il mancato riconoscimento degli interessi maturandi in capo ai creditori privilegiati mobiliari: a parte che detti interessi sono stati notevolmente ridimensionati a seguito del soddisfacimento di tali creditori sin dall'omologa, deve pur osservarsi che il trattamento complessivamente previsto in favore dei creditori pubblici è nettamente migliore rispetto a quello dell'alternativa liquidatoria. Nello specifico, in ipotesi di liquidazione controllata il ricavato della vendita dell'abitazione – il cui valore è stato stimato in euro 110.000,00 circa – andrebbe in primis al creditore ipotecario ed il reddito del ricorrente verrebbe assorbito completamente dalle spese necessarie per il sostentamento della famiglia, tra le quali rientrerebbe il canone di locazione di un immobile (cfr. art. 268 co. 4, lett. b, ccii). Una eventuale eccedenza del reddito del ricorrente dovrebbe sicuramente devolversi sempre al creditore ipotecario, di rango poziore rispetto a quelli pubblici, dato che la liquidazione dell'immobile non sarebbe totalmente satisfattiva, ritenendosi alquanto remota una aggiudicazione al primo tentativo di vendita.
Infine, quanto alla richiesta rivolta al Commissario Giudiziale di verificare l'utilizzo del mutuo ipotecario sottoscritto in data 6.12.2010 dal ricorrente, si rileva che la somma erogata dall'istituto di credito non ha riguardato l'acquisto dell'immobile in proprietà al ricorrente, bensì la ristrutturazione della casa ricevuta con donazione del 23.5.2003.
IV. In definitiva, deve ritenersi sussistente l'ammissibilità della proposta e del piano, così come la loro fattibilità nel corso del tempo, reputandosi ragionevole lasciare gli emolumenti in favore delle figlie nella disponibilità delle stesse e del ricorrente per soddisfare i crediti correnti. Devono considerarsi superate, altresì, le osservazioni dei creditori pubblici alla luce delle argomentazioni che precedono;
così come può prendersi atto del raggiungimento delle maggioranze all'interno di ciascuna classe e da parte di tutte e tre le classi.
Ritenuto, pertanto, che nella specie sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 80 co. 3 ccii e richiamate le attestazioni dell'OCC sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria;
rilevato che sono state altresì eseguite le formalità e gli adempimenti previsti dall'art. 78 co. 1 e 2 ccii;
P.Q.M.
visto l'art. 80 ccii e disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione:
i. omologa il concordato minore proposto dal ricorrente titolare Persona_1 dell'omonima impresa individuale;
ii. dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore, come integrata il 3.12.2025;
iii. dispone che il Commissario Giudiziale vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al G.D. eventuali irregolarità;
iv. dispone che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, come integrata il 3.12.2025, sia comunicata ai creditori a cura del Commissario Giudiziale e pubblicata a cura della Cancelleria nelle stesse forme previste per il decreto di apertura;
v. conferma che sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
vi. dispone che terminata l'esecuzione il Commissario Giudiziale presenti al G.D. una relazione finale;
vii. dispone che, eseguito integralmente e correttamente il piano, l'OCC ed il Commissario Giudiziale avranno cura di richiedere al G.D. la liquidazione finale del compenso ai sensi dell'art. 81 co. 4 ccii;
viii. dichiara chiusa la procedura in epigrafe.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cassino, 9.12.2025 Il G.D. Lorenzo Sandulli