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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/03/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 10.3.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Maiolica e Paola Miriam Maiolica con i Parte_1
quali elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
E
in persona del suo presidente pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti.
Resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.19.2024, parte ricorrente in epigrafe - premesso di aver inoltrato in CP_ data in data 11/12/2023 domanda alla sede di competenza intesa ad ottenere i benefici economici della pensione di reversibilità ex art. 22, della L. n. 903 del 1965 quale coniuge superstite e che detta
CP_ domanda veniva rigettata dall' sull'assunto che “dalla sentenza di divorzio prodotta non risulta che sia stato attribuito il diritto all'assegno alimentare”, e premesso altresì di aver proposto, con esito negativo,
CP_ ricorso al Comitato provinciale chiedeva a questo giudice di accertare il proprio diritto alla pensione di
CP_ reversibilità; per l'effetto condannare l' alla corresponsione del relativo trattamento economico con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre al pagamento degli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo fino all'effettivo soddisfo, oltre alla condanna al pagamento delle spese legali.
CP_
L' si costituiva e resisteva alla domanda, eccependo in particolare che lo status della parte ricorrente non è di “coniuge separato” bensì di “divorziato”, sicché non trova applicazione la disciplina richiamata dall'istante per i coniugi separati (art. 22 L. 903/1965) bensì quella per i divorziati (art. 9 L. 898/1970), che prevede il diritto alla pensione di reversibilità solo in caso di titolarità in capo al richiedente dell'assegno divorziale, requisito mancante nel caso di specie. Sulla base degli atti prodotti dalle parti, lette le note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti.
E' noto che ai sensi dell'art. 9 c. 2 Legge n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987, l'ex coniuge, in caso di divorzio, ha diritto a percepire la prestazione previdenziale di reversibilità in presenza delle seguenti condizioni:
titolarità dell'assegno periodico divorzile ex art. 5 l. n. 898/1970.
permanenza dello stato di ex coniuge, lo stesso cioè non deve aver contratto nuove nozze;
anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio.
La Legge 28 dicembre 2005, n. 263, art. 5, nel dettare l'interpretazione autentica della L. n. 898 del 1970, art. 9, ha stabilito che "Le disposizioni di cui della L. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'art. 5, deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi della citata L. n.
898 del 1970, predetto art. 5".
La Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che “l'attribuzione della pensione di reversibilità postula la titolarità dell'assegno di divorzio, intesa come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge” (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sentenza del 24 settembre 2018, n. 22434).
Non rileva, dunque, la titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile, già definitivamente soddisfatto con la corresponsione in unica soluzione, in quanto, in tale fattispecie, difetta il requisito funzionale del trattamento di reversibilità.
Tale requisito s'identifica nel medesimo presupposto solidaristico dell'assegno periodico di divorzio, finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge (in tal senso, anche Cass., sez. lav., 28 settembre 2020, n. 20477).
In coerenza con le enunciazioni di principio della sentenza n. 22434 del 2018, la Corte di Cassazione ha chiarito poi che è proprio l'intreccio d'interessi patrimoniali eterogenei, "riconducibili al titolare dell'assegno pensionistico, al titolare dell'assegno divorzile, agli istituti ovvero alle casse previdenziali e, da ultimo, anche all'eventuale altro coniuge superstite", a imporre l'accertamento giudiziale "della titolarità o meno in capo all'ex coniuge dell'assegno divorzile, quale requisito imprescindibile per la liquidazione dell'assegno pensionistico di reversibilità (...), senza che siano a ciò sufficienti meri accordi ovvero intese tra le parti non sottoposte al vaglio giurisdizionale" (Cass., sez. I, 18 aprile 2023, n. 10291).
Tanto premesso, nel caso in esame, parte ricorrente, ex coniuge del de cuius giusta Persona_1 sentenza di divorzio n. 1204/1999 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, non risulta titolare di alcun assegno divorzile, essendo stata la relativa domanda espressamente rigettata propria dalla sentenza in esame all'atto dello scioglimento del matrimonio (cfr. sentenza in produzione parte ricorrente).
Ciò posto, difettando la titolarità in capo all'istante di uno dei requisiti costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità ex art. art. 9 L. 898/1970, la domanda risulta infondata.
Né, del resto, parte ricorrente può validamente invocare la disciplina relativa alla concessione della pensione di reversibilità in favore del coniuge separato (art. 22 L. 903/1965), palesemente non applicabile nel caso di intervenuto scioglimento del matrimonio, sicché anche per tali ragioni il ricorso non può che essere rigettato.
Nulla per le spese di lite, tenuto conto delle condizioni socioeconomiche della ricorrente ex art. 152 disp. att. Cpc.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Aversa, 11.3.2025 IL GIUDICE
(dott.ssa Ida Ponticelli)