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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari Quarta se-
zione civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 1854
dell'anno 2020
TRA
(C.F. , con il pa- Parte_1 C.F._1 trocinio dell'avv. DE LAURO VINCENZO e dell'avv. DE
LAURO CATERINA ( Indirizzo Telema- C.F._2 tico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Tele- maticopresso il difensore avv. DE LAURO VINCENZO
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), con il NTroparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente do- miciliato in VIA GARIBALDI LODI presso il difenso- re avv. ROSSI MARCO
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: NTratti bancari(deposito bancario, etc)
All'udienza del 02/04/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 16/09/2019, la società
qualificatasi cessionaria pro so- NTroparte_1
luto del credito nella precedente titolarità di
Banca MO Paschi di Siena S.p.A., ha chiesto in-
giungersi a (debitore princi- Persona_1
pale) il pagamento della somma di €. 25.132,96, ed
(obbligata in solido), il pagamento Parte_1
della minor somma di €. 21.793,07 oltre interessi di mora, quale saldo ancora dovuto in forza di con-
tratto di mutuo n. 2330848 del 24/05/2007, stipula-
to da con gruppo Persona_1 CP_2
MO . NTroparte_3
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
3956/2019 del 11/10/2019, è stato intimato a costo-
ro il pagamento della somma di €. 25.132,96 oltre interessi e spese per la procedura monitoria in fa-
vore dell'istante.
2 Con atto di citazione del 10/01/2020,
[...]
ha spiegato opposizione avverso il decreto Pt_1
su menzionato, chiedendo l'accoglimento delle se-
guenti conclusioni:
“1) annullare, dichiarare nullo e, comunque infi-
ciare il decreto ingiuntivo n. 3956/19 (R.G.
13226/19), emesso il 10.10.2019 dal Tribunale di
Bari in persona del giudice dott. Nicola Magaletti,
dichiarato immediatamente esecutivo, pubblicato il
giorno 11.10.2019, notificato, ad istanza di
[...]
alla qui opponente in _1 Parte_1
data 2.12.2019, con cui è stato ingiunto il paga-
mento della somma di euro 25.185,00; 2) dichiarare
che nulla è dovuto per la causale indicata nel ri-
corso per decreto ingiuntivo. 3) Con vittoria di
spese e competenze di causa da attribuirsi ai sot- toscritti difensori che se ne dichiarano anticipa-
tari. 4) In via subordinata: per la non creduta
ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni
innanzi effettuate, previa revoca del decreto in-
giuntivo opposto, dichiarare che la dott.ssa
[...]
deve corrispondere alla società opposta solo Per_2
la minor somma di euro 21.793,07. In via ordinato-
ria: poiché l'opposizione è fondata su idonea prova
scritta e si fonda su gravi motivi, ai sensi
3 dell'art. 649 c.p.c., si chiede la sospensione
dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo op-
posto.”
A sostegno dell'opposizione, la ha Pt_1
eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'asserita creditrice per difetto di prova delle cessioni e, ad ogni modo, l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., con riguardo al rapporto princi-
pale, l'usurarietà delle condizioni economiche e l'illegittima capitalizzazione degli interessi e,
ad ogni modo ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c., essendo stato ingiunto all'opponente il pagamento di una somma superiore rispetto a quella richiesta.
Si è costituita la società cessionaria, con comparsa del 26/06/2020, con cui, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Confermare la provvisoria esecutività al decreto
ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è
fondata su prova scritta o di pronta soluzione e
non sussistono i gravi motivi di cui all'art. 649
cpc; 2) Nel merito, rigettare ogni domanda
dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo
opposto e, in ogni caso, accertare che CP_4
[...] è creditrice nei confronti dell'opponente della
somma di € 21.793,07 (ovvero quella diversa somma
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da
determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre
ai successivi interessi di mora al tasso legale
dalla data di presentazione del DI fino al saldo,
condannando l'opponente al pagamento della predetta
somma; 3) Con vittoria di spese e compensi profes-
sionali del monitorio e del presente giudizio, ol-
tre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso
forfettario spese generali 15%.”
Con ordinanza del 16/11/2020, è stata rigetta-
ta l'istanza cautelare avanzata dall'opponente ed è
stato assegnato termine per il tentativo di media-
zione.
Esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione, in corso di causa la ha dedot- Pt_1
to, quale ulteriore motivo di opposizione, senza tuttavia reiterarlo in seguito, che il finanziamen-
to era garantito da copertura assicurativa e che,
nonostante il risarcimento fosse dovuto, la compa-
gnia assicuratrice non lo avevo corrisposto.
La causa è stata istruita documentalmente e,
all'udienza del 2 aprile 2025, è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione di termine di 60
5 giorni per le sole comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pagamento è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va disattesa, innanzitutto, l'eccezione di parte opponente di difetto di legittimazione atti-
va.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla debitrice, non vi è stata alcuna cessione da
NT
a , atteso che risulta far CP_2 CP_2
parte del gruppo Banca MO Paschi di Siena, come si evince da visura in atti (doc. 2 fascicolo parte
NT opposta). La cessione da parte di a _1
è, invece, documentata attraverso la produzione del relativo contratto (doc. 3 fascicolo monitorio).
L'opposta ha prodotto, altresì, atto di conferimen- to di ramo d'azienda da a _1 _1
, avente ad oggetto l'attività di acquisto e
[...]
gestione portafogli di credito (doc. 8 fascicolo monitorio), documentando anche l'adempimento pub-
blicitario ex art. 58 TUB relativo al detto confe-
rimento (doc. 7 fascicolo parte opposta).
Non è rilevante il difetto di prova circa la comunicazione al debitore della cessione di credito
NT intervenuta tra e , stante la prova della _1
6 cessione, come innanzi detto.
Infatti, «il contratto di cessione di credito
ha natura consensuale, di modo che il suo perfezio-
namento consegue al solo scambio del consenso tra
cedente e cessionario, il quale attribuisce a
quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico
legittimato a pretendere la prestazione (anche in
via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione
prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta,
è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia
liberatoria dei pagamento eventualmente effettuato
in buona fede dal debitore ceduto al cedente anzi-
ché al cessionario, nonché, in caso di cessioni
diacroniche del medesimo credito, per risolvere il
conflitto tra più cessionari, trovando applicazione
in tal caso, il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante» (Cfr. fra le tante, Cass. n. 21277/2019; Cass. n. 4713/2019;
Cass. n. 12616/2017).
D'altra parte, non è necessario che la notifi-
ca al debitore ceduto venga eseguita a mezzo uffi-
ciale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente da1 codi-
ce di rito per i soli atti processuali) del più am-
pio genus costituito dalla notificazione intesa co-
7 me attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'art. 1264, che degli artt.
1265 e 2914, n. 2, cod. civ., la notificazione del-
la cessione (così come il correlativo atto di ac-
cettazione), non identificandosi con quella effet-
tuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costi-
tuisce atto a forma libera, non soggetto a partico-
lari discipline o formalità (cfr. Cass n.
16566/2018; Cass. n. 28390/2018).
Ciò implica che la comunicazione al debitore possa ritenersi integrata anche dalla notifica del decreto ingiuntivo.
È priva di pregio, inoltre, l'eccezione di parte opponente di nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Anche senza considerare l'evidenza dell'errore materiale insito, nel caso di specie,
nell'ingiunzione della medesima somma ad entrambi i debitori (errore, ad ogni modo, non corretto), va evidenziato che nella giurisprudenza è ormai grani-
tico il principio secondo cui l'opposizione a de-
creto ingiuntivo non è una “actio nullitatis”, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non si limita a stabilire se
8 l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma ac-
certa il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Nello specifico, costituendosi, la banca ha confermato la sua domanda nella minor somma rispet-
to a quella ingiunta, pari ad €. 21.793,07.
Nel merito, il credito è provato nella misura indicata dall'opposta nella sua comparsa di costi-
tuzione.
Giova, a questo punto, precisare, in tema di onere della prova, che, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, ciascuna delle parti viene ad as-
sumere la propria naturale posizione sostanziale,
nel senso che la qualità di attore spetta al credi-
tore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore op-
ponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe sul creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697
c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi
(cfr tra le tante, Cass. civ. n. 17371/2003 e Cass.
sez lavoro n. 16340/2009).
Orbene, com'è noto, nell'ipotesi in cui la
9 banca faccia valere un credito nascente da un con-
tratto di mutuo (ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto), que-
sta, per provare il suo credito, deve semplicemente dimostrare la stipulazione del contratto e la con-
segna della somma mutuata (Cass. civ. 02/01/2023 n.
21).
Nel caso che ci occupa, l'opposta ha deposita-
to il contratto di finanziamento e l'estratto conto certificato. Quanto alla traditio, non vi è conte-
stazione da parte della debitrice, la quale non ha confutato nemmeno l'esecuzione del rapporto e l'inadempimento del debitore principale, limitando-
si a formulare eccezioni di nullità con riguardo al mutuo, oltre che di decadenza ex art. 1957 c.c.
Quanto alle dette eccezioni di usurarietà del- le condizioni economiche e di illegittima capita-
lizzazione degli interessi, formulate peraltro in modo del tutto generico, l'opponente non ha fornito alcuna prova, pur sulla stessa incombente secondo i principi innanzi detti, circa la loro fondatezza.
In particolare, giova chiarire che è ormai principio divenuto consolidato quello per cui il piano di rimborso c.d. alla francese, utilizzato anche nel mutuo dedotto in giudizio, di per sé non
10 implica alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi (cfr. Cass. civ. SSUU n. 15130/2024).
Va disattesa anche l'eccezione di decadenza in cui la creditrice sarebbe incorsa ai sensi dell'art. 1957 c.c.
La detta norma, infatti, non è applicabile al caso di specie, atteso che, dal contratto di finan-
ziamento in atti, non risulta la volontà delle par-
ti di stipulare una fideiussione.
Infatti, il prevalente orientamento della giu-
risprudenza di merito (cfr. fra le tante Trib. An-
cona, n. 1773/2023), condiviso anche da questo Tri-
bunale, ha chiarito che la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche per-
ché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di pre- stare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia, bensì di un debito proprio.
Di conseguenza, non avendo l'opponente assunto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza
11 dell'obbligazione, come previsto dall'art. 1957
c.c., norma, come detto, inapplicabile alla fatti-
specie.
Infine, l'eccezione relativa alla mancata escussione della garanzia, sollevata dall'opponente in corso di causa, peraltro tardivamente, e non coltivata in seguito, non potrebbe essere comunque scrutinata anche ove fosse stata tempestiva, perché
inammissibile. Infatti, la detta eccezione riguarda un titolo (il contratto di assicurazione) non de-
dotto in giudizio dall'opposta/attrice in senso so-
stanziale e, di conseguenza, non nella titolarità
della convenuta in via di eccezione.
Ai fini delle spese di lite, occorre conside-
rare che l'opponente, sebbene in estremo subordine,
ha chiesto ridursi l'importo dovuto alla minor som- ma di €. 21.793,07 e che, dal canto suo, parte op-
posta non aveva chiesto la correzione dell'evidente errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, ricorrendo i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 2/3, dette spese vengono liquidate nell'intero nel modo che segue:
Valore della causa: €. 21.793,07
Studio della controversia (valore medio): €.
12 1.701,00
Fase introduttiva (valore medio): €. 1.204,00
Fase istruttoria (valore medio): €. 1.806,00
Fase decisoria (valore minimo): €. 2.905,00
Compenso tabellare: €. 7.616,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando, ogni diversa istanza disat-
tesa o assorbita,
1) Accoglie la domanda di paamento e per l'effetto, revocato il decreto opposto, con-
danna l'opponente al pagamento di €.
21.793,07, oltre interessi nella misura legale dal dì della domanda sino al soddisfo;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2/3 in favore dell'opposta, liquidate nell'intero nella mi-
sura di €. 7.616,00 oltre RSG 15% IVA e CAP;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 06/06/2025 .
Il G.U.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari Quarta se-
zione civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 1854
dell'anno 2020
TRA
(C.F. , con il pa- Parte_1 C.F._1 trocinio dell'avv. DE LAURO VINCENZO e dell'avv. DE
LAURO CATERINA ( Indirizzo Telema- C.F._2 tico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Tele- maticopresso il difensore avv. DE LAURO VINCENZO
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), con il NTroparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente do- miciliato in VIA GARIBALDI LODI presso il difenso- re avv. ROSSI MARCO
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: NTratti bancari(deposito bancario, etc)
All'udienza del 02/04/2025, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 16/09/2019, la società
qualificatasi cessionaria pro so- NTroparte_1
luto del credito nella precedente titolarità di
Banca MO Paschi di Siena S.p.A., ha chiesto in-
giungersi a (debitore princi- Persona_1
pale) il pagamento della somma di €. 25.132,96, ed
(obbligata in solido), il pagamento Parte_1
della minor somma di €. 21.793,07 oltre interessi di mora, quale saldo ancora dovuto in forza di con-
tratto di mutuo n. 2330848 del 24/05/2007, stipula-
to da con gruppo Persona_1 CP_2
MO . NTroparte_3
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.
3956/2019 del 11/10/2019, è stato intimato a costo-
ro il pagamento della somma di €. 25.132,96 oltre interessi e spese per la procedura monitoria in fa-
vore dell'istante.
2 Con atto di citazione del 10/01/2020,
[...]
ha spiegato opposizione avverso il decreto Pt_1
su menzionato, chiedendo l'accoglimento delle se-
guenti conclusioni:
“1) annullare, dichiarare nullo e, comunque infi-
ciare il decreto ingiuntivo n. 3956/19 (R.G.
13226/19), emesso il 10.10.2019 dal Tribunale di
Bari in persona del giudice dott. Nicola Magaletti,
dichiarato immediatamente esecutivo, pubblicato il
giorno 11.10.2019, notificato, ad istanza di
[...]
alla qui opponente in _1 Parte_1
data 2.12.2019, con cui è stato ingiunto il paga-
mento della somma di euro 25.185,00; 2) dichiarare
che nulla è dovuto per la causale indicata nel ri-
corso per decreto ingiuntivo. 3) Con vittoria di
spese e competenze di causa da attribuirsi ai sot- toscritti difensori che se ne dichiarano anticipa-
tari. 4) In via subordinata: per la non creduta
ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni
innanzi effettuate, previa revoca del decreto in-
giuntivo opposto, dichiarare che la dott.ssa
[...]
deve corrispondere alla società opposta solo Per_2
la minor somma di euro 21.793,07. In via ordinato-
ria: poiché l'opposizione è fondata su idonea prova
scritta e si fonda su gravi motivi, ai sensi
3 dell'art. 649 c.p.c., si chiede la sospensione
dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo op-
posto.”
A sostegno dell'opposizione, la ha Pt_1
eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'asserita creditrice per difetto di prova delle cessioni e, ad ogni modo, l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., con riguardo al rapporto princi-
pale, l'usurarietà delle condizioni economiche e l'illegittima capitalizzazione degli interessi e,
ad ogni modo ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c., essendo stato ingiunto all'opponente il pagamento di una somma superiore rispetto a quella richiesta.
Si è costituita la società cessionaria, con comparsa del 26/06/2020, con cui, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Confermare la provvisoria esecutività al decreto
ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è
fondata su prova scritta o di pronta soluzione e
non sussistono i gravi motivi di cui all'art. 649
cpc; 2) Nel merito, rigettare ogni domanda
dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo
opposto e, in ogni caso, accertare che CP_4
[...] è creditrice nei confronti dell'opponente della
somma di € 21.793,07 (ovvero quella diversa somma
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da
determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre
ai successivi interessi di mora al tasso legale
dalla data di presentazione del DI fino al saldo,
condannando l'opponente al pagamento della predetta
somma; 3) Con vittoria di spese e compensi profes-
sionali del monitorio e del presente giudizio, ol-
tre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso
forfettario spese generali 15%.”
Con ordinanza del 16/11/2020, è stata rigetta-
ta l'istanza cautelare avanzata dall'opponente ed è
stato assegnato termine per il tentativo di media-
zione.
Esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione, in corso di causa la ha dedot- Pt_1
to, quale ulteriore motivo di opposizione, senza tuttavia reiterarlo in seguito, che il finanziamen-
to era garantito da copertura assicurativa e che,
nonostante il risarcimento fosse dovuto, la compa-
gnia assicuratrice non lo avevo corrisposto.
La causa è stata istruita documentalmente e,
all'udienza del 2 aprile 2025, è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione di termine di 60
5 giorni per le sole comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pagamento è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va disattesa, innanzitutto, l'eccezione di parte opponente di difetto di legittimazione atti-
va.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla debitrice, non vi è stata alcuna cessione da
NT
a , atteso che risulta far CP_2 CP_2
parte del gruppo Banca MO Paschi di Siena, come si evince da visura in atti (doc. 2 fascicolo parte
NT opposta). La cessione da parte di a _1
è, invece, documentata attraverso la produzione del relativo contratto (doc. 3 fascicolo monitorio).
L'opposta ha prodotto, altresì, atto di conferimen- to di ramo d'azienda da a _1 _1
, avente ad oggetto l'attività di acquisto e
[...]
gestione portafogli di credito (doc. 8 fascicolo monitorio), documentando anche l'adempimento pub-
blicitario ex art. 58 TUB relativo al detto confe-
rimento (doc. 7 fascicolo parte opposta).
Non è rilevante il difetto di prova circa la comunicazione al debitore della cessione di credito
NT intervenuta tra e , stante la prova della _1
6 cessione, come innanzi detto.
Infatti, «il contratto di cessione di credito
ha natura consensuale, di modo che il suo perfezio-
namento consegue al solo scambio del consenso tra
cedente e cessionario, il quale attribuisce a
quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico
legittimato a pretendere la prestazione (anche in
via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione
prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta,
è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia
liberatoria dei pagamento eventualmente effettuato
in buona fede dal debitore ceduto al cedente anzi-
ché al cessionario, nonché, in caso di cessioni
diacroniche del medesimo credito, per risolvere il
conflitto tra più cessionari, trovando applicazione
in tal caso, il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante» (Cfr. fra le tante, Cass. n. 21277/2019; Cass. n. 4713/2019;
Cass. n. 12616/2017).
D'altra parte, non è necessario che la notifi-
ca al debitore ceduto venga eseguita a mezzo uffi-
ciale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente da1 codi-
ce di rito per i soli atti processuali) del più am-
pio genus costituito dalla notificazione intesa co-
7 me attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'art. 1264, che degli artt.
1265 e 2914, n. 2, cod. civ., la notificazione del-
la cessione (così come il correlativo atto di ac-
cettazione), non identificandosi con quella effet-
tuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costi-
tuisce atto a forma libera, non soggetto a partico-
lari discipline o formalità (cfr. Cass n.
16566/2018; Cass. n. 28390/2018).
Ciò implica che la comunicazione al debitore possa ritenersi integrata anche dalla notifica del decreto ingiuntivo.
È priva di pregio, inoltre, l'eccezione di parte opponente di nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Anche senza considerare l'evidenza dell'errore materiale insito, nel caso di specie,
nell'ingiunzione della medesima somma ad entrambi i debitori (errore, ad ogni modo, non corretto), va evidenziato che nella giurisprudenza è ormai grani-
tico il principio secondo cui l'opposizione a de-
creto ingiuntivo non è una “actio nullitatis”, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non si limita a stabilire se
8 l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma ac-
certa il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Nello specifico, costituendosi, la banca ha confermato la sua domanda nella minor somma rispet-
to a quella ingiunta, pari ad €. 21.793,07.
Nel merito, il credito è provato nella misura indicata dall'opposta nella sua comparsa di costi-
tuzione.
Giova, a questo punto, precisare, in tema di onere della prova, che, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, ciascuna delle parti viene ad as-
sumere la propria naturale posizione sostanziale,
nel senso che la qualità di attore spetta al credi-
tore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore op-
ponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe sul creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697
c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi
(cfr tra le tante, Cass. civ. n. 17371/2003 e Cass.
sez lavoro n. 16340/2009).
Orbene, com'è noto, nell'ipotesi in cui la
9 banca faccia valere un credito nascente da un con-
tratto di mutuo (ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto), que-
sta, per provare il suo credito, deve semplicemente dimostrare la stipulazione del contratto e la con-
segna della somma mutuata (Cass. civ. 02/01/2023 n.
21).
Nel caso che ci occupa, l'opposta ha deposita-
to il contratto di finanziamento e l'estratto conto certificato. Quanto alla traditio, non vi è conte-
stazione da parte della debitrice, la quale non ha confutato nemmeno l'esecuzione del rapporto e l'inadempimento del debitore principale, limitando-
si a formulare eccezioni di nullità con riguardo al mutuo, oltre che di decadenza ex art. 1957 c.c.
Quanto alle dette eccezioni di usurarietà del- le condizioni economiche e di illegittima capita-
lizzazione degli interessi, formulate peraltro in modo del tutto generico, l'opponente non ha fornito alcuna prova, pur sulla stessa incombente secondo i principi innanzi detti, circa la loro fondatezza.
In particolare, giova chiarire che è ormai principio divenuto consolidato quello per cui il piano di rimborso c.d. alla francese, utilizzato anche nel mutuo dedotto in giudizio, di per sé non
10 implica alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi (cfr. Cass. civ. SSUU n. 15130/2024).
Va disattesa anche l'eccezione di decadenza in cui la creditrice sarebbe incorsa ai sensi dell'art. 1957 c.c.
La detta norma, infatti, non è applicabile al caso di specie, atteso che, dal contratto di finan-
ziamento in atti, non risulta la volontà delle par-
ti di stipulare una fideiussione.
Infatti, il prevalente orientamento della giu-
risprudenza di merito (cfr. fra le tante Trib. An-
cona, n. 1773/2023), condiviso anche da questo Tri-
bunale, ha chiarito che la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche per-
ché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di pre- stare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia, bensì di un debito proprio.
Di conseguenza, non avendo l'opponente assunto una obbligazione di garanzia accessoria rispetto a quella principale, la cessionaria creditrice non era tenuta a proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza
11 dell'obbligazione, come previsto dall'art. 1957
c.c., norma, come detto, inapplicabile alla fatti-
specie.
Infine, l'eccezione relativa alla mancata escussione della garanzia, sollevata dall'opponente in corso di causa, peraltro tardivamente, e non coltivata in seguito, non potrebbe essere comunque scrutinata anche ove fosse stata tempestiva, perché
inammissibile. Infatti, la detta eccezione riguarda un titolo (il contratto di assicurazione) non de-
dotto in giudizio dall'opposta/attrice in senso so-
stanziale e, di conseguenza, non nella titolarità
della convenuta in via di eccezione.
Ai fini delle spese di lite, occorre conside-
rare che l'opponente, sebbene in estremo subordine,
ha chiesto ridursi l'importo dovuto alla minor som- ma di €. 21.793,07 e che, dal canto suo, parte op-
posta non aveva chiesto la correzione dell'evidente errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, ricorrendo i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 2/3, dette spese vengono liquidate nell'intero nel modo che segue:
Valore della causa: €. 21.793,07
Studio della controversia (valore medio): €.
12 1.701,00
Fase introduttiva (valore medio): €. 1.204,00
Fase istruttoria (valore medio): €. 1.806,00
Fase decisoria (valore minimo): €. 2.905,00
Compenso tabellare: €. 7.616,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando, ogni diversa istanza disat-
tesa o assorbita,
1) Accoglie la domanda di paamento e per l'effetto, revocato il decreto opposto, con-
danna l'opponente al pagamento di €.
21.793,07, oltre interessi nella misura legale dal dì della domanda sino al soddisfo;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2/3 in favore dell'opposta, liquidate nell'intero nella mi-
sura di €. 7.616,00 oltre RSG 15% IVA e CAP;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 06/06/2025 .
Il G.U.
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