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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/06/2024, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Marco Rossi -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1115/2022 R.G. promossa da:
con sede in Roma, via Alberto Bergamini Parte_1
50, (cod. fisc. ) in persona del legale rappresentante pro tempore ing. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pizzonia (cod. fisc. Parte_2 [...]
– pec , dall'avv. prof. Luisa Torchia (cod. C.F._1 Email_1
fisc. – pec ), dall'avv. CodiceFiscale_2 Email_2
Laura Trimarchi (cod. fisc. – pec e CodiceFiscale_3 Email_3
dall'avv. Francesco Giovanni Albisinni (cod. fisc. – pec CodiceFiscale_4
) e domiciliata digitalmente per Email_4
1 ogni comunicazione, avviso e/o notificazione del presente giudizio presso l'indirizzo
PEC dell'avv. Giuseppe Pizzonia (consultabile ed estraibile dal Email_1
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici - ReGIndE), con elezione del solo domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Simona Crispo (cod. fisc. C.F._5
) in Genova, Via Assarotti 5, cap 16122 (fax 06/3244940), giusta procura
[...]
allegata all'atto di citazione;
parte appellante;
nei confronti di in persona dell'Amministratore Unico, Rag. COroparte_1
con Sede legale in Roma, Lungotevere della Vittoria, 9, e Sede CP_2
Amministrativa alla Spezia, Viale Italia, 136 (Codice fiscale e Partita P.IVA_2
I.V.A. ), quale concessionaria del servizio di accertamento, di P.IVA_3
liquidazione e di riscossione del Canone di Occupazione per gli Spazi ed Aree
Pubbliche (COSAP), per conto del con il ministero degli Avvocati COroparte_3
Alessandro Cardosi del Foro della Spezia (C.F. ), Paolo CodiceFiscale_6
Kurescka del Foro della Spezia (C.F. ), come da procura alle CodiceFiscale_7
liti posta su foglio informatico separato ai sensi dell'articolo 83, comma 3, c.p.c., e congiunta alla comparsa di costituzione e risposta in appello mediante inserimento nella busta telematica di deposito nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici;
parte appellata;
e nei confronti di
(C.F. ) in persona del suo Sindaco pro- COroparte_4 P.IVA_4
tempore, con sede in , Piazza delle Nazioni n. 4 ed elettivamente domiciliato in CP_4
Genova, Via Brigata Liguria n. 3/11, presso lo studio dell'Avv. Paolo Mellina Bares
(C.F. , pec e fax C.F._8 Email_5
010/541432) che lo rappresentata e difende, in ragione della delibera della Giunta
2 Comunale n. 394 del 23 novembre 2022 (v. prod. 1) e come da mandato apposto in calce alla comparsa di risposta depositata nel precedente grado di giudizio;
parte appellata;
CONCLUSIONI
Per l'appellante “voglia l'Ill.ma Corte di Parte_1
Appello, respinta ogni contraria eccezione istanza e deduzione, in riforma della sentenza appellata, accertare in capo alla Società la mancanza dell'obbligo di pagamento ed annullare, disapplicare e/o dichiarare inefficaci l'atto di accertamento impugnato: - per insussistenza dei presupposti di legge, ovvero - per sussistenza della causa di esenzione a norma 24, comma 1, lett. a), del Regolamento Comunale, - con disapplicazione, in ogni caso, delle sanzioni irrogate per (i) violazione del principio di legalità, ovvero (ii) per esistenza di una causa di esclusione della responsabilità; - con vittoria di spese ed onorari, e SI CHIEDE che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini per conclusionali e repliche”;
Per l'appellata : “Piaccia COroparte_5
alla Eccellentissima Corte d'Appello di Genova adita, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIGETTARE l'appello proposto da e, Parte_1
per l'effetto, integralmente CONFERMARE la sentenza impugnata, e per l'effetto
CONDANNARE in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla refusione a favore della conchiudente delle spese processuali e del compenso dovuto ai difensori, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ex art. 2, D.M. 55/2104, contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”. Chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini ai sensi dell'articolo 190 c.p.c.”;
3 Per l'appellato : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, COroparte_4
disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettare, per le ragioni illustrate nella comparsa di risposta, l'appello proposto da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e conseguentemente
[...]
confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 2102/2022. Con vittoria dei compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CO Come da sentenza impugnata: «In data 05.11.2020, (d'ora in avanti “ ”), CP_1
società concessionaria del , notificava ad COroparte_4 Parte_1
(d'ora in avanti ”) l'avviso di accertamento n. 306 per l'anno 2019,
[...] Parte_1
per un importo complessivo di € 18.271,77 (Prod. n. 2 ). Parte_1
CO ON , la società attrice avrebbe omesso di versare il canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ( , relativamente all'occupazione effettuata da Org_1
CO
mediante cavalcavia sovrastanti la strada comunale, per cui ha irrogato Parte_1
una sanzione pari al 30% del canone asseritamente dovuto, ai sensi dell'art. 26 comma
I del Regolamento del Comune di . CP_4
, ritenendo di non essere obbligata al versamento del canone in discorso, Parte_1
proponeva opposizione all'avviso di accertamento, notificando atto di citazione in CO giudizio tanto ad quanto al , i quali si costituivano in giudizio COroparte_4
mediante deposito di apposite comparse.
Alla prima udienza di comparizione del 20.04.2021, tutte le parti insistevano nelle rispettive deduzioni ed eccezioni, e concordemente chiedevano rinvio per precisazione delle conclusioni.
Il Giudice rinviava all'udienza del 29.03.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Spirati i termini concessi ai sensi dell'art. 190 comma I c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione».
4 Con sentenza definitiva n. 2102/2022 del 12/09/2022, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva:
«Respinge le domande attoree.
Condanna la parte attrice a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna in € 5.300,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
con atto notificato in data 16.11.2022. Parte_1
Con comparsa di risposta si costituiva COroparte_6
, la quale instava per il rigetto dell'appello.
[...]
Si costituiva, altresì, il che instava, anch'esso, per il rigetto COroparte_4
dell'appello.
Le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe mediante note depositate in relazione all'udienza collegiale in data 13/09/2023, svoltasi in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c., e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
1) PRIMO MOTIVO - Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile il COSAP alla fattispecie in esame nonostante
l'assenza dei presupposti di legge - L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado impugnata in considerazione del fatto che: (i)“lo spazio soprastante la strada comunale non appartiene (più) al demanio del né può appartenervi, né CP_4
si trova comunque nella sua disponibilità”, di conseguenza, “né si possono ritenere sussistenti i presupposti per una concessione “presunta” da parte del stesso, CP_4
in relazione a spazi/volumetrie escluse dalla propria titolarità” (cfr. pag. 4 dell'appello); (ii) in ogni caso, “la costruzione dell'autostrada […] è riconducibile alla
5 volontà statale”, quindi, “la scelta di costruire l'autostrada e di farle attraversare
(anche) il territorio costituente il Comune di è stata pertanto deliberata con CP_4
legge dello Stato […] per effetto della predetta legge statale, dunque, spazi ed aree determinate sono stati ope legis e d'autorità, sottratti in via definitiva all'uso generalizzato della comunità locale, al fine di essere destinati alla realizzazione della rete autostradale” (cfr. pagg. 4 e 5 dell'appello); (iii) “per la Suprema Corte […] gli immobili autostradali sono pacificamente destinati a servizio pubblico” di conseguenza, non potendo parlarsi di sottrazione di spazio all'uso pubblico, non dovrebbe trovare applicazione la al caso di specie (cfr. pag. 5 dell'appello dove Org_1
cita le sentenze n. 6828 e 6829/2020 della Corte di Cassazione); (iv) “le Parte_1
autostrade sono parte del demanio statale (art. 822 cod. civ.)” e “il soggetto concessionario di una concessione autostradale […] è obbligato a gestire l'infrastruttura oggetto del rapporto concessorio secondo i criteri e le direttive impartite dallo Stato, stante l'interesse pubblicistico che caratterizza il servizio erogato mediante il bene stesso ed a devolvere l'infrastruttura stessa al termine della concessione” (pag.
6 dell'appello). In conclusione “Trattandosi di spazi sottratti per legge statale alla titolarità/disponibilità del difetta di conseguenza – in radice – il presupposto CP_4
applicativo del canone e dunque (i) difetta anche la necessità di presentare la domanda di occupazione da parte della Società, (ii) difetta il potere del di Org_1 CP_4
rilasciare una concessione (reale o presunta) per l'occupazione de qua, e di conseguenza (iii) difetta altresì il presupposto per configurare un'occupazione “di fatto” rilevante ai fini del canone, come erroneamente ritenuto dal Tribunale” (atto di appello pag. 7). Per quanto concerne la questione dello sfruttamento economico dell'opera, l'appellante rileva come la gestione delle tratte autostradali , lungi dal realizzarsi in via autonoma, avviene secondo le direttive impartite dallo Stato stesso in Orga funzione dell'interesse pubblico, sottostando a direttive imposte dal e, in ogni caso, “la gestione dell'autostrada non rappresenta mero esercizio di una attività economica, in quanto – come riconosciuto dal Consiglio di Stato (sentenza n.
1094/2008) – “"la costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale
6 principale della , con la conseguenza che detta società, Parte_3
indipendentemente dalla sua organizzazione giuridica di società per azioni di diritto privato, ha finalità oggettivamente pubbliche e la sua attività, anche per essere esercitata in regime di concessione amministrativa - ha natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato (Cass. pen., sez. VI, 20 maggio 1998,n. 8854)”. (cfr. comparsa conclusionale pag. 9). L'applicazione del Cosap, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe in conclusione esclusa perché lo spazio occupato dalle autostrade non apparterebbe più al Comune e, in ogni caso che, anche se così fosse, la costruzione dell'autostrada è stata deliberata dalla legge. “Nel caso in esame, dunque, pone in essere un'occupazione dello spazio pubblico che (i) non è Parte_1
un'occupazione di fatto, (ii) né abusiva, (iii) né sine titulo, ma piuttosto (iv) una occupazione fondata su uno specifico titolo giuridico, che tuttavia è diverso da quello comunale e/o provinciale e ad esso sovraordinato: si tratta, infatti, di un titolo “legale” attribuito direttamente dallo Stato, quale ente sovrano, e non dall'ente locale (v. la citata Convenzione con . Di conseguenza, il canone non risulta dovuto perché Org_3
(i) il titolo che legittima l'attraversamento delle strade comunali è diverso dal titolo previsto dal Regolamento, citato, e perché (ii) non si è in presenza neppure di una occupazione di fatto (una occupazione, cioè, per la quale in concreto manca un titolo legittimo, la cui sussistenza sarebbe però in astratto necessaria), o men che meno abusiva” (cfr. comparsa conclusionale pag. 9).
Il motivo, ad avviso della Corte, non è fondato.
La questione principale posta dall'appellante concerne la verifica delle condizioni di applicabilità del canone COSAP previsto dal Regolamento del Comune di CP_4
(doc. 6 parte appellata primo grado). COroparte_4
Ciò premesso, sulla questione appare necessario fare riferimento alla sentenza n.
1267/2022, pubblicata il 5/12/2022, dalla Corte d'Appello di Genova nella causa n.r.g.
579/2020 con motivazione condivisibile qui richiamata ex art. 118 disp. Att. C.p.c. che così ha statuito in ordine alle questioni introdotte con il presente motivo di appello sovrapponile a quello esaminato nella predetta sentenza:
7 «Il motivo è infondato e deve essere respinto. Il fulcro della decisione di primo grado
è rappresentato dalla sussistenza, nel caso in esame, di una occupazione di aree soprastanti e sottostanti il suolo comunale comportante una sottrazione dello stesso all'uso pubblico. La sentenza impugnata, nello statuire l'applicabilità della Org_1
alle opere ai pontoni (viadotti) autostradali insistenti nel Comune di Isola del Cantone
(con conseguente obbligo di pagamento del canone in capo al gestore autostradale) fa applicazione dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte che ha sancito l'applicabilità della ad un concessionario autostradale in relazione a viadotti Org_4
autostradali sopraelevati (secondo la quale “in tema di il presupposto Org_4
impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle
Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto” (cfr. Cass. n. 28341 del 05/11/2019). ON l'interpretazione della
Corte non rileverebbe il fatto che “il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 11689/2017; nn. 11689 e 11886 del 2017; Cass. n.
19693/2018)”. Precisa sempre la Corte (cfr, sentenza n. 28341 cit.) come “non può, pertanto, condividersi la configurazione della Società resistente unicamente come longa manus dell'ente concedente, nel caso di specie lo Stato. Le finalità pubblicistiche pur evidenziate, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del
8 tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell'attività
d'impresa svolta da società per azioni”.
È dunque la natura giuridica del concessionario (società per azioni che persegue il profitto di impresa) a segnare la differenza ed a rendere legittima l'imposizione del tributo.
La Suprema Corte si è recentemente espressa in ordine alla legittimità del pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche c.d. COSAP da parte della concessionaria autostradale affrontando specificamente tutte le questioni in oggi poste dall'appellante statuendo come “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività
d'impresa” (così Cass. n. 16395 del 10/06/2021).
La Corte rammenta come “il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito il COSAP ed ha previsto all'art. 63, primo comma, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998,
n. 448, art. 31, che: "i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2^ del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo alto di concessione in base a tariffa (...)". Il citato articolo ha attribuito, dunque, a comuni e province la facoltà
9 di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della TOSAP e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che - in sostituzione di detta tassa -
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa COSAP” (ancora Cass. n. 16395 del 10/06/2021).
ON il Supremo Collegio, il “ pertanto, risulta configurato come Org_1
corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico”.
La sentenza affronta specificamente la questione relativa alla “individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il COSAP” precisando come “ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'"occupazione" degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva). Al fine di valutare tale presupposto è utile ricordare quanto affermato - con condivisibile principio - dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla in merito a Org_4
fattispecie analoghe a quella in esame (occupazione dovuta ad infrastrutture autostradali), in cui cioè l'occupazione di aree o spazi demaniali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di proprietà dello Stato, e pertanto suscettibili di beneficiare di un'esenzione”.
A tal fine la Corte richiama la propria giurisprudenza ed in specie Cass. n. 28341 del
05/11/2019, ribadendo come “l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad
10 eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione” (sul punto così Cass. n. 11886 del 12/05/2017; Cass. n.
19693 del 25/07/2018, nonché Cass. n. 28341 del 05/11/2019).
Precisa la Corte come “tale quadro giurisprudenziale - in relazione alla fattispecie in esame di occupazione abusiva (effettuata, cioè, in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla provincia)- non è mutato a seguito della sentenza a Sezioni Unite n.8628 del 07/05/2020 che, affrontando l'antitetico tema della legittimazione passiva in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, ha affermato che “In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n.
507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta,
l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica”.
Per la Corte dunque “assumono, pertanto, decisivo rilievo e prevalenza, quale presupposto per l'individuazione del soggetto obbligato, - l'attività di gestione economica e funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità: questo principio risulta evidentemente applicabile anche al COSAP - ove il regolamento abbia previsto l'esenzione a favore dell'ente concedente” Rimarcando come il presupposto impositivo consista nell'”occupazione di suolo pubblico per pontoni sovrastanti tratti di strade provinciali" attuata con strutture sopraelevate, che costituisce idoneo presupposto per l'applicazione del COSAP ex art.63 cit., e non l'occupazione dei terreni su cui sono stati costruiti i pontoni autostradali” in assenza di un titolo concessorio dell'ente locale, ponendo dunque l'accento “sulla condotta occupativa abusiva e di fatto realizzata dalla società
11 concessionaria attraverso lo svolgimento della propria attività d'impresa mediante l'uso dell'infrastruttura” come nel caso in esame.
Ancora la Corte precisa come non rilevi il fatto (espressamente indicato nelle doglianze dell'appellante) “che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni”.
La sussistenza di tali elementi sono tutti ricorrenti nel caso in esame e comportano la debenza del a carico di in quanto “l'obbligazione di Org_4 Parte_3
pagamento del canone grava solo sul soggetto che occupa lo spazio pubblico in modo abusivo e di fatto, per avvalersene ai fini dell'attività d'impresa svolta” (così ancora
Cass. n. 16395 del 10/06/2021)».
In virtù dell'applicazione di tali principi, pertanto, ai fini dell'applicazione del COSAP
– quale corrispettivo per l'uso esclusivo o speciale di beni pubblici – (i) è sufficiente l'occupazione di fatto del suolo comunale da parte di un gestore di impianti in genere per l'erogazione di un servizio;
(ii) assumono rilievo decisivo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a) la gestione economica e funzionale dell'opera e b) le finalità lucrative proprie dell'attività di impresa svolte dalla società privata, con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità; (iii) non rileva, ai fini dell'esenzione, il fatto che l'opera sia un bene dello Stato;
(iv) per l'applicazione del COSAP importa che la condotta occupativa sia posta in essere dalla società nello svolgimento, in propria autonomia, della propria attività di impresa, come nel caso in esame.
2) SECONDO MOTIVO - In subordine: illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile alla fattispecie in esame
l'esenzione COSAP prevista dall'art. 24 lett. a) del Regolamento Comunale.
12 Con la seconda censura, l'appellante critica il provvedimento di primo grado per non aver accolto il Tribunale la domanda avanzata in via subordinata da volta Parte_1
ad ottenere l'esenzione dal pagamento del canone di cui all'art. 24, lett. a) del
Regolamento Comunale, prevedendo la norma in esame, l'esenzione dal canone per le occupazioni realizzate direttamente dallo Stato.
Sostiene infatti l'appellante che (i) “la costruzione dell'autostrada è stata stabilita con
[…] leggi dello Stato” e che (ii) “la rete autostradale è stata realizzata direttamente e specificamente per volontà dello Stato tramite una propria società in house (
[...]
CO costituita nel 1950 dall' come società a Organizzazione_5
totale partecipazione pubblica), nell'ambito del programma di ricostruzione post bellica dell'Italia: in questo contesto, è stata appunto firmata nel 1956 la prima
Convenzione con l al fine della costruzione ed esercizio dell'autostrada qui in Org_3
esame” (pag. 18 dell'appello). L'esenzione del canone sarebbe giustificata dal fatto che l'autostrada è e rimane un bene demaniale che la società si limita a gestire.
Le doglianze, a parere della Corte, non sono accoglibili.
Per l'esame di tale motivo appare necessario fare riferimento alla sentenza n.
1267/2022, pubblicata il 5/12/2022, dalla Corte d'Appello di Genova nella causa n.r.g.
579/2020 con motivazione condivisibile qui richiamata ex art. 118 disp. Att. C.p.c. che così ha statuito in ordine alle questioni introdotte con il presente motivo di appello sovrapponile a quello esaminato nella predetta sentenza:
«Come ben evidenziato in numerose pronunce del Supremo Collegio intervenute in relazione alla spettanza o meno della esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del D.Igs.
n. 507/1993 in materia di TOSAP nel bilanciamento tra l'interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento della comunità (comunale o provinciale), e quello alla realizzazione degli scopi istituzionali dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di fini sociali ritenuti meritevoli di particolare tutela - danno la prevalenza al secondo, rimarcando come le finalità pubbliche perseguite dall'ente concessionario non eliminino il perseguimento di finalità proprie della gestione economica di una S.p.A. come la . Parte_3
13 Per tale motivo la Suprema Corte decidendo su un caso analogo a quello in esame, ha precisato che “a nulla rilevava il fatto che il viadotto fosse di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.
Ne deriva che l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello Stato” (cosi Cass n. 11886 del
12/05/2017). Ed ancora: “le finalità pubblicistiche cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la;
ciò che rende irrilevante la natura demaniale Parte_3
dell'autostrada ed il ritorno della stessa allo Stato al tempo della concessione (cfr. Cass.
n. 19693 del 25/07/2018)”.
I principi appena espressi – sebbene riferiti al TOSAP – si ritiene che debbano trovare applicazione, in via analogica, anche nel caso di specie riguardante il COSAP: come condivisibilmente ritenuto anche dal Tribunale, infatti “la diversità fra TOSAP e riguarda soltanto la natura del prelievo, ma non i presupposti applicativi, che Org_1
sono sostanzialmente identici e quindi i principi espressi dalla Amministrazione finanziaria e/o la giurisprudenza in merito ai presupposti di applicazione TOSAP sono di fatto estensibili anche al . Org_1
Ad avviso della Corte, pertanto, trova applicazione anche al caso di specie il principio espresso dalla Corte di Cassazione (con riferimento alla TOSAP) secondo cui: “in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche l'esenzione prevista per Org_4
lo Stato e gli altri enti postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché in caso di occupazione di spazi rientranti nel
14 demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte della società concessionaria per la realizzazione o gestione di una opera pubblica (nella specie un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato) alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione”, Cass. civ., Sez. V,
11.05.2017, n. 11886 e in senso conforme Cass. Ordinanza 25.07.2018, n. 19694, Cass.
Ordinanza 30.01.2020, n. 2179».
Per quanto riguarda il caso di specie, non trova applicazione l'art. 24 del Regolamento
Comunale ai sensi del quale “Sono esenti dal canone di concessione: a) le occupazioni direttamente realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni”: come correttamente argomentato dal Tribunale, l'esenzione dal canone può essere riconosciuta solo ed esclusivamente quando sia lo Stato, la Provincia o il Comune ad occupare direttamente il suolo comunale non potendo essere riconosciuta l'esenzione ad una società (come che occupa il suolo comunale per il Parte_1
perseguimento di un proprio interesse economico.
per la prima volta in grado di appello, chiede, ai sensi dell'art. 267 Parte_1
TFUE, che la Corte sottoponga alla Corte di Giustizia, questione di compatibilità comunitaria al fine di stabilire “se gli artt. 49, 56, 63 e 345, TFUE ed in ogni caso il diritto dell'Unione consentano nei confronti dei concessionari di infrastrutture pubbliche l'applicazione di un trattamento differenziato e discriminatorio rispetto ai rapporti con gli enti locali interessati, in funzione della proprietà pubblica o privata del concessionario stesso” (pag. 22 atto di appello).
Ad avviso della Corte, non sussistono i presupposti disporre il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia. L'applicazione del COSAP, infatti, è strettamente legata all'uso esclusivo o speciale del bene pubblico e al fatto che il soggetto occupante gestisce l'opera per finalità di lucro in un'ottica di attività di impresa.
15 3) TERZO MOTIVO - Illegittimità della sentenza in epigrafe nella parte in cui ha negato la necessità di verificare in concreto la “effettiva sottrazione all'uso pubblico”.
Con il terzo motivo di appello, viene censurata l'applicazione dell'art. 13 del
Regolamento Comunale così come operata dal Tribunale.
L'appellante ritiene che la quantificazione del canone avrebbe dovuto essere commisurata alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico e in particolare ritiene che “per dare significato ed attuazione alla predetta normativa, Parte_1
dunque, il canone deve essere escluso se, in concreto, non sussiste alcuna limitazione alla libera circolazione di uomini e mezzi sulla strada comunale (perché, ad esempio, non vi è interferenza del sovrappasso autostradale rispetto alla circolazione sulla strada sottostante, né alcun restringimento della carreggiata tale da ostacolare la guida o il passaggio di pedoni e/o veicoli)” (cfr. pag. 23 dell'appello). Di conseguenza “chiede di statuire la debenza del COSAP in capo alla Società soltanto nel caso in cui sia provata la “effettiva sottrazione” dello spazio pubblico, con conseguente riforma della sentenza in parte qua ed annullamento dell'atto in epigrafe” (pag. 24 dell'appello).
La doglianza è infondata.
ON la Giurisprudenza della Suprema Corte “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, cosicché esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare eccezionale che ne trae il singolo. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce, pertanto, il corrispettivo dell'utilizzazione particolare o eccezionale di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, pertanto, anche le occupazioni eseguite su aree private gravate di servitù di pubblico
16 passaggio sono sottoposte ad imposizione per il pagamento del relativo canone” (cfr.,
Cass., Sez. I, sentenza n. 10432/2023 non massimata).
In virtù dell'applicazione di detto principio, quindi, il è dovuto quale canone Org_1
per l'uso particolare o eccezionale di beni pubblici non rilevando l'eventuale limitazione-sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, “nella fattispecie deve ritenersi integrato il presupposto dell'applicazione del corrispettivo a fronte dell'occupazione del suolo comunale consistente nell'occupazione dell'area stradale su cui poggiano i “piloni” autostradali”.
4) QUARTO MOTIVO - Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la sanzione irrogata.
4.1Sulla violazione del principio di legalità.
4.2 Sulla violazione dell'art. 4 Legge n. 689/1981 e dell'art. 63 D.Lgs. n. 446/1997 per esistenza di una causa di esclusione della responsabilità.
Con il quarto motivo d'appello, critica il provvedimento di primo grado Parte_1
ritenendo che la sanzione irrogata sia illegittima in quanto “l'art. 63, comma 2, lett. g- bis), d.lgs. n. 446/1997 non individua espressamente, fra i casi in cui può essere irrogata una sanzione da parte dell'ente locale, l'ipotesi di tardivo o omesso pagamento del canone, limitandosi a statuire – circa i “criteri” che debbono informare il regolamento che gli enti territoriali hanno facoltà di emanare per l'applicazione del COSAP – una
“previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa…” (cfr. pag. 25 dell'appello).
ON l'appellante mancherebbe “quindi, nella citata norma di legge,
l'individuazione dell'omesso/tardivo pagamento del canone come fattispecie passibile di sanzione amministrativa”.
Ancora, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'invocata causa di esclusione della responsabilità ex art. 4, co. 1, l. n. 689/1981.
17 In particolare, secondo “la società appellante si limita a gestire in base ad Parte_1
apposita Convenzione stipulata con una tratta autostradale che è lo Stato stesso Org_3
ad aver ex ante pianificato nella localizzazione del relativo tracciato, con conseguente decisione di “occupare” una porzione di suolo dell'ente locale e deciso di costruire in base ad appositi provvedimenti legislativi (cfr. Legge n. 729/1961 e Legge n.
385/1968): è dunque evidente che, a fronte di questa “facoltà legittima” riconosciuta ed attribuita dal legislatore statale, non si può configurare una violazione amministrativa ascrivibile al concessionario in virtù del citato art. 4, comma 1, Legge
24 novembre 1981, n. 689” (pag. 26 dell'appello).
In conclusione, per l'appellante “non può ascriversi alcuna responsabilità in capo al concessionario, a favore del quale sussiste dunque un'espressa ipotesi di causa di esclusione di responsabilità in ordine alla sanzione contestata” e di conseguenza chiede la “disapplicazione della sanzione irrogata”. (comparsa conclusione pag. 16).
Ad avviso della Corte della Corte i motivi non sono fondati.
In relazione alla violazione del principio di legalità in relazione all'asserita illegittimità della sanzione irrogata dal la Corte osserva che, l'art. Art. 63. d.lgs. n. CP_4
446/1997, norma istitutiva del “Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”
(COSAP) prevede che:
“1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. …”.
ON l'art. 52 dello stesso D.lvo 446/1997 “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”:
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
18 adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti …”.
Tra i principi espressi dalla norma istitutiva del Cosap è stata inserita al comma g-bis) la “previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g) né superiore al doppio della stessa …”.
Alla lettera g) è prevista la “applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento”.
Dal combinato disposto delle norme su estese si evince la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato pagamento del canone, anche in virtù del richiamo operato dall'art. 52 ai principi generali in materia
Correttamente, quindi, il tribunale ha sul punto osservato che “come previsto dalle norme istitutive del COSAP e dal regolamento, il mancato pagamento del canone comporta il pagamento della sanzione”.
Quanto alla mancata applicazione dell'art. 4 della l. 689/81, la Corte osserva che tale disposizione non si attaglia al caso in esame, in quanto dall'appellante non viene in realtà fatta valere una causa di esenzione da responsabilità, bensì viene contestata la debenza del canone per le ragioni già esaminate nell'ambito dei precedenti motivi di appello.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate, come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti, quanto alla misura della liquidazione, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, secondo i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare ed in particolare:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
19 Fase di studio della controversia: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.843,00
Fase decisionale: € 1.911,00
E così complessivamente € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2102/2022 pronunciata inter partes in data 12/09/2022 dal Tribunale di
Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in €5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna delle parti I.C.A. Comunali CP_1 CP_1
e . COroparte_4
3) Si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 7/02/2024.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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