Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903 .
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903 .