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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2937/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220020310310000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.11.2023 Ricorrente_1 impugnava la cartella notificata il 29.04.2023 n.. 298 2022 00203103 10, su ruolo emesso dall'agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa , a mezzo della quale veniva intimato il pagamento di €. 3.231,94. per controllo a tassazione separata afferente l'anno 2017, sul presupposto che il Ricorrente_1 fosse debitore della somma complessiva di €. 3.226,06 di cui €. 2.393,80 a titolo di IRPEF afferente l'indennità di fine rapporto da lavoro dipendente erogata nel 2017, oltre ad €. 114,12
a titolo di interessi IRPEF ed €. 718,14 a titolo di sanzione. Affermava il ricorrente che secondo l'ente impositore, allo stesso, nel 2017 erano stati corrisposti €. 25.372,33, somma da quest'ultimo percepita in ragione del Trattamento di Fine Rapporto maturato al 31.12.2000 ed imputata dall'ente opposto con la dicitura “Altre Indennità al 31.12.2000 - erogato nel 2017” . Le somme sarebbero state dovute in ragione della liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36- bis del D.P.R. n. 600 del 1973 dei dati esposti dal sostituto d'imposta nel modello Certificazione Unica del 2018, relativo ai compensi erogati nel 2017, e/o in ragione dei dati esposti nel quadro RM del modello redditi 2018 o ancora di quanto indicato nel quadro D del modello
730/2018, tutti presentati in relazione al periodo d'imposta 2017. In particolare sarebbe stata applicata alla indennità di fine rapporto l'aliquota del 34,31%, determinata sulla scorta del reddito di riferimento al 2000 che, erroneamente, era indicato in €. 0,00 nell'opposta cartella di pagamento ed in €. 304.467,96 nella comunicazione n. 0054540318201 elaborata il 16.06.2021.
Atteso che invece il reddito nell'anno 2000 era stato di £ 26.375.000 appariva evidente l'errore in cui era incorsa l'Agenzia nell'applicare la suddetta aliquota .
Eccepiva, in ogni caso il difetto di motivazione e, previa sospensione della esecutività della cartella, chiedeva l'annullamento della stessa con condanna al rimborso di quanto versato pari ad € 475,82.
Nessuno si costituiva per controparte.
Rigettata l'istanza di sospensione, alla udienza del 20.10.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato e come tale va da accolto.
Invero stante la mancata costituzione dell'Ente impositore, le doglianze del ricorrente non appaiono smentite documentalmente;
infatti secondo l'Agenzia delle Entrate le somme sarebbero dovute in ragione della liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36- bis del D.P.R. n. 600 del 1973 dei dati esposti dal sostituto d'imposta nel modello Certificazione Unica del 2018, relativo ai compensi erogati nel 2017, e/o in ragione dei dati esposti nel quadro RM del modello redditi 2018 o ancora di quanto indicato nel quadro D del modello
730/2018, tutti presentati in relazione al periodo d'imposta 2017. Ma in effetti nessun elemento è stato addotto dall'Ente impositore per comprovare la superiore pretesa e soprattutto non giustificata appare l'aliquota del
34,31%, applicata sul presupposto che il reddito di riferimento al 2000, erroneamente, era indicato in €.
0,00 nell'opposta cartella di pagamento fosse poi di €. 304.467,96 come indicato nella comunicazione n.
0054540318201 elaborata il 16.06.2021.
Ritenute quindi le numerose incongruenze emerse, che non appaiono confutate dall'Ente impositore, atteso che la pretesa non appare comprovata, ritiene questa Corte, stante la fondatezza del ricorso, di annullare la cartella opposta. Per quanto attiene invece la richiesta di rimborso della somma versata dal ricorrente pari ad € 475,82, ritenuta non dovuta, la stessa dovrà essere proposta nella sede opportuna. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie,il ricorso ed annulla la cartella opposta. Nulla sulle spese.
nei termini di cui in motivazione,
Così deciso a Siracusa, il 20.10.2025
Il Presidente relatore dr. Adriana Puglisi
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2937/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220020310310000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.11.2023 Ricorrente_1 impugnava la cartella notificata il 29.04.2023 n.. 298 2022 00203103 10, su ruolo emesso dall'agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa , a mezzo della quale veniva intimato il pagamento di €. 3.231,94. per controllo a tassazione separata afferente l'anno 2017, sul presupposto che il Ricorrente_1 fosse debitore della somma complessiva di €. 3.226,06 di cui €. 2.393,80 a titolo di IRPEF afferente l'indennità di fine rapporto da lavoro dipendente erogata nel 2017, oltre ad €. 114,12
a titolo di interessi IRPEF ed €. 718,14 a titolo di sanzione. Affermava il ricorrente che secondo l'ente impositore, allo stesso, nel 2017 erano stati corrisposti €. 25.372,33, somma da quest'ultimo percepita in ragione del Trattamento di Fine Rapporto maturato al 31.12.2000 ed imputata dall'ente opposto con la dicitura “Altre Indennità al 31.12.2000 - erogato nel 2017” . Le somme sarebbero state dovute in ragione della liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36- bis del D.P.R. n. 600 del 1973 dei dati esposti dal sostituto d'imposta nel modello Certificazione Unica del 2018, relativo ai compensi erogati nel 2017, e/o in ragione dei dati esposti nel quadro RM del modello redditi 2018 o ancora di quanto indicato nel quadro D del modello
730/2018, tutti presentati in relazione al periodo d'imposta 2017. In particolare sarebbe stata applicata alla indennità di fine rapporto l'aliquota del 34,31%, determinata sulla scorta del reddito di riferimento al 2000 che, erroneamente, era indicato in €. 0,00 nell'opposta cartella di pagamento ed in €. 304.467,96 nella comunicazione n. 0054540318201 elaborata il 16.06.2021.
Atteso che invece il reddito nell'anno 2000 era stato di £ 26.375.000 appariva evidente l'errore in cui era incorsa l'Agenzia nell'applicare la suddetta aliquota .
Eccepiva, in ogni caso il difetto di motivazione e, previa sospensione della esecutività della cartella, chiedeva l'annullamento della stessa con condanna al rimborso di quanto versato pari ad € 475,82.
Nessuno si costituiva per controparte.
Rigettata l'istanza di sospensione, alla udienza del 20.10.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato e come tale va da accolto.
Invero stante la mancata costituzione dell'Ente impositore, le doglianze del ricorrente non appaiono smentite documentalmente;
infatti secondo l'Agenzia delle Entrate le somme sarebbero dovute in ragione della liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36- bis del D.P.R. n. 600 del 1973 dei dati esposti dal sostituto d'imposta nel modello Certificazione Unica del 2018, relativo ai compensi erogati nel 2017, e/o in ragione dei dati esposti nel quadro RM del modello redditi 2018 o ancora di quanto indicato nel quadro D del modello
730/2018, tutti presentati in relazione al periodo d'imposta 2017. Ma in effetti nessun elemento è stato addotto dall'Ente impositore per comprovare la superiore pretesa e soprattutto non giustificata appare l'aliquota del
34,31%, applicata sul presupposto che il reddito di riferimento al 2000, erroneamente, era indicato in €.
0,00 nell'opposta cartella di pagamento fosse poi di €. 304.467,96 come indicato nella comunicazione n.
0054540318201 elaborata il 16.06.2021.
Ritenute quindi le numerose incongruenze emerse, che non appaiono confutate dall'Ente impositore, atteso che la pretesa non appare comprovata, ritiene questa Corte, stante la fondatezza del ricorso, di annullare la cartella opposta. Per quanto attiene invece la richiesta di rimborso della somma versata dal ricorrente pari ad € 475,82, ritenuta non dovuta, la stessa dovrà essere proposta nella sede opportuna. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie,il ricorso ed annulla la cartella opposta. Nulla sulle spese.
nei termini di cui in motivazione,
Così deciso a Siracusa, il 20.10.2025
Il Presidente relatore dr. Adriana Puglisi