Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/07/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00826/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dagli avvocati
Francesco Bragagni del Foro di Bologna e Marco Esposito del Foro di Bologna, con domicilio presso lo studio del primo in Bologna (40125), Strada Maggiore n. 31, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Questura di Bologna, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva
«del provvedimento prot.-OMISSIS- Reg. M.P. del Questore di Bologna del 30 marzo 2022, notificato il 21 aprile 2022, portante il divieto ex art. 13 bis D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal D.L. 21 ottobre 2020, nr. 130 come convertito in legge, di fare accesso “all’interno del seguente locale di intrattenimento sito nel Comune di Bologna e/o di stazionare nelle immediate vicinanze dello stesso: -OMISSIS-, via -OMISSIS-”; - ove occorra, della precedente comunicazione di avvio del procedimento; - ove occorra, del verbale di identificazione del ricorrente; - di ogni altro atto a questi presupposto, conseguente e comunque connesso ancorché di incogniti estremi».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, gli atti indicati in epigrafe.
L’Amministrazione si è costituita a resistere in giudizio.
Con ordinanza n. -OMISSIS-del 14 luglio 2022 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare degli atti impugnati.
In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti, la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” dell’udienza di merito del 9 luglio 2025 al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia.
Con nota depositata in data 3 luglio 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della causa nel merito.
Chiamata alla predetta udienza pubblica del 9 luglio 2025, la causa è stata quindi assunta in decisione.
Il Collegio prende atto della suindicata dichiarazione di parte ai fini della conseguenziale declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO