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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11474 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23214/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23214/2020 tra
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
NA AS
ATTORE/I
e
( ) rappresentato e difeso dall'avv. MICHELE Controparte_1 P.IVA_2
PIRO
CONVENUTO/I
Premesso che con ordinanza del 27/10/25 regolarmente comunicato ai procuratori delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 1/12/25 e nel contempo sono stati assegnati i termini per il deposito telematico di note per la trattazione scritta, da effettuarsi in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023;
lette le note di udienza tempestivamente depositate;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
pagina 1 di 16 n. 23214/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23214/2020 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
NA AS giusta procura alle liti allegata agli atti
ATTORE/I
contro in persona del Sindaco p.t. (c.f. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. MICHELE PIRO giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
19/6/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato al la Controparte_2 [...]
premesso di essere cessionaria di diversi crediti – come da atti Parte_2 regolarmente notificati al convenuto - per diverse fatture, elencate in CP_1 citazione, ha chiesto all'adito Tribunale di Napoli, la condanna del CP_2 al pagamento della complessiva somma di € 924.641,03, così composta: €
[...]
766.061,07, per sorte capitale per le fatture oggetto di cessione (dalle società cedenti
HE CO, NE NE e Eni gas e Luce), riepilogate in un elenco allegato, oltre gli interessi moratori, maturati sulla predetta somma, pari ad € 128.589,02, ed oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, da calcolarsi a decorrere dalla data della domanda;
€ 78.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per ciascuna delle n. 1956 fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta. Ha poi chiesto la condanna de al pagamento della ulteriore somma Controparte_2 di € 158.579,96 per note di debito relative ad interessi maturati per crediti diversi, a causa del tardivo pagamento da parte del convenuto, oltre interessi CP_1 anatocistici e di mora maturati sul suddetto importo. Infine, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della ulteriore somma di € 427.250,00, ai CP_1 sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n°231/02 corrispondente all'importo di € 40,00 per n°10.688 fatture, il cui tardivo pagamento aveva generato interessi di mora oggetto delle note di debito.
Si è costituito il eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità Controparte_2 della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, rientrando, la controversia, nella materia dei contratti assicurativi, ANri e finanziari, nonchè la carenza di legittimazione attiva della società, stante la mancata notifica della cessione del credito, all'ente ceduto, oltre che la genericità dell'atto, non consentendo, al di comprendere di quali crediti si trattasse e se Controparte_2 gli stessi fossero effettivamente dovuti. Ha eccepito, altresì, la nullità della domanda per indeterminatezza, l'intervenuta prescrizione e l'illegittimità della pretesa attorea, come dimostrato dal fatto che Eni Gas e luce s.p.a., in risposta alle ripetute richieste di chiarimenti inoltrate dal aveva riconosciuto di aver emesso Controparte_2 indebitamente alcune fatture, procedendo ad un ricalcolo degli importi ed alla riacquisizione dei crediti da essa ceduti al factor, addirittura riconoscendo in favore pagina 3 di 16 del un credito dell'importo di € 162.544,56, a titolo di rimborso Controparte_2 di pagamenti non dovuti. Infine, ha eccepito la non debenza degli interessi moratori ed anatocistici, anche per la mancanza di validi atti di costituzione in mora ex art. 1224 c.c. inerenti alle singole prestazioni/fatturazioni che si assumono impagate.
Ha pertanto concluso, il chiedendo: “Rigettare la domanda attorea in CP_1 quanto del tutto improcedibile, inammissibile, infondata, pretestuosa e temeraria, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In prima udienza, la attrice ha dedotto che, in data 3/12/2020 - dunque, Pt_1 prima della costituzione del - aveva inviato PEC al CP_1 Controparte_2 contenente la dichiarazione di rinuncia al pagamento delle fatture emesse da Eni
Gas & Luce ed agli accessori alle stesse connessi;
conseguentemente, ha ridotto la domanda originaria.
Istruita la causa con la nomina di un CT, all'udienza del 19/6/25 la presente causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Rimessa sul ruolo, con ordinanza del 27/10/25, per sottoporre alle parti la questione, rilevata d'ufficio, della validità dei contratti posti a base delle fatture cedute (per la mancata prova del cd. impegno di spesa ex art. 191 TUEL), la causa è stata rinviata all'udienza del
1°/12/25 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Così brevemente esposti i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la domanda della
Banca attrice sia solo in parte fondata, per quanto di seguito si dirà.
In considerazione, per un verso, dell'elevato importo richiesto e della complessità della documentazione depositata in atti dalla Banca e, per altro verso, delle specifiche contestazioni mosse dal alla Banca, soprattutto relativamente ai CP_1 pagamenti parziali eccepiti, è stato conferito incarico ad un CT al fine di effettuare verifiche contabili e ricostruire i rapporti di debito-credito tra le parti.
Preliminarmente, deve dirsi infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
ed invero, il presente giudizio ha ad oggetto il pagamento di fatture emesse per erogazione di energia e gas e, pertanto,
pagina 4 di 16 non rientra tra le materie per le quali l'art. 5 D.lgs 28/2010 prevede il previo esperimento della mediazione, a pena di improcedibilità della domanda.
Vanno, poi, disattese le eccezioni di nullità della domanda, per genericità e indeterminatezza della stessa, nonché di difetto di legittimazione attiva della società attrice, per la dedotta mancata notifica al Comune ceduto, degli atti di cessione del credito.
Con riferimento alla prima eccezione, va detto che, ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., la nullità della citazione si produce quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto sia del fatto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia del fatto che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda;
ciò posto, nella specie, l'atto di citazione, valutato unitamente ai documenti allegati, non rende la domanda assolutamente incerta, mentre ogni eventuale carenza della documentazione prodotta a corredo della domanda potrebbe determinare l'infondatezza nel merito della domanda, con il conseguente rigetto della stessa.
Quanto, poi, all'eccezione del difetto di legittimazione attiva (rectius difetto di titolarità attiva), ritiene, il Tribunale, che anche detta eccezione sia infondata, stante l'intervenuta cessione dei crediti, da parte delle diverse società creditrici dell'ente convenuto, in favore dell'attrice, cessioni regolarmente notificate, non richiedendosi, ai fini della opponibilità al degli atti di cessione, oltre alla notifica degli CP_1 stessi, anche l'adesione o l'espressa accettazione, da parte dell'ente pubblico ceduto.
Al riguardo, va detto che le norme invocate dal Comune opposto, per sostenere la necessità, ai fini dell'efficacia della cessione dei crediti, dell'accettazione espressa sono gli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18/11/1923; quest'ultimo richiama le disposizioni dell'art. 9, all. E, L. n. 2248/1865, che subordina l'efficacia della cessione, per i contratti in corso, all'adesione della pubblica amministrazione interessata. Dette norme, peraltro, non possono ritenersi applicabili alla fattispecie pagina 5 di 16 in esame, in quanto si applicano soltanto nei confronti delle amministrazioni statali e sono insuscettibili di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni, come gli enti comunali (cfr. Cass. n. 22315 del
15/10/2020; in senso conforme, Cass. n. 32788 del 13/12/2019, Cass. n. 30658 del 21/12/2017 ecc).
Va comunque aggiunto che la predetta disciplina è stata poi integrata successivamente (pur non essendo mai stata abrogata) dal Codice dei contratti pubblici, nella sua versione del 2006 (art. 117) e in quella attualmente in vigore, all'art. 106 co. 13. Tale norma, per quanto concerne le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, stabilisce che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.” È stato introdotto, quindi, un meccanismo di c.d. silenzio assenso, per cui le cessioni dei crediti nei confronti delle PA sono opponibili alle medesime quando sia stata notificata la cessione e la PA non abbia espressamente rifiutato la medesima entro 45 giorni dalla notifica.
Nella fattispecie risulta regolarmente avvenuta per le diverse cessioni dei crediti, la notifica al ceduto, mentre non risulta provato un eventuale rifiuto della CP_1 cessione da parte dell'ente ceduto, al quale, pertanto, sono opponibili le diverse cessioni di credito prodotte in atti.
Premesso quanto sopra, occorre, ora esaminare la perizia redatta dal CT (che, in quanto frutto di approfonditi accertamenti e corrette valutazioni tecniche, viene fatta propria da questo giudicante) e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto.
Il consulente ha premesso che la posizione relativa alle fatture per quota capitale relative al cedente Eni gas e luce S.p.A., per l'importo iniziale richiesto da parte pagina 6 di 16 attrice per € 545.341,10, veniva stralciata, stante l'avvenuto deposito di documentazione da parte convenuta;
così come veniva ridotto il credito relativo alle fatture cedute dalla società HE CO S.r.l. e alle fatture cedute dalla società NE
NE, stante l'avvenuta prova di parziali pagamenti (con mandati prodotti in atti).
Pertanto, la domanda dell'attrice si è ridotta, alla data della redazione della CT, ad
€ 175.297,41 (di cui euro 93.785,05 per fatture HE CO. S.r.l. ed € 81.512,36 per fatture NE NE S.p.A.), oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/02, interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori, e la penale di € 40, ex art.6 comma 2 del D.lgs 231/02, nonchè ad € 158.579,96 per Note di Debito relative a interessi di mora per tardivo pagamento di altre fatture, oltre interessi anatocistici ex art.1283 sulla quota di interessi scaduti calcolati sempre al tasso di mora ex D.lgs 231/02.
Va, infine, aggiunto che, come dedotto da parte attrice nelle comparse conclusionali, il credito per sorte capitale delle fatture cedute dalla HE CO veniva interamente estinto dal convenuto, che, dopo il deposito della relazione del CT, CP_1 provvedeva al relativo pagamento;
dunque, per dette fatture la domanda è stata limitata ai soli interessi moratori maturati, interessi anatocistici e risarcimento ex art. 6 D.L.gs 231/02.
Ciò premesso, con riferimento al credito ceduto dalla HE CO. S.r.l., va, preliminarmente, rilevata la sufficiente prova del rapporto contrattuale.
Come dedotto e provato dalla società attrice, la HE CO. veniva individuata - a seguito di procedura concorsuale pubblica ex lege 3/8/07 n. 125 - quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nel territorio della
Campania, pertanto, la relativa attivazione del servizio non prevedeva la sottoscrizione di un contratto.
Ed infatti, la legge istituiva il servizio di salvaguardia allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non sceglievano un fornitore nel mercato libero. L'HE CO risultava affidataria del cd. “Servizio di
Salvaguardia”, la cui attivazione avviene ex lege quando si verifichino due elementi concorrenti: a) la sussistenza dei seguenti presupposti soggettivi: un'impresa o un ente pubblico che non abbia ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio pagina 7 di 16 fornitore sul mercato libero e sia intestataria di almeno un sito in media o alta tensione oppure un'impresa o un ente pubblico titolare di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro che non possano o non vogliano individuare un fornitore di energia elettrica sul Mercato
Libero; b) la mancata stipulazione di un contratto di somministrazione di energia elettrica in regime di libero mercato. Una volta che si siano verificati tali elementi, la fornitura avviene in base alla procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125, individuando il gestore dell'energia sulla base della zona in cui si trova l'impresa e/o l'ente cui somministrare l'energia, che, per la localizzazione del
Comune qui convenuto, risulta essere HE CO.
Ritiene, questo Giudice – condividendo l'orientamento espresso in diverse pronunce di merito (cfr. Corte Appello Messina 18/09/2023, n. 765 o Corte Appello Napoli n.
5830/25; n. 6132/25) - che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico. Per l'attivazione del servizio di salvaguardia […] non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente. […] Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n.
73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione”.
Ne consegue l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, dell'artt. 17 del R.D.
2440/1923, norma che prevede l'obbligo di forma scritta ad substantiam per i contratti conclusi tra PA e privati.
Tale orientamento è conforme altresì a quanto enunciato dalla Corte di cassazione,
pagina 8 di 16 secondo cui “in tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del “servizio di salvaguardia” disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del
2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007” “l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di
"scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, non integra una regola di validità
(stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente (Cass.,
n. 20140 del 22 luglio 2024).
Dunque, ove, come nella fattispecie, l'obbligazione sorga ex lege – come nell'ipotesi di regime di salvaguardia e di ultima istanza – e non ex contractu, non può prevedersi alcun vincolo di forma.
Per questi motivi
, la AN attrice non è tenuta a produrre copia del contratto di somministrazione, dovendo essa limitarsi a produrre copia del contratto di cessione concluso tra la AN e la HE CO S.R.L..
Né può ritenersi la necessità dell'impegno di spesa pubblica.
Va ricordato che per esigenze di controllo e di contenimento del disavanzo pubblico,
l'art 191 TUEL prevede che gli Enti locali possano effettuare spese solo ove sussista un impegno contabile o di spesa registrato nel programma di bilancio di previsione insieme all'attestazione di copertura finanziaria. L'impegno di spesa serve ad accantonare le somme necessarie ed è condizione di legittimità dell'impegno contabile. Dunque, l'obbligo giuridico privo di impegno di spesa normalmente assume la connotazione patologica di debito fuori bilancio. Come affermato dalla
Suprema Corte, “Tali previsioni [art. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali. art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 pagina 9 di 16 (ordinamento delle autonomie locali)] - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U, 10 giugno 2005, n.
12195; Cass., sez. U, 28 giugno 2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa” (Cass., sez. III, ordinanza
21.06.2024 n. 17197).
In caso di acquisizione di beni e servizi, in assenza dell'impegno di spesa, l'ente locale non risponde per le obbligazioni contratte, le quali gravano in capo al funzionario che ha autorizzato la spesa, salvo il successivo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194 TUEL.
Orbene, sorgendo, il rapporto obbligatorio tra le parti, non in virtù di un accordo negoziale, che avrebbe dovuto esser stipulato in forma scritta, previa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 TUEL, ma di una disposizione di legge, nella specie in virtù della disciplina di cui al d. l. n. 73/2007, convertito in L. n. 125/2007, non si applica la disciplina dell'art. 191 TUEL. Del resto, l'impegno di spesa di cui all'art. 183 T.U.E.L. è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art. 192 T.U.E.L.; ove manchi un contratto, come nella fattispecie, non occorre alcuna determinazione né il conseguente impegno.
Dunque, l'art. 191 T.U.E.L. può essere interpretato nel senso che la mancanza del preventivo impegno di spesa relativo ad obbligazioni ex lege non determina la non debenza dei relativi pagamenti (come del resto avviene per ogni spesa relativa ad obblighi di natura extracontrattuale, ad esempio, in casi di responsabilità civile dell'Ente); in altri termini, l'impegno di spesa non occorre per il pagamento di prestazioni dovute in forza di obbligazioni di fonte legale e, se anche tale impegno occorresse, la sua mancanza non farebbe venir meno l'obbligazione in capo all'Ente, il quale dovrà quindi procedere a riconoscere la spesa ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L.
(al più ai sensi della lettera a) del comma 1) (così Trib. Catania, sez. IV, 2 gennaio
2024, n. 32, nonché Tribunale Patti n. 1147/25).
pagina 10 di 16 Va infine aggiunto che, in ogni caso, anche qualora volesse ritenersi necessario, anche per i contratti sorti in regime di salvaguardia, l'impegno di spesa, la suddetta disposizione non sarebbe applicabile per le fatture emesse dalla HE CO, in quanto relative alla somministrazione di energia al convenuto, trattandosi CP_1 di prestazioni periodiche e continuative, per cui l'impegno di spesa, a norma dell'art. 183, comma 2, lett. c) D. lgs. n. 267/2000, è “automatico”, derivando cioè dalla mera approvazione dei bilanci. In sostanza, quel controllo autorizzativo che è funzionale all'esigenza di contingentare la spesa pubblica, in tali casi è effettuato a valle con l'approvazione del bilancio.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, devono riconoscersi come dovuti i pagamenti relativi alle fatture regolarmente emesse dalla HE CO S.p.A.
(pagamenti che, come sopra detto, risultano già effettuati dal CP_1 limitatamente alle somme per sorte capitale).
Quanto agli importi richiesti - premesso che, come anche verificato dal CT, risultano prodotti in atti, dalla AN, sia le fatture HE CO (emesse per gli anni
2019), sia gli atti di cessione del credito relativi alle dette fatture, regolarmente notificati – preso atto dell'intervenuto pagamento, da parte del della CP_1 somma per sorte capitale per fatture HE CO, restano dovuti soltanto gli accessori di legge, richiesti dalla AN nei propri atti difensivi.
Ebbene, ritiene, il Tribunale, che non possano riconoscersi alla AN attrice gli interessi moratori ex d.lgs. 231/02; invero, proprio perché si tratta di crediti non derivanti da un contratto scritto (ma che trovano fonte nella legge), i crediti ceduti alla società attrice non sono soggetti alle disposizioni dettate dal d.lgs. 231/2002; esse sono applicabili, secondo l'art. 1, co. 1, dello stesso decreto, «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», per tale dovendo intendersi, secondo l'art. 2, co. 1, lett. a), di quel decreto, ogni contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Dunque, in mancanza della prova della sottoscrizione del contratto, alla società attrice spettano soltanto gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., da calcolarsi comunque secondo il tasso di riferimento di cui all'art. pagina 11 di 16 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002, ma solo a decorrere dal 2/11/20 (ovvero dalla data di notifica dell'atto di citazione al convenuto) (in tal senso cfr. Corte Appello CP_1
Napoli n. 6132/25); detto importo è stato calcolato dal CT, fino alla data di redazione della perizia (20/6/22) in € 12.228,37 (cfr. allegato 2 della relazione).
Ritenendo, questo Tribunale, per quanto sopra detto, non applicabile, al rapporto contrattuale da cui discendono le fatture HE CO, la disciplina di cui al d.lgs.231/02, non saranno dovuti né gli interessi anatocistici - in quanto richiesti dalla parte esclusivamente in riferimento agli interessi moratori, maturati sulla sorte capitale, scaduti da oltre sei mesi alla data della notificazione della citazione, interessi che, come sopra detto, non possono essere riconosciuti – né le somme a titolo risarcitorio ex art. 6 comma 2 del d.lgs. 231/02.
Conseguentemente per le fatture HE CO va riconosciuto all'attrice il limitato importo di € 12.228,37, oltre ulteriori interessi maturati dal 20/6/22 (dalla della relazione peritale) alla data del pagamento della sorte capitale.
Passando al credito relativo alle fatture emesse da NE NE e ceduto alla società attrice, pari ad € 81.512,36, anch'esso può essere riconosciuto con i seguenti limiti.
Va premesso che, riferendosi, le fatture richieste in pagamento, all'anno 2017 (una sola) e, le altre, all'anno 2018, esse risultano emesse nel periodo in cui il rapporto contrattuale tra il e la società cedente, NE NE, sorgeva ex Controparte_2 lege, all'esito della procedura di affidamento del servizio di salvaguardia per la fornitura di gas (relativo al periodo 2016-2018, come risulta dalla documentazione prodotta in atti dall'attrice); ne consegue, per le motivazioni sopra specificate, la non necessità - ai fini del riconoscimento del credito per le relative fatture - della produzione del contratto scritto tra cedente il credito e il convenuto, nonché CP_1
l'esclusione dell'obbligo di previsione dell'impegno di spesa.
Come anche accertato dal CT, la posizione creditoria risulta sufficientemente provata, con la produzione delle fatture e del contratto di cessione del credito all'attrice; il CT ha quantificato il credito per le fatture NE NE (correttamente espunte, dal calcolo, le fatture dalla n. 4811317216 alla n. 4811578825, in quanto pagina 12 di 16 non depositate in atti), in complessivi € 81.512,36, per quota capitale. Al detto importo andranno aggiunti solo gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (e dunque, quelli ex d.lgs. 231/02) dalla data della domanda (2/11/20) fino al soddisfo, mentre non saranno dovuti, per le motivazioni già sopra spiegate in relazione alle fatture HE CO, gli ulteriori accessori richiesti (interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture, interessi anatocistici e somme ex art. 6, comma 2 d.lgs. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 per ciascuna fattura).
Occorre ora esaminare gli ulteriori importi richiesti dalla AN attrice, per complessivi € 158.579,96, per le note di debito relative a fatture emesse per interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del Controparte_2 di crediti diversi.
Alcun importo può riconoscersi alla AN in relazione a tali voci.
Ed infatti, alla luce di quanto sopra detto, certamente non possono riconoscersi gli interessi moratori ex d.lgs. 231/02 maturati per il ritardato pagamento di fatture emesse nell'ambito di rapporti contrattuali sorti in regime di salvaguardia (e ciò deve dirsi in relazione agli interessi moratori richiesti per il ritardato pagamento delle fatture cedute da HE CO ed NE NE, società esercenti il servizio di salvaguardia, come provato da parte attrice), nè possono riconoscersi gli interessi anatocistici calcolati sugli interessi moratori ex d.lgs. 231/02, non dovuti, né, infine, le somme ex art. 6, comma 2 d.lgs. 231/02.
Parimenti, non potranno riconoscersi gli interessi moratori ex d.lgs. 231/02 richiesti per il ritardato pagamento di fatture emesse nell'ambito di altri rapporti contrattuali;
per detti ulteriori rapporti (con le società Enigas e Luce, Kyocera Document Solutio
Italia, Bronchi Comb.) parte attrice non ha depositato i contratti stipulati dalle società cedenti con l'ente convenuto.
Invero, per tali crediti, il rapporto a monte delle cessioni di credito dedotte in giudizio è nullo, non avendo, l'attrice, dedotto e provato che trattasi di esercenti il servizio di salvaguardia e non avendo prodotto in giudizio il contratto e/o i contratti scritti sulla cui base sono state rese le prestazioni di servizio, da parte delle società
pagina 13 di 16 cedenti.
Com'è noto, infatti, in tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta. Tale requisito formale è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria (cfr. ex multis, Cass.
23/2/2022, n. 5996; Cass. 8/1/2020, n. 142; Cass. 10/1/2019, n. 453).
Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori (es. le sole fatture) e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto che si pretende costituito con l'atto non esibito (anche implicitamente, provvedendo al pagamento delle fatture). Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (cfr. Cass. 22/6/2018, n. 16562).
Conseguentemente, attesa la nullità dei rapporti contrattuali (non sorti in regime di salvaguardia), posti a fondamento di parte delle fatture, in quanto carenti del requisito della forma scritta ad substantiam, imposto per legge per tutti i contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni, per le relative fatture non potrà riconoscersi il credito vantato dalla AN , non solo per gli importi Parte_1 eventualmente richiesti a titolo di sorte capitale, ma anche per le somme richieste a titolo di interessi, data la loro natura accessoria rispetto all'obbligazione principale.
In conclusione, va riconosciuto all'attrice il seguente importo: - € 12.228,37 (per interessi moratori ex art. 1284, 4° comma c.c. maturati dalla domanda fino alla data della redazione dell'elaborato peritale -20/6/22- in relazione alle fatture cedute da
HE CO); - € 81.512,36, oltre gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. maturati dalla data della domanda (2/11/20) fino al soddisfo (in relazione alle fatture cedute da NE NE.
pagina 14 di 16 Infine, infondata è l'eccezione, sollevata dal di prescrizione quinquennale CP_1 del credito derivante dalle fatture (eccezione sollevata dall' ente convenuto in relazione a tutte le fatture poste a base delle domande dell'attrice, ma, atteso il rigetto delle altre domande, va esaminata soltanto in relazione alle fatture emesse dalla società cedente NE NE, per cui è stato riconosciuto all'attrice il credito per sorte capitale di € 81.512,36). Orbene, considerato che le fatture sono tutte relative agli anni 2017 e 2018, appare evidente che, alla data di notifica dell'atto di citazione (2/11/20), non era ancora scaduto il termine quinquennale di prescrizione.
Quanto alle spese di lite, considerata la complessità e soprattutto la controvertibilità delle questioni giuridiche (con particolare riferimento alla necessità di forma scritta e dell'impegno di spesa previsto dal TUEL per i contratti in regime di salvaguardia) che ha portato ad un contrasto di pronunce, tenuto conto, altresì, della notevole riduzione del credito accertato rispetto a quello vantato dalla AN attrice, devono ritenersi integralmente compensate tra le parti;
vanno, infine, poste a carico di entrambe le parti, in misura del 50% ciascuna, le spese di CT, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del disattesa ogni Parte_2 Controparte_2 altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna il al Controparte_2 pagamento in favore della AN attrice della somma di € 12.228,37, per interessi moratori ex art. 1284, 4° comma c.c. maturati dal 2/11/20 fino al
20/6/22 (in relazione alle fatture cedute da HE CO all'attrice), oltre ulteriori interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. maturati dal 21/6/22 fino alla data del pagamento della sorte capitale, nonché € 81.512,36, oltre gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. maturati dal 2/11/20 fino al soddisfo (in relazione alle fatture cedute da NE NE all'attrice);
2) Rigetta le altre domande;
pagina 15 di 16 3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura del 50% ciascuna, le spese di CT, come liquidate in corso di causa.
Napoli, 5/12/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23214/2020 tra
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
NA AS
ATTORE/I
e
( ) rappresentato e difeso dall'avv. MICHELE Controparte_1 P.IVA_2
PIRO
CONVENUTO/I
Premesso che con ordinanza del 27/10/25 regolarmente comunicato ai procuratori delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 1/12/25 e nel contempo sono stati assegnati i termini per il deposito telematico di note per la trattazione scritta, da effettuarsi in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023;
lette le note di udienza tempestivamente depositate;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
pagina 1 di 16 n. 23214/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23214/2020 promossa da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
NA AS giusta procura alle liti allegata agli atti
ATTORE/I
contro in persona del Sindaco p.t. (c.f. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. MICHELE PIRO giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
19/6/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 16 Con atto di citazione ritualmente notificato al la Controparte_2 [...]
premesso di essere cessionaria di diversi crediti – come da atti Parte_2 regolarmente notificati al convenuto - per diverse fatture, elencate in CP_1 citazione, ha chiesto all'adito Tribunale di Napoli, la condanna del CP_2 al pagamento della complessiva somma di € 924.641,03, così composta: €
[...]
766.061,07, per sorte capitale per le fatture oggetto di cessione (dalle società cedenti
HE CO, NE NE e Eni gas e Luce), riepilogate in un elenco allegato, oltre gli interessi moratori, maturati sulla predetta somma, pari ad € 128.589,02, ed oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, da calcolarsi a decorrere dalla data della domanda;
€ 78.240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per ciascuna delle n. 1956 fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta. Ha poi chiesto la condanna de al pagamento della ulteriore somma Controparte_2 di € 158.579,96 per note di debito relative ad interessi maturati per crediti diversi, a causa del tardivo pagamento da parte del convenuto, oltre interessi CP_1 anatocistici e di mora maturati sul suddetto importo. Infine, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della ulteriore somma di € 427.250,00, ai CP_1 sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n°231/02 corrispondente all'importo di € 40,00 per n°10.688 fatture, il cui tardivo pagamento aveva generato interessi di mora oggetto delle note di debito.
Si è costituito il eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità Controparte_2 della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, rientrando, la controversia, nella materia dei contratti assicurativi, ANri e finanziari, nonchè la carenza di legittimazione attiva della società, stante la mancata notifica della cessione del credito, all'ente ceduto, oltre che la genericità dell'atto, non consentendo, al di comprendere di quali crediti si trattasse e se Controparte_2 gli stessi fossero effettivamente dovuti. Ha eccepito, altresì, la nullità della domanda per indeterminatezza, l'intervenuta prescrizione e l'illegittimità della pretesa attorea, come dimostrato dal fatto che Eni Gas e luce s.p.a., in risposta alle ripetute richieste di chiarimenti inoltrate dal aveva riconosciuto di aver emesso Controparte_2 indebitamente alcune fatture, procedendo ad un ricalcolo degli importi ed alla riacquisizione dei crediti da essa ceduti al factor, addirittura riconoscendo in favore pagina 3 di 16 del un credito dell'importo di € 162.544,56, a titolo di rimborso Controparte_2 di pagamenti non dovuti. Infine, ha eccepito la non debenza degli interessi moratori ed anatocistici, anche per la mancanza di validi atti di costituzione in mora ex art. 1224 c.c. inerenti alle singole prestazioni/fatturazioni che si assumono impagate.
Ha pertanto concluso, il chiedendo: “Rigettare la domanda attorea in CP_1 quanto del tutto improcedibile, inammissibile, infondata, pretestuosa e temeraria, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
In prima udienza, la attrice ha dedotto che, in data 3/12/2020 - dunque, Pt_1 prima della costituzione del - aveva inviato PEC al CP_1 Controparte_2 contenente la dichiarazione di rinuncia al pagamento delle fatture emesse da Eni
Gas & Luce ed agli accessori alle stesse connessi;
conseguentemente, ha ridotto la domanda originaria.
Istruita la causa con la nomina di un CT, all'udienza del 19/6/25 la presente causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Rimessa sul ruolo, con ordinanza del 27/10/25, per sottoporre alle parti la questione, rilevata d'ufficio, della validità dei contratti posti a base delle fatture cedute (per la mancata prova del cd. impegno di spesa ex art. 191 TUEL), la causa è stata rinviata all'udienza del
1°/12/25 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Così brevemente esposti i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la domanda della
Banca attrice sia solo in parte fondata, per quanto di seguito si dirà.
In considerazione, per un verso, dell'elevato importo richiesto e della complessità della documentazione depositata in atti dalla Banca e, per altro verso, delle specifiche contestazioni mosse dal alla Banca, soprattutto relativamente ai CP_1 pagamenti parziali eccepiti, è stato conferito incarico ad un CT al fine di effettuare verifiche contabili e ricostruire i rapporti di debito-credito tra le parti.
Preliminarmente, deve dirsi infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
ed invero, il presente giudizio ha ad oggetto il pagamento di fatture emesse per erogazione di energia e gas e, pertanto,
pagina 4 di 16 non rientra tra le materie per le quali l'art. 5 D.lgs 28/2010 prevede il previo esperimento della mediazione, a pena di improcedibilità della domanda.
Vanno, poi, disattese le eccezioni di nullità della domanda, per genericità e indeterminatezza della stessa, nonché di difetto di legittimazione attiva della società attrice, per la dedotta mancata notifica al Comune ceduto, degli atti di cessione del credito.
Con riferimento alla prima eccezione, va detto che, ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c., la nullità della citazione si produce quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto sia del fatto che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia del fatto che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda;
ciò posto, nella specie, l'atto di citazione, valutato unitamente ai documenti allegati, non rende la domanda assolutamente incerta, mentre ogni eventuale carenza della documentazione prodotta a corredo della domanda potrebbe determinare l'infondatezza nel merito della domanda, con il conseguente rigetto della stessa.
Quanto, poi, all'eccezione del difetto di legittimazione attiva (rectius difetto di titolarità attiva), ritiene, il Tribunale, che anche detta eccezione sia infondata, stante l'intervenuta cessione dei crediti, da parte delle diverse società creditrici dell'ente convenuto, in favore dell'attrice, cessioni regolarmente notificate, non richiedendosi, ai fini della opponibilità al degli atti di cessione, oltre alla notifica degli CP_1 stessi, anche l'adesione o l'espressa accettazione, da parte dell'ente pubblico ceduto.
Al riguardo, va detto che le norme invocate dal Comune opposto, per sostenere la necessità, ai fini dell'efficacia della cessione dei crediti, dell'accettazione espressa sono gli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18/11/1923; quest'ultimo richiama le disposizioni dell'art. 9, all. E, L. n. 2248/1865, che subordina l'efficacia della cessione, per i contratti in corso, all'adesione della pubblica amministrazione interessata. Dette norme, peraltro, non possono ritenersi applicabili alla fattispecie pagina 5 di 16 in esame, in quanto si applicano soltanto nei confronti delle amministrazioni statali e sono insuscettibili di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni, come gli enti comunali (cfr. Cass. n. 22315 del
15/10/2020; in senso conforme, Cass. n. 32788 del 13/12/2019, Cass. n. 30658 del 21/12/2017 ecc).
Va comunque aggiunto che la predetta disciplina è stata poi integrata successivamente (pur non essendo mai stata abrogata) dal Codice dei contratti pubblici, nella sua versione del 2006 (art. 117) e in quella attualmente in vigore, all'art. 106 co. 13. Tale norma, per quanto concerne le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, stabilisce che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.” È stato introdotto, quindi, un meccanismo di c.d. silenzio assenso, per cui le cessioni dei crediti nei confronti delle PA sono opponibili alle medesime quando sia stata notificata la cessione e la PA non abbia espressamente rifiutato la medesima entro 45 giorni dalla notifica.
Nella fattispecie risulta regolarmente avvenuta per le diverse cessioni dei crediti, la notifica al ceduto, mentre non risulta provato un eventuale rifiuto della CP_1 cessione da parte dell'ente ceduto, al quale, pertanto, sono opponibili le diverse cessioni di credito prodotte in atti.
Premesso quanto sopra, occorre, ora esaminare la perizia redatta dal CT (che, in quanto frutto di approfonditi accertamenti e corrette valutazioni tecniche, viene fatta propria da questo giudicante) e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto.
Il consulente ha premesso che la posizione relativa alle fatture per quota capitale relative al cedente Eni gas e luce S.p.A., per l'importo iniziale richiesto da parte pagina 6 di 16 attrice per € 545.341,10, veniva stralciata, stante l'avvenuto deposito di documentazione da parte convenuta;
così come veniva ridotto il credito relativo alle fatture cedute dalla società HE CO S.r.l. e alle fatture cedute dalla società NE
NE, stante l'avvenuta prova di parziali pagamenti (con mandati prodotti in atti).
Pertanto, la domanda dell'attrice si è ridotta, alla data della redazione della CT, ad
€ 175.297,41 (di cui euro 93.785,05 per fatture HE CO. S.r.l. ed € 81.512,36 per fatture NE NE S.p.A.), oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/02, interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori, e la penale di € 40, ex art.6 comma 2 del D.lgs 231/02, nonchè ad € 158.579,96 per Note di Debito relative a interessi di mora per tardivo pagamento di altre fatture, oltre interessi anatocistici ex art.1283 sulla quota di interessi scaduti calcolati sempre al tasso di mora ex D.lgs 231/02.
Va, infine, aggiunto che, come dedotto da parte attrice nelle comparse conclusionali, il credito per sorte capitale delle fatture cedute dalla HE CO veniva interamente estinto dal convenuto, che, dopo il deposito della relazione del CT, CP_1 provvedeva al relativo pagamento;
dunque, per dette fatture la domanda è stata limitata ai soli interessi moratori maturati, interessi anatocistici e risarcimento ex art. 6 D.L.gs 231/02.
Ciò premesso, con riferimento al credito ceduto dalla HE CO. S.r.l., va, preliminarmente, rilevata la sufficiente prova del rapporto contrattuale.
Come dedotto e provato dalla società attrice, la HE CO. veniva individuata - a seguito di procedura concorsuale pubblica ex lege 3/8/07 n. 125 - quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nel territorio della
Campania, pertanto, la relativa attivazione del servizio non prevedeva la sottoscrizione di un contratto.
Ed infatti, la legge istituiva il servizio di salvaguardia allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni che, dopo la liberalizzazione del mercato dell'energia, non sceglievano un fornitore nel mercato libero. L'HE CO risultava affidataria del cd. “Servizio di
Salvaguardia”, la cui attivazione avviene ex lege quando si verifichino due elementi concorrenti: a) la sussistenza dei seguenti presupposti soggettivi: un'impresa o un ente pubblico che non abbia ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio pagina 7 di 16 fornitore sul mercato libero e sia intestataria di almeno un sito in media o alta tensione oppure un'impresa o un ente pubblico titolare di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro che non possano o non vogliano individuare un fornitore di energia elettrica sul Mercato
Libero; b) la mancata stipulazione di un contratto di somministrazione di energia elettrica in regime di libero mercato. Una volta che si siano verificati tali elementi, la fornitura avviene in base alla procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125, individuando il gestore dell'energia sulla base della zona in cui si trova l'impresa e/o l'ente cui somministrare l'energia, che, per la localizzazione del
Comune qui convenuto, risulta essere HE CO.
Ritiene, questo Giudice – condividendo l'orientamento espresso in diverse pronunce di merito (cfr. Corte Appello Messina 18/09/2023, n. 765 o Corte Appello Napoli n.
5830/25; n. 6132/25) - che “il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico. Per l'attivazione del servizio di salvaguardia […] non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente. […] Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n.
73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione”.
Ne consegue l'inapplicabilità, alla fattispecie in esame, dell'artt. 17 del R.D.
2440/1923, norma che prevede l'obbligo di forma scritta ad substantiam per i contratti conclusi tra PA e privati.
Tale orientamento è conforme altresì a quanto enunciato dalla Corte di cassazione,
pagina 8 di 16 secondo cui “in tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del “servizio di salvaguardia” disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del
2007, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2007” “l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di
"scambio senza accordo", rispetto alla quale la comunicazione all'utente delle condizioni economiche, da compiersi ad opera del nuovo esercente ai sensi dell'art. 5 del d.m. 23 novembre 2007 e dell'art. 15 della delibera n. 156 del 2007 dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, non integra una regola di validità
(stante la totale etero-regolazione del rapporto), ma piuttosto una norma di condotta, alla cui omissione non consegue una nullità, bensì il solo eventuale rimedio risarcitorio rapportabile al minor vantaggio o al maggior aggravio per l'utente (Cass.,
n. 20140 del 22 luglio 2024).
Dunque, ove, come nella fattispecie, l'obbligazione sorga ex lege – come nell'ipotesi di regime di salvaguardia e di ultima istanza – e non ex contractu, non può prevedersi alcun vincolo di forma.
Per questi motivi
, la AN attrice non è tenuta a produrre copia del contratto di somministrazione, dovendo essa limitarsi a produrre copia del contratto di cessione concluso tra la AN e la HE CO S.R.L..
Né può ritenersi la necessità dell'impegno di spesa pubblica.
Va ricordato che per esigenze di controllo e di contenimento del disavanzo pubblico,
l'art 191 TUEL prevede che gli Enti locali possano effettuare spese solo ove sussista un impegno contabile o di spesa registrato nel programma di bilancio di previsione insieme all'attestazione di copertura finanziaria. L'impegno di spesa serve ad accantonare le somme necessarie ed è condizione di legittimità dell'impegno contabile. Dunque, l'obbligo giuridico privo di impegno di spesa normalmente assume la connotazione patologica di debito fuori bilancio. Come affermato dalla
Suprema Corte, “Tali previsioni [art. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali. art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 pagina 9 di 16 (ordinamento delle autonomie locali)] - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U, 10 giugno 2005, n.
12195; Cass., sez. U, 28 giugno 2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa” (Cass., sez. III, ordinanza
21.06.2024 n. 17197).
In caso di acquisizione di beni e servizi, in assenza dell'impegno di spesa, l'ente locale non risponde per le obbligazioni contratte, le quali gravano in capo al funzionario che ha autorizzato la spesa, salvo il successivo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194 TUEL.
Orbene, sorgendo, il rapporto obbligatorio tra le parti, non in virtù di un accordo negoziale, che avrebbe dovuto esser stipulato in forma scritta, previa attestazione di copertura finanziaria ex art. 191 TUEL, ma di una disposizione di legge, nella specie in virtù della disciplina di cui al d. l. n. 73/2007, convertito in L. n. 125/2007, non si applica la disciplina dell'art. 191 TUEL. Del resto, l'impegno di spesa di cui all'art. 183 T.U.E.L. è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art. 192 T.U.E.L.; ove manchi un contratto, come nella fattispecie, non occorre alcuna determinazione né il conseguente impegno.
Dunque, l'art. 191 T.U.E.L. può essere interpretato nel senso che la mancanza del preventivo impegno di spesa relativo ad obbligazioni ex lege non determina la non debenza dei relativi pagamenti (come del resto avviene per ogni spesa relativa ad obblighi di natura extracontrattuale, ad esempio, in casi di responsabilità civile dell'Ente); in altri termini, l'impegno di spesa non occorre per il pagamento di prestazioni dovute in forza di obbligazioni di fonte legale e, se anche tale impegno occorresse, la sua mancanza non farebbe venir meno l'obbligazione in capo all'Ente, il quale dovrà quindi procedere a riconoscere la spesa ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L.
(al più ai sensi della lettera a) del comma 1) (così Trib. Catania, sez. IV, 2 gennaio
2024, n. 32, nonché Tribunale Patti n. 1147/25).
pagina 10 di 16 Va infine aggiunto che, in ogni caso, anche qualora volesse ritenersi necessario, anche per i contratti sorti in regime di salvaguardia, l'impegno di spesa, la suddetta disposizione non sarebbe applicabile per le fatture emesse dalla HE CO, in quanto relative alla somministrazione di energia al convenuto, trattandosi CP_1 di prestazioni periodiche e continuative, per cui l'impegno di spesa, a norma dell'art. 183, comma 2, lett. c) D. lgs. n. 267/2000, è “automatico”, derivando cioè dalla mera approvazione dei bilanci. In sostanza, quel controllo autorizzativo che è funzionale all'esigenza di contingentare la spesa pubblica, in tali casi è effettuato a valle con l'approvazione del bilancio.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, devono riconoscersi come dovuti i pagamenti relativi alle fatture regolarmente emesse dalla HE CO S.p.A.
(pagamenti che, come sopra detto, risultano già effettuati dal CP_1 limitatamente alle somme per sorte capitale).
Quanto agli importi richiesti - premesso che, come anche verificato dal CT, risultano prodotti in atti, dalla AN, sia le fatture HE CO (emesse per gli anni
2019), sia gli atti di cessione del credito relativi alle dette fatture, regolarmente notificati – preso atto dell'intervenuto pagamento, da parte del della CP_1 somma per sorte capitale per fatture HE CO, restano dovuti soltanto gli accessori di legge, richiesti dalla AN nei propri atti difensivi.
Ebbene, ritiene, il Tribunale, che non possano riconoscersi alla AN attrice gli interessi moratori ex d.lgs. 231/02; invero, proprio perché si tratta di crediti non derivanti da un contratto scritto (ma che trovano fonte nella legge), i crediti ceduti alla società attrice non sono soggetti alle disposizioni dettate dal d.lgs. 231/2002; esse sono applicabili, secondo l'art. 1, co. 1, dello stesso decreto, «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», per tale dovendo intendersi, secondo l'art. 2, co. 1, lett. a), di quel decreto, ogni contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Dunque, in mancanza della prova della sottoscrizione del contratto, alla società attrice spettano soltanto gli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., da calcolarsi comunque secondo il tasso di riferimento di cui all'art. pagina 11 di 16 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002, ma solo a decorrere dal 2/11/20 (ovvero dalla data di notifica dell'atto di citazione al convenuto) (in tal senso cfr. Corte Appello CP_1
Napoli n. 6132/25); detto importo è stato calcolato dal CT, fino alla data di redazione della perizia (20/6/22) in € 12.228,37 (cfr. allegato 2 della relazione).
Ritenendo, questo Tribunale, per quanto sopra detto, non applicabile, al rapporto contrattuale da cui discendono le fatture HE CO, la disciplina di cui al d.lgs.231/02, non saranno dovuti né gli interessi anatocistici - in quanto richiesti dalla parte esclusivamente in riferimento agli interessi moratori, maturati sulla sorte capitale, scaduti da oltre sei mesi alla data della notificazione della citazione, interessi che, come sopra detto, non possono essere riconosciuti – né le somme a titolo risarcitorio ex art. 6 comma 2 del d.lgs. 231/02.
Conseguentemente per le fatture HE CO va riconosciuto all'attrice il limitato importo di € 12.228,37, oltre ulteriori interessi maturati dal 20/6/22 (dalla della relazione peritale) alla data del pagamento della sorte capitale.
Passando al credito relativo alle fatture emesse da NE NE e ceduto alla società attrice, pari ad € 81.512,36, anch'esso può essere riconosciuto con i seguenti limiti.
Va premesso che, riferendosi, le fatture richieste in pagamento, all'anno 2017 (una sola) e, le altre, all'anno 2018, esse risultano emesse nel periodo in cui il rapporto contrattuale tra il e la società cedente, NE NE, sorgeva ex Controparte_2 lege, all'esito della procedura di affidamento del servizio di salvaguardia per la fornitura di gas (relativo al periodo 2016-2018, come risulta dalla documentazione prodotta in atti dall'attrice); ne consegue, per le motivazioni sopra specificate, la non necessità - ai fini del riconoscimento del credito per le relative fatture - della produzione del contratto scritto tra cedente il credito e il convenuto, nonché CP_1
l'esclusione dell'obbligo di previsione dell'impegno di spesa.
Come anche accertato dal CT, la posizione creditoria risulta sufficientemente provata, con la produzione delle fatture e del contratto di cessione del credito all'attrice; il CT ha quantificato il credito per le fatture NE NE (correttamente espunte, dal calcolo, le fatture dalla n. 4811317216 alla n. 4811578825, in quanto pagina 12 di 16 non depositate in atti), in complessivi € 81.512,36, per quota capitale. Al detto importo andranno aggiunti solo gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (e dunque, quelli ex d.lgs. 231/02) dalla data della domanda (2/11/20) fino al soddisfo, mentre non saranno dovuti, per le motivazioni già sopra spiegate in relazione alle fatture HE CO, gli ulteriori accessori richiesti (interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture, interessi anatocistici e somme ex art. 6, comma 2 d.lgs. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 per ciascuna fattura).
Occorre ora esaminare gli ulteriori importi richiesti dalla AN attrice, per complessivi € 158.579,96, per le note di debito relative a fatture emesse per interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del Controparte_2 di crediti diversi.
Alcun importo può riconoscersi alla AN in relazione a tali voci.
Ed infatti, alla luce di quanto sopra detto, certamente non possono riconoscersi gli interessi moratori ex d.lgs. 231/02 maturati per il ritardato pagamento di fatture emesse nell'ambito di rapporti contrattuali sorti in regime di salvaguardia (e ciò deve dirsi in relazione agli interessi moratori richiesti per il ritardato pagamento delle fatture cedute da HE CO ed NE NE, società esercenti il servizio di salvaguardia, come provato da parte attrice), nè possono riconoscersi gli interessi anatocistici calcolati sugli interessi moratori ex d.lgs. 231/02, non dovuti, né, infine, le somme ex art. 6, comma 2 d.lgs. 231/02.
Parimenti, non potranno riconoscersi gli interessi moratori ex d.lgs. 231/02 richiesti per il ritardato pagamento di fatture emesse nell'ambito di altri rapporti contrattuali;
per detti ulteriori rapporti (con le società Enigas e Luce, Kyocera Document Solutio
Italia, Bronchi Comb.) parte attrice non ha depositato i contratti stipulati dalle società cedenti con l'ente convenuto.
Invero, per tali crediti, il rapporto a monte delle cessioni di credito dedotte in giudizio è nullo, non avendo, l'attrice, dedotto e provato che trattasi di esercenti il servizio di salvaguardia e non avendo prodotto in giudizio il contratto e/o i contratti scritti sulla cui base sono state rese le prestazioni di servizio, da parte delle società
pagina 13 di 16 cedenti.
Com'è noto, infatti, in tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta. Tale requisito formale è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria (cfr. ex multis, Cass.
23/2/2022, n. 5996; Cass. 8/1/2020, n. 142; Cass. 10/1/2019, n. 453).
Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori (es. le sole fatture) e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto che si pretende costituito con l'atto non esibito (anche implicitamente, provvedendo al pagamento delle fatture). Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (cfr. Cass. 22/6/2018, n. 16562).
Conseguentemente, attesa la nullità dei rapporti contrattuali (non sorti in regime di salvaguardia), posti a fondamento di parte delle fatture, in quanto carenti del requisito della forma scritta ad substantiam, imposto per legge per tutti i contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni, per le relative fatture non potrà riconoscersi il credito vantato dalla AN , non solo per gli importi Parte_1 eventualmente richiesti a titolo di sorte capitale, ma anche per le somme richieste a titolo di interessi, data la loro natura accessoria rispetto all'obbligazione principale.
In conclusione, va riconosciuto all'attrice il seguente importo: - € 12.228,37 (per interessi moratori ex art. 1284, 4° comma c.c. maturati dalla domanda fino alla data della redazione dell'elaborato peritale -20/6/22- in relazione alle fatture cedute da
HE CO); - € 81.512,36, oltre gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. maturati dalla data della domanda (2/11/20) fino al soddisfo (in relazione alle fatture cedute da NE NE.
pagina 14 di 16 Infine, infondata è l'eccezione, sollevata dal di prescrizione quinquennale CP_1 del credito derivante dalle fatture (eccezione sollevata dall' ente convenuto in relazione a tutte le fatture poste a base delle domande dell'attrice, ma, atteso il rigetto delle altre domande, va esaminata soltanto in relazione alle fatture emesse dalla società cedente NE NE, per cui è stato riconosciuto all'attrice il credito per sorte capitale di € 81.512,36). Orbene, considerato che le fatture sono tutte relative agli anni 2017 e 2018, appare evidente che, alla data di notifica dell'atto di citazione (2/11/20), non era ancora scaduto il termine quinquennale di prescrizione.
Quanto alle spese di lite, considerata la complessità e soprattutto la controvertibilità delle questioni giuridiche (con particolare riferimento alla necessità di forma scritta e dell'impegno di spesa previsto dal TUEL per i contratti in regime di salvaguardia) che ha portato ad un contrasto di pronunce, tenuto conto, altresì, della notevole riduzione del credito accertato rispetto a quello vantato dalla AN attrice, devono ritenersi integralmente compensate tra le parti;
vanno, infine, poste a carico di entrambe le parti, in misura del 50% ciascuna, le spese di CT, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti del disattesa ogni Parte_2 Controparte_2 altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna il al Controparte_2 pagamento in favore della AN attrice della somma di € 12.228,37, per interessi moratori ex art. 1284, 4° comma c.c. maturati dal 2/11/20 fino al
20/6/22 (in relazione alle fatture cedute da HE CO all'attrice), oltre ulteriori interessi ex art. 1284, 4° comma c.c. maturati dal 21/6/22 fino alla data del pagamento della sorte capitale, nonché € 81.512,36, oltre gli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. maturati dal 2/11/20 fino al soddisfo (in relazione alle fatture cedute da NE NE all'attrice);
2) Rigetta le altre domande;
pagina 15 di 16 3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura del 50% ciascuna, le spese di CT, come liquidate in corso di causa.
Napoli, 5/12/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
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