Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4549/2021 di R.G., riservata in decisione all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 14.06.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA) il 28.09.1994 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) al Viale Europa n. 127, presso lo studio dell'Avv. Francesco Iezza, C.F. che la rappresenta e C.F._2
difende, congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Gaetano De Stefano, C.F.
e Nicola Sammartino, C.F. , giusta C.F._3 C.F._4 procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
quale Impresa designata alla gestione del Fondo di Controparte_1
R.G. n° 4549/2021
- 1 -
Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione Campania, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso P. IVA in persona dei P.IVA_1 P.IVA_2
legali rappresentanti pro tempore, Dr. Amministratore Delegato, Controparte_2
e Dr. , Dirigente, elettivamente domiciliata in Pompei (NA) alla Via Controparte_3
Nolana n. 44 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Coppola, C.F. , C.F._5
che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti conferita con atto per Notar di Treviso del 18.12.2014, Rep. n. 186905, Racc. n. 30367; Persona_1
APPELLATA
NONCHE'
, C.F. Controparte_4 P.IVA_3
in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, Prof. con sede in CP_5
Collegno (TO) alla Via Minghetti n. 8;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
, C.F. nato a [...] il Controparte_6 C.F._6
27.10.1958 e residente in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Traversa Fondo d'Orto
n. 19 G;
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 728/2021, pubblicata in data 01.04.2021 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 4932/2014, il Tribunale di Torre Annunziata, provvedendo sulle domande di risarcimento dei danni proposte da per le Parte_1
lesioni personali dalla stessa subite per effetto del sinistro avvenuto in data 07.09.2010, le accoglieva parzialmente, dichiarando la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo
Opel Astra, targato AS234JH, di proprietà di , nella causazione del Controparte_6
sinistro; dichiarava la tenuta al Controparte_4
R.G. n° 4549/2021
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
pagamento, in solido con , in favore di parte attrice, della somma di Controparte_6
euro 119.554,50, già rivalutata al 26.01.2021, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi su tale somma, come devalutata al momento del fatto e da tale data via via rivalutata, con cadenza annuale, secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione di tale sentenza, oltre interessi al tasso legale da tale data di pubblicazione, sulla somma così ottenuta, fino all'effettivo soddisfo;
condannava la alla quale tale sentenza ON
era dichiarata opponibile, quale Impresa designata dal F.G.V.S., in solido con
[...]
, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 119.554,50, già CP_6
rivalutata al 26.01.2021, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi su tale somma, come devalutata al momento del fatto e da tale data via via rivalutata, con cadenza annuale, secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione di tale sentenza, oltre interessi al tasso legale, da tale data di pubblicazione, sulla somma così ottenuta, fino all'effettivo soddisfo;
condannava la quale impresa designata dal F.G.V.S., ON in solido con , al pagamento, in favore dell'istante, delle spese Controparte_6
processuali, liquidate in euro 13.430,00 per competenze ed euro 840,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e c.p.a., con distrazione;
poneva, infine, le spese della
C.T.U. medico-legale, liquidate con separato decreto, totalmente e definitivamente a carico dei convenuti in solido.
L'attrice aveva dedotto che il 07.09.2010, alle ore 01,30 circa, in Pompei (NA), si trovava, in qualità di trasportata, a bordo del suddetto autoveicolo, seduta sul sedile anteriore a fianco della conducente, allorquando tale autovettura, per l'eccessiva Persona_2 velocità, sbandava, finendo contro l'autocarro Renault, targato NAP24333, di proprietà di
, privo di copertura assicurativa. Controparte_8
Si era costituita in giudizio la in qualità di Impresa designata alla ON
gestione del F.G.V.S., chiedendo il rigetto della domanda;
restavano, invece, contumaci la e . Controparte_4 Controparte_6
Il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, presentando la domanda attorea tutti i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c..
Rigettava, altresì, le eccezioni di improcedibilità ed improponibilità della domanda, essendo stata inoltrata regolare richiesta risarcitoria ex artt. 144 e 283, 1° co., lett. c, del D.Lgs. n.
209/2005 alla quale Impresa designata dal F.G.V.S., dopo la ON
messa in liquidazione coatta della alla ed alla CP_4 Controparte_9 CP_10
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S.p.A., con lettere raccomandate con avviso di ricevimento, prodotte in atti, contenenti i requisiti richiesti dalla suddetta normativa.
Attesa la produzione di tali lettere raccomandate e delle relative ricevute di ritorno, il
Tribunale rigettava anche l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.
Nel merito, riteneva la domanda fondata, evidenziando che risultava documentalmente provata la legittimazione delle parti e che la quale Impresa designata ON
alla gestione del F.G.V.S., non aveva contestato la propria legittimazione.
Riteneva sussistente la responsabilità esclusiva di per il sinistro in Controparte_6
oggetto, avendo la condotta di guida di , conducente del veicolo Opel Astra Persona_2
di proprietà del trovato conferma nelle risultanze dell'accertamento della Sezione CP_6
di Polizia Stradale di Napoli del 07.09.2010 che, descrivendo la localizzazione dei danni e l'assenza di segni di frenata sull'asfalto, ed individuando una velocità non prudenziale della conducente, aveva attestato la responsabilità di quest'ultima per l'urto. Per_ Evidenziava che se la avesse tenuto una velocità corretta, in relazione all'orario dell'evento ed alla tipologia della strada, non avrebbe provocato lo sbandamento dell'autovettura e il conseguente urto dell'autocarro, in sosta sul lato destro della carreggiata, e che non rilevava l'ipotetica sussistenza di un veicolo proveniente dal senso inverso di marcia, prospettata dalla stessa conducente agli operanti della Polizia Stradale, Per_ che redigevano apposito verbale e sanzionavano la ex art. 141, 3° e 4° co., del C.d.S., trattandosi di dichiarazione evidentemente tesa a deviare la sua responsabilità in capo al conducente di un veicolo non identificato.
Il Tribunale evidenziava che, a causa dell'urto, l'attrice aveva riportato le lesioni personali di cui alla documentazione medica in atti;
che la C.T.U. aveva acclarato il nesso causale tra l'evento e tali lesioni;
che il sinistro era addebitabile esclusivamente alla predetta conducente, non risultando, dall'espletata istruttoria, alcun comportamento dell'attrice violativo delle norme di comune prudenza;
poneva, pertanto, il risarcimento a carico di e della nella qualità di Impresa designata alla Controparte_6 ON
gestione dei sinistri, in solido tra loro.
Per la quantificazione dei danni subiti, aderiva alle conclusioni del C.T.U., dott. Per_3
, che aveva riconosciuto una invalidità temporanea totale di giorni quaranta;
una
[...]
invalidità temporanea parziale al 50% di giorni trenta;
una invalidità temporanea parziale al
25% di giorni trenta ed una percentuale di Invalidità Permanente del 22%, nonché un danno emergente per le cure odontoiatriche di euro 13.500,00.
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Tenuto conto che l'istante aveva 15 anni al momento del fatto, applicando le tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2021, liquidava in favore della stessa la complessiva somma di euro 119.554,50, di cui euro 104.554,50 a titolo di totale del danno non patrimoniale subito, ed euro 15.000,00 a titolo di danno patrimoniale emergente per le cure odontoiatriche, aumentando la predetta somma di euro 13.500,00, indicata dall'ausiliario, in considerazione degli interventi protesici da eseguire nel corso della vita.
Su tali importi riconosceva, a titolo di “lucro cessante”, a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, gli interessi compensativi, da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione ( SU n.1712/1995), sulla somma originaria annualmente rivalutata.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello Parte_1
deducendo a sostegno un unico articolato motivo.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adita Corte di
Appello, in riforma della sentenza n. 728/2021, su R.G. n. 4932/2014, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.U. GOP Dr. Alberto Fiorillo, pubblicata il
01.04.2021 e non notificata, così provvedere: 1) dichiarare ammissibile e proponibile
l'appello; 2) accertare e dichiarare che l'appellante, a seguito del sinistro per cui è causa, ha riportato un danno biologico, comprensivo del danno psichico, del danno estetico e di tutti gli altri aspetti di danno, quali gli esiti di frattura della base del condilo di sinistra, con limitazione dell'apertura della bocca, gli esiti di avulsione e frattura di molteplici elementi dentari e del deficit facciale periferico non evidenziato;
3) accertare e dichiarare che
l'appellante, a seguito del sinistro per cui è causa, ha riportato un danno da ITT pari a gg.
80, da ITP, gg. 100 al 50%, da ITP gg. 100, al 25% ; oltre al danno emergente, pari ad euro 25.000,00, ed alle spese documentate, pari ad euro 169,86; 4) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere la personalizzazione del danno, anche mediante
l'ammissione dei mezzi istruttori, come articolati e richiesti nella II^ memoria 183, 6° co.,
c.p.c. agli atti del giudizio di primo grado;
5) per l'effetto di quanto accertato ai capi 2, 3 e
4 che precedono, condannare gli appellati, in solido tra loro, ovvero con dichiarazione di opponibilità della sentenza a Impresa designata a seguito ON
della liquidazione di al pagamento della somma complessiva di euro CP_4
388.034,86, come su quantificata, detratto quanto già liquidato in prime cure all'appellante; ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dalla rinnovazione della C.T.U. per il tramite della istituzione di collegio peritale, composti
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da un medico legale, un esperto maxillo facciale, un esperto psicologo e/o della psiche, un esperto odontoiatra, che si reitera anche in tale sede;
ovvero ed ancora in Sua Giustizia;
il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo. 6)
Condannare, in ogni caso, in solido tra loro, ovvero con dichiarazione di opponibilità della sentenza a Impresa designata a seguito della liquidazione di ON
al pagamento di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, CP_4
tenendo conto per il primo grado di giudizio, delle somme già percepite e della diversa liquidazione del danno riconosciuto all'appellante; sempre in favore dei procuratori, antistatari sia in primo che in secondo grado.”.
L'atto di appello veniva notificato il 30.10.2021 alla nella qualità di ON
Impresa designata dal F.G.V.S., all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, avv. Tiziana Coppola.
L'atto di appello veniva, altresì, consegnato in data 02.11.2021 all'Ufficiale Giudiziario per la notifica agli altri appellati e notificato, a mezzo del servizio postale, sia alla
[...]
, in persona del Commissario Liquidatore pro Controparte_4
tempore, prof. in data 10.11.2021, a mani di persona incaricata alla CP_5
ricezione delle notificazioni, che a , a mani del destinatario, in data Controparte_6
04.11.2021.
Gli appellati erano convenuti per il giorno 02.03.2022 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo in data 08.11.2021.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09.02.2022, si costituiva in giudizio la nella qualità di Impresa designata alla gestione del ON
F.G.V.S. per la Regione Campania che resisteva al gravame, concludendo, in via preliminare, per la verifica delle condizioni di procedibilità ed ammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto del gravame, per la sua infondatezza in fatto e diritto, e per la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Con ordinanza del 13.07.2022, comunicata alle parti in data 22.07.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di una nuova consulenza tecnica, affidata alle cure del dott. . Persona_4
Con la medesima ordinanza veniva, altresì, ammessa la prova testimoniale non ammessa dal primo Giudice.
All'esito dell'espletamento della prova orale e del deposito della consulenza tecnica, sostituita l'udienza del 14.6.2024 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
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c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
5. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data il 30.10.2021 alla
[...]
nella qualità di Impresa designata dal F.G.V.S., e consegnato in data CP_7
02.11.2021 all'Ufficiale Giudiziario per la notifica agli altri appellati, risultando rispettato, considerata l'applicabilità alla fattispecie della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto in data 01.04.2021, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2014.
5. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è solo parzialmente fondata, per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Con il gravame all'esame di questa Corte distrettuale, – Parte_1
denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per l'omessa e/o errata valutazione di tutti gli elementi istruttori acquisiti al processo;
nonché la violazione dell'art. 132, 2° e 4° co. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 118 disp. att. al c.p.c.- ha inteso censurare esclusivamente le statuizioni della sentenza impugnata aventi ad oggetto il quantum del credito risarcitorio;
devono pertanto ritenersi coperte da giudicato interno – in ossequio al principio del “tantum devolutum, quantum appellatum”- in quanto non attinte né da gravame principale né da gravame incidentale, le statuizioni della sentenza di primo grado con cui è stata riconosciuta la responsabilità delle parti convenute in relazione al sinistro del
7.9.2010, che pacificamente ha visto coinvolta l'odierna appellante in qualità di trasportata.
L'impugnante, formulando una pluralità di censure - involgenti sia l'operato del consulente tecnico d'ufficio, nominato nel giudizio di primo grado, che quello del Tribunale, che tale operato ha recepito- ha in particolare inteso sollecitare un rinnovo della consulenza tecnica espletata nel primo grado di giudizio, che avrebbe sottostimato sia la durata dell'invalidità temporanea totale, sia l'entità delle lesioni, non tenendo conto, tra l'altro, del danno psichico e del pregiudizio estetico dalle stesse derivato.
Ha inoltre protestato che erroneamente il Giudice di prime cure ha escluso che ricorressero, nella fattispecie, i presupposti per un'adeguata “personalizzazione del danno biologico”,
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deducendo al riguardo che l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale, non ammessa dal primo Giudice, avrebbe consentito di pervenire a conclusioni diverse.
Segnatamente, a dire dell'impugnante, il Tribunale avrebbe motivato in ordine all'entità del pregiudizio, limitandosi a recepire le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza tenere conto di tutta la documentazione medico – legale relativa alle lesioni personali subite e, in particolar modo, dei referti relativi alle visite specialistiche enumerate alle pagg. 11 e
12 dell'atto di impugnazione - che anche l'ausiliario giudiziale erroneamente aveva omesso di valutare.
Ha lamentato che il C.T.U., senza alcuna motivazione, nell'apprezzamento dell'invalidità temporanea totale, aveva ingiustificatamente considerato tre ricoveri anziché i cinque che risultavano dalla documentazione in atti e che sia l'ausiliario che il Tribunale non avevano valutato tutta la produzione documentale, attestante che l'iter diagnostico - terapeutico era stato particolarmente gravoso;
il Tribunale, conseguentemente, aveva erroneamente stimato il danno da inabilità temporanea, totale e parziale - non avendo considerato che, per gli ulteriori ricoveri, i giorni di inabilità temporanea erano stati di più di quelli erroneamente conteggiati - ed il danno biologico permanente.
Con riferimento a tale ultimo profilo, ha dedotto che l'errore nella valutazione dell'entità del danno biologico discenderebbe dai criteri utilizzati dal C.T.U., atteso che, difformemente da quanto ritenuto da quest'ultimo, l'asimmetria del volto dell'impugnante discenderebbe dalla lesione del settimo nervo cranico, che sarebbe imputabile al trauma occorso ed al conseguente trattamento chirurgico.
Inoltre, erronea sarebbe la conclusione, raggiunta dal Tribunale sulla scorta degli accertamenti condotti dal consulente tecnico d'ufficio, con cui era stato escluso il riconoscimento di un danno psichico che, invece, sarebbe stato patito dalla Parte_1
e comprovato dalla documentazione in atti;
erronea, inoltre, sarebbe la valutazione del danno estetico residuato all'istante, il cui corretto apprezzamento avrebbe dovuto concorrere nella valutazione del danno biologico;
invero, solo in sede di chiarimenti il nominato
C.T.U. aveva valutato tale danno, riferito al pregiudizio estetico complessivo, sottostimandolo e considerandolo da lieve a moderato (6-9%), mentre, invece, avrebbe dovuto essere valutato da grave a gravissimo (23-25%).
Ha protestato che risulterebbe errata anche la valutazione del C.T.U., nominato nel primo grado di giudizio, nella misura dell'8%, degli esiti di frattura della base del condiloideo
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mandibolare a sinistra, non avendo l'ausiliario considerato il deficit facciale periferico, messo in luce, invece, dal consulente tecnico di parte.
L'appellante ha inoltre denunciato la nullità della motivazione della sentenza per la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c., deducendo che il Tribunale avrebbe condiviso gli assunti dell'ausiliario nominato senza tener conto della consulenza tecnica di parte e senza valutare le osservazioni critiche ai chiarimenti resi dal C.T.U., integrando tale lacuna un'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia;
in buona sostanza, il
Giudice di prime cure non avrebbe offerto adeguato riscontro alle doglianze mosse alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio ed ai chiarimenti resi dall'ausiliario.
Parimenti erroneo, come già accennato, era poi l'iter logico- giuridico seguito dal primo
Giudice nel negare il riconoscimento della cd. personalizzazione del danno biologico, con una motivazione errata in quanto violativa degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per aver il
Giudicante omesso di valutare le precipue allegazioni non contestate e gli elementi istruttori acquisiti al processo.
Ha dedotto che le circostanze incidenti sulla personalizzazione del danno erano state anche oggetto dei capitoli di prova articolati che, senza motivazione, non erano stati ammessi.
Infine, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente valutato il danno patrimoniale emergente per le cure odontoiatriche, con motivazione errata dal punto di vista logico-giuridico, che non indicherebbe l'iter che aveva condotto alla relativa liquidazione.
Ha dedotto che il preventivo di spesa in atti ammontava ad euro 25.000,00, tenendo conto del fatto che, nel corso della vita media, avrebbe dovuto “avere ben sei sostituzioni e adottare materiali specifici”.
Ha protestato che la motivazione della sentenza impugnata era carente della liquidazione delle spese sostenute per il sinistro in oggetto, nonostante l'avvenuta tempestiva produzione dei documenti, comprovanti l'avvenuto esborso di € 169,86, al cui pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria, le parti convenute avrebbero dovuto essere condannate.
I rilievi svolti dall'impugnante, all'esito della rinnovazione dell'istruttoria svolta nel presente grado, appaiono solo in parte condivisibili.
Infatti, come si evince dalla narrativa che precede, questa Corte distrettuale, al fine di offrire adeguato ed esaustivo riscontro alle contestazioni, anche tecniche, formulate dalla parte appellante, essenzialmente involgenti l'operato dell'ausiliario giudiziale nominato nel precedente grado di giudizio, ha disposto un rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, i cui
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esiti si sono rivelati parzialmente difformi rispetto agli approdi raggiunti in primo grado. In particolare, alla luce del tenore delle censure finora riportate, veniva affidato al c.t.u. dott.
il seguente incarico: “visitata la perizianda, previa descrizione delle Persona_4
lesioni eziologicamente riconducibili alla dinamica del sinistro: 1) accerti la durata della malattia derivata dalle dette lesioni, tenendo distinte l'inabilità temporanea assoluta da quella parziale, indicandone in quest'ultimo caso la misura percentuale, tenendo anche conto dei periodi di ricovero documentati dalla parte impugnante e delle censure svolte sul punto nell'atto di impugnazione;
2) accerti l'incidenza degli esiti di carattere permanente sulla preesistente integrità psico-fisica del soggetto, con dettagliate considerazioni in ordine ai riflessi: a) sulla sfera individuale (sonno, riposo, viaggi, sport, ecc.); b) sulla sfera relazionale (rapporti familiari, sociali, sessuali, ecc.); c) sull'espletamento delle normali attività quotidiane, tra cui quelle descritte alle pagg. da 31 a 33 dell'atto di impugnazione;
3) fornisca in particolare il C.T.U. analitico riscontro, sulla scorta dell'esame della documentazione medica in atti, ed all'esito degli accertamenti che riterrà di disporre, ai rilievi sollevati dalla parte appellante nell'atto di impugnazione, con particolare riferimento: a) alla dedotta lesione del settimo nervo cranico, esclusa dal
C.T.U. nominato nel giudizio di prime cure che, secondo la prospettazione della parte impugnante, avrebbe provocato l'asimmetria del volto (cfr. pagg. 18-20 dell'atto di impugnazione); b) alla dedotta ricorrenza di un “danno psichico con disturbo dell'adattamento cronico”, escluso dal C.T.U. nominato nel giudizio di primo grado;
c) alla corretta determinazione del danno estetico, a dire dell'appellante derivante “ dalla presenza di esito sopraciliare, dalla residuata asimmetria del volto e dal ridotto riflesso dell'ammiccamento, oltre che dalla lesione del nervo facciale”; d) alla corretta determinazione degli esiti della frattura della base del condiloideo mandibolare a sinistra, con particolare riferimento all'omessa valutazione, denunciata dall'impugnante, della limitazione dell'apertura della bocca nonché del danno biologico correlato agli “esiti di avulsione e frattura degli elementi dentari” (pagg. 25-26 dell'atto di impugnazione); e) alla corretta determinazione del danno emergente correlato alle cure odontoiatriche, che tenga conto degli interventi presumibilmente da eseguire nel corso della vita dell'attrice (pag. 34 dell'atto di impugnazione);
3. Chiarisca, altresì, se tali esiti permanenti siano suscettibili di riduzione o eliminazione mediante idonei trattamenti sanitari o chirurgici, indicandone il costo, il grado di difficoltà –inteso come rischio e complessità- e la presumibile efficacia;
4. tenuto conto dello stato pregresso del soggetto, dell'età, del sesso, delle condizioni di vita e
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della prognosi, esprima con distinte percentuali la riduzione dell'integrità psico – fisica del soggetto derivante dal predetto evento lesivo;
5. Indichi il livello di sofferenza che, secondo le conoscenze dell'arte medica, è conseguito alle lesioni subite dalla perizianda ed al successivo iter diagnostico – terapeutico, anche con riferimento agli interventi chirurgici sopportati e di quelli cui eventualmente dovrà sottoporsi;
6: riferisca quanto altro utile di giustizia, adoperandosi attivamente per una soluzione conciliativa della controversia”.
In data 30.10.2023 il C.T.U., Dott. , depositava la relazione di consulenza Persona_4
tecnica d'ufficio, i cui esiti, in quanto fondati su retti criteri tecnici e sull'attento esame della perizianda e della documentazione medica versata in atti, ben possono essere, in ampia misura – e salvi i rilievi di seguito svolti in ordine alle spese odontoiatriche - condivisi da questa Corte distrettuale.
Segnatamente, il c.t.u. nominato nel presente grado, dott. , ha in primo luogo fornito Per_4
riscontro – esprimendo una valutazione non contestata dalla difesa della - Parte_1 alla censura relativa all'incompleta considerazione di tutti i periodi di ricovero ospedaliero, che avrebbe determinato un'erronea determinazione del periodo di invalidità temporanea;
all'esito del rinnovato esame della documentazione in atti, il nominato c.t.u. ha confermato che il danno biologico temporaneo totale è da considerarsi pari a 41 (quarantuno) giorni, corrispondenti ai giorni di degenza documentati – e cioè di entità quasi coincidente a quella determinata in primo grado, ove l'invalidità temporanea totale veniva stimata nella misura di quaranta giorni- provvedendo però a rideterminare il danno biologico temporaneo parziale nella misura di sessanta giorni mediamente valutabili al 75%, tenendo conto dei periodi di necessaria convalescenza successivi ai ricoveri documentati, ed a ottanta giorni al
50%, periodo sufficiente, secondo comune esperienza clinica e medico- legale, ai fini della stabilizzazione dei postumi allo stato residuati.
Quanto alla determinazione del danno biologico permanente, stimato dal Giudice di prime cure nella misura del 22%, all'esito del rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio si rivelano almeno in parte fondate le censure relativa alla denunciata lesione del nervo cranico
- causativa, a dire dell'impugnante, dell'asimmetria del volto - ed esclusa dall'ausiliario nominato nel primo grado di giudizio. Risulta infatti riscontrata dall'ausiliario dott. Per_4
una lesione del marginalis mandibulae - stimata per analogia mediante il riferimento alla voce relativa al nervo facciale: “Paralisi incompleta monolaterale” per la quale è prevista una valutazione del 5-15%- che, nel caso in esame, trattandosi di un ramo marginale del nervo facciale, risulta equo valutare, secondo il condivisibile avviso del c.t.u., nella misura
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del 5%. Come osservato dall'esperto, la lesione di detto ramo nervoso è appunto testimoniata dalla residua asimmetria del viso con deviazione dell'emirima buccale destra.
Parimenti, deve trovare parziale condivisione, all'esito del rinnovo della consulenza tecnica espletato nel presente grado, la denuncia relativa all'impropria valutazione, ad opera del
Tribunale, del pregiudizio estetico, occorso alla , suscettibile di essere Parte_1 apprezzato ai fini dell'adeguata ed integrale valutazione del danno biologico.
Al riguardo, il c.t.u. dott. , alla pag. 11 della relazione di consulenza tecnica Per_4
depositata in data 30 ottobre 2023, ha appunto osservato che il pregiudizio estetico residuato può essere valutato in riferimento alla voce “Classe III. Il pregiudizio estetico è da moderato a rilevante” di cui alle tabelle impiegate dall'ausiliario ( tabelle di cui alle linee guida
SIMLA – “società italiana di medicina legale e delle assicurazioni”) per la quale è prevista una valutazione del 16-25%. Il pregiudizio estetico di cui si discute, infatti, secondo quanto precisato dal c.t.u., “rientra pienamente in tale voce di danno secondo i dettami delle predette linee guida valutative, che ricomprendono in tale voce le cicatrici al volto di 6-15 cm. Considerate le caratteristiche macroscopiche di detto esito cicatriziale appare equa una valutazione ai limiti bassi del suddetto intervallo valutativo, ovvero pari al 16%.”
All'esito del rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, non ha per converso trovato riscontro la censura, svolta dall'impugnante, in ordine all'omessa considerazione, ai fini della complessiva valutazione del danno biologico permanente, di un danno psichico, che sarebbe integrato da “un deficit nell'attenzione, una deflessione del tono dell'umore e una polarizzazione ansiosa sul vissuto patologico, con disturbo dell'adattamento cronico”, la cui valutazione tabellare, trattandosi di disturbo di grado moderato, sarebbe compresa tra il
6 e il 10%. Il nominato c.t.u. - che oltre ad essere specializzato in medicina legale presenta specifiche competenze tecniche in “neuropsicologia clinica e forense”, come desumibile dall'indicazione dei titoli professionali presente sul frontespizio della relazione di consulenza- pur avendo riconosciuto, in considerazione dei plurimi interventi chirurgici a cui è stata sottoposta l'istante e dell'entità “medio-alta” delle rinunce quotidiane durante il periodo di malattia, una sofferenza di grado elevato durante il periodo di sei mesi corrispondente al danno biologico temporaneo, ha nondimeno escluso che “dalla documentazione in atti e dalla obiettività attuale” possa ritenersi realizzato anche un danno di natura psichica.
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Al riguardo, non colgono nel segno i rilievi svolti dall'appellante in memoria di replica, nel dedurre che tale riscontrata sofferenza sarebbe sintomatica di un danno psichico, con conseguente necessità di rinnovare la consulenza in parte qua.
Tale impostazione, infatti trascura di considerare che, come pure chiarito dalla Suprema
Corte, altro è la sofferenza che può discendere da un fatto causativo di lesioni – suscettibile di riconoscimento in termini di danno morale, come pacificamente e incontestatamente ha fatto il Giudice di prime cure - altro è un danno psichico, apprezzabile in termini di danno biologico.
Integra un principio acquisito, infatti, e ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se – come verificatosi nel caso di specie - si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. ( Casse sez. 3 - , Ordinanza n. 6443 del 03/03/2023)
Il danno psichico è dunque un danno biologico costituito dall'alterazione o soppressione delle facoltà mentali, che va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato "baréme" medico-legale, ricorrente quando il dolore e la sofferenza derivanti da un evento stressogeno siano degenerati in una sindrome di rilievo neurologico ( Cass. sez. 3 , ordinanza n. 18056 del 05/07/2019)
In ragione degli argomenti che precedono, secondo il condivisibile parere del nominato c.t.u., il danno biologico permanente è complessivamente stimabile nella misura del 31%
(trentuno per cento).
Come testualmente risulta dalle conclusioni rese dall'ausiliario dott. , infatti : “la Per_4
sig.ra , nata il [...], in [...] causale con il Parte_1
sinistro del 07/09/2010 ha riportato un trauma facciale con frattura del condilo e parasinfisaria dell'emimandibola destra, frattura degli elementi dentali 2.1, 2.2,2.3, 2.4 e
3.1, l'avulsione degli elementi 4.1 e 4.6, la lesione del nervo marginalis mandibulae e varie ferite al volto ed alla mano sinistra. Dalle predette lesioni sono derivati postumi permanenti
(pregiudizio estetico di III classe, esiti di quintupla frattura dentaria, esiti di duplice avulsione dentaria, esiti di lesione del nervo marginalis mandibulae ed esiti di frattura del
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condilo mandibolare destro e parasinfisaria mandibolare destra). Il danno biologico temporaneo totale è da considerarsi pari a 41 (quarantuno) giorni (corrispondente ai giorni di degenza documentati). Il danno biologico temporaneo parziale può essere valutato pari a
60 (sessanta) giorni mediamente valutabili al 75% ed a 80 (ottanta) giorni al 50%. Il danno biologico permanente è stimabile in misura complessiva del 31% (trentuno per cento). Il complesso menomativo residuato è da ritenersi non suscettibile di ulteriori variazioni né in senso peggiorativo né in senso migliorativo. Detti esiti, considerata la riscontrata alterazione delle caratteristiche del viso, possono considerarsi idonei a determinare una lieve incidenza sulla sfera relazionale. L'esaminata ha, inoltre, patito un grado di sofferenza di grado elevato per un periodo pari a quello corrispondente al danno biologico temporaneo (6 mesi)”.
Merita per converso di essere disattesa, sia alla luce della consulenza tecnica d'ufficio, i cui esiti sono stati finora riportati che, soprattutto, delle risultanze della prova testimoniale espletata nel presente grado, la censura volta a denunciare l'erroneità della sentenza impugnata, per non aver riconosciuto una maggiorazione del danno biologico in termini di
“personalizzazione”.
Integra un dato acquisito che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale all'attualità, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione, come invero ritenuto anche dal primo
Giudice, i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano.
Infatti, è noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo; e che, mentre l'art. 139 ha ricevuto attuazione ed è stato, talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale, non è stata per contro mai emanata la pur prevista "specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica", che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, comma 1, D.Lgs. cit.) sia le "menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti" che il "valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso".
Nella perdurante inerzia del legislatore, la Corte di Cassazione ha allora provveduto a dettare un criterio guida, idoneo a consentire la tendenziale uniformità e la ragionevole
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prevedibilità delle decisioni giudiziarie, dovendo l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, nel caso di specie assicurata dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano;
come pure precisato dal Supremo Collegio, l'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.” ( Cass. sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
La più recente versione delle tabelle – nell'aggiornare i precedenti valori, individuati successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, relativi al triennio gennaio 2018 - che determinavano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella qualificata in termini di “danno morale”, inclusa, a partire dall'anno 2011, nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 11754 del
15/05/2018) – consente in particolare la liquidazione autonoma del cosiddetto “danno morale”.
Le attuali tabelle milanesi, infatti- sia nella versione del 2021 sia nella versione di recente aggiornata nel 2024 - prevedono una specifica voce risarcitoria dedicata al pregiudizio morale, il cui positivo riconoscimento e concreta liquidazione mantiene, alla stregua dei ripetuti insegnamenti della più recente giurisprudenza di legittimità, una propria integrale autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale cosicché, trattandosi
“di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante”, deve ritenersi non conglobabile nel danno biologico (Cass. Civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; Cassazione civile, sez. III, 17/05/2022, n. 15733; Cass. Civ., Sez. III, 09/11/2022, n. 32935; Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023 Sez. 3 - , Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024).
Restano, invece, immutate le prescrizioni in forza delle quali la misura “standard” del risarcimento del danno biologico, prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito e, cioè, dalle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, a fini di
“personalizzazione” dell'entità del risarcimento, solo in presenza di circostanze eccezionali
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e specifiche, identificate in conseguenze dannose anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato. In tema di danno non patrimoniale da lesioni di non lieve entità, il tetto del 30 per cento, fissato per la personalizzazione del danno biologico dall'art. 138 cod. ass., come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 124 del
2017, è inoltre assolutamente imperativo e vincolante, in quanto stabilito per legge, ed é immediatamente operativo, pur in mancanza della tabella prevista dalla medesima norma, ma non ancora approvata;
ne consegue che, una volta liquidato il danno biologico con le tabelle allo stato in applicazione (nella specie, quelle milanesi), non é possibile disporre un aumento, a titolo di personalizzazione, in una misura "libera", essendo quel tetto insuperabile. ( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024)
Diversamente, i pregiudizi che qualunque vittima avrebbe ordinariamente patito, secondo l'id quod plerumque accidit, in seguito alle medesime lesioni, non giustificano alcuna
“personalizzazione” in aumento, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (Cass. 07/05/2018, n. 10912; Cass. 30/10/2018, n. 27482;
Cass. 11/11/2019, n.28988; Cass.04/03/2021, n. 5865; da ultimo, da ultimo Cass. Civ., Sez.
III, 04/08/2022, n. 24227; Cass. sez. 3, ordinanza n. 7892 del 22/03/2024; Cass. sez. 3, ordinanza n. 31681 del 09/12/2024)
In buona sostanza, le tabelle milanesi a cui occorre fare attualmente riferimento nell'ambito della liquidazione equitativa del danno propongono la liquidazione disgiunta dei pregiudizi integrati dal cd. danno biologico standard e dal cd. danno morale, tuttavia prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via della cd. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico, che tuttavia richiedono non solo di essere specificamente allegate, ma anche debitamente provate.
Se, allora, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
Per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta dunque allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è infatti già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente.
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E' necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età
e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura. ( cfr., in esatti termini,
Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021, in motivazione).
Alla luce di tali principi, l'istanza volta ad ottenere un ulteriore aumento del danno biologico standard, in termini di “personalizzazione” – e fermo il riconoscimento del danno morale già attribuito dal Giudice di prime cure - non può che essere disattesa.
Anche all'esito dell'espletata prova testimoniale, infatti, alcun riscontro istruttorio hanno trovato le circostanze, dedotte dall'impugnante sin dal giudizio di prime cure, nel tentativo di accreditare una particolare intensità del pregiudizio patito, in considerazione delle condizioni personali dell'istante.
Dall'espletata istruttoria, infatti, non è emersa la prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione standardizzata. Al riguardo, dal racconto del teste sorella dell'appellante, non emergono elementi di fatto Testimone_1 dirimenti: il fatto che l'istante, dopo l'evento lesivo, abbia smesso di frequentare discoteche o luoghi affollati, se non in occasione di festeggiamenti di familiari – pur continuando a frequentare la comitiva di amici, sebbene “trascinata” dalla sorella - o che abbia smesso di praticare jogging mattutino, che occasionalmente praticava prima del sinistro, sono indubitabilmente evenienze che, pur denotando un mutamento delle abitudini di vita dell'istante, non appaiono debordare dall'id quod plerumque accidit – in considerazione della particolare intensità della lesione, già riconosciuta anche in termini di pregiudizio estetico, e dell'età della danneggiata - e sono integralmente compensate dal riconoscimento del danno biologico standard, che pacificamente ricomprende anche il ristoro di un pregiudizio dinamico- relazionale.
Né risulta adeguatamente provata una effettiva compromissione di specifiche aspettative professionali, pur ventilata nell'atto di impugnazione, tale da giustificare il riconoscimento di una maggiorazione del danno biologico standard: evidentemente insufficiente, al riguardo, è quanto riferito dal teste che si è limitata a Testimone_1
dichiarare che la sorella - che invero aveva solo quindici anni all'epoca del sinistro – prima dell'incidente aveva preparato dei “book fotografici” da sottoporre ad eventuali agenzie pubblicitarie, per svolgere qualche lavoro in tal senso, ma che di fatto non vi aveva provveduto.
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Inoltre, se il ridotto rendimento scolastico preesisteva all'epoca del verificarsi del sinistro – come si desume dal certificato relativo all'anno scolastico 2008/2009, da cui risulta che l'appellante, che aveva frequentato la classe IA come “operatore dei servizi sociali”, non veniva ammessa all'anno successivo – pure il ventilato venir meno di qualsiasi relazione sentimentale ha trovato smentita nella deposizione del teste Testimone_1
che ha appunto riferito che la sorella odierna impugnante ha una relazione, da quattro o cinque anni, con un compagno con cui convive, e con cui è solita fare delle passeggiate ed uscire.
Evidentemente inattendibile, allora, è il racconto del teste , suocero del Testimone_2 teste che non ha mostrato un'effettiva conoscenza delle Testimone_1 abitudini di vita dell'appellante, ove solo si consideri che ha negato che l'istante abbia un compagno, assumendo di aver appreso tale circostanza dal medesimo teste (
) che ha riferito il contrario. Testimone_1
Volgendo dunque alla complessiva determinazione, in termini monetari, del credito risarcitorio spettante all'appellante, applicate le ultime tabelle del Tribunale di Milano, risalenti all'anno 2024 - ed includendo la maggiorazione per sofferenza soggettiva ( danno morale), incontestatamente computata dal primo Giudice e senz'altro suffragata anche dall'istruttoria svolta nel presente grado - si perviene alla seguente liquidazione all'attualità, tenuto conto dell'età dell'infortunata al tempo dell'incidente (15, essendo nata il [...]):
€ 217.294,00 per il danno non patrimoniale permanente (anni 15 e punti di invalidità 31) ed
€ 14.490,00 per il danno biologico temporaneo, per un danno non patrimoniale complessivo, all'attualità, pari ad € 231.784,00.
Dall'importo così liquidato, prima di procedere al computo degli interessi compensativi, deve indubitabilmente detrarsi, in quanto pacificamente corrisposto, come ammesso dalla medesima parte impugnante, l'importo già liquidato dal primo Giudice a titolo di danno non patrimoniale che, considerato all'attualità all'epoca della sentenza di primo grado, ascendeva ad € 104.554,50.
Dovendo peraltro tale raffronto, e il conseguente computo della differenza ancora dovuta, operarsi sulla base di termini omogenei ( Cass. sez. 3, sentenza n. 17743 del 03/09/2005;
Cass sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12926 del 24/05/2018 ), mette conto procedere alla devalutazione di entrambi gli importi dalla data della liquidazione alla data del sinistro: per l'effetto, l'importo liquidato dal primo Giudice a titolo di danno non patrimoniale, devalutato dalla data della liquidazione (26.1.2021) a quella del sinistro ( 7.9.2010), ascende
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ad € 95.049,55; l'importo liquidato all'attualità con la presente pronuncia, devalutato alla data del sinistro, ascende ad €180.376,65.
La differenza tra tali importi, pari ad € 85.327,1, corrisponde al danno ancora dovuto, devalutato alla data del sinistro, che, previa rivalutazione secondo indici Istat ed interessi al saggio legale, sulla somma progressivamente rivalutata - alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002
n. 883) - deve essere riconosciuto, in aggiunta rispetto alle somme già liquidate in primo grado, in favore dell'attrice, per l'importo complessivo di € 128.054,82 ( di cui €
109.645,32 a titolo di capitale rivalutato ed € 18.409,50 a titolo di interessi compensativi).
Sulla somma così come sopra liquidata, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Merita per converso di essere disattesa la censura relativa all'omesso riconoscimento del risarcimento del danno per spese odontoiatriche, anche future, per l'importo, di € 25.000,00, quantificato nel preventivo versato in atti dalla parte attrice.
Al riguardo questa Corte distrettuale- in difetto di prova dell'effettiva entità degli esborsi e a fronte delle diverse valutazioni operate dagli ausiliari nominati nei due gradi di giudizio, che hanno rispettivamente quantificato tale pregiudizio patrimoniale nell'importo di € 13.500,00
( il dott. ) e di € 11.500,00 ( il dott. ) - reputa essenzialmente Persona_3 Persona_4
condivisibile e meritevole di conferma la statuizione del Tribunale che, in via equitativa, considerando gli interventi protesici da eseguire dall'impugnante, ha liquidato il pregiudizio per spese mediche odontoiatriche nell'importo di € 15.000,00.
Tale importo, pacificamente già corrisposto all'istante dalla si reputa ON senz'altro sufficiente all'integrale ristoro del pregiudizio patrimoniale derivante dalle spese mediche, ivi compreso l'importo documentato agli atti di € 91,30, specificamente quantificato dal c.t.u. dott. . Persona_5
6. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, si impone una complessiva rivalutazione delle spese di lite relative al doppio grado;
al riguardo, se può senz'altro essere tenuto fermo, immutato lo scaglione di riferimento, l'importo delle spese liquidate in favore dell'appellante con la pronuncia di primo grado, le spese del presente grado, ivi comprese quelle di consulenza tecnica, seguono la soccombenza della nella ON
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qualità, e di;
i compensi professionali e gli esborsi si liquidano come Controparte_6
da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014 - come aggiornati dal DM n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 – determinato lo scaglione di riferimento sulla scorta della somma riconosciuta nel presente grado, con attribuzione agli avv. Francesco Iezza, Nicola
Sammartino e Gaetano De Stefano, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 728/2021, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e, per l'effetto, ferme le altre statuizioni di cui alla sentenza impugnata, determinata l'entità del pregiudizio non patrimoniale sofferto da nei termini indicati in parte Parte_1
motiva, condanna la nella qualità, e , in ON Controparte_6 solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo, rispetto a quello già liquidato dal Giudice di prime cure, di
€128.054,82, già comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi, oltre ulteriori interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) Ferma la liquidazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, quanto al giudizio di primo grado, condanna la nella qualità, e ON
, in solido tra loro, alla refusione in favore dell'appellante delle Controparte_6
spese di lite relative al presente grado, che liquida nell'importo di €14.317,00 per compenso professionale ed € 777,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv. Francesco
Iezza, Nicola Sammartino e Gaetano De Stefano, dichiaratisi anticipatari;
3) pone definitivamente le spese di CTU relative al presente grado, liquidate come da separato decreto, a carico della nella qualità, e ON [...]
, in solido tra loro. CP_6
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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