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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/07/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2797/2024, avente per oggetto “divorzio – cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Magda N. Naggar, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'9.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 la sig.ra ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale il sig. per ottenere la cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio contratto in Orbassano il 25.9.2011 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Orbassano per l'anno 2011 - numero 61 - parte II, serie A e, a tal proposito, ha allegato che: 1) dall'unione coniugale è nata a [...] in data [...] una figlia, 2) il Tribunale Persona_1
pagina 1 di 3 di Sassari con Decreto di omologazione n. cronol. 4469/2016 del 2.5.2016 (R.G. n. 4652/2015) ha dichiarato la separazione personale tra le parti, secondo le condizioni da essi indicate nel ricorso introduttivo di tale giudizio;
3) la coppia vive separata fin dal 2015 e la minore ha sempre vissuto con la madre dapprima in Orbassano, poi a Roma ed oggi a Bruxelles, ove la minore con il consenso anche del padre (prodotto in giudizio) frequenta Scuola Europea di Bruxelles EEB2, plesso di Woluwe-Saint-
Lambert.
Sulla base di tali premesse, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: «1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Orbassano (TO), il 25.9.2011 tra i signori e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orbassano, al n. Parte_1 CP_1
61, parte II, Serie A, anno 2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle opportune annotazioni;
2) spese di lite come per legge».
Il resistente, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia all'udienza del 9.7.2025, sostituita con il deposito di note scritte, attraverso cui parte ricorrente ha insistito nel ricorso.
La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Oggetto del presente giudizio è la sola declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio occorso tra le parti.
Quanto al profilo della giurisdizione si richiama il principio di diritto affermato da Cass. civ. SS. UU.,
Ord. n. 28329/2019, così massimata: «In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, qualora non vi sia coincidenza tra lo Stato di residenza abituale del minore, ove si trova l'autorità giudiziaria chiamata a decidere su tali domande, e lo Stato in cui è stato instaurato il giudizio di separazione, il superiore e preminente interesse del minore impone di privilegiare il criterio della vicinanza, tenendo separati i due giudizi, atteso che, come chiarito dalla Corte di giustizia UE, nella sentenza del 16 luglio 2015, in causa C-184-14, il
Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 (cd. Regolamento Bruxelles II bis) disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale indipendentemente da qualsiasi nesso con i procedimenti matrimoniali, operando un'espressa distinzione tra il contenzioso che attiene al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio e il contenzioso che riguarda l'attribuzione,
l'esercizio, la delega o la revoca della responsabilità genitoriale, al quale soltanto è accessoria la vertenza sugli obblighi alimentari in favore del minore, ai sensi dell'art. 3, lett. d), del Regolamento CE
n. 4 del 2009». pagina 2 di 3 Quanto al profilo della competenza territoriale, essa si radica nel luogo di residenza del convenuto
(residente a [...]– v. certificato di residenza prodotto).
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni della ricorrente consentono infatti di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970; deve quindi pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Orbassano il 27.9.2011, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orbassano per l'anno 2011 - numero 61 - parte II, serie A.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
n Orbassano il 27.9.2011 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orbassano
[...] per l'anno 2011 - numero 61 - parte II, serie A, autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di Orbassano alle trascrizioni di legge.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 9.7.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2797/2024, avente per oggetto “divorzio – cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Magda N. Naggar, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'9.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 la sig.ra ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale il sig. per ottenere la cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio contratto in Orbassano il 25.9.2011 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Orbassano per l'anno 2011 - numero 61 - parte II, serie A e, a tal proposito, ha allegato che: 1) dall'unione coniugale è nata a [...] in data [...] una figlia, 2) il Tribunale Persona_1
pagina 1 di 3 di Sassari con Decreto di omologazione n. cronol. 4469/2016 del 2.5.2016 (R.G. n. 4652/2015) ha dichiarato la separazione personale tra le parti, secondo le condizioni da essi indicate nel ricorso introduttivo di tale giudizio;
3) la coppia vive separata fin dal 2015 e la minore ha sempre vissuto con la madre dapprima in Orbassano, poi a Roma ed oggi a Bruxelles, ove la minore con il consenso anche del padre (prodotto in giudizio) frequenta Scuola Europea di Bruxelles EEB2, plesso di Woluwe-Saint-
Lambert.
Sulla base di tali premesse, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: «1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Orbassano (TO), il 25.9.2011 tra i signori e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orbassano, al n. Parte_1 CP_1
61, parte II, Serie A, anno 2011, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle opportune annotazioni;
2) spese di lite come per legge».
Il resistente, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia all'udienza del 9.7.2025, sostituita con il deposito di note scritte, attraverso cui parte ricorrente ha insistito nel ricorso.
La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Oggetto del presente giudizio è la sola declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio occorso tra le parti.
Quanto al profilo della giurisdizione si richiama il principio di diritto affermato da Cass. civ. SS. UU.,
Ord. n. 28329/2019, così massimata: «In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, qualora non vi sia coincidenza tra lo Stato di residenza abituale del minore, ove si trova l'autorità giudiziaria chiamata a decidere su tali domande, e lo Stato in cui è stato instaurato il giudizio di separazione, il superiore e preminente interesse del minore impone di privilegiare il criterio della vicinanza, tenendo separati i due giudizi, atteso che, come chiarito dalla Corte di giustizia UE, nella sentenza del 16 luglio 2015, in causa C-184-14, il
Regolamento (CE) n. 2201 del 2003 (cd. Regolamento Bruxelles II bis) disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale indipendentemente da qualsiasi nesso con i procedimenti matrimoniali, operando un'espressa distinzione tra il contenzioso che attiene al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio e il contenzioso che riguarda l'attribuzione,
l'esercizio, la delega o la revoca della responsabilità genitoriale, al quale soltanto è accessoria la vertenza sugli obblighi alimentari in favore del minore, ai sensi dell'art. 3, lett. d), del Regolamento CE
n. 4 del 2009». pagina 2 di 3 Quanto al profilo della competenza territoriale, essa si radica nel luogo di residenza del convenuto
(residente a [...]– v. certificato di residenza prodotto).
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni della ricorrente consentono infatti di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970; deve quindi pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Orbassano il 27.9.2011, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orbassano per l'anno 2011 - numero 61 - parte II, serie A.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
n Orbassano il 27.9.2011 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orbassano
[...] per l'anno 2011 - numero 61 - parte II, serie A, autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di Orbassano alle trascrizioni di legge.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 9.7.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3