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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/07/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RA SA AG Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. IA LA RO Cons. rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2429/2024 promossa in grado d'appello, da:
, per essa, quale mandataria C.F. Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti MONTI FULVIO LORENZO e SIRONI P.IVA_1
STEFANIA, presso lo studio dei quali in Monza alla Via A. Manzoni, 46 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. OMINI ANDREA, presso Controparte_1 P.IVA_2 lo studio del quale in Milano al Viale Caldara n. 15 è elettivamente domiciliata
APPELLATA avente ad oggetto: Factoring – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4714/2024 pubblicata il 3.5.2024 – notificata il 9.7.2024.
Causa assegnata in decisione, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza del 24.6.2025 e poi decisa nella camera di consiglio dell'1.7.2025 sulle seguenti conclusioni, precisate dalle parti come da note scritte.
pagina 1 di 9 Per e, per essa, quale mandataria Parte_1 Parte_2
[...]
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4714/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Settima Sez. Civile, Giudice Dott.ssa Paola Condorelli nell'ambito del giudizio N.R.G. 27402/2021, pubblicata il 03/05/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“a. – in via preliminare.
- Per tutti i motivi indicati in narrativa, tenuto presente che l'opposizione non è di pronta soluzione in quanto la creditrice non dispone della documentazione relativa al contratto di appalto e che pertanto al fine di assolvere ai propri oneri, per l'ipotesi in cui le eccezioni Co avversarie non si ritengano tardive, dovrà costituire le proprie prove nel processo mediante interpelli e prove testimoniali, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 8749/21 (RG 4230/21) emesso dal Tribunale di Milano in data 7 aprile 2021 e notificato in data 11 maggio 2021;
-b. sempre in via preliminare
- Per tutti i motivi indicati in narrativa accertare e dichiarare l'avvenuta ricezione della notifica della cessione del credito intercorsa tra e notificata a Parte_3 Controparte_3 CP_1 in data 03.03.2017 e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate
[...] tardivamente dalla opponente con ogni più ampia conseguenza di legge.
c.- nel merito
- Per tutti i motivi indicati in narrativa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 8749/21 (RG 4230/2021) emesso dal Tribunale di Milano ed in ogni caso confermare il credito azionato da con ogni conseguenza di legge. CP_4
d.-in ogni caso
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari, del doppio grado di giudizio.
e.-in via istruttoria
-Ordinare immediatamente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione contrattuale (e anche dei relativi allegati) e di cantiere relativa ai lavori svolti dalla per conto di Parte_3 [...]
da parte della attrice opponente nonché del direttore dei lavori, del responsabile dello CP_1
pagina 2 di 9 stabilimento e del Fallimento MS Isolamenti, nei confronti del quale ultimo dovrà anche disporre
l'acquisizione dei nominativi di cui sopra.
Ammettere prova per interpello del legale rappresentante di e per testi (legale Controparte_1 rappresentante di in bonis;
curatore del Fallimento MS Isolamenti;
direttore dello Parte_3 stabilimento ove sono stati eseguiti gli interventi di cui al noto contratto di appalto) sui seguenti capitoli di prova:
1)”vero che tra sono intercorsi molteplici contratti di appalto?”; Parte_3 CP_1
2) “vero che in relazione ai contratti di appalto intercorsi tra e con Controparte_5 CP_1 riferimento ai lavori eseguiti in forza dei contratti di appalto intercorsi sono stati eseguiti molteplici lavori, taluni dei quali ulteriori rispetto a quelli di cui agli indicati SAL?”;
3)” vero che in esecuzione dei contratti di appalto intercorsi tra e on Controparte_5 CP_1 riferimento ai lavori oggetto di appalto sono stati eseguiti molteplici lavori anche se nelle fatture ad essi relative è sempre indicata la sola attività di “rimozione e rifacimento copertura”?”;
4) “vero che nei contratti di appalto in essere tra e la accadeva che venissero Parte_3 CP_1 concordate oralmente delle modifiche e che pertanto il progetto esecutivo finale era diverso dal progetto iniziale ed in relazione al quale era stata formulata dalla società ora fallita la proposta contrattuale?”;
5) “vero che la contabilità di è frammentaria e sussistono notevoli problemi sia in Parte_3 relazione ai contratti di appalto dalla medesima svolti?”;
6) “vero che le fatture emesse da a in relazione alle diverse revisioni Parte_3 CP_1 contrattuali intercorse recano la stessa dicitura in relazione anche ai medesimi SAL?”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinte le conclusioni avversarie avanzate in via preliminare, in via istruttoria e nel merito, perché infondate in fatto e diritto, confermare la sentenza n. 4714/2024 del
Tribunale di Milano e perciò confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 8749/21 del Tribunale di
Milano.
Con vittoria di spese e degli onorari di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la e per essa quale mandataria la Parte_1 [...]
(qui innanzi anche solo ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_2 Pt_1
4714/2024, pubblicata il 3.5.2024 e notificata il 9.7.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha accolto pagina 3 di 9 l'opposizione proposta da (di qui innanzi anche solo avverso il decreto Controparte_1 CP_1 ingiuntivo n. 8749/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 20.5.2021, richiesto ed ottenuto da per l'importo di € 95.764,27 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, revocando il Pt_1 suddetto e condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opponente.
Il credito portato dal decreto opposto da era originariamente vantato nei confronti di CP_1 quest'ultima da e successivamente acquistato pro - solvendo dal Banco di Desio e Controparte_5 della Brianza S.p.A. in esecuzione di un contratto di factoring; lo stesso era stato successivamente ceduto pro - soluto alla la quale, essendo nel frattempo intervenuto il fallimento di Pt_1 [...]
era stata ammessa al passivo e autorizzata all'azione monitoria, come da Controparte_5 documentazione versata in atti.
Il Tribunale ha così motivato, a sostegno della propria decisione:
a) la pretesa creditoria di originava dall'asserito mancato pagamento da parte di Pt_1 CP_1 della fattura n. 160539 dell'8.11.2016, emessa da - all'epoca in
[...] Controparte_5 bonis - per la somma di € 95.764,27;
b) il suddetto credito era stato ceduto pro - solvendo da al Banco di Desio e Controparte_5 della Brianza S.p.A. in forza di un accordo contrattuale di factoring (doc. 2 parte opposta);
c) successivamente, in virtù di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99, il credito de quo era stato ceduto pro - soluto dal Banco di Desio e della Brianza alla Pt_1
d) l'opponente aveva prodotto in atti una mail (doc. 7) proveniente da CP_1 Parte_3 con la quale quest'ultima ammetteva che la fattura n. 160539 dell'8.11.2016 era stata emessa erroneamente e che la somma portata dalla stessa non era quindi dovuta;
e) dalla disamina della fattura n. 160539/16 emergeva inoltre che l'importo di € 95.764,27 concerneva il contratto di subappalto n. 288/15 e, segnatamente, il SAL n. 12: a tale riguardo aveva prodotto in atti, oltre al predetto contratto (doc. 3), la documentazione CP_1 attestante l'avvenuto pagamento – in epoca antecedente all'emissione della fattura oggetto di causa – delle opere afferenti al SAL n. 12 (doc. 6 bonifico a saldo della fattura n. Parte_3
160467/16) nonché sub doc. 4 i documenti recanti tutti i SAL e le fatture emesse in relazione ai medesimi, tra i quali il SAL n. 12 e la relativa fattura n. 160467/16 emessa e pagata;
f) a fronte di ciò, l'opposta aveva evidenziato che la documentazione prodotta dalla Pt_1 controparte non era idonea né sufficiente a comprovare l'estinzione del debito giacché, tra l'altro, all'epoca della notifica della prima cessione (da a Banco di Desio e della Parte_3
pagina 4 di 9 Brianza) la nulla aveva eccepito, mentre si era limitata a chiedere spiegazioni all'atto CP_1 della notifica della cessione dalla a decadendo in tal modo dalla facoltà di CP_6 Pt_1 sollevare eccezioni. Inoltre, non risultava emessa alcuna nota di credito da parte di
[...] in storno della fattura n. 160539/16. Parte_3
Tutto ciò premesso, il Tribunale riteneva l'opposizione svolta da fondata, atteso che la CP_1 mancata contestazione da parte della stessa all'atto della notifica della prima cessione non comportava alcuna decadenza per la parte dalla facoltà di sollevare eccezioni, né poteva configurarsi in termini di riconoscimento di debito, alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. sentenze Cass. civ. sez. III n. 3184/2016 e Cass. civ. sez. III n. 13853/2020).
Quanto al merito, il Tribunale riteneva fondate su prova scritta le ragioni dell'opponente, con la conseguenza che sarebbe stato onere della cessionaria comprovare l'esistenza del proprio credito.
Da qui la statuizione di accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Pt_1
1. mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado (e integralmente richiamate nelle conclusioni precisate in appello) ed errata interpretazione della documentazione prodotta dall'opponente: contrariamente a quanto sostenuto dalla parte avversa, la documentazione prodotta da non dimostrava affatto l'avvenuta estinzione del credito CP_1 azionato in monitorio, non avendo la comprovato alcun pagamento, né era credibile CP_1 la tesi dell'errore materiale. Il Tribunale avrebbe dovuto dare ingresso ai mezzi istruttori richiesti dalla parte opposta atteso che il cessionario ( , essendo terzo estraneo rispetto al rapporto CP_7 dal quale derivava il credito ceduto, non poteva essere a conoscenza dei fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio e il Giudice aveva quindi il dovere di acquisire tutti gli elementi documentali ed istruttori idonei ai fini della verifica della genesi del credito, nonché dell'attuale esistenza e consistenza del medesimo.
2. erronea valutazione della rilevanza dei mezzi istruttori richiesti, con particolare riferimento all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la piena conferma della CP_1 sentenza appellata.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e poi decisa nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
pagina 5 di 9 &&&
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e come tale vada rigettato, con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Correttamente il Tribunale ha ricostruito i passaggi essenziali della vicenda che qui occupa e altrettanto correttamente, con motivazione logica e conforme ai principi del diritto in tema di cessione di credito e di factoring, ha accolto l'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed CP_1 ottenuto nei suoi confronti da I passaggi motivazionali sono già stati sopra richiamati e non Pt_1 possono che essere qui condivisi.
Un primo rilievo concerne indubbiamente l'argomentazione difensiva sviluppata da secondo Pt_1 la quale, atteso che all'atto della notifica della prima cessione da parte del Banco di Desio e della
Brianza al debitore ceduto, parte qui appellata, quest'ultima non aveva sollevato eccezioni, CP_1 si sarebbe dunque concretizzata una decadenza a carico della stessa, non più legittimata a sollevare eccezioni in merito all'esistenza e consistenza del debito.
Sul punto va osservato che l'art. 1264 c.c. prevede che il debitore ceduto può opporre al cessionario
(nuovo creditore) tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti del cedente (il creditore originario). Queste eccezioni riguardano sia la validità e l'esistenza del rapporto da cui deriva il credito, sia eventuali fatti estintivi o modificativi del credito stesso: il debitore ceduto ha una tutela limitata ma significativa, in quanto egli non può opporsi (in linea generale e salve diverse e specifiche previsioni normative) alla cessione, ma può opporre al cessionario le eccezioni relative al rapporto da cui deriva il credito e quelle che, sebbene successive alla cessione, erano già conosciute o espresse prima della cessione stessa.
Venendo alla disciplina del factoring, va rilevato che né le disposizioni del codice civile in materia di cessione del credito, né la L. n. 52 del 1991 regolante la materia, hanno previsto una normativa specifica che disciplini il regime delle eccezioni.
Deve infatti evidenziarsi che, per costante giurisprudenza, il contratto di factoring, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella L.21 febbraio 1991, n.52, è una convenzione negoziale atipica
– la cui disciplina integrativa dell'autonomia negoziale è contenuta negli artt.1260 e seguenti c.c., – attuata mediante la cessione, pro solvendo o pro soluto, della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un factor, con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto pagina 6 di 9 con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione stessa tra cedente e cessionario, indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto (cfr. Cass. Civ. n. 1510/2001, Civ. n. 2746/2007; Cass.
Civ. n. 15797/2009).
La cessione dei crediti che caratterizza il factoring non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà (Cass. Civ. n. 24657 del 02/12/2016) e lo stesso resta pertanto estraneo al negozio di cessione, con l'ulteriore corollario che la cessione del credito realizza il trasferimento del credito così come esistente tra i contraenti originari: il cessionario subentra quindi nella medesima posizione giuridica del cedente e, per tale ragione, si ritiene che il debitore ceduto possa opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente (cfr Cass. Civ. n. 24657/2016, secondo la quale: “…in tema di cessione del credito, la cui disciplina – come dinanzi detto – è applicabile al factoring, si è osservato che il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sulla entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto…”, e “il debitore ceduto può sicuramente opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità e all'esistenza del negozio da cui è sorto il credito ceduto e sottrarsi al pagamento, deducendo che tale credito non è mai sorto nei suoi confronti …” ;
Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, proprio per la posizione di estraneità del debitore ceduto al negozio di cessione (cfr Cass. sez. III civ. sentenza n.
3184/2016).
Questo essendo il quadro di riferimento normativo, deve escludersi che si possa configurare una decadenza a carico del debitore ceduto per non avere sollevato eccezioni all'atto della notifica della cessione.
Ciò premesso, venendo al caso che qui occupa, è ben vero che la nulla ha eccepito al Banco CP_1 di Desio e della Brianza al momento della notifica della prima delle cessioni qui in esame (avvenuta il
3.3.2017), ma ha invece contestato a l'inesistenza del debito al momento della notifica della Pt_1 seconda delle cessioni (v. PEC di risposta di alla notifica della cessione da parte di CP_1 Pt_1 in data 20.7.2020, come da doc. 8 fascicolo opposta).
pagina 7 di 9 Ragion per cui, in nessun caso la può ritenersi decaduta dal diritto di sollevare eccezioni nei CP_1 confronti del creditore cessionario Pt_1
Sicchè, come correttamente rilevato dal Tribunale, a fronte di ciò, sarebbe stato onere dell'odierna appellante quello di procedere alla verifica dell'esistenza del credito prima di procedere giudizialmente nei confronti di CP_1
Pertanto, il Tribunale ha correttamente valutato la portata dei documenti di parte opponente, già sopra richiamati, e cioè la mail (doc. 7) proveniente dal creditore originario (con la quale Parte_3 quest'ultima ammetteva che la fattura n. 160539 dell'8.11.2016 era stata emessa erroneamente e che la somma portata dalla stessa non era quindi dovuta) e la fattura n. 160539 dell'8.11.2016, dalla quale emerge che l'importo di € 95.764,27 concerneva il contratto di subappalto n. 288/15 e, segnatamente, il
SAL n. 12: a tale riguardo ha prodotto in atti, oltre al predetto contratto (doc. 3), la CP_1 documentazione attestante l'avvenuto pagamento – in epoca antecedente all'emissione della fattura oggetto di causa – delle opere afferenti al SAL n. 12 (doc. 6 bonifico a saldo della fattura n. 160467) nonché sub doc. 4 i documenti recanti tutti i SAL e le fatture emesse in relazione ai medesimi, tra i quali il SAL n. 12 e la relativa fattura n. 160467/16 emessa e pagata.
A nulla rilevando, in questo quadro, la mancata emissione di una nota di credito da parte di
[...]
Parte_3
Pertanto, il Tribunale, con decisione ineccepibile, ha ritenuto fondata l'eccezione di inesistenza del debito e/o di estinzione del medesimo, avvenuta in data anteriore alla prima delle cessioni in esame
(2016), e dunque di non ammettere le prove richieste da giudicate – quanto alle prove orali – Pt_1 generiche ed irrilevanti, nonché superflue, quanto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
A tacer del fatto che l'eventuale ammissione del cap. 5) comproverebbe semmai la sussistenza dei presupposti onde ritenere l'erronea emissione della fattura di cui è causa da parte di Parte_3
L'appello va, dunque, rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della nota spese in atti, seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nella causa di appello introdotta da e per essa, quale mandataria, nei Parte_1 Parte_2 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4714/2024 pubblicata Controparte_1 il 3.5.2024 - notificata il 9.7.2024 , così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.737,00 (di cui € 2.233,00 per la fase di studio;
€
1.433,00 per la fase introduttiva;
€ 3.244,00 per la fase di trattazione ed € 3.827,00 per la fase decisoria), il tutto oltre al 15% per spese generali IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Milano l'1.7.2025.
Il Consigliere est.
IA LA RO
La Presidente
RA SA AG
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. RA SA AG Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. IA LA RO Cons. rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2429/2024 promossa in grado d'appello, da:
, per essa, quale mandataria C.F. Parte_1 Parte_2
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti MONTI FULVIO LORENZO e SIRONI P.IVA_1
STEFANIA, presso lo studio dei quali in Monza alla Via A. Manzoni, 46 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. OMINI ANDREA, presso Controparte_1 P.IVA_2 lo studio del quale in Milano al Viale Caldara n. 15 è elettivamente domiciliata
APPELLATA avente ad oggetto: Factoring – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4714/2024 pubblicata il 3.5.2024 – notificata il 9.7.2024.
Causa assegnata in decisione, a seguito di trattazione scritta, con ordinanza del 24.6.2025 e poi decisa nella camera di consiglio dell'1.7.2025 sulle seguenti conclusioni, precisate dalle parti come da note scritte.
pagina 1 di 9 Per e, per essa, quale mandataria Parte_1 Parte_2
[...]
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4714/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Settima Sez. Civile, Giudice Dott.ssa Paola Condorelli nell'ambito del giudizio N.R.G. 27402/2021, pubblicata il 03/05/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“a. – in via preliminare.
- Per tutti i motivi indicati in narrativa, tenuto presente che l'opposizione non è di pronta soluzione in quanto la creditrice non dispone della documentazione relativa al contratto di appalto e che pertanto al fine di assolvere ai propri oneri, per l'ipotesi in cui le eccezioni Co avversarie non si ritengano tardive, dovrà costituire le proprie prove nel processo mediante interpelli e prove testimoniali, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 8749/21 (RG 4230/21) emesso dal Tribunale di Milano in data 7 aprile 2021 e notificato in data 11 maggio 2021;
-b. sempre in via preliminare
- Per tutti i motivi indicati in narrativa accertare e dichiarare l'avvenuta ricezione della notifica della cessione del credito intercorsa tra e notificata a Parte_3 Controparte_3 CP_1 in data 03.03.2017 e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate
[...] tardivamente dalla opponente con ogni più ampia conseguenza di legge.
c.- nel merito
- Per tutti i motivi indicati in narrativa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 8749/21 (RG 4230/2021) emesso dal Tribunale di Milano ed in ogni caso confermare il credito azionato da con ogni conseguenza di legge. CP_4
d.-in ogni caso
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari, del doppio grado di giudizio.
e.-in via istruttoria
-Ordinare immediatamente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione contrattuale (e anche dei relativi allegati) e di cantiere relativa ai lavori svolti dalla per conto di Parte_3 [...]
da parte della attrice opponente nonché del direttore dei lavori, del responsabile dello CP_1
pagina 2 di 9 stabilimento e del Fallimento MS Isolamenti, nei confronti del quale ultimo dovrà anche disporre
l'acquisizione dei nominativi di cui sopra.
Ammettere prova per interpello del legale rappresentante di e per testi (legale Controparte_1 rappresentante di in bonis;
curatore del Fallimento MS Isolamenti;
direttore dello Parte_3 stabilimento ove sono stati eseguiti gli interventi di cui al noto contratto di appalto) sui seguenti capitoli di prova:
1)”vero che tra sono intercorsi molteplici contratti di appalto?”; Parte_3 CP_1
2) “vero che in relazione ai contratti di appalto intercorsi tra e con Controparte_5 CP_1 riferimento ai lavori eseguiti in forza dei contratti di appalto intercorsi sono stati eseguiti molteplici lavori, taluni dei quali ulteriori rispetto a quelli di cui agli indicati SAL?”;
3)” vero che in esecuzione dei contratti di appalto intercorsi tra e on Controparte_5 CP_1 riferimento ai lavori oggetto di appalto sono stati eseguiti molteplici lavori anche se nelle fatture ad essi relative è sempre indicata la sola attività di “rimozione e rifacimento copertura”?”;
4) “vero che nei contratti di appalto in essere tra e la accadeva che venissero Parte_3 CP_1 concordate oralmente delle modifiche e che pertanto il progetto esecutivo finale era diverso dal progetto iniziale ed in relazione al quale era stata formulata dalla società ora fallita la proposta contrattuale?”;
5) “vero che la contabilità di è frammentaria e sussistono notevoli problemi sia in Parte_3 relazione ai contratti di appalto dalla medesima svolti?”;
6) “vero che le fatture emesse da a in relazione alle diverse revisioni Parte_3 CP_1 contrattuali intercorse recano la stessa dicitura in relazione anche ai medesimi SAL?”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinte le conclusioni avversarie avanzate in via preliminare, in via istruttoria e nel merito, perché infondate in fatto e diritto, confermare la sentenza n. 4714/2024 del
Tribunale di Milano e perciò confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 8749/21 del Tribunale di
Milano.
Con vittoria di spese e degli onorari di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la e per essa quale mandataria la Parte_1 [...]
(qui innanzi anche solo ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_2 Pt_1
4714/2024, pubblicata il 3.5.2024 e notificata il 9.7.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha accolto pagina 3 di 9 l'opposizione proposta da (di qui innanzi anche solo avverso il decreto Controparte_1 CP_1 ingiuntivo n. 8749/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 20.5.2021, richiesto ed ottenuto da per l'importo di € 95.764,27 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, revocando il Pt_1 suddetto e condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opponente.
Il credito portato dal decreto opposto da era originariamente vantato nei confronti di CP_1 quest'ultima da e successivamente acquistato pro - solvendo dal Banco di Desio e Controparte_5 della Brianza S.p.A. in esecuzione di un contratto di factoring; lo stesso era stato successivamente ceduto pro - soluto alla la quale, essendo nel frattempo intervenuto il fallimento di Pt_1 [...]
era stata ammessa al passivo e autorizzata all'azione monitoria, come da Controparte_5 documentazione versata in atti.
Il Tribunale ha così motivato, a sostegno della propria decisione:
a) la pretesa creditoria di originava dall'asserito mancato pagamento da parte di Pt_1 CP_1 della fattura n. 160539 dell'8.11.2016, emessa da - all'epoca in
[...] Controparte_5 bonis - per la somma di € 95.764,27;
b) il suddetto credito era stato ceduto pro - solvendo da al Banco di Desio e Controparte_5 della Brianza S.p.A. in forza di un accordo contrattuale di factoring (doc. 2 parte opposta);
c) successivamente, in virtù di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99, il credito de quo era stato ceduto pro - soluto dal Banco di Desio e della Brianza alla Pt_1
d) l'opponente aveva prodotto in atti una mail (doc. 7) proveniente da CP_1 Parte_3 con la quale quest'ultima ammetteva che la fattura n. 160539 dell'8.11.2016 era stata emessa erroneamente e che la somma portata dalla stessa non era quindi dovuta;
e) dalla disamina della fattura n. 160539/16 emergeva inoltre che l'importo di € 95.764,27 concerneva il contratto di subappalto n. 288/15 e, segnatamente, il SAL n. 12: a tale riguardo aveva prodotto in atti, oltre al predetto contratto (doc. 3), la documentazione CP_1 attestante l'avvenuto pagamento – in epoca antecedente all'emissione della fattura oggetto di causa – delle opere afferenti al SAL n. 12 (doc. 6 bonifico a saldo della fattura n. Parte_3
160467/16) nonché sub doc. 4 i documenti recanti tutti i SAL e le fatture emesse in relazione ai medesimi, tra i quali il SAL n. 12 e la relativa fattura n. 160467/16 emessa e pagata;
f) a fronte di ciò, l'opposta aveva evidenziato che la documentazione prodotta dalla Pt_1 controparte non era idonea né sufficiente a comprovare l'estinzione del debito giacché, tra l'altro, all'epoca della notifica della prima cessione (da a Banco di Desio e della Parte_3
pagina 4 di 9 Brianza) la nulla aveva eccepito, mentre si era limitata a chiedere spiegazioni all'atto CP_1 della notifica della cessione dalla a decadendo in tal modo dalla facoltà di CP_6 Pt_1 sollevare eccezioni. Inoltre, non risultava emessa alcuna nota di credito da parte di
[...] in storno della fattura n. 160539/16. Parte_3
Tutto ciò premesso, il Tribunale riteneva l'opposizione svolta da fondata, atteso che la CP_1 mancata contestazione da parte della stessa all'atto della notifica della prima cessione non comportava alcuna decadenza per la parte dalla facoltà di sollevare eccezioni, né poteva configurarsi in termini di riconoscimento di debito, alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. sentenze Cass. civ. sez. III n. 3184/2016 e Cass. civ. sez. III n. 13853/2020).
Quanto al merito, il Tribunale riteneva fondate su prova scritta le ragioni dell'opponente, con la conseguenza che sarebbe stato onere della cessionaria comprovare l'esistenza del proprio credito.
Da qui la statuizione di accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: Pt_1
1. mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado (e integralmente richiamate nelle conclusioni precisate in appello) ed errata interpretazione della documentazione prodotta dall'opponente: contrariamente a quanto sostenuto dalla parte avversa, la documentazione prodotta da non dimostrava affatto l'avvenuta estinzione del credito CP_1 azionato in monitorio, non avendo la comprovato alcun pagamento, né era credibile CP_1 la tesi dell'errore materiale. Il Tribunale avrebbe dovuto dare ingresso ai mezzi istruttori richiesti dalla parte opposta atteso che il cessionario ( , essendo terzo estraneo rispetto al rapporto CP_7 dal quale derivava il credito ceduto, non poteva essere a conoscenza dei fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio e il Giudice aveva quindi il dovere di acquisire tutti gli elementi documentali ed istruttori idonei ai fini della verifica della genesi del credito, nonché dell'attuale esistenza e consistenza del medesimo.
2. erronea valutazione della rilevanza dei mezzi istruttori richiesti, con particolare riferimento all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la piena conferma della CP_1 sentenza appellata.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e poi decisa nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
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Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e come tale vada rigettato, con conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Correttamente il Tribunale ha ricostruito i passaggi essenziali della vicenda che qui occupa e altrettanto correttamente, con motivazione logica e conforme ai principi del diritto in tema di cessione di credito e di factoring, ha accolto l'opposizione spiegata da avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed CP_1 ottenuto nei suoi confronti da I passaggi motivazionali sono già stati sopra richiamati e non Pt_1 possono che essere qui condivisi.
Un primo rilievo concerne indubbiamente l'argomentazione difensiva sviluppata da secondo Pt_1 la quale, atteso che all'atto della notifica della prima cessione da parte del Banco di Desio e della
Brianza al debitore ceduto, parte qui appellata, quest'ultima non aveva sollevato eccezioni, CP_1 si sarebbe dunque concretizzata una decadenza a carico della stessa, non più legittimata a sollevare eccezioni in merito all'esistenza e consistenza del debito.
Sul punto va osservato che l'art. 1264 c.c. prevede che il debitore ceduto può opporre al cessionario
(nuovo creditore) tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti del cedente (il creditore originario). Queste eccezioni riguardano sia la validità e l'esistenza del rapporto da cui deriva il credito, sia eventuali fatti estintivi o modificativi del credito stesso: il debitore ceduto ha una tutela limitata ma significativa, in quanto egli non può opporsi (in linea generale e salve diverse e specifiche previsioni normative) alla cessione, ma può opporre al cessionario le eccezioni relative al rapporto da cui deriva il credito e quelle che, sebbene successive alla cessione, erano già conosciute o espresse prima della cessione stessa.
Venendo alla disciplina del factoring, va rilevato che né le disposizioni del codice civile in materia di cessione del credito, né la L. n. 52 del 1991 regolante la materia, hanno previsto una normativa specifica che disciplini il regime delle eccezioni.
Deve infatti evidenziarsi che, per costante giurisprudenza, il contratto di factoring, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella L.21 febbraio 1991, n.52, è una convenzione negoziale atipica
– la cui disciplina integrativa dell'autonomia negoziale è contenuta negli artt.1260 e seguenti c.c., – attuata mediante la cessione, pro solvendo o pro soluto, della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un factor, con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto pagina 6 di 9 con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione stessa tra cedente e cessionario, indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto (cfr. Cass. Civ. n. 1510/2001, Civ. n. 2746/2007; Cass.
Civ. n. 15797/2009).
La cessione dei crediti che caratterizza il factoring non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà (Cass. Civ. n. 24657 del 02/12/2016) e lo stesso resta pertanto estraneo al negozio di cessione, con l'ulteriore corollario che la cessione del credito realizza il trasferimento del credito così come esistente tra i contraenti originari: il cessionario subentra quindi nella medesima posizione giuridica del cedente e, per tale ragione, si ritiene che il debitore ceduto possa opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente (cfr Cass. Civ. n. 24657/2016, secondo la quale: “…in tema di cessione del credito, la cui disciplina – come dinanzi detto – è applicabile al factoring, si è osservato che il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sulla entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto…”, e “il debitore ceduto può sicuramente opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità e all'esistenza del negozio da cui è sorto il credito ceduto e sottrarsi al pagamento, deducendo che tale credito non è mai sorto nei suoi confronti …” ;
Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, proprio per la posizione di estraneità del debitore ceduto al negozio di cessione (cfr Cass. sez. III civ. sentenza n.
3184/2016).
Questo essendo il quadro di riferimento normativo, deve escludersi che si possa configurare una decadenza a carico del debitore ceduto per non avere sollevato eccezioni all'atto della notifica della cessione.
Ciò premesso, venendo al caso che qui occupa, è ben vero che la nulla ha eccepito al Banco CP_1 di Desio e della Brianza al momento della notifica della prima delle cessioni qui in esame (avvenuta il
3.3.2017), ma ha invece contestato a l'inesistenza del debito al momento della notifica della Pt_1 seconda delle cessioni (v. PEC di risposta di alla notifica della cessione da parte di CP_1 Pt_1 in data 20.7.2020, come da doc. 8 fascicolo opposta).
pagina 7 di 9 Ragion per cui, in nessun caso la può ritenersi decaduta dal diritto di sollevare eccezioni nei CP_1 confronti del creditore cessionario Pt_1
Sicchè, come correttamente rilevato dal Tribunale, a fronte di ciò, sarebbe stato onere dell'odierna appellante quello di procedere alla verifica dell'esistenza del credito prima di procedere giudizialmente nei confronti di CP_1
Pertanto, il Tribunale ha correttamente valutato la portata dei documenti di parte opponente, già sopra richiamati, e cioè la mail (doc. 7) proveniente dal creditore originario (con la quale Parte_3 quest'ultima ammetteva che la fattura n. 160539 dell'8.11.2016 era stata emessa erroneamente e che la somma portata dalla stessa non era quindi dovuta) e la fattura n. 160539 dell'8.11.2016, dalla quale emerge che l'importo di € 95.764,27 concerneva il contratto di subappalto n. 288/15 e, segnatamente, il
SAL n. 12: a tale riguardo ha prodotto in atti, oltre al predetto contratto (doc. 3), la CP_1 documentazione attestante l'avvenuto pagamento – in epoca antecedente all'emissione della fattura oggetto di causa – delle opere afferenti al SAL n. 12 (doc. 6 bonifico a saldo della fattura n. 160467) nonché sub doc. 4 i documenti recanti tutti i SAL e le fatture emesse in relazione ai medesimi, tra i quali il SAL n. 12 e la relativa fattura n. 160467/16 emessa e pagata.
A nulla rilevando, in questo quadro, la mancata emissione di una nota di credito da parte di
[...]
Parte_3
Pertanto, il Tribunale, con decisione ineccepibile, ha ritenuto fondata l'eccezione di inesistenza del debito e/o di estinzione del medesimo, avvenuta in data anteriore alla prima delle cessioni in esame
(2016), e dunque di non ammettere le prove richieste da giudicate – quanto alle prove orali – Pt_1 generiche ed irrilevanti, nonché superflue, quanto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
A tacer del fatto che l'eventuale ammissione del cap. 5) comproverebbe semmai la sussistenza dei presupposti onde ritenere l'erronea emissione della fattura di cui è causa da parte di Parte_3
L'appello va, dunque, rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della nota spese in atti, seguono la soccombenza.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nella causa di appello introdotta da e per essa, quale mandataria, nei Parte_1 Parte_2 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4714/2024 pubblicata Controparte_1 il 3.5.2024 - notificata il 9.7.2024 , così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.737,00 (di cui € 2.233,00 per la fase di studio;
€
1.433,00 per la fase introduttiva;
€ 3.244,00 per la fase di trattazione ed € 3.827,00 per la fase decisoria), il tutto oltre al 15% per spese generali IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Milano l'1.7.2025.
Il Consigliere est.
IA LA RO
La Presidente
RA SA AG
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