Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.1.2025 , nella causa iscritta al n. 3075 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta mandato Parte_1 in calce allegato al fascicolo telematico dall' Avv.to Pasquale Matera ed elettivamente domiciliata in CI (BN) alla Via Roma n. 53 presso il predetto difensore;
RICORRENTE
CONTRO
nato a Napoli il [...] , in [...] e nella qualità di legale Controparte_1 rappresentante pro tempore della , rappresentato e difeso dagli Controparte_2 avv.ti Oreste Cardillo e Nicola Russo e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Santa Lucia n. 29 presso lo studio legale Oreste Cardillo & Associati;
RESISTENTE
Motivi della decisione
1.
Con ricorso depositato in data 9.8.2021 il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto:
-di essere stata assunta dal dott. medico odontoiatra, come assistente per lo studio Controparte_1 di IZ (BN), provvedendo egli stesso ad impartirle ordini e direttive, nonché a pagarle la retribuzione;
-che dal dicembre 2015, risulta costituita una società, la Controparte_2
, di cui socio unico ed amministratore è lo stesso dott. operante, quale
[...] Controparte_1 persona giuridica, per la sua stessa attività professionale, avente sede legale presso l'altro studio dentistico sito in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Principe di Piemonte n. 107;
- di avere lavorato, in rapporto di lavoro subordinato, quale ASO (assistente di studio odontoiatrico), alle dipendenze del dott. presso la sede di IZ (BN) alla Controparte_1
Via Orto S. Pietro, dal 1° settembre 2014 al 9 marzo 2020;
-di avere svolto la sua attività prevalentemente presso lo studio di IZ e di essere stata spesso impiegata anche presso lo studio di OL (soprattutto per l'ortodonzia) e quello di
e ; Per_1 Per_2
-che il rapporto di lavoro non è mai stato formalizzato, con conseguente mancato versamento, presso gli istituti preposti, dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
-di avere svolto prevalentemente mansioni cd. di “assistente alla poltrona”, con conoscenze pratiche via via acquisite e perfezionate durante il rapporto di lavoro, occupandosi, quale unica addetta, delle seguenti attività: dalla gestione degli appuntamenti alla ricezione, accoglienza e dimissioni dei pazienti;
dal controllo e gestione delle schede dei pazienti alla preparazione e pulizia degli ambienti e degli strumenti sanitari (prima e dopo le attività mediche), fino all'assistenza all'odontoiatra durante le prestazioni.;
-di avere ha svolto il seguente orario di lavoro giornaliero e settimanale: dalle ore 9 alle ore 15, nel minimo, per due giorni alla settimana ( solitamente il lunedì e il giovedì);- dalle ore 14 alle 20 il sabato (per 2 volte al mese) per attività di ortodonzia, organizzata anche con il dott. CP_3
- il tutto, nel minimo, per 60 ore mensili;
[...]
-di avere percepito una paga giornaliera onnicomprensiva, di € 30,00 dall'inizio del rapporto al gennaio 2019, aumentati poi ad € 50,00, fino al febbraio 2020.
-di non avere percepito alcuna somma a titolo di mensilità aggiuntive;
-di non avere mai goduto di ferie retribuite;
-che nel mese di agosto, lo studio rimaneva chiuso di non avere ricevuto retribuzione;
.
-di essere rimasta dall'inizio di marzo 2020 e per tutta la durata della chiusura delle attività a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 senza occupazione.
-di non avere percepito il trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso ha chiesto di: “1)- accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato, in rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze dei convenuti, dott. , nato a [...] il Controparte_1
18.1.1970 (codice fiscale ) e residente in [...]
Montale n. 49, in proprio e quale rapp.te p.t. del “ Controparte_2
(codice fiscale e partita iva ), con sede legale ed operativa in Pomigliano d'Arco (NA) P.IVA_1 alla Via Principe di Piemonte n. 107, o del solo dott. , titolare dello studio Controparte_1 medico odontoiatrico sito in IZ alla Via Orto S. Pietro, dal 7 settembre 2014 al 9 marzo
2020, o da quella data diversa che risulterà o che il Giudice riterrà a seguito dell'istruttoria;
2)- dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel IV livello professionale (fino al dicembre 2016) e nel IV livello super (per gli anni successivi) per le mansioni di assistente studio odontoiatrico (ASO) svolte alle dipendenze dei convenuti;
3)- condannare, in forza delle norme di legge richiamate, in applicazione dell'art. 36 della
Costituzione ed in riferimento alla succitata contrattazione collettiva nazionale di categoria, i convenuti Dott. e la “ , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rapp.te p.t., in solido tra di loro, o il solo (nel caso il giudicante Controparte_4 dovesse escludere il vincolo solidale con la società operante nello stesso peridio e riconoscere l'obbligo debitorio alla sua persona, quale datore e referente dell'attività professionale svoltasi presso la sede dello studio in IZ), al pagamento, in favore della ricorrente e per le causali espresse in narrativa, della complessiva somma di € 32.869,58=, o di quella diversa, maggiore o minore che dovesse risultare o che il Giudice dovesse ritenere giusta ed equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del maturare del singolo diritto sino all'integrale soddisfo;
4)- con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, più rimborso forfetario su competenze per spese generali, oltre C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione, ex art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari”.
Si è costituito anche quale legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto del ricorso e domandando, in via riconvenzionale, il pagamento
[...] dell'indennità di mancato preavviso.
Escussi i testi, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione..
2.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo per difetto di allegazione.
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte ribadito “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass.
8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva
(Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n.3143).
Nella specie il ricorso contiene una esposizione, dei fatti posti a fondamento della domanda, delle mansioni svolte, dei titoli per i quali si rivendicano ulteriori somme, e degli orari e di conseguenza lo stesso va esaminato nel merito..
3.
In primo luogo la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro dal 7 settembre
2014 al 9 marzo 2020 con mansioni di assistente studio odontoiatrico.
Tenuto conto delle richieste contenute nel ricorso occorre verificare, in primo luogo, se tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto - e per far ciò occorre, pertanto, soffermarsi sul concetto di subordinazione .
La questione investe, infatti, la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato;
appare, pertanto, opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.La lettera della legge, emblematicamente, illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590;
Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459). Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi
- obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi - assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
La Suprema Corte che così si è espressa: “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato
- e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad es., la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr. Cass. lav. 01.12.2008 n. 28525).
Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chiede accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione.
4.
Tanto premesso , dalla prova orale è emerso quanto segue.
ha riferito: “ io sono stata cliente dello studio dentistico tra il 2018 e il 2020, Controparte_5 poi con il covid non ho più continuato. Ho anche portato mia figlia per mettere Persona_3
l'apparecchio, dal 2016 a giugno 2020.ADR: io ho sempre visto la ricorrente solo allo studio dentistico di IZ, io venivo curata dal dott. mentre mia figlia è stata seguita dal CP_1 dott. Nicola, di cui non ricordo il cognome, che lavorava nello stesso studio e si occupava dei bambini.ADR: sia per i lavori per me che per mia figlia, la ricorrente era sempre presente e assisteva entrambi i dottori.ADR: la ricorrente prendeva gli appuntamenti, accoglieva i clienti e accompagnava i pazienti dal medico, assisteva i vari medici nella saletta durante gli interventi, passava il materiale ai medici e si occupava di mantenere l'aspirasaliva, versava l'acqua con il colluttorio e prendeva l'occorrente che il dottore chiedeva e alla fine puliva e ci accompagnava dal dottore per il pagamento e per fissare il successivo appuntamento. Tanto so perché ciò lo faceva con me.ADR: mia figlia ha portato l'apparecchio per tre anni e la maggior parte delle volte andavamo di sabato, una volta al mese. Io invece ci sono andata per poco tempo, ho fatto una pulizia dei denti e poi per qualche controllo. Io sono andata due o tre volte come paziente.ADR: a volte il dottore diceva che aveva altri studi, che veniva a IZ e che l'attività principale era fuori, ma non so dove.ADR: oltre alla ricorrente non ho visto altre persone allo studio dentistico.
Con me e mia figlia c'era sempre la . ADR: io sapevo che la ricorrente lavorava molto il Pt_1 giovedì e il sabato, andava alle 9,00- 9,30 e finiva il pomeriggio. Questo lo so perché la ricorrente e il dottore, quando andavamo, mi dicevano da che ora stavano lavorando e poi conosco altri pazienti che avevano appuntamento prima di me.ADR: preciso che per quanto io so, non c'erano altri dottori oltre e il dottore Nicola.ADR: io so che la ricorrente andava ad aiutare il
CP_1 dottore presso gli altri studi che aveva, tanto so perché me lo ha detto lei. Per quanto ne
CP_1 so, mentre lavorava con non aveva altri rapporti di lavoro in essere.ADR: non so se lo
CP_1 studio chiudeva ad agosto.ADR: preciso che anche per mia figlia l'appuntamento si prendeva con il dott. e con . Mia figlia ha iniziato e ha fatto due o tre primi appuntamenti con
CP_1 Pt_1
e poi ha continuato e concluso con il dott. Nicola. CP_1
ADR: prima di mettere l'apparecchio, mia figlia ha avuto una carie che ha curato il dott. e CP_1 anche in quel caso c'era sempre . Ciò nel 2015-2016 e poi su consiglio del dott. Pt_1 CP_1 abbiamo messo l'apparecchio”.
Il teste , ha dichiarato: “ADR: io ho presentato la ricorrente al dott. Testimone_1 CP_1 sapendo che c'era l'esigenza di qualche signora che facesse le pulizie nello studio di IZ. ADR: io l'ho presentata per fare le pulizie. Io a volte andavo allo studio di IZ e altre volte a
Pomigliano. Quando andavo a IZ io vedevo la pulire e sistemare lo studio. Pt_1
ADR: saltuariamente la ricorrente era presente ad assistere il dottore, altre volte che sono andato a Pomigliano non l'ho trovata.
ADR: io andavo più a Pomigliano per fare gli interventi.
ADR: in alcune occasioni a IZ ho visto un'altra signora mi sembra si chiamasse che Pt_1 stava anche a Pomigliano.
ADR: quando non c'era la signora , non c'era nessuno che assisteva il dottore nel passare gli Pt_1 strumenti e altri attrezzi.
ADR: in alcune occasioni nella stanza c'era anche la ricorrente mentre il dottore mi stava curando e la ricorrente era nella stanza ferma. ADR: l'appuntamento lo prendevo telefonicamente con il dottore.
ADR: quando il dottore mi faceva il trattamento la ricorrente era in attesa di fare le pulizie e tanto posso dire non per averla vista ma lo deduco dal fatto che io l'ho presentata per fare le pulizie.
ADR: quando era nella stanza, mentre il dottore mi faceva gli interventi noi facevamo chiacchiere.
ADR: nella stanza la signora indossava un camice.
ADR: non c'era una frequenza costante negli appuntamenti, io andavo quando c'era l'esigenza di fare delle cose. Quando andavo a IZ, la ricorrente c'era.
ADR: l'aspirasaliva lo posizionava il dottore appena mi stendevo.
ADR: non conosco le signore e . Persona_4 Persona_5
ADR: è un altro mio cliente, a cui ho presentato la ricorrente per fare le pulizie. Che Persona_6 io sappia la ricorrente andava a fare le pulizie.
ADR: non so con quale frequenza la ricorrente andava, perché bastava che gli tenesse la casa pulita per il fine settimana. Quando ci andava non lo so.
ADR: preciso che io ho uno studio tecnico in piazza, sono un libero professionista.
ADR: io ho fatto un impianto al dente e ho dovuto fare un po' di cose. Andavo a Pomigliano perché lì c'erano le apparecchiature necessarie per l'intervento che dovevo fare.
ADR: che io sappia, era più presente a Pomigliano, a IZ andavo per i controlli, per CP_1 qualche ricostruzione e cose del genere.
ADR: lo studio a IZ non era aperto sempre, ma solo alcuni giorni. Questo almeno per quanto io l'ho frequentato.
ADR: ho accompagnato anche mia moglie in una occasione per verificare se c'erano dei problemi perché aveva un disturbo a un molare.
ADR: ho accompagnato allo studio di IZ anche mia madre e mio padre per fare dei trattamenti, ma aspettavo in sala di attesa.
ADR: in quelle occasioni la ricorrente c'era ed era presente nella saletta e ci riceveva.
ADR: in alcuni casi ci apriva la ricorrente, altre volte la porta la aprivano dall'interno.
ADR: non ho mai accompagnato mia figlia.
ADR: credo di aver accompagnato un paio di volte i miei genitori”.
, cognato della ricorrente, ha riferito: “ADR: conosco il dott. perché ho Testimone_2 CP_1 portato mia figlia da lui per la macchinetta. Nello studio vi erano due dottori Nicola ed il resistente. Era il Dott.Nicola che si occupava di montare l'apparecchio. Il Dott,Nicola era nello studio del Dott. ADR: quando è andata mia figlia l'addetto all'apparecchio era il Dott. CP_1
Nicola ma c'era anche il Dott. ADR: quando sono andato per mia figlia la ricorrente CP_1
c'era. Lei era assistente alla poltrona e assisteva il Dott.Nicola passandogli gli attrezzi, mettendo il camice,. Sporadicamente entrava anche il dott. per controllare ADR: io, inoltre, sono stato CP_1 paziente del Dott. in quanto ho subito una devitalizzazione. In questo caso io sono stato CP_1 curato dal Dott. ed era presentela ricorrente che era assistente alla poltrona, passava i CP_1 ferri, metteva il camice ecc. lei era presente per l tempo della visita. Lei apriva anche la porta se non c'era nessuno in sala di attesa. Lei comunque assisteva il dottore. ADR: lo studio dove io mi sono recato era sito in IZ ADR: io non sono mai andato a Pomigliano D'Arco né a OL. So che lei andava a Pomigliano perché me lo riferiva. Qualche volta ha nominato anche OL.
ADR: io sono andato 3-4volte per me. Per la bambina ho frequentato lo studio per un paio di anni , una volta al mese di sabato.
ADR: ogni volta che andavo vedevo la ricorrente.
ADR: io andavo di sabato pomeriggio e sono andato qualche volta di mattina e di pomeriggio e lei era sempre presente. Non conosco gli orari di lavoro nel dettaglio. So che parecchie volte era lì sia di mattina che di pomeriggio perché c'è un amico nel palazzo e lo andavo a Parte_2 trovare e vedevo la macchina parcheggiata
ADR:io ad agosto non sono mai andato. Credo che lo studio chiudesse.
ADR: io ho iniziato a frequentare lo studio prima del Covid credo nel 2018/2019. Io credo che mia figlia sia andata nello studio fino all'inizio della pandemia. La ricorrente poi non c'era più in quel periodo. Io poi ho chiesto al Dott.Nicola di togliere l'apparecchio. Io prendevo appuntamento con il dott. Preciso che questo è avvenuto all'inizio della pandemia quando mia cognata non CP_1
c'era più nello studio.
ADR: per prendere appuntamenti io telefonavo sul cellulare di mia cognata. Preciso che io la massaggiavo o le chiedevo da vicino quando andare. Lei segnava gli segnava gli appuntamenti sul cellulare. Non sono certo se avesse un'agenda. Lei mi confermava gli appuntamenti con un messaggio”.
Il teste , paziente del resistente, ha dichiarato: “frequento il suo studio Testimone_3 odontoiatrico da più di dieci anni. Io lavoro a Bologna come commerciante di autoveicoli ma risiedo a OL e torno dalla famiglia con cadenza quindicinale.
ADR Mi sono recato presso lo studio di OL, IZ e Pomigliano d'Arco in quanto io lo chiamo al telefono, quando ho necessità di un suo intervento, e lui mi dà appuntamento dove si trova. Non sono stato presso lo studio a cadenza fissa ma, poiché ho delle protesi provvisorie, quando mi accorgo che si stanno staccando lo chiamo e lui mi dà appuntamento ed interviene.
ADR In genere sono andato più spesso verso le 10.00\11.00 ma anche di pomeriggio verso le
16.00\16.00 e qualcosa. In genere andavo il martedì o il mercoledì perché la domenica sera tornavo da Bologna e il fine settimana il dottore non c'era perché va a Firenze dai figli.
ADR Non ho mai visto la , presente in aula, presso nessuno degli studi. Pt_1 ADR Due o tre volte sono andato presso lo studio di IZ nel fine settimana se avevo delle urgenze e in tali occasioni presso lo studio c'era un altro dottore, . Controparte_3
ha riferito: “ Conosco di vista il Dott. . Non sono una sua paziente. I miei Tes_4 Parte_3 CP_1 figli sono pazienti del Dott. che fa studio dentistico nello stesso studio del resistente. Io CP_3 normalmente andavo di sabato ogni fine mese. L'orario era variabile. Andavo di pomeriggio verso le 16/17. Quando andavo di sabato c'era anche il Dott. CP_1
ADR quando accompagnavo i miei figli non sempre entravo ma quando entravo ho visto la sig.ra qualche volta lavorare con Ho visto passare qualche volta che lei passava gli Pt_4 CP_3 strumenti al Dottre CP_3
Adr Io vedevo il Dott. in quanto a fine seduta mi dava l'appuntamento per il mese CP_1 successivo. Preciso che io parlavo con il per l'appuntamento e poi andavo da Persona_7 che mi dava un bigliettino con la data e orario dell'appuntamento e pagavo al CP_1
Dott. CP_1
ADR: Preciso che il piano di pagamento lo concordavo con il . Persona_7
ADR: io sono stata solo presso lo studio di IZ.
ADR: non mi è capitato di telefonare per cambiare un appuntamento. Ho sempre preso appuntamento direttamente con il come prima esposto. Persona_7
ADR: allo studio normalmente trovavo la porta già aperta;
a volte mi ha aperto la ricorrente
ADR io ho frequentato lo studio quando il mio secondo figlio era alle scuole medie quindi più o meno nel 2016. Mio figlio ha fatto una cura di 6 mesi. In cura è stato prima anche il mio primo figlio e poi l'altro. Entrambi erano pazienti del Il mio primo figlio è stato Persona_7 paziente da prima del 2016. Entrambi sono stati in cura per l'apparecchio. Il primo è stato in cura per più di 6 mesi ma non so essere precisa. Il mio primo figlio ha messo l'apparecchio anche prima della scuola media ed è nato nel 2001”.
Infine ha dichiarato: “ non sono parente del resistente. Conosco il Dott. Persona_8 CP_1 dal 2013. Preciso che io lavoro presso lo studio che si trova a Qualiano dove collabora Per_9 anche il Dott. Io lavoro in questo studio come assistente alla poltrona e lavoro part time. CP_1
Ho collaborato anche con il Dott. quando me lo chiedeva . Io sono stata allo studio di CP_1
IZ di giovedì mattina per 3-4 volte al mese. Ho collaborato per qualche anno di giovedì a
IZ dal 2013 fino a prima del covid. Preciso che capitava di non andare se non c'erano appuntamenti. Io non andavo se non c'erano pazienti altrimenti normalmente andavo di giovedì a
IZ. Ciò è avvenuto per anni. Non ricordo di preciso la data in cui ho cessato di andare a
IZ. Adesso collaboriamo presso uno studio di Napoli.
ADR:Non ho mai visto la ricorrente.
ADR:Nello studio di IZ c'era anche un altro dottore. Ho lavorato solo un paio di volte con il . Non ricordo quando perché è capitato solo due volte. Persona_7
ADR:Non ho mai lavorato a OL. Ho lavorato a Pomigliano d'Arco dove assistevo il Dottore compatibilmente con i miei orari di lavoro..
ADR:Di sabato ho lavorato due volte con il a IZ. Non ho mai lavorato di Persona_7 sabato con in quanto io so che raggiungeva la famiglia a Firenze”. CP_1 5.
Queste essendo le risultanze processuali ed avendo già innanzi delimitato il thema decidendum , va rilevato che la controversia va decisa sulla scorta della puntuale ripartizione dell'onere della prova tra le parti. Ed infatti era parte ricorrente che avrebbe dovuto offrire la prova puntuale e precisa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni d assistente studio odontoiatrico.
In realtà, nessuno dei testimoni è stato in grado di riferire nel dettaglio, né poteva in ordine alle mansioni svolte in maniera continuativa dalla ricorrente, così come in ordine all'orario di lavoro. La probatio cui era chiamata la ricorrente era sotto tal profilo difficoltosa e avrebbe necessitato di un testimone che frequentasse lo studio del resistente in maniera meno saltuaria e sporadica rispetto a quanto facevano i testimoni che - attesa la loro qualità di pazienti- non erano evidentemente presenti in modo assiduo in studio, né quando vi ci si recavano si fermavano oltre il tempo della visita. Non vi è insomma -sulla base delle dichiarazioni innanzi riportate- lo spazio per avere un quadro preciso delle mansioni e degli orari settimanali svolti dalla ricorrente, né dalle circostanze fattuali riferite dai testimoni è possibile trarre elementi dai quali desumere in maniera certa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di assistente studio odontoiatrico.
In particolare i testi di parte resistente e hanno riferito di non avere visto mai la Per_8 Tes_3 ricorrente nello studio del Dott. CP_1
La testimone ha riferito di essere paziente dell'altro medico presente ovvero del Tes_5 Per_7
non convenuto nel presente giudizio, e, pertanto, le circostanze riferite appaiono
[...] irrilevanti.
Anche il teste cognato della ricorrente, ha riferito che la assisteva il dott.Nicola Tes_2 Pt_1
) .Benché il teste abbia riferito che quando lui era stato paziente del Dott. la CP_3 CP_1 ricorrente svolgeva le mansioni di assistente alla poltrona , deve tenersi conto che il teste si è curato dal Dott, solo 3-4 volte;
tale testimonianza è insufficiente per ritenere che la CP_1 ricorrente ha svolto mansioni di assistente alla poltrona per gli orari indicati in ricorso dal 2014 al
2020 (d'altronde il teste riferisce le circostanze solo per il periodo dal 2018/2019 al 2020).
Infine ha riferito per lo più circostanze apprese de relato actoris ed anche lei, Controparte_5 come il ha riferito di essere stata paziente del Dott,. solo 2-3 volte essendosi Tes_2 CP_1 recata maggiormente per far curare la figlia dall'altro dottore ) . Persona_10
E'noto che, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”. (cfr. tra le tante Corte di
Cassazione sentenza n. 569 del 15/01/2015).
Infine il teste ha confermato la presenza della ricorrente presso lo studio del Testimone_1 Dott. dichiarando di averla presentata lui al resistente per fare le pulizie nello studio di CP_1
IZ. Il teste ha riferito che la ricorrente era saltuariamente presente ad assistere lo e CP_1 di averla vista pulire e sistemare lo studio.
Ebbene dalle testimonianze certamente si evince la presenza della ricorrente presso lo studio del
Dott. presenza che d'altronde è confermata dallo stesso resistente;
non può però ritenersi CP_1 raggiunta la prova circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di assistente alla poltrona dal 7 settembre 2014 al 9 marzo 2020.
D'altronde, secondo quanto è emerso dalle risultanze probatorie, erano presenti nello studio medico due dottori facenti capo a detto studio e la ricorrente è stata vista lavorare ed assistere prevalentemente l'altro dottore ( ). Persona_10
6.
Va, però, fatta una precisazione. Il resistente ammette la presenza della ricorrente per circa 2/3 volte al mese per lo svolgimento di attività di pulizia e dichiara che per ogni giornata le corrispondeva una retribuzione di circa € 40,00 .
Non appare credibile la prospettazione di parte resistente secondo cui la prestazione era svolta in piena autonomia in quanto è evidente che nel lavoro di pulizia manca una sia pur minima organizzazione di impresa;
inoltre, l'addetto alle pulizie non assume alcun rischio economico su di sé, mentre l'assunzione del rischio caratterizza il lavoro autonomo. Nella specie è incontestato che la ricorrente è stata presente con continuità- benchè per pochi giorni al mese- presso lo studio del
Dott. (dal 2014 al 2020) e che ha percepito sempre la stessa retribuzione (indicata dal CP_1 resistente in €40,00). Tali elementi (ripetitività e continuità delle mansioni, assenza rischio di impresa, retribuzione fissa) inducono a ritenere esistente un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti quantomeno per lo svolgimento dell' attività di pulizia.
In assenza della prova (gravante sulla ricorrente) circa l'orario di lavoro osservato, deve ritenersi equa e proporzionata la retribuzione percepita per l'attività svolta.
Merita accoglimento solo la domanda relativa al pagamento della 13^ mensilità e t.f.r. in difetto di prova del pagamento in quanto, una volta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, spetta al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova di avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento. La parte citata in giudizio non ha provato di aver corrisposto tali somme non avendo prodotto bonifici o quietanze di pagamento.
In merito alla quantificazione, si può tenere conto delle somme percepite dalla ricorrente (ovvero circa 40€ per 2-3 volte al mese) ed appare equo quantificare le somme dovute a titolo di 13° e t.f.r. in € 1320,00 (ai fini del calcolo si è tenuto conto di una retribuzione mensile di circa 120€ per un periodo di 5 anni e mezzo) oltre interessi legali e rivalutazione.
Ne consegue che va condannato al pagamento di €1320,00 oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo.
7.
Va rigettata la domanda dei confronti del non essendo stata fornito Controparte_2 alcun elemento utile per potere ritenere l'esistenza di un unico centro di interessi. Così come deve essere rigettata la domanda proposta dal resistente in via riconvenzionale di condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso non essendoci prova che la ricorrente avrebbe presentato le dimissioni senza preavviso.
8.
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite considerato che parte ricorrente ha rifiutato la proposta transattiva formulata dalla Scrivente ed accettata da parte resistente all'udienza del 26.5.2022.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
[...]
, in data 9.8.2021, così provvede: Parte_1
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna , al pagamento in Controparte_1 favore di , della complessiva somma di € 1320,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 moneta
2) rigetta nel resto il ricorso;
3)rigetta la domanda riconvenzionale
4)compensa le spese di lite
Così deciso in Benevento il 2.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mari