Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1964, n. 1413
Articolo 2
Versione
19 gennaio 1965
Art. 1.
Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all' art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737 , sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 91.450.000 per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 91.450.000 per l'esercizio finanziario 1965.
La somma complessiva di lire 6.401.500.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sara' iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di:
lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
annue lire 140.400.000 e lire 42.500.000 per gli esercizi dal 1965 al 1998;
lire 70.200.000 e lire 21.250.000 per l'esercizio 1999.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1965