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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro, in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 22 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16817/2023 avente ad OGGETTO: ape sociale – ratei non corrisposti TRA
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Raffaele Auricchio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco alla via Circumvallazione n.20;
- OPPONENTE– E
in persona del legale rappresentante pro tempore rapp.to e difeso CP_1 dall'avv. Maria Sofia Lizzi e domiciliato come in atti
- OPPOSTO-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14.09.23 parte ricorrente, dopo aver premesso u e che: in data 05.07.2021 aveva inoltrato all' contestualmente due CP_1 s domande ai fini del riconoscimento del proprio diritto a percepire l'Ape sociale;
che in particolare aveva presentato una domanda per la verifica preliminare delle condizioni di accesso alla prestazione ed alla relativa copertura finanziaria, nonchè una domanda ai fini del diritto all'anticipo pensionistico;
che l' gli aveva comunicato che non era possibile CP_1 accogliere la domanda in quanto gli era stato riconosciuto il 67% di menomazione in luogo del requisito minimo di invalidità previsto per l'Ape sociale del 74%; che avverso tale diniego aveva inoltrato ricorso al Comitato Provinciale il quale aveva confermato la reiezione della CP_1 domanda sostenendo che il grado di invalidità civile, a seguito di revisione sanitaria, era ridotto ad una percentuale compresa tra il 34 % e il 73% da luglio 2021; che in realtà, a seguito di domanda amministrativa del 13.02.2020, parte ricorrente aveva dapprima ottenuto riconoscimento di invalidità al 100% e successivamente, a seguito di revisione del 18.11.2021, l' gli aveva riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa nella CP_1 misura del 60%; che avverso tale ultimo accertamento aveva proposto ricorso per ATP, al termine del quale era stato riconosciuto invalido totale al 100% dal 13.02.2020 e invalido al 80% dal mese di novembre 2021.
Chiedeva, pertanto, nelle proprie conclusioni : “accertare il diritto di parte ricorrente all'anticipo pensionistico per Ape sociale con decorrenza da agosto 2021 a maggio 2023; accertare, altresì, che il rateo mensile lordo della prestazione spettante è pari ad euro 1.500,00; condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei
CP_1 della prestazione per il periodo da agosto 2021 a maggio 2023 nell'importo complessivo di euro 33.000,00 oltre alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali decorrenti dalla data di maturazione mensile di ogni singolo rateo al saldo effettivo della prestazione;
in subordine condannare in via generica l al
CP_1 pagamento in favore del ricorrente della prestazione in oggetto per il medesimo periodo innanzi indicato;
condannare l' al pagamento delle spese e dei compensi
CP_1 professionali con attribuzione”. Si costituiva l' con propria memoria chiedendo il rigetto del ricorso in
CP_1 quanto dalla relazione amministrativa e dalla documentazione allegata emergeva che il ricorrente non possedeva una invalidità pari o superiore al 74% nel periodo considerato. Dopo alcuni rinvii motivati dalla possibilità di raggiungere una soluzione in via amministrativa, le parti depositavano comunicazione con cui si dava atto dell'intervenuto provvedimento di liquidazione - Mod TE08 – in data 10.04.2025 da parte dell' con pagamento previsto per il 20 maggio
CP_1 2025 e con riconoscimento di arretrati maturati per un importo lordo di € 31.351,90. Il Giudice all'esito dell'odierna udienza di discussione, sentite le conclusioni delle parti, pronunciava sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui era data lettura.
Risulta per tabulas la circostanza che l' – nelle more del giudizio – ha CP_1 provveduto al pagamento alla parte ricorrente della prestazione richiesta, comprensiva degli arretrati maturati e non corrisposti, come da comunicazione di liquidazione del 14 aprile 2025 (cfr. mod TE08 in atti). Preso atto di quanto sopra e rilevato - pertanto - il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di pagamento della somma costituita degli arretrati della prestazione assistenziale maturati e non corrisposti per il periodo oggetto di domanda. Deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto concerne il pagamento dell'importo costituente la sorta capitale complessiva formata dai ratei maturati, come si evince dalla comunicazione di liquidazione (cfr. supra).
Siffatta pronuncia - di contenuto dichiarativo - deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Residua invece a carico dell l'obbligo di pagamento degli interessi CP_1 legali maturati sui ratei a decorrere dalle rispettive scadenze e sino all'effettivo soddisfo, che non risultano conteggiati nella erogata prestazione (cfr. TE08) per cui l'istituto resistente deve essere condannato al pagamento degli stessi, decorrenti dalle singole scadenze dei ratei all'effettivo soddisfo.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in considerazione del fatto che il pagamento è avvenuto solo in epoca di gran lunga successiva al deposito ed alla notifica del ricorso.
PQM
il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo al pagamento in favore del ricorrente della sorta capitale costituita dalla somma liquidata a titolo di ratei maturati e non ricossi di Ape Sociale da agosto 2021 a maggio 2023;
- condanna l' al pagamento degli interessi legali maturati sui CP_1 singoli ratei della prestazione dalle rispettive scadenze al saldo:
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi euro 1.860,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge. Napoli 22 maggio 2025 Il Giudice dott. Maria Rosaria Elmino