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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/10/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3898/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato in [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Bianca Maria Innocenti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 6.8.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento dei figli minori e , nati rispettivamente il 27.4.2018 e il Per_1 Per_2
1 19.10.2019 dalla relazione sentimentale fra loro intercorsa e ormai cessata;
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori Per_1
e e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_2
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
(quanto al contenuto essenziale concernente i minori) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“1) I figli restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia;
2) I figli trascorreranno il 50% del tempo presso l'abitazione della madre ed il restante 50% presso l'abitazione del padre, pertanto ciascun genitore provvederà personalmente e direttamente al loro mantenimento.
Il regime di visita sarà concordato tra i genitori in base ai rispettivi turni che si impegnano a comunicare tempestivamente.
In ogni caso il padre potrà vedere e tener i figli un week end alternato con la mamma, dal venerdì dopo scuola, durante i giorni di frequenza scolastica e dalle 14.00 nei giorni di chiusura scolastica, fino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola;
2 3) Entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane di ferie anche non consecutive in estate, impegnandosi preferibilmente a comunicare il periodo feriale entro il
30 giugno e una settimana durante il periodo invernale;
4) Le festività natalizie e pasquali verranno ripartite tra i genitori al 50% secondo il criterio dell'alternanza;
5) Per le altre festività 25 aprile, 1 maggio ponti infrasettimanali e compleanni i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza;
6) I coniugi dichiarano che ciascuno provvederà direttamente al mantenimento dei figli, mentre le spese straordinarie saranno ripartite al 50%;
7) Il sig. autorizza la sig.ra a richiedere e trattenere l'assegno unico per i figli CP_1 Pt_1
nella misura del 100% e si dichiara fin d'ora disponibile a sottoscrivere eventuali documenti per la richiesta all'Inps”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato in [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Bianca Maria Innocenti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 6.8.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento dei figli minori e , nati rispettivamente il 27.4.2018 e il Per_1 Per_2
1 19.10.2019 dalla relazione sentimentale fra loro intercorsa e ormai cessata;
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori Per_1
e e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_2
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
(quanto al contenuto essenziale concernente i minori) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“1) I figli restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia;
2) I figli trascorreranno il 50% del tempo presso l'abitazione della madre ed il restante 50% presso l'abitazione del padre, pertanto ciascun genitore provvederà personalmente e direttamente al loro mantenimento.
Il regime di visita sarà concordato tra i genitori in base ai rispettivi turni che si impegnano a comunicare tempestivamente.
In ogni caso il padre potrà vedere e tener i figli un week end alternato con la mamma, dal venerdì dopo scuola, durante i giorni di frequenza scolastica e dalle 14.00 nei giorni di chiusura scolastica, fino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola;
2 3) Entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli due settimane di ferie anche non consecutive in estate, impegnandosi preferibilmente a comunicare il periodo feriale entro il
30 giugno e una settimana durante il periodo invernale;
4) Le festività natalizie e pasquali verranno ripartite tra i genitori al 50% secondo il criterio dell'alternanza;
5) Per le altre festività 25 aprile, 1 maggio ponti infrasettimanali e compleanni i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza;
6) I coniugi dichiarano che ciascuno provvederà direttamente al mantenimento dei figli, mentre le spese straordinarie saranno ripartite al 50%;
7) Il sig. autorizza la sig.ra a richiedere e trattenere l'assegno unico per i figli CP_1 Pt_1
nella misura del 100% e si dichiara fin d'ora disponibile a sottoscrivere eventuali documenti per la richiesta all'Inps”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
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