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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'08.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1337/2018 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Quarto n. 10, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Floriana C.F._1
Pelligra del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Ragusa del 28.03.2018;
RICORRENTE contro:
nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...], rue De Controparte_1 l'Hotel de Ville 14/1/2, C.F. ; C.F._2
nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...], rue Parte_2
Malhian n. 3, C.F. ; C.F._3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Santino Garufi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.05.2018 - esponendo di avere prestato Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze di e Controparte_1 Parte_2
quale operaio qualificato assegnato all'esecuzione di opere edili e di giardinaggio presso
[...] la villetta di loro proprietà in Vittoria (RG), strada per Scoglitti-via Borgo n. 36, lavorando dalle h. 07.00 alle h.12.00 e dalle h.14.00 alle h.17.00 per quindici giorni al mese, in difetto di regolare assunzione, e di avere unicamente percepito la somma di € 1.430,00 - ha chiesto volersi condannare i predetti, accertato e dichiarato il descritto rapporto di lavoro subordinato, al pagamento della complessiva somma di € 10.003,82, comprensiva del maturato TFR, in applicazione del C.C.N.L. Edilizia e Industria, “oltre il risarcimento dei danni subiti per il mancato versamento dei contributi previdenziali per il periodo lavorativo, nella misura che sarà ritenuta in via equitativa”. Costituitisi in lite, e hanno Controparte_1 Parte_2 invocato il rigetto della domanda, contestando in radice l'ex adverso allegato rapporto di lavoro subordinato e deducendo che il ricorrente aveva eseguito le lavorazioni di cui in ricorso quale prestatore d'opera ex art. 2222 c.c. - completandole nell'arco di 25 giorni tra l'estate 2011 e la Pasqua 2012, con conseguente prescrizione del vantato credito -, in assoluta autonomia, con attrezzatura propria e senza alcun vincolo orario, percependo il convenuto compenso di € 3.430,00.
Disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'08.11.2024.
***
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso.
A fronte della radicale negazione del rapporto di lavoro subordinato dedotto a fondamento delle domande formulate in ricorso, si è invero unicamente appagato di Parte_1 offrire sommaria descrizione delle prestazioni svolte (i.e. realizzazione cordoli e massetti, smontaggio e rimontaggio delle inferriate delle finestre e dei balconi, posa di pavimento, sistemazione guaina bituminosa, sistemazione impianto di irrigazione, potatura piante e pulitura piscina) senza meglio circostanziare, neppure all'esito delle difese esposte dai resistenti, i caratteri rivelatori della contestata subordinazione, che ha unicamente offerto di dimostrare articolando prova testimoniale volta a confermare che esso ricorrente ebbe ad eseguire le descritte opere “per otto ore al giorno (dalle h.7,00 alle h.12,00 e dalle h.14,00 alle h.17,00) e per almeno 15 giorni in ogni mese” presso la villetta dei resistenti e sotto le loro direttive, e “nel mese di giugno 2013 (…) ad allungare in altezza i paletti in ferro, già esistenti, relativi alla recinzione della villetta dei resistenti, mediante anche la saldatura”, lavoro, quest'ultimo, svolto nel corso di una settimana con l'ausilio di uno degli indicati testimoni. Premesso che ogni attività lavorativa può essere astrattamente assunta ad oggetto di rapporto di lavoro autonomo o subordinato, le prestazioni essendo in ambo le ipotesi soggette alle direttive impartite dal committente o dal datore di lavoro, e che, giusta consolidato indirizzo della Suprema Corte, “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr. CASS. n. 4500/2007; ma vedi anche ex plurimis CASS. n. 9256/2009; CASS. n. 23455/2009), nel caso sub iudice appare evidente che il ricorrente, ingaggiato dai resistenti per l'occasionale svolgimento di opere edili e di giardinaggio in immobile di loro proprietà (fuori dunque dall'esercizio di ogni attività d'impresa) - lavori eseguiti con impiego di attrezzature e strumenti portati dal lavoratore, all'uopo altresì avvalsosi di collaboratore, senza alcun vincolo di orario e con incontestata pattuizione di corrispettivo commisurato al risultato - abbia svolto le prestazioni di cui in ricorso con pienezza di autonomia organizzativa e in difetto di vincolo di subordinazione alcuno. Attesa l'omessa prova del fatto costitutivo posto a fondamento delle pretese creditorie vantate in ricorso, la domanda attorea va dunque rigettata perché infondata, con conseguente condanna del ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1337/2018 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta la domanda;
condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per Parte_2 compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 15 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'08.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1337/2018 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Quarto n. 10, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Floriana C.F._1
Pelligra del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Ragusa del 28.03.2018;
RICORRENTE contro:
nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...], rue De Controparte_1 l'Hotel de Ville 14/1/2, C.F. ; C.F._2
nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...], rue Parte_2
Malhian n. 3, C.F. ; C.F._3 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Santino Garufi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.05.2018 - esponendo di avere prestato Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze di e Controparte_1 Parte_2
quale operaio qualificato assegnato all'esecuzione di opere edili e di giardinaggio presso
[...] la villetta di loro proprietà in Vittoria (RG), strada per Scoglitti-via Borgo n. 36, lavorando dalle h. 07.00 alle h.12.00 e dalle h.14.00 alle h.17.00 per quindici giorni al mese, in difetto di regolare assunzione, e di avere unicamente percepito la somma di € 1.430,00 - ha chiesto volersi condannare i predetti, accertato e dichiarato il descritto rapporto di lavoro subordinato, al pagamento della complessiva somma di € 10.003,82, comprensiva del maturato TFR, in applicazione del C.C.N.L. Edilizia e Industria, “oltre il risarcimento dei danni subiti per il mancato versamento dei contributi previdenziali per il periodo lavorativo, nella misura che sarà ritenuta in via equitativa”. Costituitisi in lite, e hanno Controparte_1 Parte_2 invocato il rigetto della domanda, contestando in radice l'ex adverso allegato rapporto di lavoro subordinato e deducendo che il ricorrente aveva eseguito le lavorazioni di cui in ricorso quale prestatore d'opera ex art. 2222 c.c. - completandole nell'arco di 25 giorni tra l'estate 2011 e la Pasqua 2012, con conseguente prescrizione del vantato credito -, in assoluta autonomia, con attrezzatura propria e senza alcun vincolo orario, percependo il convenuto compenso di € 3.430,00.
Disattese le formulate istanze istruttorie e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'08.11.2024.
***
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso.
A fronte della radicale negazione del rapporto di lavoro subordinato dedotto a fondamento delle domande formulate in ricorso, si è invero unicamente appagato di Parte_1 offrire sommaria descrizione delle prestazioni svolte (i.e. realizzazione cordoli e massetti, smontaggio e rimontaggio delle inferriate delle finestre e dei balconi, posa di pavimento, sistemazione guaina bituminosa, sistemazione impianto di irrigazione, potatura piante e pulitura piscina) senza meglio circostanziare, neppure all'esito delle difese esposte dai resistenti, i caratteri rivelatori della contestata subordinazione, che ha unicamente offerto di dimostrare articolando prova testimoniale volta a confermare che esso ricorrente ebbe ad eseguire le descritte opere “per otto ore al giorno (dalle h.7,00 alle h.12,00 e dalle h.14,00 alle h.17,00) e per almeno 15 giorni in ogni mese” presso la villetta dei resistenti e sotto le loro direttive, e “nel mese di giugno 2013 (…) ad allungare in altezza i paletti in ferro, già esistenti, relativi alla recinzione della villetta dei resistenti, mediante anche la saldatura”, lavoro, quest'ultimo, svolto nel corso di una settimana con l'ausilio di uno degli indicati testimoni. Premesso che ogni attività lavorativa può essere astrattamente assunta ad oggetto di rapporto di lavoro autonomo o subordinato, le prestazioni essendo in ambo le ipotesi soggette alle direttive impartite dal committente o dal datore di lavoro, e che, giusta consolidato indirizzo della Suprema Corte, “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr. CASS. n. 4500/2007; ma vedi anche ex plurimis CASS. n. 9256/2009; CASS. n. 23455/2009), nel caso sub iudice appare evidente che il ricorrente, ingaggiato dai resistenti per l'occasionale svolgimento di opere edili e di giardinaggio in immobile di loro proprietà (fuori dunque dall'esercizio di ogni attività d'impresa) - lavori eseguiti con impiego di attrezzature e strumenti portati dal lavoratore, all'uopo altresì avvalsosi di collaboratore, senza alcun vincolo di orario e con incontestata pattuizione di corrispettivo commisurato al risultato - abbia svolto le prestazioni di cui in ricorso con pienezza di autonomia organizzativa e in difetto di vincolo di subordinazione alcuno. Attesa l'omessa prova del fatto costitutivo posto a fondamento delle pretese creditorie vantate in ricorso, la domanda attorea va dunque rigettata perché infondata, con conseguente condanna del ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1337/2018 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta la domanda;
condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per Parte_2 compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 15 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella