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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1718/2025 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Ylenia Zaira C.F._1
NO (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in CodiceFiscale_2
Castellammare di Stabia (NA) alla Via Giuseppe Cosenza n. 277
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Rosa Abagnale C.F._3
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di C.F._4
Stabia (NA) al Viale Don Giovanni Bosco n. 6
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 30.04.2025, chiedeva Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
in Castellammare di Stabia (NA) in data 24.04.2017 (atto n. 23, parte II, serie A, anno CP_1
2017). Dall'unione delle parti nasceva, in data 04.07.2017, un'unica figlia, Persona_1
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che, a seguito di ricorso per separazione consensuale, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1254 pubblicata il 30.04.2024 e passata in giudicato, aveva disposto la separazione personale dei coniugi omologando i patti e le condizioni dagli stessi fissati nel ricorso introduttivo.
In particolare: la figlia minore, veniva affidata ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre cui veniva assegnata la casa coniugale condotta in locazione e sita in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Grotta San Biagio n. 42 B;
veniva regolamentato il diritto di visita del padre in ragione di due pomeriggi a settimana, ovvero il martedì
e il giovedì, prelevando la minore da scuola e provvedendo a riaccompagnarla a casa della madre alle ore 20:30, e due fine settimana alterni al mese dal sabato mattina alla domenica sera;
veniva altresì posto a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia Controparte_1 minore versando alla la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo le Parte_1 variazioni ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla veniva infine disposto in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Dunque, non essendosi i coniugi più riconciliati a far data dal deposito del ricorso introduttivo del procedimento di separazione, la ricorrente concludeva chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con con conferma delle Controparte_1 statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1254 del 30.04.2024.
Disposta con decreto del 02.05.2025 la comparizione dei coniugi per l'udienza del 24.11.2025, il ricorso ed il decreto venivano notificati al resistente.
Si costituiva in giudizio, in data 12.11.2025, deducendo che i coniugi erano Controparte_1 addivenuti ad una risoluzione bonaria e consensuale in ordine alle condizioni del divorzio e, dunque, acconsentendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
All'udienza del 03.11.2025 il Giudice delegato procedeva all'ascolto delle parti ed all'esperimento dell'infruttuoso tentativo di conciliazione.
2 Dunque, preso atto della concorde volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, confermava in via provvisoria tali condizioni e riservava la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM per le conclusioni di sua competenza.
Quest'ultimo, in data 12.12.2025 concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni della separazione.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castellammare di Stabia
(NA) in data 24.04.2017 da e . Parte_1 Controparte_1
In primo luogo, infatti, la ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente non si è opposta, così confermando per facta concludentia
l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione.
In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi senz'altro più di 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento di separazione consensuale recante R.G. 3397/2023 e conclusosi con sentenza n. 1254 pubblicata il 30.04.2024 e passata in giudicato, giusta attestazione di cancelleria in atti.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in abitazioni differenti, il fallimento del tentativo di conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine all' unione coniugale costantemente manifesta dai coniugi durante tutto l'iter giudiziario.
Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Castellammare di Stabia (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori riguardanti, in particolare, la figlia minore Per_1 come già anticipato, all'udienza di comparizione del 24.11.2025 le parti hanno chiesto la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione le quali, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conformi agli interessi della minore ed al suo diritto alla bigenitorialità,
3 possono senz'altro essere recepite dal Tribunale e poste alla base della presente decisione, nei termini riportati in dispositivo.
Entrambe le parti in sede di comparizione personale all'udienza del 24.11.2025 hanno dichiarato di avere una serena gestione della figlia minore e buoni rapporti tra loro;
la ha dichiarato Parte_1 di lavorare come parrucchiera, come dipendente in un locale a Castellammare di Stabia, e di percepire circa euro 500,00 al mese di stipendio, e vivere con la bambina in una casa in locazione;
l' di lavorare al supermercato 365 a Torre Annunziata, di percepire uno stipendio di euro CP_1
1.200,00 netti di non avere altre fonti di reddito, nè immobili di proprietà.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
in Castellammare di Stabia (NA) in data 24.04.2017 (atto n. 23, C.F._3 parte II, serie A, anno 2017);
2) la casa coniugale sita in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Grotta San Biagio n. 42 B – condotta in locazione – viene assegnata alla sig.ra nell'interesse Parte_1 della figlia minore Persona_1
3) la figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 abitazione e residenza presso la madre;
4) in merito alla regolamentazione del diritto di visita spettante al genitore non collocatario, il sig. trascorrerà con la minore due pomeriggi a settimana, ovvero il martedì e il CP_1 giovedì, prelevando la minore da scuola e provvedendo a riaccompagnarla a casa della madre alle ore 20:30, e due fine settimana alterni al mese dal sabato mattina alla domenica sera presso l'abitazione dei nonni paterni fino a quando l' non troverà una CP_1 sistemazione autonoma.
Per quanto concerne le festività, nel corso di quelle natalizie, la piccola trascorrerà, Per_1 secondo il criterio dell'alternanza, negli anni pari, la Vigilia di Natale, di Capodanno e dell'Epifania con la madre e i giorni di Natale, Capodanno ed Epifania dello stesso anno con il padre. La Pasqua invece sarà trascorsa dalla minore negli anni dispari con la madre, e
4 quindi il lunedì in albis con il padre dalle ore 8.00 alle ore 20.00, secondo il criterio dell'alternanza, negli anni pari, invece, la minore trascorrerà la Pasqua con il papà e la
Pasquetta con la madre, con previsione di pernottamento non appena il padre avrà trovato una dimora stabile prendendo in locazione una sua abitazione. Per quanto riguarda le vacanze estive, la minore per esigenze proprie della madre trascorrerà con la stessa la settimana di ferragosto, mentre con il padre due settimane a sua scelta anche non consecutive, da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno, ove preleverà giornalmente la minore trascorrendo con lei giornate in spiaggia, e/o attività ludico – ricreative, dalle ore
9.00 alle ore 21.00; con pernottamento una volta che il padre avrà trovato una dimora stabile prendendo in locazione una sua abitazione. Fermo restando che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, attenendosi in ogni caso a quanto pattuito e sottoscritto nel piano genitoriale;
5) il sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia, verserà alla sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo le variazioni ISTAT come per legge;
6) l'assegno unico universale, o altra misura equivalente, sarà percepito al 50% dal sig. CP_1
e al 50% dalla sig.ra nell'interesse della figlia Parte_1 Persona_1
7) le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% caduno. In caso di disaccordo sulla qualificazione della natura della spesa, salvo non sia predisposto diversamente nel piano genitoriale, i coniugi si impegnano a far riferimento al Protocollo del
Tribunale di Torre Annunziata del 06.07.2021 avente ad oggetto la ripartizione delle spese straordinarie;
8) i coniugi danno altresì reciprocamente atto che ogni questione patrimoniale relativa al pregresso matrimonio è stata integralmente e definitivamente risolta, non avendo più null'altro a pretendere reciprocamente e dichiarandosi entrambi soddisfatti delle predette condizioni;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022;
5 10) spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1718/2025 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Ylenia Zaira C.F._1
NO (C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in CodiceFiscale_2
Castellammare di Stabia (NA) alla Via Giuseppe Cosenza n. 277
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Rosa Abagnale C.F._3
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di C.F._4
Stabia (NA) al Viale Don Giovanni Bosco n. 6
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 24.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 30.04.2025, chiedeva Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
in Castellammare di Stabia (NA) in data 24.04.2017 (atto n. 23, parte II, serie A, anno CP_1
2017). Dall'unione delle parti nasceva, in data 04.07.2017, un'unica figlia, Persona_1
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che, a seguito di ricorso per separazione consensuale, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1254 pubblicata il 30.04.2024 e passata in giudicato, aveva disposto la separazione personale dei coniugi omologando i patti e le condizioni dagli stessi fissati nel ricorso introduttivo.
In particolare: la figlia minore, veniva affidata ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre cui veniva assegnata la casa coniugale condotta in locazione e sita in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Grotta San Biagio n. 42 B;
veniva regolamentato il diritto di visita del padre in ragione di due pomeriggi a settimana, ovvero il martedì
e il giovedì, prelevando la minore da scuola e provvedendo a riaccompagnarla a casa della madre alle ore 20:30, e due fine settimana alterni al mese dal sabato mattina alla domenica sera;
veniva altresì posto a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia Controparte_1 minore versando alla la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo le Parte_1 variazioni ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla veniva infine disposto in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Dunque, non essendosi i coniugi più riconciliati a far data dal deposito del ricorso introduttivo del procedimento di separazione, la ricorrente concludeva chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con con conferma delle Controparte_1 statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1254 del 30.04.2024.
Disposta con decreto del 02.05.2025 la comparizione dei coniugi per l'udienza del 24.11.2025, il ricorso ed il decreto venivano notificati al resistente.
Si costituiva in giudizio, in data 12.11.2025, deducendo che i coniugi erano Controparte_1 addivenuti ad una risoluzione bonaria e consensuale in ordine alle condizioni del divorzio e, dunque, acconsentendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
All'udienza del 03.11.2025 il Giudice delegato procedeva all'ascolto delle parti ed all'esperimento dell'infruttuoso tentativo di conciliazione.
2 Dunque, preso atto della concorde volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, confermava in via provvisoria tali condizioni e riservava la causa in decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM per le conclusioni di sua competenza.
Quest'ultimo, in data 12.12.2025 concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni della separazione.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castellammare di Stabia
(NA) in data 24.04.2017 da e . Parte_1 Controparte_1
In primo luogo, infatti, la ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente non si è opposta, così confermando per facta concludentia
l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione.
In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi senz'altro più di 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento di separazione consensuale recante R.G. 3397/2023 e conclusosi con sentenza n. 1254 pubblicata il 30.04.2024 e passata in giudicato, giusta attestazione di cancelleria in atti.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in abitazioni differenti, il fallimento del tentativo di conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine all' unione coniugale costantemente manifesta dai coniugi durante tutto l'iter giudiziario.
Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Castellammare di Stabia (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori riguardanti, in particolare, la figlia minore Per_1 come già anticipato, all'udienza di comparizione del 24.11.2025 le parti hanno chiesto la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione le quali, non contrastando con norme inderogabili ed essendo conformi agli interessi della minore ed al suo diritto alla bigenitorialità,
3 possono senz'altro essere recepite dal Tribunale e poste alla base della presente decisione, nei termini riportati in dispositivo.
Entrambe le parti in sede di comparizione personale all'udienza del 24.11.2025 hanno dichiarato di avere una serena gestione della figlia minore e buoni rapporti tra loro;
la ha dichiarato Parte_1 di lavorare come parrucchiera, come dipendente in un locale a Castellammare di Stabia, e di percepire circa euro 500,00 al mese di stipendio, e vivere con la bambina in una casa in locazione;
l' di lavorare al supermercato 365 a Torre Annunziata, di percepire uno stipendio di euro CP_1
1.200,00 netti di non avere altre fonti di reddito, nè immobili di proprietà.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
in Castellammare di Stabia (NA) in data 24.04.2017 (atto n. 23, C.F._3 parte II, serie A, anno 2017);
2) la casa coniugale sita in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Grotta San Biagio n. 42 B – condotta in locazione – viene assegnata alla sig.ra nell'interesse Parte_1 della figlia minore Persona_1
3) la figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 abitazione e residenza presso la madre;
4) in merito alla regolamentazione del diritto di visita spettante al genitore non collocatario, il sig. trascorrerà con la minore due pomeriggi a settimana, ovvero il martedì e il CP_1 giovedì, prelevando la minore da scuola e provvedendo a riaccompagnarla a casa della madre alle ore 20:30, e due fine settimana alterni al mese dal sabato mattina alla domenica sera presso l'abitazione dei nonni paterni fino a quando l' non troverà una CP_1 sistemazione autonoma.
Per quanto concerne le festività, nel corso di quelle natalizie, la piccola trascorrerà, Per_1 secondo il criterio dell'alternanza, negli anni pari, la Vigilia di Natale, di Capodanno e dell'Epifania con la madre e i giorni di Natale, Capodanno ed Epifania dello stesso anno con il padre. La Pasqua invece sarà trascorsa dalla minore negli anni dispari con la madre, e
4 quindi il lunedì in albis con il padre dalle ore 8.00 alle ore 20.00, secondo il criterio dell'alternanza, negli anni pari, invece, la minore trascorrerà la Pasqua con il papà e la
Pasquetta con la madre, con previsione di pernottamento non appena il padre avrà trovato una dimora stabile prendendo in locazione una sua abitazione. Per quanto riguarda le vacanze estive, la minore per esigenze proprie della madre trascorrerà con la stessa la settimana di ferragosto, mentre con il padre due settimane a sua scelta anche non consecutive, da individuarsi entro il 30 maggio di ogni anno, ove preleverà giornalmente la minore trascorrendo con lei giornate in spiaggia, e/o attività ludico – ricreative, dalle ore
9.00 alle ore 21.00; con pernottamento una volta che il padre avrà trovato una dimora stabile prendendo in locazione una sua abitazione. Fermo restando che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della stessa, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, attenendosi in ogni caso a quanto pattuito e sottoscritto nel piano genitoriale;
5) il sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia, verserà alla sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo le variazioni ISTAT come per legge;
6) l'assegno unico universale, o altra misura equivalente, sarà percepito al 50% dal sig. CP_1
e al 50% dalla sig.ra nell'interesse della figlia Parte_1 Persona_1
7) le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% caduno. In caso di disaccordo sulla qualificazione della natura della spesa, salvo non sia predisposto diversamente nel piano genitoriale, i coniugi si impegnano a far riferimento al Protocollo del
Tribunale di Torre Annunziata del 06.07.2021 avente ad oggetto la ripartizione delle spese straordinarie;
8) i coniugi danno altresì reciprocamente atto che ogni questione patrimoniale relativa al pregresso matrimonio è stata integralmente e definitivamente risolta, non avendo più null'altro a pretendere reciprocamente e dichiarandosi entrambi soddisfatti delle predette condizioni;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c., come introdotto dal D.L.vo. 149/2022;
5 10) spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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