TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori: 1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella causa civile iscritta al N.1619/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi nata a [...] il [...], e Parte_2 Parte 1
,
nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. NUZZO MICHELE, presso il quale elettivamente domiciliano e avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio" contratto dai ricorrenti in data 22/12/2007.
CONCLUSIONI: Le parti chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69). I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3
n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 23/05/2019 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa depositato in data
25/07/2019. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente. Le parti che hanno tre figli PE nata il [...]; Per 2 nato il [...]; Per 3, nata il
26/06/2014) – hanno concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. la casa familiare, sita in Maddaloni (CE) al Viale Europa n. 13, di proprietà della genitrice Pt 1 con tutti i mobili e gli arredi esistenti, resta alla stessa assegnata che vi abiterà unitamente ai figli minori;
2. entrambi i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente un eventuale cambiamento di residenza o di domicilio, ai fini della rispettiva reperibilità;
3. i tre figli minori, PE , PE e PE, restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati con domicilio preferenziale presso la madre nella casa familiare;
resta inteso che le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Entrambi i genitori si impegnano a garantire ai minori rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. Parte 2 potrà tenere con sé tutti e tre i figli minori congiuntamente:
- nel corso di ogni settimana, due pomeriggi a settimana: il martedì e giovedì prelevando
-
ognuno di loro all'uscita da scuola sino alle ore 19.00 mentre durante il periodo estivo e di vacatio scolastica il padre potrà tenerli con sè nei medesimi giorni dalle 16:00 sino alle
19:00; - nei fine settimana alternati, dalle 17.00 del venerdì alle 17.00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, il sig. Pt_2 terrà con sè i figli ad anni alterni, dal 23 al 30 Pt 1 per il primo dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando dalla sig.ra anno;
- nelle vacanze pasquali, il sig. Pt 2 terrà con sè i minori un anno il giorno di Pasqua, l'anno successivo il Lunedì in Albis, e così via ad anni alterni, iniziando dalla sig.ra Pt 1 per il primo anno;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 2 settimane consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno;
- per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
I riferimenti temporali tutti sopra indicati sono suscettibili di deroghe compatibilmente con le esigenze dei minori;
5. nel periodo estivo, nel mese di luglio o agosto, quando i minori trascorreranno ferie al mare o in altro luogo con la madre, il diritto di visita così come regolamentato al punto f) sarà sospeso per il periodo corrispondente;
,6. quanto all'assegno di mantenimento, il sig. verserà alla sig.ra Pt_1 a titolo di Pt 2 contributo per il mantenimento dei figli minori Per 1, PEe Per 3 la somma mensile di
€ 900,00 (Euro trecento//00 ciascuno), entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sull'IBAN [...] - Poste Italiane, somma comunque soggetta alla rivalutazione ISTAT secondo l'indice relativo al mese della pubblicazione dell'omologa della presente separazione;
7. il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche, mediche ed extrascolastiche con versamento in favore della sig.ra Pt_1 entro 5 gg. dalla richiesta debitamente documentata;
8. l'assegno unico sarà percepito integralmente da Parte 1 Ad ogni buon fine, i
.
coniugi si riportano al piano genitoriale (allegato 7) per le tutte le voci di spese straordinarie, che siano subordinate o meno alla previa concertazione, i ricorrenti Pt 1 e Pt 2 si rimettono, ai fini della specifica regolamentazione, al protocollo d'intesa tra il Tribunale di S. Maria Capua Vetere e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di S. Maria Capua Vetere del 28.03.2024 (allegato 8);
9. i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto, si danno sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70. Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22/12/2007 in Maddaloni da nata a [...] il [...], e " Parte 2 Parte 1
,
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 179, Parte II, Serie A, Anno 2007).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/09/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori: 1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella causa civile iscritta al N.1619/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi nata a [...] il [...], e Parte_2 Parte 1
,
nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. NUZZO MICHELE, presso il quale elettivamente domiciliano e avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio" contratto dai ricorrenti in data 22/12/2007.
CONCLUSIONI: Le parti chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69). I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3
n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 23/05/2019 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa depositato in data
25/07/2019. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente. Le parti che hanno tre figli PE nata il [...]; Per 2 nato il [...]; Per 3, nata il
26/06/2014) – hanno concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. la casa familiare, sita in Maddaloni (CE) al Viale Europa n. 13, di proprietà della genitrice Pt 1 con tutti i mobili e gli arredi esistenti, resta alla stessa assegnata che vi abiterà unitamente ai figli minori;
2. entrambi i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente un eventuale cambiamento di residenza o di domicilio, ai fini della rispettiva reperibilità;
3. i tre figli minori, PE , PE e PE, restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati con domicilio preferenziale presso la madre nella casa familiare;
resta inteso che le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Entrambi i genitori si impegnano a garantire ai minori rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. Parte 2 potrà tenere con sé tutti e tre i figli minori congiuntamente:
- nel corso di ogni settimana, due pomeriggi a settimana: il martedì e giovedì prelevando
-
ognuno di loro all'uscita da scuola sino alle ore 19.00 mentre durante il periodo estivo e di vacatio scolastica il padre potrà tenerli con sè nei medesimi giorni dalle 16:00 sino alle
19:00; - nei fine settimana alternati, dalle 17.00 del venerdì alle 17.00 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, il sig. Pt_2 terrà con sè i figli ad anni alterni, dal 23 al 30 Pt 1 per il primo dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando dalla sig.ra anno;
- nelle vacanze pasquali, il sig. Pt 2 terrà con sè i minori un anno il giorno di Pasqua, l'anno successivo il Lunedì in Albis, e così via ad anni alterni, iniziando dalla sig.ra Pt 1 per il primo anno;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre 2 settimane consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno;
- per tutte le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
I riferimenti temporali tutti sopra indicati sono suscettibili di deroghe compatibilmente con le esigenze dei minori;
5. nel periodo estivo, nel mese di luglio o agosto, quando i minori trascorreranno ferie al mare o in altro luogo con la madre, il diritto di visita così come regolamentato al punto f) sarà sospeso per il periodo corrispondente;
,6. quanto all'assegno di mantenimento, il sig. verserà alla sig.ra Pt_1 a titolo di Pt 2 contributo per il mantenimento dei figli minori Per 1, PEe Per 3 la somma mensile di
€ 900,00 (Euro trecento//00 ciascuno), entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sull'IBAN [...] - Poste Italiane, somma comunque soggetta alla rivalutazione ISTAT secondo l'indice relativo al mese della pubblicazione dell'omologa della presente separazione;
7. il padre contribuirà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche, mediche ed extrascolastiche con versamento in favore della sig.ra Pt_1 entro 5 gg. dalla richiesta debitamente documentata;
8. l'assegno unico sarà percepito integralmente da Parte 1 Ad ogni buon fine, i
.
coniugi si riportano al piano genitoriale (allegato 7) per le tutte le voci di spese straordinarie, che siano subordinate o meno alla previa concertazione, i ricorrenti Pt 1 e Pt 2 si rimettono, ai fini della specifica regolamentazione, al protocollo d'intesa tra il Tribunale di S. Maria Capua Vetere e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di S. Maria Capua Vetere del 28.03.2024 (allegato 8);
9. i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto, si danno sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70. Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22/12/2007 in Maddaloni da nata a [...] il [...], e " Parte 2 Parte 1
,
nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 179, Parte II, Serie A, Anno 2007).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/09/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso