Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 01/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 2218/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall' avv. REALE RAFFAELE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.02.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver lavorato alle dipendenze della società CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale
[...] in Casamassima (BA) alla via Noicattaro, n. 74 – P. IVA;
che la P.IVA_1 società datrice di lavoro, in data 12.3.2019, aveva comunicato ai dipendenti in forza a quella data, ivi compreso il ricorrente, la cessazione del rapporto di lavoro, a far data dal successivo 29.3.2019, per giustificato motivo oggettivo stante la cessazione dell'attività da parte della stessa;
di non aver percepito, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto, rimanendo creditore della somma di Euro 17.224,17, al lordo delle ritenute di legge;
che, nelle more, la società datrice di lavoro veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Bari, con sentenza n. 90/2021, e veniva fissata udienza di verifica dello stato passivo per il giorno 5.10.2021; di aver depositato, nei termini e come
che. in data 4.10.2021, il Curatore Fallimentare designato dal Tribunale Civile di Bari, avv. Francesca Sogari, depositava istanza di non darsi luogo a procedere con la verifica dello stato passivo attesa l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
che il Collegio, riunitosi nella Camera di Consiglio dell'11.10.2021, visto l'art. 102 della L.F., depositava, in data 13.10.2021, decreto di non darsi luogo a procedere con l'accertamento dello stato passivo, provvedimento poi notificato, a mezzo pec, a cura del Curatore notificava;
di aver inoltrato domanda di pagamento del TFR maturato presso il competente Fondo di
Garanzia istituito presso l sede di Bari;
che l'Istituto rigettava la CP_1 domanda, affermando che il ricorrente non risultava essere stato ammesso allo stato passivo e, inoltre, non era munito di un titolo esecutivo emesso e notificato all'ex datore di lavoro prima dell'intervenuta sentenza di fallimento;
di aver proposto, avverso il suddetto provvedimento dell' , CP_1 ricorso amministrativo, che veniva rigettato dall di aver nelle CP_3 more richiesto ed ottenuto dal Tribunale del Lavoro di Bari decreto ingiuntivo, che veniva notificato al sig. già Parte_2 amministratore, nonché liquidatore, della società fallita;
di aver, a seguito della notifica del suddetto decreto ingiuntivo, inoltrato nuova domanda di liquidazione degli importi al Fondo di Garanzia domanda CP_1 anche questa rigettata poiché, a dire dell'Istituto, il titolo era stato formato e notificato successivamente alla dichiarazione di fallimento della società e, inoltre, la stessa risultava essere cessata – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrete di poter accedere al Fondo di Garanzia dell e, per l'effetto, richiedere ed ottenere l'anticipazione, a CP_1 carico del suddetto Fondo di Garanzia, di tutte le somme allo stesso dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, per le motivazioni e causali tutte di cui alla premessa del presente atto, quale diretta conseguenza del rapporto di lavoro intercorso con la società datrice di lavoro CP_2
dichiarata fallita;
[...]
2) per l'effetto, condannare l al pagamento, nei confronti del CP_1 ricorrente di tutte le somme allo stesso dovute per le suddette causali, nei limiti di quanto effettivamente dovuto e, nello specifico: trattamento di fine rapporto maturato per un importo pari ad € 17.224,17, al lordo delle ritenute di legge, giusta busta paga e modello CU 2020, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) in via subordinata, condannare comunque l al pagamento, in favore CP_1 del ricorrente, di quell'altra somma, maggiore o minore, per la causali di cui al presente ricorso, così come eventualmente risultante all'esito del presente giudizio e dell'eventuale attività istruttoria ad espletarsi;
4) in ogni caso, condannare l al pagamento delle spese e competenze di CP_1 cui al presente giudizio, a distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Si costituiva in giudizio l eccependo preliminarmente la decadenza CP_1 dall'azione giudiziaria e nel merito l'infondatezza del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Preliminarmente, si ritiene fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall . CP_1
Giova rammentare che l'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438, dispone, ai primi tre commi, quanto segue:
“1.- Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'a- zione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2.- Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza CP_3 del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3.- Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
La decadenza annuale dall'azione prevista dal citato art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014).
Dunque, la normativa vigente (art. 47 DPR n. 639/70, come sostituito dall'art. 4 decreto-legge n. 384, convertito in legge n. 438 del 1992) prevede, per le controversie in materia di prestazioni del Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, che l'azione giudiziaria possa essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso presentato dal lavoratore pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
Quando non c'è un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, vanno considerati due ulteriori termini presuntivi: il primo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione
(formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali) e di centottanta giorni (contenzioso in materia di prestazioni cfr. Cass. n. 24730/2015: “Le Sezioni unite di CP_1 questa S.C., risolvendo un contrasto di giurisprudenza manifestatosi all'interno della Sezione lavoro sul decorso o meno del termine di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte dal suddetto art. 47, comma 5, hanno fissato il principio secondo cui in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L.
11 agosto 1973, n. 533, art. 47 e di centottanta giorni, previsto dalla L.
9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale”).
Si osserva, poi, che la decadenza processuale, che sanziona - a norma del secondo e terzo comma dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma primo, del D.L. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992 - la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratta alla disponibilità della parte:
pertanto tale decadenza è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio, e quindi è opponibile anche tardivamente dall'istituto previdenziale (Sez. L, Sentenza n. 12508 del
21/09/2000; cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 12141 del 01/12/1998
“La decadenza (sostanziale) dall'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, prevista dall'art.
6. D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, è annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, col solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale (il quale non ha alcun particolare onere probatorio, essendo la decadenza una conseguenza del fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto durante il tempo stabilito), di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad esso soggetto”).
La decadenza, come accennato, è l'effetto dipendente dal fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto durante il tempo stabilito dalla legge (o dal contratto) e non è soggetta né ad interruzione né a sospensione (art. 2964 cod. civ.): da ciò consegue che non si possono configurare oneri probatori a carico della parte che propone la relativa eccezione, la quale non deve fare altro che dedurre il decorso del tempo anteriormente all'atto introduttivo. E peraltro è da rilevare che la decadenza in questione, in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite del giudicato, e non è rinunciabile da parte dell' riconoscendo il diritto ad esso soggetto (Cass. 27 CP_3 marzo 1996 n. 2743).
Orbene, nel caso di specie, la domanda amministrativa risulta presentata in data 08.01.2022 ed il ricorso amministrativo avverso il relativo provvedimento di rigetto in data 17.04.2022.
In mancanza di un'esplicita decisione sul ricorso amministrativo, deve ritenersi che il termine di decadenza di un anno decorra dalla “data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione” (90 giorni).
Nella specie, pertanto, il silenzio rigetto sul ricorso amministrativo si è formato dopo 90 giorni e cioè, il 16.07.2022; quindi, il termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziale è scaduto un anno dopo, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato il 17.02.2024, quindi tardivamente.
Non può difatti attribuirsi valenza interruttiva alla successiva domanda amministrativa del 27.12.2023, con la quale, in sostanza, il ricorrente, ha in realtà semplicemente integrato la documentazione sopravvenuta ai fini dell'accoglimento dell'originaria domanda di gennaio 2022; difatti, come si evince dalla documentazione in atti, le domande appaiono identiche, variando soltanto la documentazione allegata.
A parere di chi scrive, trattasi infatti semplicemente di tardiva integrazione dell'originaria domanda del 08.01.2022, come da ultimo recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970
(nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto la sua funzione é quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici;
il "dies a quo" é , dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti" (Cass. civ., sez. lav., 26.8.20 n. 17792).
Pertanto, il ricorrente è effettivamente decaduto dal diritto di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia per vedersi corrispondere il TFR non erogato dalla società datrice di lavoro e ciò per aver proposto la domanda giudiziale oltre il termine annuale previsto dall'art. 47 del D.P.R. n.
639/70.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Considerata la natura delle questioni trattate e complessità della normativa previdenziale di riferimento, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Bari, 01.04.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli